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| Gazzetta n. 197 del 25 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  | DECRETO 2 agosto 2006 |  | Concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, in favore  dei  lavoratori  delle  societa'  Alitalia  servizi  S.p.a. e Alitalia linee aeree italiane S.p.a. (Decreto n. 39138). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito  con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  1-bis  della  legge  3 dicembre  2004,  n.  291, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere,  sulla  base  di specifici accordi in sede governativa, in caso  di  crisi  occupazionale,  di  ristrutturazione  aziendale,  di riduzione  o  trasformazione  di  attivita',  il trattamento di cassa integrazione   guadagni  straordinaria,  per  ventiquattro  mesi,  al personale  anche  navigante  dei  vettori  aerei  e delle societa' da questi   derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione  o trasformazioni societarie.»;
 Visto  l'accordo  in  data 15 settembre 2005, intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti  delle  societa'  Alitalia  S.p.a.  e Alitalia servizi S.p.a.  nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale e' stato concordato  il  ricorso  al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dall'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n.  291,  per  un  periodo  di  ventiquattro  mesi  a  decorrere  dal 1° ottobre  2005,  in  favore  di  un  numero massimo di 6000 unita', dipendenti dalle societa' di cui trattasi;
 Visto  il  verbale  del 12 settembre 2005, facente parte integrante del  sopraccitato  accordo  del 15 settembre 2005, nel quale le parti interessate  hanno  concordato le modalita' di ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
 Viste le istanze presentate in data 27 aprile 2006, con le quali le societa'  Alitalia  servizi  S.p.a.  e  Alitalia linee aeree italiane S.p.a.  hanno  richiesto, alla luce del predetto verbale di accordo e ai  sensi  di  quanto previsto dall'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004,  n.  291,  la  concessione  del  trattamento  straordinario  di integrazione   salariale,  per  il  periodo  dal  1° aprile  2006  al 30 settembre  2006,  in favore del personale di terra, indicato negli allegati prospetti forniti dalle medesime societa';
 Visto  il decreto ministeriale n. 37781 del 16 gennaio 2006, con il quale   e'   stato   autorizzato   il  trattamento  straordinario  di integrazione   salariale,  per  il  primo  semestre,  in  favore  del personale  di  terra  per  il periodo dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006,  ai sensi del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291;
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del trattamento  straordinario  di integrazione salariale, per il secondo semestre, in favore del personale di terra, dipendente dalle societa' Alitalia  servizi  S.p.a.  e Alitalia linee aeree italiane S.p.a., ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata   la   concessione   del   trattamento  straordinario  di integrazione  salariale  definito  nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali in data 15 settembre 2005,  secondo  le  modalita' concordate con verbale del 12 settembre 2005,  in  favore  del  personale  di  terra,  indicato nell'allegato prospetto e dipendente dalla societa':
 Alitalia  servizi  S.p.a.,  sede  in  Roma (RM), unita' varie sul territorio   nazionale   per   il   periodo  dal  1° aprile  2006  al 30 settembre 2006, pagamento diretto: no.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata   la   concessione   del   trattamento  straordinario  di integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali in data 15 settembre 2005,  secondo  le  modalita' concordate con verbale del 12 settembre 2005,  in  favore  del  personale  di  terra,  indicato nell'allegato prospetto e dipendente dalla societa':
 Alitalia  linee  aeree italiane S.p.a., sede in Roma (RM), unita' varie  sul  territorio nazionale per il periodo dal 1° aprile 2006 al 30 settembre 2006, pagamento diretto: no.
 |  |  |  | Art. 3. Le   societa'   predette   sono  tenute  a  comunicare  mensilmente all'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  (I.N.P.S.)  le eventuali   variazioni   al   numero   dei   lavoratori  interessati, nell'ambito del numero massimo di 6000 unita' previsto nel verbale di accordo del 15 settembre 2005.
 |  |  |  | Art. 4. Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati  dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a  controllare  mensilmente  i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione  delle  prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a darne  riscontro  al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Nell'effettuare  il predetto  controllo l'I.N.P.S. dovra' tenere conto delle modalita' di ricorso   alla   CIGS  concordate  tra  le  parti,  con  verbale  del 12 settembre  2005,  che  prevede in via generale che il totale delle ore  di  cassa  integrazione,  nell'arco dei ventiquattro mesi, sara' pari   ad  un  massimo  di  trecentosettantacinque  ore  per  ciascun lavoratore interessato.
 |  |  |  | Art. 5. Le societa' Alitalia servizi S.p.a. e Alitalia linee aeree italiane S.p.a.  sono  tenute  a  presentare  al  Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,  alla  scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento   l'istanza  di  proroga  semestrale,  nell'ambito  del periodo  massimo  di ventiquattro mesi previsti dal citato art. 1-bis della  legge  3 dicembre  2004,  al  fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 agosto 2006
 Il Ministro: Damiano
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