| 
| Gazzetta n. 197 del 25 agosto 2006 (vai al sommario) |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 29 marzo 2006 |  | Primo  programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) -    Potenziamento    infrastrutturale    della   linea   ferroviaria Bari-Taranto:    raddoppio   della   tratta   ferroviaria   Bari   S. Andrea-Bitetto. (Deliberazione n. 95/2006). |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
 Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare  modifiche  al  menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  prevede che gli interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il Governo  e  ogni  singola  regione  o  provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
 Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001, come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita', come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
 Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante «Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di progetto  (CUP)  e  viste  le  delibere  attuative adottate da questo Comitato;
 Visto  l'art.  4  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350  (legge finanziaria 2004), e visti in particolare:
 il  comma 134  e  seguenti,  ai  sensi  dei quali la richiesta di assegnazione  di  risorse  a  questo  Comitato, per le infrastrutture strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata    da    un'analisi    costi-benefici   e   da   un   piano economico-finanziario  redatto  secondo  lo  schema tipo approvato da questo Comitato;
 il  comma 176,  che  autorizza  ulteriori  limiti  di impegno nel biennio   2005-2006   per   la   realizzazione  delle  infrastrutture strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;
 il   comma 177,   come  sostituito  dall'art.  1,  comma 13,  del decreto-legge   12 luglio   2004,  n.  168,  convertito  nella  legge 30 luglio  2004,  n.  191, e poi modificato ed integrato dall'art. 16 della  legge 21 marzo 2005, n. 39, ed infine dal comma 85 della legge 23 dicembre  2005, n. 266, che reca precisazioni in tema di limiti di impegno  iscritti  nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;
 Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;
 Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002  supplemento  ordinario),  con  la  quale questo Comitato, ai sensi  del  piu'  volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato  il  1°  Programma  delle  infrastrutture strategiche, che, nell'allegato  1,  include,  nell'ambito  del  «Corridoio plurimodale adriatico»   alla  voce  «Sistemi  ferroviari»,  l'«asse  ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto», per la quale indica un costo complessivo di  742,149  Meuro, e che, nell'allegato 2, riporta, tra le opere che interessano la regione Puglia, l'«asse ferroviario Bari-Taranto»;
 Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
 Visto   il   Piano   di   priorita'   degli  investimenti  (PPI)  - edizione ottobre  2003  di  Rete  ferroviaria  italiana S.p.a. (RFI), approvato  da  questo Comitato con delibera 13 novembre 2003, n. 103, che,  in  particolare  per  quanto  concerne gli investimenti al Sud, individua  un  programma  di  acceleramento  per  alcuni investimenti ferroviari,  tra  i  quali  e'  compreso  il «raddoppio Bari-Taranto: tratta        Bari       S.       Andrea-Bitetto       e       tratta Castellaneta-Palagianello-Massafra, prevedendo, tramite l'inserimento di   clausole  contrattuali  nei  contratti  di  appalto,  una  nuova programmazione   delle   attivita'   finalizzata   ad  accelerare  la realizzazione   dei   lavori  e  ad  anticipare  l'attivazione  degli impianti, a fronte di maggiori oneri di appalto;
 Vista  la  delibera  29 settembre  2004, n. 22, con la quale questo Comitato  ha  espresso parere favorevole sul 2° addendum al Contratto di  programma  2001-2005  tra  il  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione e Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI);
 Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 22/2004),  con  la  quale  questo  Comitato  ha approvato il progetto preliminare   del   «potenziamento   infrastrutturale   della   linea ferroviaria    Bari-Taranto:   raddoppio   della   tratta   Bari   S. Andrea-Bitetto»  ed  ha  contestualmente  assegnato  a RFI contributi massimi  pluriennali,  a  valere  sui limiti di impegno quindicennali decorrenti dal 2005 e 2006, pari a 2,837 milioni di euro complessivi, in grado di sviluppare un volume di investimenti pari a 31 milioni di euro;
 Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia e il Ministro delle infrastrutture   e   dei   trasporti,   e   successive  modifiche  ed integrazioni,  con  il  quale, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5,  del decreto legislativo n. 190/2002, e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
 Vista  la  nota  5 novembre  2004,  n.  COM/3001/1, con la quale il coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
 Vista  la  nota  21 marzo  2006,  n. 218, con la quale il Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione  istruttoria  relativa  al  «potenziamento infrastrutturale della  linea ferroviaria Bari-Taranto, raddoppio della tratta Bari S. Andrea-Bitetto»;
 Considerato che questo Comitato, con delibera 29 luglio 2005, n. 96 (Gazzetta  Ufficiale  n. 57/2006), ha approvato, oltre il gia' citato progetto  preliminare del «potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria    Bari-Taranto:   raddoppio   della   tratta   Bari   S. Andrea-Bitetto»,    il   progetto   preliminare   del   «collegamento Orte-Falconara  con  la  linea  Adriatica-Nodo di Falconara» del pari incluso  nella  citata  infrastruttura  strategica  «Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto»;
 Considerato che il costo del progetto preliminare della tratta Bari S.  Andrea-Bitetto,  quantificato  in  200  milioni  di euro, include l'importo   di   24   milioni  di  euro  previsti,  quale  premio  di acceleramento,   per   consentire   la   riduzione   dei   tempi   di realizzazione;
 Considerato  che  il  CUP  assegnato  al  progetto  e' il seguente: J71H92000030008;
 Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 Prende atto
 
 1.  delle  risultanze  dell'istruttoria  svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
 che  l'intervento si inquadra nel completamento del raddoppio della esistente  linea  ferroviaria Bari-Taranto e prevede la realizzazione di  una  nuova  linea  a  doppio  binario che si sviluppa in variante rispetto  al  tracciato esistente, by-passando l'abitato di Modugno e sviluppandosi per quasi tutta la sua estensione in trincea profonda;
 che  il  progetto  comprende la realizzazione di due nuove fermate, Bari Villaggio dei lavoratori e Modugno, e un posto di comunicazione;
 che  la  potenzialita'  di  offerta  della  linea  resa disponibile dall'intervento  consente  un forte aumento dei treni regionali e dei treni  merci,  rispondendo  agli  obiettivi  di servire l'indotto dei viaggiatori   gravitanti   nell'area   metropolitana  di  Bari  e  di soddisfare le esigenze legate allo sviluppo del traffico intermodale;
 che  il  progetto definitivo e' stato sviluppato nel rispetto delle specifiche  funzionali  e  tecniche  fornite  da  RFI per il progetto preliminare e, in particolare:
 velocita' di progetto 200 km/h, tranne che per il tratto iniziale dal lato S. Andrea, dove e' prevista una velocita' di 100 km/h;
 interasse binari pari a 4 m;
 pendenza massima 12 per mille;
 codifica traffico combinato P80;
 sagoma cinematica «C»;
 modulo binari di stazione 650 m;
 che  il suddetto progetto definitivo e' corredato dal «programma di risoluzione delle interferenze con i sottoservizi»;
 che  le  principali  differenze  rispetto  al  progetto preliminare consistono:
 in una impostazione delle scarpate di scavo dei tratti in trincea molto  piu'  contenuta,  con maggiore impegno planimetrico della sede ferroviaria;
 nella  eliminazione  di  una campata del viadotto ferroviario che attraversa  la  cava  dismessa  dal  chilometro  10+624 al chilometro 10+942;
 nella    ottimizzazione   del   sovrappasso   pedonale   previsto nell'ambito della fermata di Modugno;
 che  inoltre, al fine di ottemperare alle prescrizioni formulate in sede  di  approvazione  del  progetto preliminare, sono state operate modeste  variazioni  di  tracciato, che tuttavia rientrano nel limite delle   fasce   del   vincolo   urbanistico   previste  nel  progetto preliminare,  nonche'  modifiche  alle opere di linea con particolare riferimento   alla   localizzazione   ed  estensione  delle  gallerie artificiali;
 che  sono  intervenute modifiche anche in relazione alla variazione dello stato dei luoghi, intervenuta successivamente alla consegna del progetto   preliminare   al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 che  il  progetto  definitivo,  integrato  dalla  dichiarazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare ed alle prescrizioni  dettate  in sede di approvazione dello stesso, e' stato trasmesso,  in  data  5 giugno  2005,  dal  soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 che  il  medesimo progetto definitivo e' stato trasmesso anche alle altre    amministrazioni    competenti   a   rilasciare   pareri   ed autorizzazioni nonche' ai gestori delle opere interferenti;
 che   il   soggetto  aggiudicatore,  in  data  29 luglio  2005,  ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento di pubblica utilita' mediante pubblicazione su due quotidiani a tiratura locale e su uno a tiratura nazionale;
 che  il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio, in data  22 novembre  2005,  ha  comunicato  che  il progetto definitivo all'esame  «non  e'  sensibilmente  diverso  da  quello  preliminare» approvato  con  la sopra richiamata delibera n. 46/2004 e che ha dato atto  di  avere  verificato  la  ottemperanza  del  suddetto progetto definitivo  alle  prescrizioni  e  raccomandazioni di cui alla stessa delibera n. 46/2004;
 che  parere  favorevole,  con  prescrizioni,  ha  espresso anche il Ministero per i beni e le attivita' culturali in data 2 gennaio 2006;
 che  in sede di Conferenza di servizi di cui all'art. 4 del decreto legislativo  n.  190/2002 la regione Puglia non si e' pronunciata sul progetto definitivo all'esame;
 che  il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni   e   le   raccomandazioni   da  formulare  in  sede  di approvazione  del  progetto  definitivo,  fornendo le motivazioni nel caso  in  cui non siano state considerate accoglibili le prescrizioni formulate dagli enti interessati; sotto l'aspetto attuativo:
 che il soggetto aggiudicatore e' individuato in RFI S.p.a.;
 che la modalita' di affidamento dei lavori e' l'appalto integrato;
 che l'ultimazione dei lavori e' prevista entro il 2009; sotto l'aspetto finanziario:
 che  il  costo  dell'opera  nel passaggio al progetto definitivo e' stato  valutato  dal  soggetto  aggiudicatore  in  228  Meuro, con un incremento di 28 Meuro rispetto al progetto preliminare;
 che  la analisi costi/benefici, basata su un valore di investimento di  228  Meuro,  ha  permesso di determinare un «valore attuale netto economico»  di  circa  16  Meuro  ed un «saggio interno di rendimento economico» del 5,8%;
 che  il soggetto aggiudicatore, con nota 5 agosto 2005, ha proposto di  contenere  il  suddetto  incremento  entro  il limite di 19 Meuro mediante   riduzione,   da   24 Meuro  a  15  Meuro,  del  premio  di acceleramento  di cui alle premesse, mantenendo tuttavia invariata la durata dei tempi necessari alla realizzazione dell'opera;
 che  alla  luce  della suddetta riduzione i risultati della analisi costi/benefici sono da considerare cautelativi;
 che  l'ulteriore  maggiore  costo  di  19  Meuro evidenziato dovra' essere   reperito   nell'ambito   delle  economie  o  delle  somme  a disposizione  del  soggetto aggiudicatore e che pertanto il limite di spesa del progetto all'esame e' confermato in 200 Meuro;
 che la copertura finanziaria del progetto e' cosi' articolata:
 142  Meuro  a  carico  fondi  afferenti al Contratto di programma 2001-2005 con RFI, inclusivi del citato premio di acceleramento;
 27   Meuro  a  carico  delle  risorse  FESR  di  cui  all'accordo preliminare  al  4° addendum sul quale questo Comitato si e' espresso con delibera 22 marzo 2006;
 31 Meuro a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002  come  rifinanziato  dall'art.  4, comma 176, della legge n. 350/2004, gia' assegnati con la citata delibera n. 46/2004;
 2. delle   risultanze   della  seduta  ed  in  particolare  che  il rappresentante  della  regione  Puglia,  presente  in  seduta, non ha formulato  osservazioni  in ordine al progetto all'esame, che risulta approvato all'unanimita';
 Delibera:
 
 1 Approvazione progetto definitivo.
 1.1  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n.  190/2002,  come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005,  nonche'  ai  sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della  Repubblica  n. 327/2001, come modificato da ultimo dal decreto legislativo  n.  330/2004,  e'  approvato,  con  le prescrizioni e le raccomandazioni  proposte  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti,  anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' il progetto   definitivo  «potenziamento  infrastrutturale  della  linea ferroviaria   Bari-Taranto   -   raddoppio   della   tratta  Bari  S. Andrea-Bitetto».     L'approvazione     sostituisce     ogni    altra autorizzazione,  approvazione e parere comunque denominato e consente la  realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
 1.2  Le  prescrizioni  citate  al  punto 1.1, a cui e' condizionata l'approvazione  del  progetto,  sono  riportate  nell'allegato 1, che forma  parte  integrante  della presente delibera. Le raccomandazioni proposte  dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono del pari  riportate  nel  citato  allegato  1: il soggetto aggiudicatore, qualora  ritenga  di  non  poter  dar  seguito  a  qualcuna  di dette raccomandazioni,  fornira', al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.
 1.3  E'  altresi'  approvato  il  programma  di  risoluzione  delle interferenze,   predisposto,   ai   sensi  dell'art.  5  del  decreto legislativo n. 190/2002, dal soggetto aggiudicatore in relazione alle osservazioni pervenute dai relativi Enti gestori.
 1.4  Gli immobili di cui e' prevista l'espropriazione sono indicati negli  elaborati  del  progetto  definitivo riportati nell'allegato 2 della presente delibera. 2 Limite di spesa dell'infrastruttura e copertura finanziaria.
 2.1  Il  premio  di  acceleramento  previsto  nel citato PPI per il «potenziamento  infrastrutturale della linea ferroviaria Bari-Taranto -  raddoppio  della tratta Bari S. Andrea-Bitetto» viene ridotto di 9 milioni di euro.
 2.2 Ai sensi dell'art. 10 del 2° addendum al Contratto di programma 2001-2005  con  RFI,  sul  quale  questo  Comitato ha espresso parere favorevole  con  delibera  n.  24/2004,  ed  al  fine di integrare la copertura  finanziaria  dell'opera,  il  suddetto  importo di 9 Meuro dovra'  essere  riallocato  al  «potenziamento infrastrutturale della linea  ferroviaria  Bari-Taranto  -  raddoppio  della  tratta Bari S. Andrea-Bitetto» nell'ambito del prossimo addendum al citato Contratto di programma. 3 Clausole finali.
 3.1  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo.
 3.2  Il  soggetto  aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori,  a  fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento,   nel   progetto   esecutivo,   delle   prescrizioni   e raccomandazioni  riportate nel menzionato allegato e da sviluppare in tale  fase:  il  citato  Ministero  procedera',  a  sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato.
 3.3  Il  medesimo  Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
 3.4  In  relazione  alle  linee guida esposte nella citata nota del coordinatore  del  Comitato  di coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi  opere,  il  bando  di  gara  per  l'affidamento  della progettazione  esecutiva  e  della  realizzazione  dell'opera  dovra' contenere    una    clausola   che   -   fermo   restando   l'obbligo dell'appaltatore  di  comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati relativi  a  tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della   legge  19 marzo  1990,  n.  55,  e  successive  modifiche  ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.  252,  e  intesi  a  rendere  piu'  stringenti le verifiche  antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni   antimafia   anche   nei   confronti   degli  eventuali sub-appaltatori   e   sub-affidatari   indipendentemente  dai  limiti d'importo  fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n.  252/1998,  nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei   lavori:   i   contenuti  di  detta  clausola  sono  specificati nell'allegato  3  che  del pari forma parte integrante della presente delibera.
 In  analogia  a  quanto  previsto  dall'art.  9,  comma 13-ter, del decreto legislativo n. 190/2002 introdotto dal decreto legislativo n. 189/2005,  nel  bando  di gara dovra' essere prevista, ai fini di cui sopra,  un'aliquota  forfetaria,  non  sottoposta  al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento.
 3.5  Il  codice  unico  di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento,  ai  sensi  della  delibera  29 settembre  2004, n. 24, va evidenziato   nella   documentazione   amministrativa   e   contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.
 Roma, 29 marzo 2006
 
 Il Presidente
 Berlusconi
 
 Il segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 136
 |  |  |  | Allegato 1 
 POTENZIAMENTO  INFRASTRUTTURALE DELLA LINEA FERROVIARIA BARI-TARANTO:
 RADDOPPIO DELLA TRATTA BARI S. ANDREA-BITETTO
 
 Prescrizioni   e   raccomandazioni   proposte   al   Ministero  delle infrastrutture    e    dei   trasporti   1 Tutela   archeologica   ed architettonica. 2 Ambiente. 3 Viabilita'. 4 Interferenze. 1 Tutela archeologica ed architettonica.
 Tutti  i lavori dovranno essere condotti con le dovute cautele ed accorgimenti,  in special modo il ripristino dello stato dei luoghi a fine  lavori  delle  aree  di  cantierizzazione e della viabilita' di servizio.
 Si  raccomanda di comunicare con urgenza eventuali rinvenimenti di ambienti di natura ipogeica.
 Preliminarmente   all'esecuzione   dei  lavori  sara'  necessario condurre  uno  scavo  archeologico  in  quelle  aree definite ad alto rischio  perche'  direttamente interessate dall'attraversamento della nuova  linea.  A tal proposito, prima dell'avvio dei lavori, dovranno essere  previsti oneri e modalita' di esecuzione per il recupero e la salvaguardia  delle emergenze per i siti, in particolare, individuati dalla  progressiva 8+050 - 8+176, sito 12, progressiva 9+382 - 9+664, siti  13,  14,  16,  17  (vedi  elaborato progettuale L022 00 D 15 RG AHU00000 002 A)». 2 Ambiente.
 Dovra'  essere  completata  l'indagine della localizzazione delle aree  da  utilizzare  per  il  reimpianto  degli  olivi  (limitata in progetto  al  solo  tratto  di  ferrovia da dismettere) dimostrandone l'idonea tecnica.
 Dovra'  essere  reso  vincolante  ai  fini  contrattuali tutto il documento  «Progetto  ambientale  della  cantierizzazione»  adeguando opportunamente il capitolato speciale d'appalto.
 Dovranno  rispettarsi,  in  fase  di cantiere, i limiti di rumore individuati  dalle  Amministrazioni  competenti (ancorche' in deroga) piuttosto che il limite fisso di 70 dB(A).
 Dovranno  adottarsi  come  misure di mitigazione del rumore tutto quanto  suggerito/indicato  a  pag.  44  del  punto 6.7 «Prescrizioni generali  di gestione del cantiere» del documento LO 22 00 D 15 RH IM 0000 004 A.
 Le  canalizzazioni  di  convogliamento  delle acque meteoriche di piattaforma  verso  la  Lama  Sinata dovranno essere realizzate senza occupare  fasce di suolo eccedenti l'ingombro della tubazione e della relativa pista di servizio.
 Dovra'  prevedersi  il  monitoraggio  qualitativo  e quantitativo delle  acque  provenienti  dal sistema di drenaggio della piattaforma ferroviaria  nei  punti  di recapito alla Lama Sinata. Ove si possano realizzare  interventi  che  consentano  la  diffusione  delle  acque meteoriche senza il loro concentramento e recapito nella Lama Sinata, si  potra'  derogare  dal  monitoraggio qualitativo e quantitativo di tali acque meteoriche.
 Dovra' prevedersi un sistema di intercettazione degli sversamenti accidentali    (e    relative    procedure    d'intervento    e    di monitoraggio/controllo)  prima  del conferimento alla Lama Sinata per garantire  la  qualita'  dello  sversamento  anche  in caso di eventi incidentali.  Ove  si  dimostri,  con specifica «analisi di rischio», l'estrema  improbabilita'  di  «sversamenti  accidentali»  si  potra' derogare  dalla  realizzazione  del  sistema  di  intercettazione ivi indicato  a  seguito delle conclusioni della «analisi di rischio» che dovra' essere predisposta anticipatamente all'espletamento della gara di appalto.
 Per quanto riguarda le opere a verde si dovra':
 utilizzare per la miscela delle sementi per l'inerbimento e per le  essenze arbustive specie autoctone della Puglia e coerenti con le caratteristiche ecologiche degli ambienti xerici mediterranei;
 prevedere  un maggiore numero di specie arbustive per l'aumento della biodiversita', in particolare gli arbusti bassi, e appartenenti a fitocenosi della serie climatica della vegetazione autoctona;
 effettuare il riporto di terreno vegetale e l'inerbimento sulle scarpate ferroviarie in rilevato e trincea nei tratti a pendenza 2:3;
 estendere  il periodo minimo di garanzia a decorrere dalla data di  ultimazione  dei  lavori  sino alla fine della successiva seconda stagione vegetativa.
 Il  progetto  delle mitigazioni acustiche dovra' uniformarsi alle norme ISO 9613 (parte 1 e 11) e UNI 9884 (mappe di rumore).
 La verifica di attuazione dovra' riguardare anche il programma di risanamento acustico lungo la linea storica nei tratti immediatamente adiacenti il tratto in oggetto.
 Il  Progetto  di Monitoraggio Ambientale dovra' essere completato attenendosi  alle  linee guida predisposte dalla Commissione Speciale VIA  prevedendo  anche  specifiche  attivita'  relative a sottosuolo, fauna  e  ecosistemi,  radiazioni  non  ionizzanti,  stato fisico dei luoghi,  aree  di  cantiere  e  viabilita',  rifiuti  e  materiali di scavo/approvvigionamento,  salute pubblica, e dovra' essere integrato secondo quanto di seguito indicato:
 indicazione  dei  dettagli  tecnici di ogni opera di captazione idrica potenzialmente interessata dall'opera (tipo, uso, profondita', posizione, filtri);
 previsione  di  specifiche attivita' di rilevamento dei livelli di  vibrazione  in  fase  di  cantiere  in  corrispondenza di tutti i ricettori potenzialmente penalizzati;
 documentazione   dello   stato   dei   luoghi   precedentemente all'inizio  dei  lavori  mediante  apposito  rilievo  fotografico  di dettaglio  a  terra  da  estendersi ad una fascia di almeno 100 m dal limite  degli  espropri  (permanenti e temporanei) e riportando sulla cartografia  di  progetto  aggiornata  la  collocazione dei limiti di ripresa.  Le  risultanze del rilievo fotogafico di dettaglio dovranno essere  utilizzate  a  supporto  della  progettazione esecutiva delle misure  mitigatrici  e per l'esauriente esame, in sede di verifica di attuazione,  del  corretto  ripristino  dello  stato  dei luoghi, ove richiesto.
 Nei    documenti   contrattuali   dovra'   risultare   vincolante l'attuazione  di  un Sistema di Gestione Ambientale secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 (o Regolamento CE 761/2000);
 Si  dovranno  prevedere  specifiche  misure  di mitigazione degli impatti  ambientali  collegati  all'esercizio  delle  nuove  aree  di stoccaggio  materiali  anche  in  base  ad  un  dettagliato schema di movimentazione  dei  materiali  da  allestirsi  in base alle distinte necessita' di ciascun cantiere di lavorazione.
 Per i trulli 26, 27, 52 e 55, posti nelle immediate vicinanze del tracciato,   dovra'   essere   posta  la  massima  cura  in  fase  di costruzione,  al  fine  di  non  pregiudicarne lo stato, inglobandoli eventualmente   nella  fascia,  di  esproprio  dell'infrastruttura  e provvedendo al risanamento e conservazione.
 Relativamente  alle  opere a verde da collocare in corrispondenza delle  gallerie  artificiali  si  dovra'  prevedere  l'inserimento di essenze  a  portamento arbustivo tali da rimuovere gli impedimenti di gestione  tecnica  del  manufatto  e  apportare  elementi  di  pregio paesaggistico. 3 Viabilita'.
 Dovranno  essere  adottate  tipologie  costruttive per ridurre al minimo   i   tempi  di  esecuzione  e,  quindi,  il  disagio  per  la circolazione della tangenziale di Bari.
 Prima  dell'inizio  dei  lavori,  dovra' essere prodotta apposita planimetria  della  segnaletica verticale, orizzontale, complementare luminosa e non.
 Il  traffico  dovra'  essere deviato sulla variante provvisoria a seguito  di  apposita  stesura  di  verbale di sopralluogo redatto in contraddittorio tra ANAS S.p.A. e R.F.I. S.p.a.
 La  manutenzione  della  variante  provvisoria (tappeto di usura, segnaletica,  illuminazione,  segnalazioni,  ecc.)  dovra'  essere  a carico  di  R.F.I.  S.p.A.,  la  quale  dovra',  in ogni momento, far osservare   l'apposita   segnaletica,  predisposta  sulla  deviazione stessa,  tutte  le  norme di sicurezza del traffico come previsto dal vigente  C.d.S  ed  ogni  altra  eventuale  disposizione  che venisse impartita a giudizio insindacabile dell'ANAS.
 La  R.FI.  S.p.A. rimane unica responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti stradali che dovessero avvenire in conseguenza della  costruzione e manutenzione delle opere tutte, nessuna esclusa, restandone  completamente  sollevata  l'ANAS  da  ogni e qualsivoglia responsabilita' a riguardo.
 Il collaudo delle opere in c.a. (art. 7 L. 1086/71) dovra' essere e   effettuato   da  almeno  un  funzionario  dell'ANAS,  che  verra' individuato  dal  Compartimento e mediante regolare incarico a cura e spese  di  R.F.I.  S.p.A,  entro  i  successivi  trenta  giorni  dopo l'ultimazione  dei  lavori di costruzione del sottopasso ferroviario. Ad   esito   favorevole  del  collaudo  statico  potra'  avvenire  il ripristino   della   circolazione   sul  tracciato  originario  della Tangenziale  e  la  dismissione  della variante provvisoria (a cura e spese di R.FI S.p.A).
 Prima dell'esecuzione dei lavori si dovra' procedere alla stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra R.F.I S.p.A. e ANAS S.p.A.  durante  l'esecuzione dei lavori e ai fini della manutenzione delle opere eseguite a lavori ultimati. 4 Interferenze.
 Dovranno essere risolte le 3 interferenze Italgas individuate che comportano  una spesa preventivata di 157.309 euro + IVA con tempi di esecuzione  di almeno un anno da effettuare solo a seguito di formale richiesta del soggetto aggiudicatore e sua accettazione integrale dei costi da sostenere.
 Dovranno  essere  spostati gli impianti di media e bassa tensione interferenti con le opere in oggetto con un importo da quantificare a cura  di  ENEL  a  seguito  di specifica richiesta, da presentare con congruo anticipo, da parte del soggetto aggiudicatore.
 |  |  |  | Allegato 2 
 POTENZIAMENTO  INFRASTRUTTURALE DELLA LINEA FERROVIARIA BARI-TARANTO:
 RADDOPPIO DELLA TRATTA BARI S. ANDREA-BITETTO
 
 Stralcio dell'elenco degli elaborati del progetto definitivo relativi agli immobili da espropriare.
 
 ---->   Vedere elenco a pag. 61  <----
 |  |  |  | Allegato 3 
 POTENZIAMENTO  INFRASTRUTTURALE DELLA LINEA FERROVIARIA BARI-TARANTO:
 RADDOPPIO DELLA TRATTA BARI S. ANDREA - BITETTO
 
 Contenuti  della  clausola  antimafia,  da  inserire nel bando di gara,  indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi opere di cui ai decreti interministeriali 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.
 L'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che  nei  confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti  quando  l'importo  del  subappalto  superi i limiti di valore  precisati  al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma  12,  della  legge  19  marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato  e  integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati  relativi  a  tutti i subcontratti.
 La  necessita'  di  analoga estensione delle verifiche preventive antimafia,  ad  esse  applicando  le  piu'  rigorose informazioni del prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto   il  profilo  del  rischio  di  infiltrazione  criminale,  dei subappalti  e  dei  cottimi,  nonche'  di  talune tipologie esecutive attinenti  a  una  serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli  a  caldo  e  a  freddo,  ecc.)  comunque  ricorrenti nella fase realizzativa  a  prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
 Pertanto  nel  bando  di  gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto  defintivo  approvato con la presente delibera dovra' essere inserita  apposita clausola che oltre all'obbligo di conferimento dei dati  relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che:
 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano  subordinati  all'espletamento  delle  informazioni antimafia e sottoposti  a  clausola  risolutiva espressa, in maniera da procedere alla  revoca  dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione  del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in  caso  di  informazioni  positive.  A fini di accelerazione potra' prevedersi  che  per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire  di  importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma  1,  lettera  c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 possa  essere  rilasciata  previa esibizione del certificato camerale con  l'apposita  dicitura  antimafia,  ferma  restando  la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori  sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali  verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto,  ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle  verifiche  antimafia  per  gli acquisti di materiale di pronto reperimento   fino  all'importo  di  50  mila  euro  (fermo  restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
 2)  nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore  principale  applichi,  quale ulteriore deterrente, una penale,  a  titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
 3)   il   soggetto   aggiudicatore  valuti  le  cd.  informazioni supplementari  atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6  settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726,  e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria,  per  gli  effetti  di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
 3)  vengano  previste  apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
 a) controllare    gli   assetti   societari   delle   imprese sub-affidatarie,  fino  a  completamento  dell'esecuzione  dell'opera stessa,  fermo  restando  che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati   i  dati  gia'  forniti  in  attuazione  dell'obbligo  di comunicazione di cui si e' detto;
 b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare  fino  alla  revoca  degli  affidamenti,  che i tentativi di pressione    criminale   sull'impresa   affidataria   e   su   quelle sub-affidatarie,  nella  fase di cantierizzazione (illecite richieste di  denaro,  «offerta  di  protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria.
 |  |  |  |  |