Gazzetta n. 198 del 26 agosto 2006 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI
DECRETO RETTORALE 10 agosto 2006
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto il vigente statuto dell'Universita';
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni dell'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le disposizioni e le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare all'art. 16;
Vista la delibera del senato accademico in data 9 maggio 2006 e 24 maggio 2006 e del consiglio di amministrazione in data 31 maggio 2006 di modifica allo statuto dell'Universita';
Acquisito il parere positivo da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, con nota n. 2587 del 31 luglio 2006;
Decreta:
E' approvato il nuovo statuto vigente dell'Universita', cosi' come esposto di seguito:
Art. 1.
L'Universita' degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli (gia' Istituto universitario Suor Orsola Benincasa e Magistero fondato nel 1895 e pareggiato nel 1902, fino al 1989 esclusivamente femminile) e' promossa e sostenuta dell'ente morale di pubblica istruzione Istituto Suor Orsola Benincasa ed e' governata dal presente statuto e, per quanto in esso non previsto, dalla vigente legislazione in materia universitaria. Alla missione originaria di elevare la condizione femminile nel Mezzogiorno, facendo della donna il fulcro educativo e il volano progressivo della societa' civile, attraverso una formazione umanistica scientifica e tecnica di alto profilo, l'Universita' degli studi Suor Orsola Benincasa aggiunge oggi, con le sue facolta' e con i suoi centri di ricerca e di alta formazione l'impegno di rappresentare nelle scienze della formazione come in quelle umane, sociali e giuridiche la testimonianza della vitalita' e del valore europeo della grande tradizione umanistica del Mezzogiorno, nonche' la capacita' di questa di costituire un modello irrinunciabile nella formazione culturale e scientifica per le giovani generazioni che si affacciano al futuro.
 
Art. 2.
Sono organi dell'Universita':
il consiglio di amministrazione;
Il presidente del consiglio di amministrazione;
il rettore;
il senato accademico;
il corpo accademico;
il consiglio degli studenti.
 
Art. 3.
Il consiglio di amministrazione e' composto:
a) dal presidente del consiglio di amministrazione dell'ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa;
b) da tre rappresentanti designati dallo stesso ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa anche tra persone estranee all'Istituto, esperte in materia didattica;
c) da un rappresentante designato dal consiglio di amministrazione della fondazione A. M. Pagliara;
d) dal rettore dell'Universita';
e) da un rappresentante dei professori ordinari e straordinari;
f) da un rappresentante dei professori associati;
g) da un rappresentante dei ricercatori universitari;
h) da un rappresentante del personale non docente;
i) da un rappresentante della Regione Campania;
l) da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
m) dal direttore amministrativo.
Per la designazione dei membri di cui alle lettere e), f), g), h), appositi regolamenti saranno predisposti dal consiglio di amministrazione.
Le nomine dei membri di cui alle lettere i) e l) avverranno su terne proposte dall'Universita'.
Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente fra i membri di cui alle lettere a), b), d), e).
Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni accademici.
 
Art. 4.
Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni ad esso demandate dalle norme vigenti, oltre a quelle previste dal presente statuto.
In particolare il consiglio di amministrazione:
a) ha il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali dell'Universita';
b) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo dell'Universita';
c) nomina il rettore scegliendolo tra professori universitari ordinari e straordinari;
d) nomina i presidi su proposta dei «consigli di facolta», sentito il senato accademico;
e) delibera, su proposta del «consiglio di facolta» sentito il senato accademico, gli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico, gli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti, il conferimento di contratti di insegnamento, l'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo, l'assunzione di lettori di madre lingua straniera con contratto di diritto privato;
f) nomina, su conforme proposta del consiglio di facolta' sentito il senato accademico: i professori di ruolo;
g) nomina il direttore amministrativo;
h) delibera sulle assunzioni ed assegnazioni del personale non docente;
i) delibera il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Universita';
l) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;
m) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale non docente;
n) puo' delegare il presidente all'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio stesso per determinate materie;
o) nomina, sentito il senato accademico, il nucleo di valutazione dell'Universita'.
Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente. Le adunanze sono validamente costituite con l'intervento della meta' piu' uno degli aventi diritto al voto; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente;
 
Art. 5.
Il presidente del consiglio di amministrazione:
a) convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso;
b) ha la legale rappresentanza dell'Universita';
c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, salva la competenza del rettore in materia scientifica e didattica;
d) puo' adottare deliberazioni di urgenza riferendone al consiglio, per la ratifica, nella prima successiva adunanza;
e) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione.
 
Art. 6.
Il rettore dell'Universita' e' nominato dal consiglio di amministrazione tra professori universitari ordinari o straordinari.
Il rettore dura in carica quattro anni accademici e puo' essere confermato.
Il rettore:
a) esercita l'alta vigilanza sull'attivita' didattica e scientifica svolta nell'Universita' e sull'attivita' del personale docente;
b) riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica svolta e programmata nell'Universita';
c) convoca e presiede il corpo accademico ed il senato accademico;
d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;
e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;
f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;
g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sulla istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.
Il rettore puo' nominare prorettore uno dei professori ordinari dell'Universita' con funzione di supplenza del rettore medesimo in caso di assenza o di impedimento.
Il rettore puo' altresi' delegare proprie funzioni ad un professore di ruolo dell'Universita'.
Al rettore viene riconosciuta un'indennita' di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, determinata dal consiglio di amministrazione, tenuto conto delle disposizioni vigenti.
 
Art. 7.
Il senato accademico e' composto dal rettore, che lo presiede, dai presidi di facolta' e da un rappresentante degli studenti per ciascuna facolta'.
I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni accademici e sono eletti con le modalita' stabilite da apposito regolamento di Ateneo.
La perdita della qualita' di studente implica decadenza della carica, nella quale subentrera' il primo dei non eletti.
Gli studenti in seno al senato accademico non saranno chiamati a esprimere parere su quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera f), del presente statuto e non parteciperanno alle sedute quando il senato accademico fosse chiamato a deliberare su questioni concernenti i professori di ruolo, i ricercatori universitari e i professori a contratto.
Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario.
Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti e dalla vigente normativa in materia universitaria.
In particolare, il senato accademico propone al consiglio di amministrazione, anche con rferimento ai corsi di diploma universitario:
a) l'affidamento degli insegnamenti mediante la copertura dei posti di ruolo ovvero mediante la stipula di contratti;
b) la misura dei compensi da corrispondere ai professori a contratto e agli esercitatori di madrelingua straniera;
1'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo;
c) la stipula di contratti con gli esercitatori di madrelingua straniera;
lettori di madre lingua straniera;
d) 1'assunzione di ogni altro provvedimento relativo allo svolgimento e allo sviluppo dell'attivita' didattica e scientifica.
 
Art. 8.
Il corpo accademico e' composto da tutti i professori, di ruolo e a contratto, dell'Universita' ed e' presieduto dal rettore, il quale lo convoca ogni volta che lo ritenga opportuno per acquisirne il parere su specifici argomenti riguardanti l'interesse generale dell'Universita'. Le funzioni di segretario sono svolte dal piu' giovane tra i professori di ruolo intervenuti.
 
Art. 9.
Il consiglio degli studenti e' composto dagli studenti che siedono nel consiglio di facolta' e nel senato accademico. E' organo di consulenza del rettore il quale ne acquisisce, ogni volta che lo ritenga opportuno, il parere su specifici argomenti.
Il consiglio esprime al rettore il proprio avviso, ogni volta che lo ritenga opportuno, su questioni che attengono all'organizzazione della didattica e ai servizi riguardanti gli studenti.
 
Art. 10.
E' istituito il nucleo di valutazione interna dell'Universita' con il compito di verificare il corretto svolgimento delle funzioni e il perseguimento delle finalita' di cui al presente statuto.
Il nucleo acquisisce periodicamente, tutelando 1'anonimato, le opinioni degli studenti sull'attivita' didattica. Trasmette entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca scientifica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario una relazione sull'attivita' dell'Universita'.
Il nucleo inoltre acquisisce ogni utile elemento per contribuire e stimolare il miglioramento del livello di qualita' di efficienza e efficacia delle attivita' formative e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione tecnico-amministrativa.
Il nucleo e' composto da cinque membri, di cui due esperti in statistica e valutazione, nominati su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione e dura in carica tre anni.
 
Art. 11.
L'Universita' rilascia i seguenti titoli:
a) laurea;
b) laurea magistrale;
c) master universitario di I e di II livello;
d) diploma di specializzazione;
e) dottorato di ricerca.
Le strutture per la ricerca scientifica e per la didattica sono le facolta', le scuole di specializzazione, le scuole di alta formazione dottorale e post-dottorale e i centri di eccellenza per la ricerca.
Tali strutture sono istituite con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.
L'attivita' didattica e' disciplinata, nel rispetto della liberta' di insegnamento, dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti delle singole strutture. I regolamenti garantiscono l'adozione di curricula coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati ed alla loro valenza nell'ambito dell'Unione europea.
Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi, dei corsi e delle attivita' formative. Ad esso si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i regolamenti delle singole strutture didattiche.
 
Art. 12.
Sono organi della facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di facolta'.
 
Art. 13.
I presidi di facolta' sono nominati dal consiglio di amministrazione, tra i professori ordinari, su designazione dei professori di ruolo della facolta', con le modalita' stabilite dall'apposito regolamento predisposto dal consiglio d'amministrazione.
I presidi durano in carica tre anni accademici, possono essere confermati ed esercitano, compatibilmente con il presente statuto, tutte le attribuzioni che sono loro demandate dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario.
Ai presidi puo' essere attribuita un'indennita' di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, determinata dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 14.
Il consiglio di facolta' e' composto dal preside, che lo presiede, dai professori di ruolo della facolta', dai rappresentanti dei ricercatori e da un rappresentante degli studenti.
I rappresentanti dei ricercatori sono eletti in numero di due quando in facolta' sono in servizio fino a dieci ricercatori, in numero di tre quando i ricercatori in servizio sono piu' di dieci. Durano in carica tre anni accademici e sono eletti da tutti i ricercatori della facolia' con le modalita' stabilite da apposito regolamento di Ateneo. La perdita della qualita' di ricercatore implica decadenza dalla carica, nella quale subentrera' il primo dei ricercatori non eletti.
Il rappresentante degli studenti e' eletto dagli studenti iscritti alla facolta' con le modalita' stabilite da apposito regolamento di Ateneo; dura in carica tre anni accademici e la perdita della qualita' di studente implica la decadenza dalla carica, nella quale subentrera' il primo dei non eletti. I professori associati partecipano a tutte le deliberazioni del consiglio di facolta', ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative ai posti di professore ordinario nonche' delle questioni relative alle persone dei professori ordinari.
I ricercatori non partecipano alle sedute del consiglio di facolta' concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore di ruolo, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professori di ruolo nonche' alle questioni relative alle persone dei professori di ruolo.
Gli studenti a loro volta non partecipano alle sedute con all'ordine del giorno questioni concernenti le persone dei professori di ruolo e dei ricercatori.
Qualora, per qualsiasi ragione, il consiglio di facolta' si trovi ad essere composto da un numero di professori inferiore a quello minimo previsto dalla vigente normativa, il consiglio di amministrazione, su conforme proposta del senato accademico, provvede alla integrazione mediante la nomina, per un triennio, di professori di ruolo della sede o di altre sedi universitarie, appartenenti a settori disciplinari afferenti alla facolta'.
Il consiglio di facolta' esercita, compatibilmente con il presente statuto, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario.
 
Art. 15.
Nelle facolta' comprendenti piu' corsi di laurea sono istituiti i consigli di corso di laurea, composti da tutti i professori di ruolo titolari di insegnamento presso il corso, da due rappresentanti dei ricercatori afferenti al corso nonche' da due rappresentanti degli studenti iscritti al corso. I rappresentanti dei ricercatori e degli studenti sono eletti con le modalita' stabilite dai rispettivi, appositi regolamenti di Ateneo e durano in carica tre anni accademici. La perdita della qualita' di ricercatore o di studente implica decadenza dalla carica, nella quale subentrera' il primo dei non eletti.
Ogni consiglio di corso di laurea elegge nel proprio seno il presidente tra i professori ordinari del corso medesimo.
Il consiglio di corso di laurea esercita, compatibilmente con il presente statuto, le seguenti attribuzioni:
1) coordina le attivita' di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto;
2) esamina e approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea o del diploma;
3) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai corsi di diploma interessati;
4) propone al consiglio di facolta' l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto.
 
Art. 16.
Gli insegnamenti ufficiali sono impartiti da professori di ruolo o da professori a contratto.
Non possono essere proposti per la chiamata a professori di ruolo docenti che non siano vincitori di concorso.
Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo di altre universita', o studiosi cultori della materia.
Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti e studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
 
Art. 17.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano ai professori di ruolo e ai ricercatori dell'Universita' le norme di legge sullo stato giuridico dei professori universitari e dei ricercatori di ruolo.
 
Art. 18.
La dotazione organica dei professori di ruolo e dei ricercatori e' stabilita dal consiglio d'amministrazione, su proposta del senato accademico.
 
Art. 19.
Le tasse universitarie sono fissate nella misura stabilita dalle disposizioni legislative vigenti per le Universita' statali.
Il consiglio di amministrazione puo' determinare, anno per anno, contributi per i servizi speciali.
 
Art. 20.
L'esercizio finanziario dell'Universita' ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente.
La gestione finanziaria e' unica, come unico e' il relativo bilancio di previsione.
Il conto consuntivo e' deliberato entro il 31 del mese di maggio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
Le modalita' della gestione finanziaria ed amministrativa saranno disciplinate da apposito regolamento.
 
Art. 21.
La dotazione organica, il reclutamento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ausiliario e tecnico amministrativo, nonche' l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal consiglio di amministrazione. E' altresi' in facolta' del consiglio d'amministrazione utilizzare personale non docente dell'ente «Suor Orsola Benincasa», assumendosene gli oneri.
 
Art. 22.
Il direttore amministrativo fa parte del consiglio di amministrazione con voto deliberativo, esercitando le funzioni di segretario. Sovrintende, in conformita' alle disposizioni del consiglio di amministrazione, a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.
Egli e' responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.
 
Art. 23.
E' istituito il collegio dei revisori dei conti che viene nominato con decreto del presidente del consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di amministrazione medesimo, e dura in carica un triennio.
La composizione, i compiti e il funzionamento del collegio sono disciplinati nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 
Art. 24.
L'ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa mette a disposizione dell'Universita' i locali per attivita' didattiche, scientifiche e di ricerca siti nel complesso monumentale in cui ha sede, l'arredamento delle aule di insegnamento e degli uffici amministrativi, i laboratori e le biblioteche Erminia Capocelli, Antonietta Pagliara e Principessa di Strongoli. La Fondazione Pagliara mette a disposizione della predetta Universita', per fini di ricerca e didattici, le proprie collezioni di oggetti d'arte e materiale museologico nelle condizioni in cui attualmente si trovano.
L'Universita' puo' concorrere alle spese generali sostenute dall'ente promotore Istituto Suor Orsola Benincasa.
 
Art. 25.
Il servizio di cassa dell'Universita' e' affidato, su motivata deliberazione del consiglio di amministrazione, ad un solido istituto di credito.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 10 agosto 2006
Il rettore: De Sanctis
 
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