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| Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254 |  | Regolamento  recante  disciplina  del  risarcimento diretto dei danni derivanti  dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto   legislativo   7 settembre  2005,  n.  209  -  Codice  delle assicurazioni private. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  l'articolo 150  del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
 Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 19 dicembre 2005 e del 27 febbraio 2006;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;
 Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico; Emana il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Definizioni
 
 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 a) «codice»:  il  codice  delle  assicurazioni  private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 b) «Isvap»:  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo;
 c) «impresa»:   la   societa'   autorizzata   ad  esercitare  nel territorio  della  Repubblica  l'assicurazione  obbligatoria  per  la responsabilita' civile autoveicoli;
 d) «sinistro»:   la  collisione  avvenuta  nel  territorio  della Repubblica  tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilita'  civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai  veicoli  o  lesioni  di  lieve  entita' ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
 e) «danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro;
 f) «lesioni»:    le    lesioni    di   lieve   entita'   definite all'articolo 139 del codice.
 2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell'articolo 1 del codice.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 Nota al titolo:
 
 -  L'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
 n.  209,  concernente «Codice delle assicurazioni private»,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13 ottobre 2005, n.
 239, S.O., e' il seguente:
 «Art.   150 (Disciplina  del  sistema  di  risarcimento
 diretto). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
 su  proposta  del  Ministro  delle attivita' produttive, da
 emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
 vigore del presente codice sono stabiliti:
 a) i   criteri   di   determinazione   del  grado  di
 responsabilita'  delle  parti  anche per la definizione dei
 rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
 b) il contenuto e le modalita' di presentazione della
 denuncia  di  sinistro  e  gli adempimenti necessari per il
 risarcimento del danno;
 c) le  modalita',  le  condizioni  e  gli adempimenti
 dell'impresa  di  assicurazione  per  il  risarcimento  del
 danno;
 d) i  limiti  e  le  condizioni di risarcibilita' dei
 danni accessori;
 e) i  principi  per la cooperazione tra le imprese di
 assicurazione,  ivi  compresi  i  benefici  derivanti  agli
 assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
 2.  Le  disposizioni  relative  alla procedura prevista
 dall'art.   149   non   si   applicano   alle   imprese  di
 assicurazione  con  sede  legale  in altri Stati membri che
 operano  nel  territorio  della  Repubblica  ai sensi degli
 articoli 23  e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al
 sistema di risarcimento diretto.
 3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e
 sui  principi  adottati  dalle  imprese  per  assicurare la
 tutela  dei  danneggiati,  il  corretto  svolgimento  delle
 operazioni di liquidazione e la stabilita' delle imprese.».
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
 regolamenti.
 -  Il  comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
 n.  400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
 della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri», pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
 e' il seguente:
 «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.».
 -  Per  il  testo dell'art. 150 del decreto legislativo
 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo;
 -  Il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, recante
 «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
 attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
 dei   Ministeri»   (pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
 18 maggio  2006, n. 114), e' stato convertito in legge, con
 modificazioni,  dall'art.  1 della legge 17 luglio 2006, n.
 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n.
 164.
 Nota all'art. 1:
 - Si riporta il testo degli articoli 139 e 1 del citato
 decreto legislativo n. 209 del 2005:
 «Art.   139  (Danno  biologico  per  lesioni  di  lieve
 entita).  -  1.  Il  risarcimento  del  danno biologico per
 lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti
 alla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei natanti, e'
 effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
 a) a   titolo   di  danno  biologico  permanente,  e'
 liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove
 per   cento   un  importo  crescente  in  misura  piu'  che
 proporzionale  in  relazione  ad  ogni punto percentuale di
 invalidita';    tale   importo   e'   calcolato   in   base
 all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita'
 del  relativo  coefficiente secondo la correlazione esposta
 nel  comma 6.  L'importo cosi' determinato si riduce con il
 crescere  dell'eta'  del  soggetto  in  ragione  dello zero
 virgola  cinque  per  cento per ogni anno di eta' a partire
 dall'undicesimo  anno di eta'. Il valore del primo punto e'
 pari  ad  euro  seicentosettantaquattro virgola settantotto
 (l'originario importo di euro 674,78 e' stato modificato in
 euro 688,28, a decorrere dal mese di aprile 2006, dall'art.
 1  del  decreto  del  Ministero  per  lo sviluppo economico
 31 maggio  2006,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 giugno
 2006, n. 129);
 b) a   titolo   di  danno  biologico  temporaneo,  e'
 liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette
 (l'originario  importo di euro 39,37 e' stato modificato in
 euro  40,16, a decorrere dal mese di aprile 2006, dall'art.
 1  del  decreto  del  Ministero  per  lo sviluppo economico
 31 maggio  2006,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 giugno
 2006,  n.  129)  per ogni giorno di inabilita' assoluta; in
 caso di inabilita' temporanea inferiore al cento per cento,
 la  liquidazione  avviene  in  misura  corrispondente  alla
 percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
 2.  Agli  effetti di cui al comma 1 per danno biologico
 si    intende    la   lesione   temporanea   o   permanente
 all'integrita'  psico-fisica  della persona suscettibile di
 accertamento   medico-legale   che   esplica   un'incidenza
 negativa   sulle   attivita'  quotidiane  e  sugli  aspetti
 dinamico-relazionali    della    vita    del   danneggiato,
 indipendentemente  da  eventuali  ripercussioni  sulla  sua
 capacita' di produrre reddito.
 3.  L'ammontare  del danno biologico liquidato ai sensi
 del comma 1 puo' essere aumentato dal giudice in misura non
 superiore  ad  un quinto, con equo e motivato apprezzamento
 delle condizioni soggettive del danneggiato.
 4.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Ministro  della  salute,  di  concerto  con il Ministro del
 lavoro  e  delle  politiche  sociali, con il Ministro della
 giustizia  e con il Ministro delle attivita' produttive, si
 provvede  alla  predisposizione  di  una  specifica tabella
 delle  menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra
 uno e nove punti di invalidita'.
 5.  Gli  importi  indicati  nel comma 1 sono aggiornati
 annualmente   con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
 produttive,   in   misura  corrispondente  alla  variazione
 dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
 di     operai    ed    impiegati    accertata    dall'ISTAT
 (all'aggiornamento annuale degli importi di cui al comma 1,
 si  e' provveduto con decreto del Ministero per lo sviluppo
 economico  31 maggio 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
 6 giugno 2006, n. 129).
 6. Ai  fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1,
 lettera a),  per un punto percentuale di invalidita' pari a
 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per
 un  punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica un
 coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,1,  per  un  punto
 percentuale   di   invalidita'  pari  a  3  si  applica  un
 coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,2,  per  un  punto
 percentuale   di   invalidita'  pari  a  4  si  applica  un
 coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,3,  per  un  punto
 percentuale   di   invalidita'  pari  a  5  si  applica  un
 coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,5,  per  un  punto
 percentuale   di   invalidita'  pari  a  6  si  applica  un
 coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,7,  per  un  punto
 percentuale   di   invalidita'  pari  a  7  si  applica  un
 coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,9,  per  un  punto
 percentuale   di   invalidita'  pari  a  8  si  applica  un
 coefficiente  moltiplicatore  pari  a  2,1,  per  un  punto
 percentuale   di   invalidita'  pari  a  9  si  applica  un
 coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.».
 «Art.  1  (Definizioni).  -  1. Agli effetti del codice
 delle assicurazioni private si intendono per:
 a) assicurazione  contro  i  danni:  le assicurazioni
 indicate all'art. 2, comma 3;
 b) assicurazione  sulla  vita:  le assicurazioni e le
 operazioni indicate all'art. 2, comma 1;
 c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
 dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
 d) attivita'   riassicurativa:   l'assunzione   e  la
 gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o
 la  retrocessione  dei  rischi  effettuata da un'impresa di
 riassicurazione;
 e) attivita'  in regime di liberta' di prestazione di
 servizi   o  rischio  assunto  in  regime  di  liberta'  di
 prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
 da  uno  stabilimento  situato  nel territorio di uno Stato
 membro  assumendo  obbligazioni  con  contraenti  aventi il
 domicilio,  ovvero,  se  persone  giuridiche, la sede in un
 altro  Stato  membro  o il rischio che un'impresa assume da
 uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
 diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
 f) attivita'  in  regime  di  stabilimento  o rischio
 assunto   in   regime   di  stabilimento:  l'attivita'  che
 un'impresa   esercita   da  uno  stabilimento  situato  nel
 territorio  di  uno Stato membro assumendo obbligazioni con
 contraenti   aventi   il   domicilio,  ovvero,  se  persone
 giuridiche,  la  sede  nello  stesso Stato o il rischio che
 un'impresa   assume   da   uno   stabilimento  situato  nel
 territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
 g) autorita'   di  vigilanza:  l'autorita'  nazionale
 incaricata   della   vigilanza   sulle   imprese   e  sugli
 intermediari    e   gli   altri   operatori   del   settore
 assicurativo;
 h) carta   verde:   certificato   internazionale   di
 assicurazione  emesso  da  un  ufficio nazionale secondo la
 raccomandazione  n.  5  adottata  il  25 gennaio  1949  dal
 sottocomitato  dei  trasporti  stradali  del  comitato  dei
 trasporti  interni della Commissione economica per l'Europa
 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
 i) codice   della   strada:  il  decreto  legislativo
 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 l) codice   in   materia   di   protezione  dei  dati
 personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 m) CONSAP:  la  Concessionaria  servizi  assicurativi
 pubblici S.p.a.;
 n) credito  di  assicurazione: ogni importo dovuto da
 un'impresa  di  assicurazione  ad  assicurati,  contraenti,
 beneficiari  o  altre  parti  lese  aventi diritto ad agire
 direttamente  contro l'impresa di assicurazione e derivante
 da  un  contratto  di  assicurazione o da operazioni di cui
 all'art.  2,  commi 1  e  3,  nell'ambito  di  attivita' di
 assicurazione  diretta,  compresi  gli  importi detenuti in
 riserva  per  la  copertura  a  favore  dei medesimi aventi
 diritto  allorquando  alcuni  elementi  del debito non sono
 ancora  conosciuti.  Sono  parimenti considerati crediti di
 assicurazione   i   premi   detenuti   da   un'impresa   di
 assicurazione,   prima   dell'avvio   delle   procedure  di
 liquidazione  dell'impresa  stessa, in seguito alla mancata
 stipulazione  o  alla risoluzione dei medesimi contratti ed
 operazioni,  in  virtu'  della  legge  applicabile  a  tali
 contratti e operazioni;
 o) fondo  di  garanzia:  un  organismo  creato da uno
 Stato  membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro
 i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
 alle  persone  causati da un veicolo non identificato o per
 il  quale  non  vi  e'  stato  adempimento  dell'obbligo di
 assicurazione;
 p) fondo  di  garanzia delle vittime della caccia: il
 fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303;
 q) fondo  di  garanzia delle vittime della strada: il
 fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285;
 r) grandi  rischi:  si  intendono  per  grandi rischi
 quelli  rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3, qui
 di seguito indicati:
 1)  4  (corpi  di'  veicoli  ferroviari), 5 (corpi di
 veicoli  aerei),  6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
 fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
 (r.c.  veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
 previsto al numero 3);
 2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato
 eserciti    professionalmente   un'attivita'   industriale,
 commerciale  o  intellettuale  e il rischio riguardi questa
 attivita';
 3)  3  (corpi  di  veicoli  terrestri, esclusi quelli
 ferroviari),  8  (incendio  ed elementi naturali), 9 (altri
 danni  ai  beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
 veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
 i  natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
 dell'art.   123,   13   (r.c.   generale)   e  16  (perdite
 pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
 due  dei  tre  criteri  seguenti:  1) il totale dell'attivo
 dello    stato    patrimoniale    risulti    superiore   ai
 seimilionieduecentomila   euro;  2)  l'importo  del  volume
 d'affari  risulti  superiore ai dodicimilionieottocentomila
 euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante
 l'esercizio   risulti   superiore   alle  duecentocinquanta
 unita'.  Qualora  l'assicurato sia un'impresa facente parte
 di  un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
 condizioni   di   cui  sopra  si  riferiscono  al  bilancio
 consolidato del gruppo;
 s) impresa:   la   societa'  di  assicurazione  o  di
 riassicurazione autorizzata;
 t) impresa  di assicurazione: la societa' autorizzata
 secondo   quanto   previsto   nelle  direttive  comunitarie
 sull'assicurazione diretta;
 u) impresa  di  assicurazione  autorizzata  in Italia
 ovvero  impresa  di  assicurazione  italiana:  la  societa'
 avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
 di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
 terzo,  autorizzata  all'esercizio  delle  assicurazioni  o
 delle operazioni di cui all'art. 2;
 v) impresa  di assicurazione comunitaria: la societa'
 avente  sede legale e amministrazione centrale in uno Stato
 membro  dell'Unione  europea  diverso  dall'Italia o in uno
 Stato  aderente  allo Spazio economico europeo, autorizzata
 secondo   quanto   previsto   nelle  direttive  comunitarie
 sull'assicurazione diretta;
 z) impresa   di  assicurazione  extracomunitaria:  la
 societa'    di   assicurazione   avente   sede   legale   e
 amministrazione  centrale  in  uno  Stato  non appartenente
 all'Unione  europea  o  non  aderente allo Spazio economico
 europeo,  autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
 delle operazioni di cui all'art. 2;
 aa)   impresa  di  partecipazione  assicurativa:  una
 societa'  controllante  il  cui  unico o principale oggetto
 consiste  nell'assunzione  di  partecipazioni di controllo,
 nonche'   nella   gestione   e   valorizzazione   di   tali
 partecipazioni,    se    le    imprese   controllate   sono
 esclusivamente  o  principalmente imprese di assicurazione,
 imprese   di  assicurazione  extracomunitarie,  imprese  di
 riassicurazione,   sempre   che  almeno  una  di  esse  sia
 un'impresa   di   assicurazione   avente  sede  legale  nel
 territorio  della  Repubblica e che non sia una societa' di
 partecipazione   finanziaria  mista  secondo  le  rilevanti
 disposizioni  dell'ordinamento  comunitario sulla vigilanza
 supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
 finanziario;
 bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una
 societa'    controllante    diversa    da   un'impresa   di
 assicurazione,     da     un'impresa    di    assicurazione
 extracomunitaria,  da  un'impresa  di  riassicurazione o da
 un'impresa   di  partecipazione  assicurativa,  sempre  che
 almeno  una delle sue imprese controllate sia un'impresa di
 assicurazione  avente  sede  legale  nel  territorio  della
 Repubblica  e  che  non  sia una societa' di partecipazione
 finanziaria   mista   secondo   le  rilevanti  disposizioni
 dell'ordinamento  comunitario sulla vigilanza supplementare
 delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
 cc)   impresa   di   riassicurazione:   la   societa'
 autorizzata   all'esercizio   della  sola  riassicurazione,
 diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
 assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
 consiste  nell'accettare  rischi  ceduti  da una impresa di
 assicurazione,  da una impresa di assicurazione avente sede
 legale   in   uno  Stato  terzo,  o  da  altre  imprese  di
 riassicurazione;
 dd)   ISVAP:   l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle
 assicurazioni private e di interesse collettivo;
 ee)  legge  fallimentare:  il  regio decreto 16 marzo
 1942, n. 267, e successive modificazioni;
 ff)   localizzazione:   la   presenza   di  attivita'
 mobiliari  ed  immobiliari all'interno del territorio di un
 determinato   Stato.   I   crediti  sono  considerati  come
 localizzati   nello   Stato   nel  quale  gli  stessi  sono
 esigibili;
 gg)   margine   di   solvibilita'   disponibile:   il
 patrimonio   dell'impresa,   libero  da  qualsiasi  impegno
 prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
 hh)  margine  di  solvibilita'  richiesto:  ammontare
 minimo  del  patrimonio  netto  del quale l'impresa dispone
 costantemente,  secondo  quanto  previsto  nelle  direttive
 comunitarie sull'assicurazione diretta;
 ii)  mercato  regolamentato:  un  mercato finanziario
 autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
 I,   del   testo  unico  dell'intermediazione  finanziaria,
 nonche'  i  mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
 istituiti,   organizzati  e  disciplinati  da  disposizioni
 adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
 che  soddisfano  requisiti  analoghi  a  quelli dei mercati
 regolamentati  di  cui  al testo unico dell'intermediazione
 finanziaria;
 ll)  natante:  qualsiasi unita' che e' destinata alla
 navigazione   marittima,  fluviale  o  lacustre  e  che  e'
 azionata da propulsione meccanica;
 mm)  organismo  di  indennizzo  italiano: l'organismo
 istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
 nn)  partecipazioni:  le azioni, le quote e gli altri
 strumenti     finanziari    che    attribuiscono    diritti
 amministrativi  o  comunque  i  diritti  previsti dall'art.
 2351, ultimo comma, del codice civile;
 oo)  partecipazioni  rilevanti: le partecipazioni che
 comportano  il controllo della societa' e le partecipazioni
 individuate   dall'ISVAP,   in   conformita'   ai  principi
 stabiliti  nel  regolamento  adottato  dal  Ministro  delle
 attivita' produttive, con riguardo alle diverse fattispecie
 disciplinate,  tenendo  conto  dei  diritti di voto e degli
 altri diritti che consentono di influire sulla societa';
 pp)  portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i
 contratti  stipulati  da imprese di assicurazione italiane,
 ad  eccezione  di  quelli stipulati da loro sedi secondarie
 situate in Stati terzi;
 qq)  portafoglio  del  lavoro  indiretto  italiano: i
 contratti,  ovunque  stipulati,  da  imprese  italiane o da
 stabilimenti  in Italia di imprese aventi la sede legale in
 altro  Stato,  se  l'impresa cedente e' essa stessa impresa
 italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
 legale  in  altro  Stato.  Si considerano facenti parte del
 portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
 in  cui  l'impresa  cedente  sia  un'impresa avente la sede
 legale  in  altro  Stato.  I contratti stipulati da imprese
 italiane  attraverso  uno  stabilimento costituito in altro
 Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero;
 rr)  principi  contabili  internazionali:  i principi
 contabili  internazionali  e  le  relative  interpretazioni
 adottati  secondo  la  procedura  di  cui  all'art.  6  del
 regolamento  (CE)  n.  1606/2002  del  19 luglio  2002  del
 Parlamento europeo e del Consiglio;
 ss)  prodotti  assicurativi: tutti i contratti emessi
 da  imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
 rientranti  nei  rami  vita  o nei rami danni come definiti
 all'art. 2;
 tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
 un  insieme  omogeneo  di rischi od operazioni che descrive
 l'attivita'  che  l'impresa  puo'  esercitare  al  rilascio
 dell'autorizzazione;
 uu)  retrocessione:  cessione  dei  rischi assunti in
 riassicurazione;
 vv)  sede  secondaria  o  succursale:  una  sede  che
 costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
 un'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione e che
 effettua  direttamente,  in  tutto  o in parte, l'attivita'
 assicurativa o riassicurativa;
 zz)   stabilimento:   la  sede  legale  od  una  sede
 secondaria    di   un'impresa   di   assicurazione   o   di
 riassicurazione;
 aaa)  Stato  aderente  allo Spazio economico europeo;
 uno   Stato   aderente   all'accordo  di  estensione  della
 normativa  dell'Unione  europea in materia, fra l'altro, di
 circolazione  delle  merci, dei servizi e dei capitali agli
 Stati   appartenenti  all'Associazione  europea  di  libero
 scambio,  firmato  ad  Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato
 con legge 28 luglio 1993, n. 300;
 bbb)  Stato  membro:  uno  Stato  membro  dell'Unione
 europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
 come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
 ccc)  Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui
 alla  lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio,
 ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
 di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
 il contratto;
 ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
 di  cui  alla  lettera  bbb)  dell'obbligazione o in cui e'
 ubicato  il  rischio, quando l'obbligazione o il rischio e'
 assunto  da  uno  stabilimento situato in un altro Stato di
 cui alla lettera bbb);
 eee)  Stato  membro  di stabilimento: lo Stato di cui
 alla  lettera bbb)  in  cui  e' situato lo stabilimento dal
 quale l'impresa opera;
 fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
 1)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb) in cui si
 trovano   i  beni,  quando  l'assicurazione  riguardi  beni
 immobili,  ovvero  beni  immobili  e  beni  mobili  in essi
 contenuti,  sempre  che entrambi siano coperti dallo stesso
 contratto di assicurazione;
 2)   lo   Stato   di   cui   alla   lettera  bbb)  di
 immatricolazione,  quando  l'assicurazione riguardi veicoli
 di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;
 3)   lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  in  cui
 l'assicurato  ha  sottoscritto  il  contratto, quando abbia
 durata  inferiore  o  pari  a quattro mesi e sia relativo a
 rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
 4)   lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  in  cui
 l'assicurato  ha  il  domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
 una  persona  giuridica,  lo  Stato della sede della stessa
 alla  quale  si riferisce il contratto, in tutti i casi non
 esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
 ggg)   Stato   membro   d'origine:  lo  Stato  membro
 dell'Unione   europea  o  lo  Stato  aderente  allo  Spazio
 economico   europeo  in  cui  e'  situata  la  sede  legale
 dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;
 hhh)  Stato  terzo:  uno  Stato  che  non  e'  membro
 dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
 europeo;
 iii)  stretti  legami:  il  rapporto  fra  due o piu'
 persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
 1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72;
 2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il
 tramite  di societa' controllate, societa' fiduciarie o per
 interposta  persona,  almeno  pari  al  dieci per cento del
 capitale  o  dei diritti di voto, ovvero una partecipazione
 che,  pur  restando  al di sotto del limite sopra indicato,
 da'  comunque  la  possibilita'  di esercitare un'influenza
 notevole ancorche' non dominante;
 3)  un legame in base al quale le stesse persone sono
 sottoposte  al  controllo del medesimo soggetto, o comunque
 sono  sottoposte  a  direzione  unitaria  in  virtu'  di un
 contratto  o  di una clausola statutaria, oppure quando gli
 organi  di  amministrazione  sono  composti  in maggioranza
 dalle  medesime  persone,  oppure  quando  esistono  legami
 importanti e durevoli di riassicurazione;
 4)  un  rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
 finanziario,  giuridico  e  familiare che possa influire in
 misura  rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con
 regolamento,  puo' ulteriormente qualificare la definizione
 di stretti legami, alfine di evitare situazioni di ostacolo
 all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
 lll)  testo  unico  bancario:  il decreto legislativo
 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
 mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
 decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e successive
 modificazioni;
 nnn)  testo  unico  in materia di assicurazioni sugli
 infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali:  il
 decreto  legislativo  23 febbraio 2000, n. 38, e successive
 modificazioni;
 ooo)  Ufficio  centrale  italiano:  l'ente costituito
 dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
 ramo   responsabilita'  civile  autoveicoli  che  e'  stato
 abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
 di  assicurazione  nel  territorio della Repubblica ed allo
 svolgimento  degli  altri compiti previsti dall'ordinamento
 comunitario e italiano;
 ppp)     Ufficio    nazionale    di    assicurazione:
 l'organizzazione    professionale    che   e'   costituita,
 conformemente   alla   raccomandazione  n.  5  adottata  il
 25 gennaio  1949  dal  sottocomitato dei trasporti stradali
 del   comitato  dei  trasporti  interni  della  Commissione
 economica  per  l'Europa  dell'Organizzazione delle Nazioni
 Unite,  e  che raggruppa imprese di assicurazione che hanno
 ottenuto  in  uno  Stato  l'autorizzazione ad esercitare il
 ramo responsabilita' civile autoveicoli;
 qqq)  unita' da diporto: il natante definito all'art.
 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
 recante il codice della nautica da diporto;
 rrr)   veicolo:  qualsiasi  autoveicolo  destinato  a
 circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
 meccanica,  senza  essere  vincolato ad una strada ferrata,
 nonche'   i  rimorchi,  anche  se  non  agganciati  ad  una
 motrice.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Oggetto del regolamento
 
 1.  Il  presente  regolamento disciplina le modalita' attuative del sistema  del  risarcimento  diretto,  nell'ambito  dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Per il testo dell'art. 150 del decreto legislativo 7
 settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo:
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Ambito di applicazione
 
 1.  La  disciplina  del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi  di  danni  al  veicolo  e  di  lesioni  di  lieve entita' al conducente,   anche   quando   nel  sinistro  siano  coinvolti  terzi trasportati.
 2.  Qualora  i  terzi  trasportati  subiscano  lesioni, la relativa richiesta  del  risarcimento  del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall'articolo 141 del codice.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -  L'art. 141 del citato decreto legislativo n. 209 del
 2005, e' il seguente:
 «Art.  141  (Risarcimento  del terzo trasportato). - 1.
 Salva  l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il
 danno   subito   dal   terzo   trasportato   e'   risarcito
 dall'impresa  di  assicurazione del veicolo sul quale era a
 bordo  al momento del sinistro entro il massimale minimo di
 legge,  fermo  restando  quanto  previsto  all'art.  140, a
 prescindere  dall'accertamento  della  responsabilita'  dei
 conducenti  dei  veicoli  coinvolti  nel sinistro, fermo il
 diritto  al  risarcimento  dell'eventuale maggior danno nei
 confronti  dell'impresa  di  assicurazione del responsabile
 civile,  se  il  veicolo  di quest'ultimo e' coperto per un
 massimale superiore a quello minimo.
 2.  Per  ottenere  il risarcimento il terzo trasportato
 promuove  nei  confronti  dell'impresa di assicurazione del
 veicolo  sul  quale  era a bordo al momento del sinistro la
 procedura di risarcimento prevista dall'art. 148.
 3.  L'azione  diretta avente ad oggetto il risarcimento
 e'  esercitata  nei confronti dell'impresa di assicurazione
 del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento
 del  sinistro nei termini di cui all'art. 145. L'impresa di
 assicurazione  del responsabile civile puo' intervenire nel
 giudizio e puo' estromettere l'impresa di assicurazione del
 veicolo,   riconoscendo   la  responsabilita'  del  proprio
 assicurato.   Si   applicano,  in  quanto  compatibili,  le
 disposizioni del capo IV.
 4.  L'impresa  di  assicurazione  che  ha effettuato il
 pagamento  ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa
 di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle
 condizioni previste dall'art. 150.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Veicoli immatricolati all'estero
 
 1.  La  disciplina  del risarcimento diretto si applica ai sinistri che coinvolgono:
 a) veicoli immatricolati in Italia;
 b) veicoli  immatricolati  nella Repubblica di San Marino e nello Stato  Citta' del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello  Stato  italiano  o  con imprese che esercitino l'assicurazione obbligatoria responsabilita' civile auto ai sensi degli articoli 23 e 24  del  codice  e  che  abbiano  aderito al sistema del risarcimento diretto.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 -  Gli  articoli 23 e 24 del citato decreto legislativo
 n. 209 del 2005, sono i seguenti:
 «Art.  23  (Attivita'  in regime di stabilimento). - 1.
 L'accesso  all'attivita'  dei rami vita o dei rami danni in
 regime  di stabilimento nel territorio della Repubblica, da
 parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato
 membro,  e'  subordinato  alla  comunicazione all'ISVAP, da
 parte  dell'autorita'  di  vigilanza  di  tale Stato, delle
 informazioni    e    degli   adempimenti   previsti   dalle
 disposizioni  dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si
 propone  di  assumere  rischi  concernenti  l'assicurazione
 obbligatoria  della  responsabilita' civile derivante dalla
 circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  la
 comunicazione  include  la  dichiarazione  che l'impresa e'
 divenuta  membro  dell'Ufficio centrale italiano e aderente
 al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
 2.  Il  rappresentante  generale  della sede secondaria
 deve essere munito di un mandato comprendente espressamente
 anche  i  poteri  di  rappresentare l'impresa in giudizio e
 davanti  a  tutte  le  autorita'  della Repubblica, nonche'
 quello  di  concludere  e  sottoscrivere  i contratti e gli
 altri   atti   relativi   alle   attivita'  esercitate  nel
 territorio  della  Repubblica.  Il  rappresentante generale
 deve  avere  domicilio all'indirizzo della sede secondaria.
 Qualora  la  rappresentanza  sia  conferita  ad una persona
 giuridica,  questa deve avere la sede legale nel territorio
 della  Repubblica e deve a sua volta designare come proprio
 rappresentante  una  persona  fisica che abbia domicilio in
 Italia  e  che  sia  munita  di  un  mandato comprendente i
 medesimi poteri.
 3.   Nel   termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
 ricevimento     della    comunicazione    l'ISVAP    indica
 all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la
 normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che
 l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'.
 4.  L'impresa  puo' insediare la sede secondaria e dare
 inizio  all'attivita'  nel  territorio della Repubblica dal
 momento  in  cui  riceve  dall'autorita' di vigilanza dello
 Stato  di  origine  la  comunicazione dell'ISVAP ovvero, in
 caso  di  silenzio,  dalla  scadenza  del termine di cui al
 comma 3.
 5.    L'impresa,    qualora   intenda   modificare   la
 comunicazione  effettuata, ne informa l'ISVAP almeno trenta
 giorni  prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP
 valuta   la   rilevanza   delle  informazioni  ricevute  in
 relazione   alla   permanenza  dei  presupposti  che  hanno
 giustificato  la  comunicazione di cui al comma 4 e, se del
 caso,  informa  l'autorita'  competente  dello Stato membro
 interessato.».
 «Art.   24  (Attivita'  in  regime  di  prestazione  di
 servizi).  - 1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei
 rami danni, in regime di liberta' di prestazione di servizi
 nel  territorio  della  Repubblica, da parte di una impresa
 avente   la  sede  legale  in  un  altro  Stato  membro,  e
 subordinato   alla   comunicazione   all'ISVAP,   da  parte
 dell'autorita'   di   vigilanza   di   tale   Stato,  delle
 informazioni    e    degli   adempimenti   previsti   dalle
 disposizioni  dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si
 propone  di  assumere  rischi  concernenti  l'assicurazione
 obbligatoria  della  responsabilita' civile derivante dalla
 circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  la
 comunicazione   include   l'indicazione  del  nominativo  e
 l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri
 e  una  dichiarazione  che  l'impresa  e'  divenuta  membro
 dell'Ufficio  centrale  italiano  e  aderente  al  Fondo di
 garanzia per le vittime della strada.
 2.  L'impresa  puo' iniziare l'attivita' dal momento in
 cui  l'ISVAP  attesta  di  aver  ricevuto  la comunicazione
 dell'autorita'  di  vigilanza dello Stato di origine di cui
 al comma 1.
 3. L'impresa comunica all'ISVAP, attraverso l'autorita'
 di  vigilanza  dello  Stato membro d'origine, ogni modifica
 che  intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel
 territorio  della  Repubblica  in  regime  di  liberta'  di
 prestazione di servizi.
 4.  Ai fini dell'esercizio dell'attivita', in regime di
 liberta'  di  prestazione  di  servizi nel territorio della
 Repubblica,   l'impresa   non   puo'   avvalersi   di  sedi
 secondarie,  di  agenzie  o  di  qualsiasi  altra  presenza
 permanente   nel   territorio  italiano,  neppure  se  tale
 presenza   consista  in  un  semplice  ufficio  gestito  da
 personale  dipendente,  o tramite una persona indipendente,
 ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa
 stessa.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Modalita' della richiesta di risarcimento
 
 1.  Il  danneggiato  che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte,  del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
 2.  La  richiesta  e'  presentata mediante lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento  o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax   o   in   via   telematica,  salvo  che  nel  contratto  sia esplicitamente  esclusa  tale  ultima  forma  di  presentazione della richiesta di risarcimento.
 3.  L'impresa  che  ha  ricevuto  la  richiesta  ne  da'  immediata comunicazione  all'impresa  dell'assicurato  ritenuto  in  tutto o in parte  responsabile  del  sinistro,  fornendo  le  sole  informazioni necessarie  per  la  verifica  della  copertura  assicurativa  e  per l'accertamento delle modalita' di accadimento del sinistro.
 |  |  |  | Art. 6. Contenuto della richiesta
 
 1.  Nell'ipotesi  di  danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:
 a) i nomi degli assicurati;
 b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
 c) la denominazione delle rispettive imprese;
 d) la   descrizione  delle  circostanze  e  delle  modalita'  del sinistro;
 e) le generalita' di eventuali testimoni;
 f) l'indicazione   dell'eventuale   intervento  degli  Organi  di polizia;
 g) il  luogo,  i  giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entita' del danno.
 2.  Nell'ipotesi  di  lesioni  subite  dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:
 a) l'eta', l'attivita' e il reddito del danneggiato;
 b) l'entita' delle lesioni subite;
 c) la  dichiarazione  di cui all'articolo 142 del codice circa la spettanza  o  meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
 d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
 e) l'eventuale   consulenza  medico-legale  di  parte,  corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - L'art.  142 del citato decreto legislativo n. 209 del
 2005, e' il seguente:
 «Art.   142   (Diritto   di  surroga  dell'assicuratore
 sociale).  -  1.  Qualora  il  danneggiato sia assistito da
 assicurazione  sociale,  l'ente  gestore dell'assicurazione
 sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di
 assicurazione  il  rimborso  delle  spese  sostenute per le
 prestazioni  erogate  al danneggiato ai sensi delle leggi e
 dei   regolamenti  che  disciplinano  detta  assicurazione,
 sempreche'  non  sia  gia'  stato pagato il risarcimento al
 danneggiato,  con l'osservanza degli adempimenti prescritti
 nei commi 2 e 3.
 2.  Prima  di  provvedere  alla liquidazione del danno,
 l'impresa  di  assicurazione  e'  tenuta  a  richiedere  al
 danneggiato  una dichiarazione attestante che lo stesso non
 ha  diritto  ad alcuna prestazione da parte di istituti che
 gestiscono   assicurazioni  sociali  obbligatorie.  Ove  il
 danneggiato  dichiari  di avere diritto a tali prestazioni,
 l'impresa  di assicurazione e' tenuta a darne comunicazione
 al  competente  ente  di  assicurazione  sociale  e  potra'
 procedere   alla   liquidazione   del   danno  solo  previo
 accantonamento  di  una  somma  idonea a coprire il credito
 dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
 3.  Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione
 di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale
 abbia  dichiarato  di  volersi  surrogare  nei  diritti del
 danneggiato,  l'impresa  di assicurazione potra disporre la
 liquidazione  definitiva  in favore del danneggiato. L'ente
 di   assicurazione  sociale  ha  diritto  di  ripetere  dal
 danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se
 il   comportamento   del   danneggiato  abbia  pregiudicato
 l'azione di surrogazione.
 4.  In  ogni  caso  l'ente  gestore  dell'assicurazione
 sociale  non  puo'  esercitare  l'azione  surrogatoria  con
 pregiudizio  del diritto dell'assistito al risarcimento dei
 danni alla persona non altrimenti risarciti.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Integrazione e regolarizzazione della richiesta
 
 1.  In caso di richiesta incompleta, l'impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo l'assistenza tecnica e informativa prevista dall'articolo 9,  invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta.
 2.  Nell'ipotesi  di  cui al comma 1, i termini per la formulazione dell'offerta  o  per  la  comunicazione  della  mancata  offerta sono sospesi  fino  alla  data  di  ricezione  delle  integrazioni  e  dei chiarimenti richiesti.
 |  |  |  | Art. 8. Determinazioni dell'impresa
 
 1.  Con  apposita  comunicazione  inviata al danneggiato, l'impresa indica, alternativamente:
 a) una  congrua  offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto dal contratto;
 b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno.
 2.  La  comunicazione di cui al comma 1 e' inviata entro i seguenti termini:
 a) novanta giorni, nel caso di lesioni;
 b) sessanta  giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
 c) trenta  giorni,  nel  caso  di  danni  ai veicoli o alle cose, qualora  il  modulo  di  denuncia  del  sinistro  sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
 |  |  |  | Art. 9. Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
 
 1.  L'impresa,  nell'adempimento  degli  obblighi  contrattuali  di correttezza  e  buona  fede,  fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa  e  tecnica  utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno.  Tali  obblighi  comprendono,  in  particolare, oltre a quanto stabilito  espressamente  dal  contratto,  il  supporto tecnico nella compilazione  della  richiesta  di  risarcimento, anche ai fini della quantificazione  dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale  integrazione,  l'illustrazione  e  la  precisazione  dei criteri di responsabilita' di cui all'allegato A.
 2.  Nel  caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia  accettata  dal  danneggiato,  sugli importi corrisposti non sono dovuti  compensi  per la consulenza o assistenza professionale di cui si  sia  avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.
 |  |  |  | Art. 10. Accesso telematico
 
 1.  Ai  fini  della  liquidazione dei danni derivanti dal sinistro, l'impresa  ha  diritto  di  accedere  in  via telematica agli archivi previsti  dall'articolo 132, comma 3, del codice, per la verifica dei dati tecnici e del proprietario dell'altro veicolo.
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - Il   comma   3   dell'art.  142  del  citato  decreto
 legislativo n. 209 del 2005, e' il seguente:
 «3.  Al  fine  di facilitare le verifiche propedeutiche
 all'osservanza  dell'obbligo a contrarre di cui al comma 1,
 le  imprese  di  assicurazione hanno diritto di accedere in
 via  telematica  al  pubblico  registro  automobilistico ed
 all'archivio  nazionale  dei  veicoli  previsto  dal codice
 della  strada  secondo  condizioni  economiche  e  tecniche
 strettamente  correlate  ai  costi  del servizio erogato in
 ragione  dell'esigenza  di consultazioni anche sistematiche
 nell'ambito  delle  attivita'  di  prevenzione  e contrasto
 delle  frodi  nell'assicurazione  obbligatoria. Con decreto
 del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
 Ministro   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono
 adottate le disposizioni di attuazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto
 
 1.  Nel  caso  in  cui  il  sinistro  non  rientra  nell'ambito  di applicazione   previsto  dall'articolo 3,  l'impresa  ne  informa  il danneggiato  a  mezzo  raccomandata  con avviso di ricevimento, entro trenta   giorni   decorrenti   dalla  ricezione  della  richiesta  di risarcimento.
 2.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma 1, l'impresa e' tenuta a trasmettere  la  richiesta,  corredata della documentazione acquisita per  ogni ulteriore valutazione, all'impresa del responsabile qualora quest'ultima sia nota in base agli elementi in suo possesso.
 3.  I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice iniziano a  decorrere  dal  momento  in  cui  l'impresa  del  responsabile del sinistro riceve la comunicazione di cui al comma 2.
 
 
 
 Nota all'art. 11:
 - Gli articoli 145 e 148 del citato decreto legislativo
 n. 209 del 2005, sono i seguenti:
 «Art. 145 (Proponibilita' dell'azione di risarcimento).
 - 1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'art. 148,
 l'azione  per  il  risarcimento  dei  danni  causati  dalla
 circolazione  dei  veicoli e dei natanti, per i quali vi e'
 obbligo  di  assicurazione,  puo' essere proposta solo dopo
 che  siano  decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso
 di  danno  alla  persona,  decorrenti  da  quello in cui il
 danneggiato  abbia  chiesto all'impresa di assicurazione il
 risarcimento  del  danno,  a mezzo lettera raccomandata con
 avviso  di  ricevimento,  anche  se inviata per conoscenza,
 avendo  osservato  le  modalita'  ed  i  contenuti previsti
 all'art. 148.
 2.  Nel  caso  in  cui  si applichi la procedura di cui
 all'art. 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati
 dalla  circolazione  dei veicoli e dei natanti, per i quali
 vi  e'  obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo
 dopo  che  siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in
 caso  di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il
 danneggiato   abbia   chiesto   alla   propria  impresa  di
 assicurazione  il  risarcimento  del danno, a mezzo lettera
 raccomandata   con   avviso  di  ricevimento,  inviata  per
 conoscenza  all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo
 coinvolto,  avendo  osservato  le  modalita' ed i contenuti
 previsti dagli articoli 149 e 150.».
 «Art.  148  (Procedura  di  risarcimento).  -  1. Per i
 sinistri   con   soli   danni   a  cose,  la  richiesta  di
 risarcimento,  presentata  secondo  le  modalita'  indicate
 nell'art. 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo
 il  modulo  di  cui all'art. 143 e recare l'indicazione del
 codice  fiscale  degli aventi diritto al risarcimento e del
 luogo,  dei  giorni  e delle ore in cui le cose danneggiate
 sono  disponibili  per  l'ispezione  diretta  ad  accertare
 l'entita'  del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione
 di  tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula
 al  danneggiato  congrua offerta per il risarcimento ovvero
 comunica  specificatamente i motivi per i quali non ritiene
 di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a
 trenta  quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto
 dai conducenti coinvolti nel sinistro.
 2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta
 per  il  risarcimento  del  danno,  ovvero  di comunicare i
 motivi  per  cui  non  si ritiene di fare offerta, sussiste
 anche  per i sinistri che abbiano causato lesioni personali
 o  il  decesso.  La  richiesta  di risarcimento deve essere
 presentata  dal  danneggiato  o dagli aventi diritto con le
 modalita'  indicate al comma 1. La richiesta deve contenere
 l'indicazione  del  codice  fiscale degli aventi diritto al
 risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali
 si  e'  verificato  il  sinistro ed essere accompagnata, ai
 fini  dell'accertamento  e  della  valutazione del danno da
 parte    dell'impresa,    dai   dati   relativi   all'eta',
 all'attivita'  del danneggiato, al suo reddito, all'entita'
 delle  lesioni  subite,  da attestazione medica comprovante
 l'avvenuta  guarigione  con  o  senza  postumi  permanenti,
 nonche'   dalla   dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  142,
 comma 2,  o,  in  caso  di decesso, dallo stato di famiglia
 della  vittima.  L'impresa  di  assicurazione  e'  tenuta a
 provvedere   all'adempimento  del  predetto  obbligo  entro
 novanta giorni dalla ricezione ditale documentazione.
 3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2
 e  fatto  salvo  quanto  stabilito  al  comma 5,  non  puo'
 rifiutare  gli  accertamenti  strettamente  necessari  alla
 valutazione  del  danno alla persona da parte dell'impresa.
 Qualora  cio'  accada,  i  termini  di  cui al comma 2 sono
 sospesi.
 4.   L'impresa  di  assicurazione  puo'  richiedere  ai
 competenti  organi  di  polizia  le  informazioni acquisite
 relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza
 e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione
 o  altro analogo segno distintivo, ma e' tenuta al rispetto
 dei  termini  stabiliti  dai  commi 1  e 2 anche in caso di
 sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni
 personali o il decesso.
 5.   In  caso  di  richiesta  incompleta  l'impresa  di
 assicurazione  richiede  al danneggiato entro trenta giorni
 dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in
 tal  caso  i  termini  di  cui  ai  commi 1  e  2 decorrono
 nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti
 integrativi.
 6.  Se  il  danneggiato  dichiara di accettare la somma
 offertagli,  l'impresa provvede al pagamento entro quindici
 giorni dalla ricezione della comunicazione.
 7.  Entro  ugual termine l'impresa corrisponde la somma
 offerta   al   danneggiato  che  abbia  comunicato  di  non
 accettare  l'offerta.  La  somma in tal modo corrisposta e'
 imputata nella liquidazione definitiva del danno.
 8.  Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che
 l'interessato   abbia   fatto  pervenire  alcuna  risposta,
 l'impresa  corrisponde  al danneggiato la somma offerta con
 le stesse modalita', tempi ed effetti di cui al comma 7.
 9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di
 cui  al  presente  articolo, l'impresa di assicurazione non
 puo'  opporre  al  danneggiato l'eventuale inadempimento da
 parte  dell'assicurato  dell'obbligo di avviso del sinistro
 di cui all'art. 1913 del codice civile.
 10.  In  caso  di  sentenza  a  favore del danneggiato,
 quando  la  somma  offerta  ai  sensi  dei  commi 1 o 2 sia
 inferiore  alla  meta'  di  quella  liquidata,  al netto di
 eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette,
 contestualmente  al  deposito  in  cancelleria, copia della
 sentenza    all'ISVAP   per   gli   accertamenti   relativi
 all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
 11.     L'impresa,    quando    corrisponde    compensi
 professionali   per   l'eventuale  assistenza  prestata  da
 professionisti,  e'  tenuta  a richiedere la documentazione
 probatoria  relativa alla prestazione stessa e ad indicarne
 il  corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno
 nella  quietanza  di  liquidazione.  L'impresa,  che  abbia
 provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
 professionista,   ne   da'  comunicazione  al  danneggiato,
 indicando l'importo corrisposto.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Criteri di determinazione del grado di responsabilita' delle parti
 
 1.  L'impresa  adotta  le  proprie  determinazioni  in  ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della responsabilita'   dei   sinistri   stabiliti  nella  tabella  di  cui all'allegato   A,   in  conformita'  alla  disciplina  legislativa  e regolamentare in materia di circolazione stradale.
 2. Qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste dalla tabella di cui al comma 1, l'accertamento della responsabilita' e'  compiuto  con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei  principi  generali  in  tema  di responsabilita' derivante dalla circolazione dei veicoli.
 |  |  |  | Art. 13 Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto
 
 1.  Le  imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto.
 2.   Per  la  regolazione  contabile  dei  rapporti  economici,  la convenzione   deve   prevedere   una   stanza  di  compensazione  dei risarcimenti   effettuati.  Per  i  danni  a  cose  le  compensazioni avvengono  sulla  base di costi medi che possono essere differenziati per  macroaree  territorialmente  omogenee  in numero non superiore a tre.  Per  i  danni  alla  persona, le compensazioni possono avvenire anche  sulla  base  di  meccanismi  che  prevedano  l'applicazione di franchigie  a  carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.
 3.  L'attivita'  della  stanza  di  compensazione deve svolgersi in regime  di  completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi associativi.
 4.  I  valori dei costi medi e delle eventuali franchigie di cui al comma  2  vengono  calcolati  annualmente sulla base dei risarcimenti effettivamente  corrisposti  nell'esercizio precedente per i sinistri rientranti  nell'ambito  di  applicazione del sistema di risarcimento diretto.  Per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini delle compensazioni,   sulla   base   dei  dati  forniti  dalla  stanza  di compensazione  di  cui  al  comma 2, e' istituito presso il Ministero dello  sviluppo  economico  un Comitato tecnico composto dai seguenti componenti:   a)  un  rappresentante  del  Ministero  dello  sviluppo economico,   con   funzioni   di  Presidente;  b)  un  rappresentante dell'ISVAP;  c)  un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le imprese  assicuratrici;  d)  un  esperto  in  scienze  statistiche ed attuariali;   e)  due  rappresentanti  del  Consiglio  nazionale  dei consumatori e degli utenti. L'esperto di cui alla lettera d) non deve avere  svolto,  nei  due  anni precedenti la nomina, incarichi presso imprese di assicurazione.
 5.  Per  il  primo anno di applicazione del sistema di risarcimento diretto, il Comitato tecnico calcola i valori di cui al comma 4 sulla base di statistiche di mercato.
 6.  I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  per  la  durata  di un triennio e possono essere   riconfermati   una   sola  volta.  Il  Comitato  delibera  a maggioranza e, in caso di parita', prevale il voto del Presidente.
 7.  Il costo relativo al funzionamento della convenzione e' posto a carico  delle  imprese  che  aderiscono  al  sistema  di risarcimento diretto.
 8.  Le  imprese  con  sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea  che  operano nel territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli  23 e 24 del codice, hanno facolta' di aderire al sistema di risarcimento diretto mediante sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1.
 9.  Non  costituiscono  prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul   valore   aggiunto  le  regolazioni  dei  rapporti  tra  imprese nell'ambito della procedura di risarcimento diretto.
 10.   Le   informazioni,   acquisite   nell'ambito   dei   rapporti organizzativi  ed economici per la gestione del risarcimento diretto, possono  essere  utilizzati,  esclusivamente,  per le finalita' della stessa stanza di compensazione.
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 -  Per  i  testi  degli  articoli 23  e  24 del decreto
 legislativo  7 settembre  2005,  n. 209, si veda nella nota
 all'art. 4.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Benefici derivanti agli assicurati
 
 1.  Il sistema del risarcimento diretto dovra' consentire effettivi benefici   per  gli  assicurati,  attraverso  l'ottimizzazione  della gestione,  il  controllo  dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno   contemplare   l'impiego   di  clausole  che  prevedano  il risarcimento  del  danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l'assicurato.
 2.  In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in  forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata.
 |  |  |  | Art. 15. Entrata in vigore
 
 1.  Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e si applica ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.
 2.   Per  i  sinistri  che  coinvolgono  ciclomotori,  il  presente regolamento  si  applica  a condizione che i ciclomotori stessi siano muniti  di targa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 18 luglio 2006
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
 economico
 
 Visto, il Guardasigilli: Mastella
 Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2006
 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri delle attivita' produttive, registro     n. 4, foglio n. 62
 
 
 
 Nota all'art. 15:
 -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo
 2006,  n.  153,  recante «Modifiche agli articoli 248, 249,
 250,  251,  252  nonche'  agli  allegati  al titolo III del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
 n.  495  (Regolamento  di  esecuzione  e  di attuazione del
 codice   della   strada),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2006.
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato A 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 8 a pag. 12  <----
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