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| Gazzetta n. 198 del 26 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 13 luglio 2006 |  | Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Signum», registrato al n. 12869. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995,  n.  17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260, concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista  la  domanda  presentata  il  22 agosto  2002  e successive integrazioni  di  cui  l'ultima  in data 8 febbraio 2005 dall'impresa Basf  Italia  S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato  n. 8, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto  fitosanitario  denominato  «Signum», contenente le sostanze attive boscalid e pyraclostrobin;
 Vista  la  decisione  della  commissione  dell'Unione  europea n. 2002/268/CE,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale L 92 del 9 aprile 2002  «che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso   per  un  esame  dettagliato  in  vista  di  un  eventuale inserimento  della  sostanza  attiva  boscalid  nell'allegato I della direttiva   91/414/CEE  del  Consiglio,  relativa  all'immissione  in commercio di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  decreto  del  7 maggio  2004  di  inclusione,  fino al 31 maggio  2014, della sostanza attiva pyraclostrobin nell'Allegato I del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/30/CE della Commissione del 10 marzo 2004;
 Visto  il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione provvisoria per tre anni del prodotto fitosanitario di cui trattasi;
 Vista  la  nota dell'ufficio del 12 giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
 Vista  la  nota  pervenuta in data 15 giugno 2006, da cui risulta che   la   suddetta   impresa   ha  ottemperato  a  quanto  richiesto dall'ufficio;
 Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 A  decorrere  dalla  data del presente decreto e per la durata di anni  tre,  l'impresa  Basf  Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno  (Milano), via Marconato n. 8, e' autorizzata ad immettere in commercio   il   prodotto  fitosanitario  denominato  SIGNUM  con  la composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente   decreto,  fatti  comunque  salvi  gli  obblighi  derivanti dall'inclusione  delle  sostanze  attive  boscalid  e  pyraclostrobin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 Per  la sostanza attiva boscalid sono approvati i seguenti limiti massimi  di  residui,  che  saranno  inseriti  nel  provvedimento  di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
 
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 Prodotti destinati         |
 all'alimentazione         |Limiti massimi di residui (mg/kg) ===================================================================== Pesche, nettarine, albicocche,     | ciliegie                           |                2 --------------------------------------------------------------------- Susine                             |                1 --------------------------------------------------------------------- Fragole                            |                3 --------------------------------------------------------------------- Pomodori                           |                1 --------------------------------------------------------------------- Peperoni                           |                2 --------------------------------------------------------------------- Lattughe e simili                  |               10
 
 Per  la  sostanza  attiva  pyraclostrobin sono approvati i seguenti limiti  massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
 
 =====================================================================
 Prodotti destinati         |
 all'alimentazione         |Limiti massimi di residui (mg/kg) ===================================================================== Pesche, nettarine, albicocche,     | ciliegie                           |               0,2 --------------------------------------------------------------------- Susine                             |               0,1 --------------------------------------------------------------------- Fragole                            |               0,5 --------------------------------------------------------------------- Pomodori                           |               0,2 --------------------------------------------------------------------- Peperoni                           |               0,5 --------------------------------------------------------------------- Lattughe e simili                  |                2
 
 Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,5 - 1 - 5.
 Il  prodotto  in  questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego  e  in  formulazione dallo stabilimento dell'impresa estera VTA   Pergande  Gmbh  -  Germania,  nonche'  confezionato  presso  lo stabilimento   dell'impresa   estera   Basf   Aktiengesellschaft   in Ludwigshafen - Germania;
 Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12869.
 E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 luglio 2006
 Il direttore generale: Borrello
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato a pag. 5  <----
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