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| Gazzetta n. 197 del 25 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  | DECRETO 15 giugno 2006 |  | Concessione  della  proroga  del  trattamento  di mobilita', previsto dall'articolo 1,  comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore degli ex dipendenti della societa' Case di cura riunite S.r.l. di Bari. (Decreto n. 38724). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.  35  convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Visto  l'accordo  intervenuto  in  data  15 febbraio 2006 presso il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario  on.le  Pasquale  Viespoli,  con  il  quale  e' stata concordata  la concessione della proroga del trattamento di mobilita' in  favore  di 1.148 ex dipendenti delle Case di cura riunite di Bari S.r.l.,  per  i  quali  sussistono  le  condizioni previste dal sopra citato  art.  1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per agevolare   la  gestione  delle  problematiche  occupazionali  ed  il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
 Visto  l'elenco,  vidimato  dall'I.N.P.S.,  dei  lavoratori  aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilita';
 Vista  la  nota  n. 474 del 26 maggio 2006, con la quale la regione Puglia   ha   comunicato  la  esclusione  di  nove  lavoratori,  gia' ricompresi  nell'elenco  di  cui  sopra,  per i quali dovranno essere svolti  accertamenti in ordine al loro diritto a percepire la proroga dell'indennita' di mobilita' per il 2006;
 Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal  Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale  sono  stati  individuati  480  milioni  di  euro sul fondo per l'occupazione,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 410,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Considerato  che dal predetto accordo si evince che il numero delle unita'  interessate  al trattamento e' ridotto nella misura di almeno il  10%  rispetto  al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti  nel dicembre  2005,  cosi'  come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del trattamento  di  mobilita'  e/o  la proroga dello stesso, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1° gennaio  2006 al 31 dicembre  2006,  la  concessione  della  proroga  del  trattamento di mobilita',  in  favore  di  un  numero massimo di 1.139 ex dipendenti della  societa' Case di cura riunite S.r.l. di Bari, i cui nominativi sono  indicati  nell'elenco  allegato al sopraccitato accordo facente parte  integrante  del  presente provvedimento, con la esclusione dei nove  lavoratori  di  cui  alla nota integrativa della regione Puglia indicata  in  premesse,  i  cui nominativi sono riportati nell'elenco allegato alla nota integrativa medesima;
 Gli   interventi   sono   disposti   nel  limite  massimo  di  euro 15.785,446,56.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 40%.
 |  |  |  | Art. 2. L'onere  complessivo,  pari  ad euro 15.785.446,56, sara' prelevato dai  fondi  impegnati  con  decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato il 20 marzo 2006 dal Ministero dell'economia e delle finanze,   che   graveranno   sul  capitolo  7202  -  U.P.B.  3.2.3.1 Occupazione.
 |  |  |  | Art. 3. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato   dal  precedente  art.  2,  l'Istituto  nazionale  della previdenza  sociale  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al presente  provvedimento  e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 giugno 2006
 
 Il Ministro del lavoro
 e della previdenza sociale
 Damiano
 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Padoa Schioppa
 
 Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 285
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