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| Gazzetta n. 197 del 25 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  | DECRETO 1 agosto 2006 |  | Concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, in favore  dei  lavoratori  della  societa'  Volare  S.p.a.  (Decreto n. 39134). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito  con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  1-bis  della  legge  3 dicembre  2004,  n.  291, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere,  sulla  base  di specifici accordi in sede governativa, in caso  di  crisi  occupazionale,  di  ristrutturazione  aziendale,  di riduzione  o  trasformazione  di  attivita',  il trattamento di cassa integrazione   guadagni  straordinaria,  per  ventiquattro  mesi,  al personale  anche  navigante  dei  vettori  aerei  e delle societa' da questi   derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione  o trasformazioni societarie»;
 Visto  l'accordo  in  data  16 maggio  2006,  intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti  della societa' Volare S.p.a., interamente controllata da Alitalia linee aeree italiane S.p.a., nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario  di integrazione salariale per un numero massimo di 390 addetti,  come  previsto dall'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 14 aprile 2006,  data  in  cui  la  predetta  societa' ha rilevato il complesso aziendale  del  gruppo  Volare  in  amministrazione straordinaria con conseguente   passaggio  dei  rapporti  di  lavoro  afferente  a  654 dipendenti, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile;
 Visti  i  decreti ministeriali n. 35671 del 7 marzo 2005 e n. 36963 del 28 settembre 2005 con i quali e' stata autorizzata la concessione del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  per  il periodo  dal  1°  gennaio  2005  al  31 dicembre  2005  in favore del personale dipendente dalle societa' del gruppo Volare in a.s.;
 Visto  il decreto ministeriale n. 37928 del 17 febbraio 2006 con il quale  e' stata autorizzata, per le medesime societa', la proroga del trattamento  in  questione  per  il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006;
 Viste le istanze presentate in data 18 maggio 2006, con le quali la societa'  Volare  S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  ai sensi dell'art. 1-bis della  legge  3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre decorrente dal 14  aprile  2006  (data  di  acquisizione del complesso aziendale del gruppo   Volare)   al  13  ottobre  2006,  in  favore  del  personale dipendente, sia di terra che navigante;
 Ritenuto  per  quanto  precede,  di  annullare  il predetto decreto ministeriale  n.  37928 del 17 febbraio 2006 limitatamente al periodo dal  14 aprile 2006 al 30 giugno 2006 e di autorizzare la concessione del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,  per il periodo  dal  14  aprile  2006  al  13  ottobre  2006,  in favore del personale  di  terra  e  navigante,  dipendente dalla societa' Volare S.p.a., ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Per  le motivazioni in premessa esplicitate il decreto ministeriale n.  37928 del 17 febbraio 2006, relativo alle societa' Volare group e Volare  airlines, e' annullato limitatamente al periodo dal 14 aprile 2006 al 30 giugno 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata   la   concessione   del   trattamento  straordinario  di integrazione  salariale  definito  nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 16 maggio 2006,  in  favore  delpersonale di terra, per un numero massimo di 60 unita', dipendente dalla societa':
 Volare S.p.a., sede in Ferno - Aeroporto Malpensa (Varese);
 unita' in:
 Ferno (Varese) - Aeroporto Malpensa;
 Gallarate (Varese) - via Carlo Noe';
 Segrate (Milano) - Aeroporto Linate;
 Thiene (Vicenza) - Corso Garibaldi;
 Catania - Aeroporto Fontanarossa;
 Cinisi (Palermo) - Aeroporto Falcone Borsellino;
 Roma - Aeroporto Fiumicino;
 Venezia - Aeroporto Marco Polo;
 Orio al Serio (Bergamo) - via Aeroporto;
 Bari - Aeroporto Civile;
 Milano - via G. B. Pirelli;
 per il periodo dal 14 aprile 2006 al 13 ottobre 2006;
 pagamento diretto: SI.
 |  |  |  | Art. 3. Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata   la   concessione   del   trattamento  straordinario  di integrazione  salariale  definito  nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale in data 16 maggio 2006,  in  favore del personale di volo, per un numero massimo di 330 unita', dipendente dalla societa':
 Volare S.p.a., sede in Ferno (Varese);
 unita' in:
 Ferno - Aeroporto Malpensa (Varese);
 Segrate - Aeroporto Linate (Milano);
 Orio al Serio - via Aeroporto (Bergamo);
 Venezia - Aeroporto Marco Polo (Venezia);
 Verona - Aeroporto Villafranca (Verona);
 per il periodo dal 14 aprile 2006 al 13 ottobre 2006;
 pagamento diretto: SI.
 |  |  |  | Art. 4. La   societa'   predetta   e'   tenuta   a  comunicare  mensilmente all'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  le  eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 |  |  |  | Art. 5. Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati  dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a  controllare  mensilmente  i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione  delle  prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a darne  riscontro  al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 |  |  |  | Art. 6. La  societa'  Volare S.p.a. e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro  e della previdenza sociale, alla scadenza del periodo oggetto del   presente   provvedimento   l'istanza   di  proroga  semestrale, nell'ambito  del  periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-bis   della  legge  3 dicembre  2004,  al  fine  di  consentire  il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° agosto 2006
 Il Ministro: Damiano
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