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| Gazzetta n. 198 del 26 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 27 luglio 2006 |  | Designazione  del  Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari,  Oristano  e  Nuoro, quale autorita' pubblica incaricata di effettuare   i  controlli  sulla  denominazione  «Sardegna»  riferita all'olio  extravergine  di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 14 luglio 2006. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Visto   il   decreto   14 luglio  2006,  relativo  alla  protezione transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  denominazione «Sardegna»  riferita  all'olio  extravergine di oliva, trasmessa alla Commissione  europea  per  la  registrazione  come  denominazione  di origine protetta;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  - legge Comunitaria 1999, ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite le regioni;
 Visto  il  decreto  legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art.  1,  commi 1  e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e  ad  ogni  effetto  dalla  denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;
 Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale  individua  nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali    l'autorita'    nazionale   preposta   al   coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art.  14  della legge n. 526/1999 dalla Regione Sardegna con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorita' pubblica da designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di  che  trattasi, il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di  Cagliari,  Oristano  e Nuoro, con sede in Cagliari, via Mameli n. 126/d;
 Considerato  che il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di  Cagliari, Oristano e Nuoro ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale  il  piano  di  controllo  predisposto  per la denominazione «Sardegna»  riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e  di  possedere  la  struttura  idonea  a  garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  di  cui all'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006  spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  in  quanto  autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi  dell'art. 10, Regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare  che  la  specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n. 526/1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 Il  Consorzio  interprovinciale  per  la frutticoltura di Cagliari, Oristano  e  Nuoro,  con  sede  in  Cagliari, via Mameli n. 126/d, e' designata  quale  autorita'  pubblica  autorizzata  ad  espletare  le funzioni  di  controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006   per   la   denominazione   «Sardegna»   riferita  all'olio extravergine  di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 14 luglio 2006.
 |  |  |  | Art. 2. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  comporta  l'obbligo  per il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e  puo'  essere  sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della  legge  n.  526/1999,  qualora  l'organismo non risulti piu' in possesso  dei  requisiti  ivi  indicati,  con  decreto dell'Autorita' nazionale  competente  che  lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 |  |  |  | Art. 3. Il  Consorzio  interprovinciale  per  la frutticoltura di Cagliari, Oristano  e  Nuoro  non puo modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione  «Sardegna»  riferita  all'olio  extravergine di oliva, cosi'  come  depositati  presso il Ministero delle politiche agricole alimentari   e  forestali,  senza  il  preventivo  assenso  di  detta autorita'.
 Il  Consorzio  interprovinciale  per  la frutticoltura di Cagliari, Oristano  e  Nuoro  comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 Il  Consorzio  interprovinciale  per  la frutticoltura di Cagliari, Oristano  e  Nuoro dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati  nelle  premesse,  che  il prodotto certificato risponda ai requisiti  descritti  nel  relativo  disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Sardegna»  riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura:   «Garantito   dal   Ministero   delle  politiche  agricole alimentari  e  forestali,  ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. Il  Consorzio  interprovinciale  per  la frutticoltura di Cagliari, Oristano  e  Nuoro dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati  nelle  premesse,  che  il prodotto certificato risponda ai requisiti  descritti  dal  disciplinare allegato al decreto 14 luglio 2006;
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al riconoscimento   della  denominazione  «Sardegna»  riferita  all'olio extravergine   di   oliva   da   parte   dell'organismo  comunitario. Nell'ambito   del   periodo   di  validita'  dell'autorizzazione,  il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e  Nuoro e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. Il  Consorzio  interprovinciale  per  la frutticoltura di Cagliari, Oristano  e  Nuoro  comunica con immediatezza, e comunque con termine non   superiore  a  trenta  giorni  lavorativi,  le  attestazioni  di conformita'  all'utilizzo  della  denominazione  «Sardegna»  riferita all'olio  extravergine di oliva anche mediante immissione nel sistema informatico  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. Il  Consorzio  interprovinciale  per  la frutticoltura di Cagliari, Oristano  e Nuoro immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche   agricole   alimentari  e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi   di   carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita' certificativa,  ed  adotta  eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente  ad  approvazione  da  parte dell'autorita' nazionale competente,  atte  ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi   utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita'  della denominazione  «Sardegna»  riferita  all'olio  extravergine  di oliva rilasciate  agli  utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure  saranno  indicate  dal Ministero delle politiche agricole, alimentari  e  forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel   primo   comma del   presente   articolo  e  nell'art.  6,  sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Sardegna.
 |  |  |  | Art. 8. Il  Consorzio  interprovinciale  per  la frutticoltura di Cagliari, Oristano   e  Nuoro  e'  sottoposto  alla  vigilanza  esercitata  dal Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali e dalla Regione  Sardegna,  ai  sensi  dell'art.  53,  comma 12  della  legge 24 aprile  1998,  n.  128,  come  sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 |  |  |  | Art. 9. Eccezionalmente   e  limitatamente  all'anno  2006,  l'adesione  al sistema  dei  controlli   e'  consentita  entro e non oltre 30 giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 luglio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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