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| Gazzetta n. 198 del 26 agosto 2006 (vai al sommario) |  | UNIVERSITA' DEGLI STUDI «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI |  | DECRETO RETTORALE 10 agosto 2006 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  |  |  | IL RETTORE Visto il vigente statuto dell'Universita';
 Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto   il  regio  decreto  30 settembre  1938,  n.  1652,  recante disposizioni  dell'ordinamento  didattico  universitario e successive modificazioni ed integrazioni;
 Viste  le disposizioni e le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare all'art. 16;
 Vista  la  delibera  del  senato accademico in data 9 maggio 2006 e 24 maggio  2006  e del consiglio di amministrazione in data 31 maggio 2006 di modifica allo statuto dell'Universita';
 Acquisito    il    parere   positivo   da   parte   del   Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  con  nota n. 2587 del 31 luglio 2006;
 Decreta:
 E'  approvato il nuovo statuto vigente dell'Universita', cosi' come esposto di seguito:
 Art. 1.
 L'Universita'  degli  studi  Suor  Orsola Benincasa di Napoli (gia' Istituto  universitario Suor Orsola Benincasa e Magistero fondato nel 1895 e pareggiato nel 1902, fino al 1989 esclusivamente femminile) e' promossa e sostenuta dell'ente morale di pubblica istruzione Istituto Suor  Orsola  Benincasa  ed  e' governata dal presente statuto e, per quanto  in  esso  non previsto, dalla vigente legislazione in materia universitaria.  Alla  missione  originaria  di  elevare la condizione femminile  nel Mezzogiorno, facendo della donna il fulcro educativo e il   volano   progressivo   della  societa'  civile,  attraverso  una formazione   umanistica   scientifica  e  tecnica  di  alto  profilo, l'Universita' degli studi Suor Orsola Benincasa aggiunge oggi, con le sue  facolta'  e  con  i  suoi centri di ricerca e di alta formazione l'impegno  di  rappresentare  nelle  scienze della formazione come in quelle umane, sociali e giuridiche la testimonianza della vitalita' e del   valore   europeo   della   grande   tradizione  umanistica  del Mezzogiorno,  nonche' la capacita' di questa di costituire un modello irrinunciabile  nella  formazione  culturale  e  scientifica  per  le giovani generazioni che si affacciano al futuro.
 |  |  |  | Art. 2. Sono organi dell'Universita':
 il consiglio di amministrazione;
 Il presidente del consiglio di amministrazione;
 il rettore;
 il senato accademico;
 il corpo accademico;
 il consiglio degli studenti.
 |  |  |  | Art. 3. Il consiglio di amministrazione e' composto:
 a) dal  presidente  del  consiglio  di  amministrazione dell'ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa;
 b) da  tre  rappresentanti  designati  dallo  stesso  ente morale Istituto   Suor   Orsola   Benincasa   anche   tra  persone  estranee all'Istituto, esperte in materia didattica;
 c) da    un    rappresentante    designato   dal   consiglio   di amministrazione della fondazione A. M. Pagliara;
 d) dal rettore dell'Universita';
 e) da un rappresentante dei professori ordinari e straordinari;
 f) da un rappresentante dei professori associati;
 g) da un rappresentante dei ricercatori universitari;
 h) da un rappresentante del personale non docente;
 i) da un rappresentante della Regione Campania;
 l)  da  un  rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
 m) dal direttore amministrativo.
 Per  la designazione dei membri di cui alle lettere e), f), g), h), appositi   regolamenti   saranno   predisposti   dal   consiglio   di amministrazione.
 Le  nomine  dei  membri  di  cui alle lettere i) e l) avverranno su terne proposte dall'Universita'.
 Il  consiglio  di amministrazione elegge nel suo seno il presidente fra i membri di cui alle lettere a), b), d), e).
 Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni accademici.
 |  |  |  | Art. 4. Il  consiglio  di  amministrazione  esercita  le  funzioni  ad esso demandate  dalle  norme vigenti, oltre a quelle previste dal presente statuto.
 In particolare il consiglio di amministrazione:
 a) ha   il   governo  amministrativo  e  decide  sulle  questioni economiche e patrimoniali dell'Universita';
 b) delibera  il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo dell'Universita';
 c) nomina  il  rettore  scegliendolo  tra professori universitari ordinari e straordinari;
 d) nomina  i  presidi  su  proposta  dei  «consigli  di facolta», sentito il senato accademico;
 e) delibera,  su  proposta  del «consiglio di facolta» sentito il senato  accademico,  gli  insegnamenti  da  attivare  in ciascun anno accademico,  gli  insegnamenti  ai  quali attribuire i posti di ruolo vacanti, il conferimento di contratti di insegnamento, l'assegnazione dei  posti  di ricercatori di ruolo, l'assunzione di lettori di madre lingua straniera con contratto di diritto privato;
 f) nomina, su conforme proposta del consiglio di facolta' sentito il senato accademico: i professori di ruolo;
 g) nomina il direttore amministrativo;
 h) delibera  sulle  assunzioni  ed assegnazioni del personale non docente;
 i) delibera  il  regolamento  per  il  funzionamento  dei servizi amministrativi e contabili dell'Universita';
 l)  delibera  su  tutti  i  provvedimenti  che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;
 m)  adotta  ogni  provvedimento  organizzativo e disciplinare nei confronti del personale non docente;
 n) puo'  delegare  il presidente all'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio stesso per determinate materie;
 o) nomina, sentito il senato accademico, il nucleo di valutazione dell'Universita'.
 Il  consiglio  di  amministrazione  e' convocato dal presidente. Le adunanze  sono  validamente  costituite  con l'intervento della meta' piu'  uno degli aventi diritto al voto; le deliberazioni sono assunte a  maggioranza  assoluta  dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente;
 |  |  |  | Art. 5. Il presidente del consiglio di amministrazione:
 a) convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso;
 b) ha la legale rappresentanza dell'Universita';
 c) cura   l'esecuzione   dei   provvedimenti   del  consiglio  di amministrazione,   salva   la   competenza  del  rettore  in  materia scientifica e didattica;
 d) puo'   adottare   deliberazioni   di  urgenza  riferendone  al consiglio, per la ratifica, nella prima successiva adunanza;
 e) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione.
 |  |  |  | Art. 6. Il   rettore   dell'Universita'   e'   nominato  dal  consiglio  di amministrazione tra professori universitari ordinari o straordinari.
 Il  rettore  dura  in  carica quattro anni accademici e puo' essere confermato.
 Il rettore:
 a) esercita   l'alta   vigilanza   sull'attivita'   didattica   e scientifica  svolta  nell'Universita'  e sull'attivita' del personale docente;
 b) riferisce   annualmente   al   consiglio   di  amministrazione sull'attivita'   scientifica   e   didattica   svolta  e  programmata nell'Universita';
 c) convoca   e   presiede   il  corpo  accademico  ed  il  senato accademico;
 d) cura  l'osservanza  di  tutte  le norme concernenti la materia scientifica e didattica;
 e)  provvede  all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;
 f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;
 g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sulla  istruzione  universitaria,  salva  la  competenza  degli altri organi previsti dal presente statuto.
 Il  rettore  puo'  nominare  prorettore uno dei professori ordinari dell'Universita'  con  funzione  di supplenza del rettore medesimo in caso di assenza o di impedimento.
 Il rettore puo' altresi' delegare proprie funzioni ad un professore di ruolo dell'Universita'.
 Al   rettore   viene   riconosciuta  un'indennita'  di  carica  non computabile  ai  fini  del trattamento di quiescenza, determinata dal consiglio   di   amministrazione,  tenuto  conto  delle  disposizioni vigenti.
 |  |  |  | Art. 7. Il  senato accademico e' composto dal rettore, che lo presiede, dai presidi  di  facolta'  e  da  un  rappresentante  degli  studenti per ciascuna facolta'.
 I   rappresentanti   degli  studenti  durano  in  carica  tre  anni accademici  e  sono  eletti  con  le  modalita' stabilite da apposito regolamento di Ateneo.
 La  perdita  della  qualita'  di  studente  implica decadenza della carica, nella quale subentrera' il primo dei non eletti.
 Gli  studenti  in  seno al senato accademico non saranno chiamati a esprimere parere su quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera f), del  presente  statuto  e  non  parteciperanno  alle sedute quando il senato   accademico   fosse   chiamato   a  deliberare  su  questioni concernenti  i  professori  di  ruolo, i ricercatori universitari e i professori a contratto.
 Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il  direttore  amministrativo,  il  quale  esercita  le  funzioni  di segretario.
 Il  senato  accademico  esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate  dal  presente  statuto,  dai  regolamenti  e dalla vigente normativa in materia universitaria.
 In  particolare,  il  senato  accademico  propone  al  consiglio di amministrazione,   anche   con   rferimento   ai   corsi  di  diploma universitario:
 a) l'affidamento  degli  insegnamenti  mediante  la copertura dei posti di ruolo ovvero mediante la stipula di contratti;
 b) la  misura  dei  compensi  da  corrispondere  ai  professori a contratto e agli esercitatori di madrelingua straniera;
 1'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo;
 c) la  stipula  di  contratti con gli esercitatori di madrelingua straniera;
 lettori di madre lingua straniera;
 d) 1'assunzione   di   ogni  altro  provvedimento  relativo  allo svolgimento e allo sviluppo dell'attivita' didattica e scientifica.
 |  |  |  | Art. 8. Il corpo accademico e' composto da tutti i professori, di ruolo e a contratto, dell'Universita' ed e' presieduto dal rettore, il quale lo convoca  ogni volta che lo ritenga opportuno per acquisirne il parere su    specifici    argomenti    riguardanti    l'interesse   generale dell'Universita'.  Le  funzioni  di  segretario  sono svolte dal piu' giovane tra i professori di ruolo intervenuti.
 |  |  |  | Art. 9. Il  consiglio degli studenti e' composto dagli studenti che siedono nel  consiglio  di  facolta'  e  nel  senato accademico. E' organo di consulenza  del  rettore  il  quale  ne acquisisce, ogni volta che lo ritenga opportuno, il parere su specifici argomenti.
 Il  consiglio  esprime al rettore il proprio avviso, ogni volta che lo  ritenga  opportuno, su questioni che attengono all'organizzazione della didattica e ai servizi riguardanti gli studenti.
 |  |  |  | Art. 10. E'  istituito il nucleo di valutazione interna dell'Universita' con il  compito di verificare il corretto svolgimento delle funzioni e il perseguimento delle finalita' di cui al presente statuto.
 Il  nucleo  acquisisce  periodicamente,  tutelando  1'anonimato, le opinioni  degli studenti sull'attivita' didattica. Trasmette entro il 30 aprile  di ogni anno al Ministero dell'istruzione dell'universita' e   della   ricerca  scientifica  e  al  Comitato  nazionale  per  la valutazione  del  sistema  universitario una relazione sull'attivita' dell'Universita'.
 Il  nucleo inoltre acquisisce ogni utile elemento per contribuire e stimolare  il  miglioramento  del livello di qualita' di efficienza e efficacia delle attivita' formative e di ricerca, degli interventi di sostegno    al    diritto    allo    studio    e    della    gestione tecnico-amministrativa.
 Il  nucleo  e'  composto  da  cinque  membri, di cui due esperti in statistica e valutazione, nominati su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione e dura in carica tre anni.
 |  |  |  | Art. 11. L'Universita' rilascia i seguenti titoli:
 a) laurea;
 b) laurea magistrale;
 c) master universitario di I e di II livello;
 d) diploma di specializzazione;
 e) dottorato di ricerca.
 Le  strutture per la ricerca scientifica e per la didattica sono le facolta', le scuole di specializzazione, le scuole di alta formazione dottorale e post-dottorale e i centri di eccellenza per la ricerca.
 Tali  strutture  sono  istituite con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.
 L'attivita'  didattica e' disciplinata, nel rispetto della liberta' di   insegnamento,   dal   regolamento  didattico  di  Ateneo  e  dai regolamenti  delle  singole  strutture.  I  regolamenti  garantiscono l'adozione  di  curricula  coerenti  ed adeguati al valore legale dei titoli   di  studio  rilasciati  ed  alla  loro  valenza  nell'ambito dell'Unione europea.
 Il   regolamento   didattico  di  Ateneo  disciplina  l'ordinamento generale  degli studi, dei corsi e delle attivita' formative. Ad esso si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i regolamenti delle singole strutture didattiche.
 |  |  |  | Art. 12. Sono organi della facolta':
 a) il preside;
 b) il consiglio di facolta'.
 |  |  |  | Art. 13. I   presidi   di   facolta'   sono   nominati   dal   consiglio  di amministrazione,  tra  i  professori  ordinari,  su  designazione dei professori  di  ruolo  della  facolta',  con  le  modalita' stabilite dall'apposito      regolamento      predisposto     dal     consiglio d'amministrazione.
 I  presidi  durano  in  carica  tre anni accademici, possono essere confermati  ed  esercitano,  compatibilmente con il presente statuto, tutte  le attribuzioni che sono loro demandate dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario.
 Ai  presidi  puo'  essere  attribuita  un'indennita'  di carica non computabile  ai  fini  del trattamento di quiescenza, determinata dal consiglio di amministrazione.
 |  |  |  | Art. 14. Il  consiglio di facolta' e' composto dal preside, che lo presiede, dai  professori  di  ruolo  della  facolta',  dai  rappresentanti dei ricercatori e da un rappresentante degli studenti.
 I  rappresentanti  dei  ricercatori  sono  eletti  in numero di due quando  in  facolta'  sono  in  servizio fino a dieci ricercatori, in numero  di  tre  quando i ricercatori in servizio sono piu' di dieci. Durano  in  carica  tre  anni  accademici  e  sono  eletti da tutti i ricercatori  della  facolia'  con  le modalita' stabilite da apposito regolamento  di  Ateneo.  La  perdita  della  qualita' di ricercatore implica  decadenza dalla carica, nella quale subentrera' il primo dei ricercatori non eletti.
 Il  rappresentante degli studenti e' eletto dagli studenti iscritti alla  facolta'  con le modalita' stabilite da apposito regolamento di Ateneo;  dura  in  carica  tre  anni  accademici  e  la perdita della qualita'  di  studente implica la decadenza dalla carica, nella quale subentrera'   il   primo  dei  non  eletti.  I  professori  associati partecipano  a  tutte  le deliberazioni del consiglio di facolta', ad eccezione  di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di  professore  ordinario,  le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative  ai  posti  di  professore ordinario nonche' delle questioni relative alle persone dei professori ordinari.
 I ricercatori non partecipano alle sedute del consiglio di facolta' concernenti  la  destinazione  a  concorso dei posti di professore di ruolo,  le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professori  di ruolo nonche' alle questioni relative alle persone dei professori di ruolo.
 Gli   studenti  a  loro  volta  non  partecipano  alle  sedute  con all'ordine del giorno questioni concernenti le persone dei professori di ruolo e dei ricercatori.
 Qualora,  per  qualsiasi ragione, il consiglio di facolta' si trovi ad  essere  composto  da  un  numero di professori inferiore a quello minimo   previsto   dalla   vigente   normativa,   il   consiglio  di amministrazione, su conforme proposta del senato accademico, provvede alla  integrazione mediante la nomina, per un triennio, di professori di  ruolo  della  sede  o di altre sedi universitarie, appartenenti a settori disciplinari afferenti alla facolta'.
 Il  consiglio di facolta' esercita, compatibilmente con il presente statuto,  tutte  le  attribuzioni  che gli sono demandate dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario.
 |  |  |  | Art. 15. Nelle  facolta'  comprendenti piu' corsi di laurea sono istituiti i consigli  di corso di laurea, composti da tutti i professori di ruolo titolari  di  insegnamento presso il corso, da due rappresentanti dei ricercatori  afferenti  al  corso nonche' da due rappresentanti degli studenti  iscritti al corso. I rappresentanti dei ricercatori e degli studenti  sono  eletti  con  le  modalita'  stabilite dai rispettivi, appositi   regolamenti   di  Ateneo  e  durano  in  carica  tre  anni accademici.  La  perdita  della qualita' di ricercatore o di studente implica  decadenza dalla carica, nella quale subentrera' il primo dei non eletti.
 Ogni  consiglio  di  corso  di  laurea  elegge  nel proprio seno il presidente tra i professori ordinari del corso medesimo.
 Il  consiglio  di  corso di laurea esercita, compatibilmente con il presente statuto, le seguenti attribuzioni:
 1)  coordina  le  attivita'  di  insegnamento  e di studio per il conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto;
 2)  esamina e approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea o del diploma;
 3)  formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti  ai  corsi  di  laurea o di indirizzo o ai corsi di diploma interessati;
 4) propone al consiglio di facolta' l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto.
 |  |  |  | Art. 16. Gli  insegnamenti ufficiali sono impartiti da professori di ruolo o da professori a contratto.
 Non  possono  essere proposti per la chiamata a professori di ruolo docenti che non siano vincitori di concorso.
 Possono  essere  proposti  per  la  nomina a professori a contratto professori  di  ruolo  di altre universita', o studiosi cultori della materia.
 Contratti  di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti e studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
 |  |  |  | Art. 17. Per  quanto  non  previsto  dal  presente  statuto, si applicano ai professori  di  ruolo  e  ai ricercatori dell'Universita' le norme di legge  sullo  stato  giuridico  dei  professori  universitari  e  dei ricercatori di ruolo.
 |  |  |  | Art. 18. La  dotazione organica dei professori di ruolo e dei ricercatori e' stabilita  dal  consiglio  d'amministrazione,  su proposta del senato accademico.
 |  |  |  | Art. 19. Le  tasse  universitarie  sono fissate nella misura stabilita dalle disposizioni legislative vigenti per le Universita' statali.
 Il  consiglio  di  amministrazione puo' determinare, anno per anno, contributi per i servizi speciali.
 |  |  |  | Art. 20. L'esercizio  finanziario dell'Universita' ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
 La  gestione  finanziaria  si svolge in base al bilancio annuale di previsione  deliberato  dal  consiglio  di  amministrazione  entro il 30 novembre dell'anno precedente.
 La  gestione  finanziaria  e'  unica,  come  unico  e'  il relativo bilancio di previsione.
 Il  conto  consuntivo  e' deliberato entro il 31 del mese di maggio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
 Le  modalita'  della gestione finanziaria ed amministrativa saranno disciplinate da apposito regolamento.
 |  |  |  | Art. 21. La  dotazione  organica,  il reclutamento, lo stato giuridico ed il trattamento    economico   del   personale   ausiliario   e   tecnico amministrativo,  nonche'  l'ordinamento  dei  relativi  servizi, sono disciplinati  da  apposito  regolamento  adottato  dal  consiglio  di amministrazione.    E'    altresi'    in   facolta'   del   consiglio d'amministrazione  utilizzare  personale  non docente dell'ente «Suor Orsola Benincasa», assumendosene gli oneri.
 |  |  |  | Art. 22. Il   direttore   amministrativo   fa   parte   del   consiglio   di amministrazione  con  voto  deliberativo,  esercitando le funzioni di segretario.   Sovrintende,   in  conformita'  alle  disposizioni  del consiglio  di  amministrazione,  a  tutti  i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.
 Egli  e'  responsabile  dell'osservanza  delle  norme legislative e regolamentari.
 |  |  |  | Art. 23. E'  istituito il collegio dei revisori dei conti che viene nominato con  decreto  del  presidente  del  consiglio  di amministrazione, su proposta  del consiglio di amministrazione medesimo, e dura in carica un triennio.
 La  composizione,  i  compiti  e il funzionamento del collegio sono disciplinati  nel  regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 |  |  |  | Art. 24. L'ente  morale  Istituto Suor Orsola Benincasa mette a disposizione dell'Universita' i locali per attivita' didattiche, scientifiche e di ricerca  siti nel complesso monumentale in cui ha sede, l'arredamento delle   aule   di  insegnamento  e  degli  uffici  amministrativi,  i laboratori  e le biblioteche Erminia Capocelli, Antonietta Pagliara e Principessa di Strongoli. La Fondazione Pagliara mette a disposizione della  predetta  Universita',  per  fini  di  ricerca e didattici, le proprie  collezioni  di  oggetti d'arte e materiale museologico nelle condizioni in cui attualmente si trovano.
 L'Universita'   puo'   concorrere  alle  spese  generali  sostenute dall'ente promotore Istituto Suor Orsola Benincasa.
 |  |  |  | Art. 25. Il  servizio  di  cassa  dell'Universita'  e' affidato, su motivata deliberazione del consiglio di amministrazione, ad un solido istituto di credito.
 Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Napoli, 10 agosto 2006
 Il rettore: De Sanctis
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