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| Gazzetta n. 198 del 26 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 7 agosto 2006 |  | Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Poncho», registrato al n. 12864. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995,  n.  17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  sopracitato  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti   fitosanitari   contenenti   sostanze  attive  iscritte  in allegato I;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260, concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista   la  domanda  presentata  il  20 maggio  2002  e  successive integrazioni  di  cui  l'ultima  in  data 22 aprile 2005 dall'impresa Bayer  Cropscience  S.r.l.,  con sede legale Milano, viale Certosa n. 130,  diretta  ad  ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario   denominato   Poncho  600  FS  Rosso,  successivamente ridenominato Poncho, contenente la sostanza attiva clothianidin;
 Vista  la  decisione  della  Commissione  dell'Unione  europea  del 19 aprile  2002  che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento  della sostanza attiva clothianidin nell'allegato I della direttiva   91/414/CEE  del  Consiglio,  relativa  all'immissione  in commercio di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  parere  favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione provvisoria per 3 anni, del prodotto di cui trattasi;
 Vista  la  nota  dell'ufficio  del 12 giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
 Vista  la nota pervenuta in data 18 luglio 2006, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 A  decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di tre anni,  l'impresa  Bayer  Cropscience  S.r.l., con sede legale Milano, viale  Certosa  n.  130,  e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto  fitosanitario denominato PONCHO, con la composizione e alle condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente decreto, fatto   salvo   l'obbligo   di  adeguamento  alle  conclusioni  della valutazione   comunitaria  riguardante  l'inclusione  della  sostanza attiva   clothianidin  nell'allegato I  del  decreto  legislativo  n. 194/1995.
 Per  la  sostanza  attiva  clothianidin  sono  approvati i seguenti limiti  massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
 
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 Prodotti destinati        |   Limiti massimi di residui *
 all'alimentazione         |             (mg/kg) ===================================================================== Concia delle sementi di mais      |         0,01 (granella)
 
 Il  prodotto  e'  confezionato  nelle  taglie da ml 250-500 e litri 1-3-5-10-20-1000.
 Il   prodotto   in   questione   e'  preparato  nello  stabilimento dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l., in Filago (Bergamo); importato in  confezioni  pronte  per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Bayer  Cropscience  AG  in  Dormagen  (Germania);  confezionato nello stabilimento S.C.B. in Marle Sur Serre (Francia).
 Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12864.
 E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 agosto 2006
 Il direttore generale: Borrello
 |  |  |  | Allegato 
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