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| Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |  | DELIBERAZIONE 8 agosto 2006 |  | Elevazione  per  le  azioni ordinarie emesse da Banca Fideuram S.p.a. della  percentuale prevista dall'articolo 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 15540). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
 Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 Visto  l'art.  108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che  impone  a  chiunque  venga  a detenere una partecipazione in una societa'  quotata  superiore  al  novanta  per  cento  di  promuovere un'offerta  pubblica  di  acquisto  sulla  totalita' delle azioni con diritto  di  voto  al  prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;
 Visto  l'art.  112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che  attribuisce  alla  Consob  il  potere  di  elevare  per  singole societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;
 Visto  l'art.  50,  comma 2,  del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971;
 Vista  la  comunicazione Consob DME/2078716 del 2 dicembre 2002 con la  quale  si  stabiliscono  i  criteri  generali per l'esercizio dei poteri  previsti dall'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, in materia  di  modifica  della  percentuale  di flottante rilevante per l'OPA residuale indicata dall'art. 108 del medesimo decreto;
 Vista  la  comunicazione  del  4 luglio  2006  effettuata, ai sensi dall'art. 102, connna 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  dal  gruppo  Sanpaolo  IMI  in relazione all'offerta pubblica di acquisto  promossa  da  Eurizon  Financial  Group  S.p.a. e diretta a conseguire  la  totalita'  delle  azioni  ordinarie  emesse  da Banca Fideuram S.p.a.;
 Considerato  che,  a  seguito  della  citata  operazione,  potrebbe risultare per le azioni ordinarie emesse da Banca Fideuram S.p.a. una soglia  di  possesso  superiore  al limite del 90 per cento stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;
 Vista la comunicazione di Borsa Italiana S.p.a. del 25 luglio 2006, con  la  quale  la  stessa ha proposto di adottare per Banca Fideuram S.p.a.,  ai  fini della promozione di un'offerta pubblica di acquisto residuale  sulle azioni ordinarie emesse dalla predetta societa', una soglia di possesso superiore al 90 per cento e pari al 90,5 per cento del relativo capitale ordinario;
 Ritenuto  che  una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse da Banca Fideuram S.p.a. pari al 9,5 per cento, corrispondente ad  una  capitalizzazione, calcolata sulla base della media ponderata dei  prezzi  ufficiali rilevati nel periodo compreso tra il 4 gennaio ed  il  3 luglio 2006, pari a circa 443 milioni di euro, e' idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;
 Delibera:
 Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  per  le  azioni  ordinarie  emesse  da  Banca Fideuram S.p.a. la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto e' elevata al 90,5 per cento.
 La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
 Roma, 8 agosto 2006
 Il presidente: Cardia
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