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| Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 28 agosto 2006, n. 253 |  | Disposizioni  concernenti  l'intervento di cooperazione allo sviluppo in  Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione  UNIFIL  ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  risoluzione  1701  (2006),  adottata  dal  Consiglio  di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006;
 Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare disposizioni  volte  ad  assicurare  interventi  di cooperazione allo sviluppo  in  Libano  e  il  rafforzamento  del  contingente militare italiano  partecipante  alla missione United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006);
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministri  degli  affari  esteri  e  della  difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 Interventi di cooperazione allo sviluppo
 
 1.  Per  la  realizzazione di interventi di cooperazione in Libano, destinati  ad  assicurare  il  miglioramento delle condizioni di vita della  popolazione,  e'  autorizzata  la  spesa di euro 30.000.000 ad integrazione  degli  stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.  49,  come  determinati  nella  Tabella C - Ministero degli affari esteri  - della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati   alla   realizzazione  di  iniziative  umanitarie  o  di emergenza,    ovvero    destinate    al   sostegno   dello   sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione.
 2.  Restano  fermi  gli  interventi  di  protezione  civile  di cui all'articolo  4,  comma  2,  del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, finalizzati  ad  assicurare  il  soccorso  alla  popolazione, nonche' l'applicabilita'  dell'articolo  11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
 |  |  |  | Art. 2. Missione militare
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 186.881.868  per  la partecipazione del contingente militare italiano alla  missione  delle  Nazioni  Unite  in  Libano,  denominata United Nations  Interim  Force  in Lebanon (UNIFIL), di cui alla risoluzione 1701  (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006.
 |  |  |  | Art. 3. Consigliere diplomatico
 
 1. E'   autorizzata,   fino   al  31 dicembre  2006,  la  spesa  di euro 64.871,  determinata  ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18, e successive modificazioni,  e ridotta del cinque per cento, per l'invio in Libano di   un   funzionario   diplomatico  con  l'incarico  di  Consigliere diplomatico  del  Comandante  del  contingente militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2.
 |  |  |  | Art. 4. Indennita' di missione
 
 1.   Al   personale   militare  impiegato  nella  missione  di  cui all'articolo   2,  compreso  quello  facente  parte  della  struttura attivata  presso  le  Nazioni  Unite,  e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, secondo le modalita' e nella misura di cui all'articolo 2, comma 23, lettera a), della  legge  4  agosto  2006,  n. 247. Non si applica l'articolo 28, comma  1,  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni in materia penale
 
 1.  Al  personale  militare  che  partecipa  alla  missione  di cui all'articolo  2  si  applicano  il  codice  penale militare di pace e l'articolo  9,  commi  3,  4,  lettere  a),  b),  c) e d), 5 e 6, del decreto-legge   1°   dicembre   2001,   n.   421,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
 2.  I  reati  commessi  dallo  straniero  nel  territorio in cui si svolgono  gli  interventi  di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo   2,  a  danno  dello  Stato  o  di  cittadini  italiani partecipanti  agli  interventi  e  alla  missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della  difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
 3.  Per  i  reati  di  cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione  dell'autorita'  giudiziaria  ordinaria,  commessi  nel territorio  e per il periodo in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo  1 e la missione di cui all'articolo 2 dal cittadino che partecipa  agli  interventi o alla missione stessi, la competenza per territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.
 |  |  |  | Art. 6 Rinvii normativi
 
 1. Alla missione di cui all'articolo 2 si applicano: a) gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1, lettere b) e c), 7,
 8,  commi  1  e  2, 9 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
 451,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
 n. 15; b) l'articolo 2, commi 29 e 32, della legge 4 agosto 2006, n. 247.
 |  |  |  | Art. 6-bis (1) (( Perequazione delle indennita' di impiego operativo ))
 
 ((  1. Per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 dicembre 2006, ai militari   inquadrati   nei   contingenti  impiegati  nelle  missioni internazionali  di  pace,  in  sostituzione dell'indennita' operativa ovvero  dell'indennita'  pensionabile  percepita,  e' corrisposta, se piu'  favorevole,  l'indennita'  di  impiego  operativo  nella misura uniforme  pari  al 185 per cento dell'indennita' operativa di base di cui  all'art.  2,  primo  comma,  della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive  modificazioni,  se  militari  in servizio permanente, e a euro  70,  se  volontari  di  truppa  in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello Stato,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e  l'articolo  51,  comma  6, del testo unico delle imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 2.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 1.352.099. ))
 |  |  |  | Art. 7. Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 74.880 per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e alla cultura  araba a favore del personale impiegato nella missione di cui all'articolo 2.
 |  |  |  | Art. 8. Base logistica ONU di Brindisi
 
 1.  E' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 2.440.000 per consentire  il  potenziamento  e l'adeguamento infrastrutturale della base  logistica  delle  Nazioni  Unite di Brindisi, anche in funzione dello svolgimento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2.
 |  |  |  | Art. 9 Copertura finanziaria
 
 1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 219.461.619 per l'anno 2006,  si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  mediante  utilizzo di parte delle maggiori entrate  tributarie,  correlate  al  piu'  favorevole  andamento  del gettito, rispetto alle previsioni di bilancio.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 10. Rimborsi ONU
 
 1.  Quota  parte  dei  rimborsi  corrisposti dalle Nazioni Unite, a parziale  ristoro  delle  spese  sostenute per la partecipazione alla missione  militare di cui all'articolo 2, determinate con decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa  d'intesa  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, e' riassegnata  per  la  costituzione,  nello  stato di previsione della spesa  del  Ministero  della  difesa,  del  fondo  per  le  spese  di ripristino  di  scorte e di sostituzione e manutenzione straordinaria di  mezzi,  materiali,  sistemi  ed  equipaggiamenti  impiegati nella stessa  missione.  Alla  ripartizione  del fondo si provvede mediante decreti  del  Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche,    alle    Commissioni   parlamentari,   al   Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.
 2.  Alle  riassegnazioni di cui al comma 1 non si applica il limite previsto  dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 |  |  |  | Art. 11. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Napoli, addi' 28 agosto 2006
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 D'Alema, Ministro degli affari esteri
 Parisi, Ministro della difesa
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
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