Gazzetta n. 198 del 26 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 agosto 2006
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Poncho», registrato al n. 12864.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la domanda presentata il 20 maggio 2002 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 22 aprile 2005 dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale Milano, viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato Poncho 600 FS Rosso, successivamente ridenominato Poncho, contenente la sostanza attiva clothianidin;
Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 19 aprile 2002 che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva clothianidin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;
Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione provvisoria per 3 anni, del prodotto di cui trattasi;
Vista la nota dell'ufficio del 12 giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
Vista la nota pervenuta in data 18 luglio 2006, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di tre anni, l'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale Milano, viale Certosa n. 130, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PONCHO, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle conclusioni della valutazione comunitaria riguardante l'inclusione della sostanza attiva clothianidin nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.
Per la sostanza attiva clothianidin sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

=====================================================================
Prodotti destinati | Limiti massimi di residui *
all'alimentazione | (mg/kg) ===================================================================== Concia delle sementi di mais | 0,01 (granella)

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 250-500 e litri 1-3-5-10-20-1000.
Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l., in Filago (Bergamo); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Bayer Cropscience AG in Dormagen (Germania); confezionato nello stabilimento S.C.B. in Marle Sur Serre (Francia).
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12864.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2006
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

----> Vedere allegato a pag. 7 <----
 
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