| IL DIRETTORE GENERALE per i beni architettonici e paesaggistici
 Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, e successive modifiche e integrazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, recante «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali a norma  dell'art.  11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  250  del 26 ottobre 1998;
 Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42, recante «Codice  dei  beni  culturali  e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della  legge  6 luglio  2002,  n.  137»  pubblicato  nel  supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato  e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (disposizioni   correttive  ed  integrative  al  decreto  legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  in relazione al paesaggio) pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  102  alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 ed in particolare gli articoli 136, 141 e 183, comma 1;
 Visto  l'art.  8,  comma 2,  lettera o)  del decreto del Presidente della   Repubblica   10 giugno   2004,   n.   173   «Regolamento   di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
 Visto  il  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 24 settembre  2004, recante «Articolazione della struttura centrale e periferica  dei dipartimenti e delle direzioni generali dei Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in particolare l'allegato 3;
 Visto  il  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 17 febbraio  2006  «Modifiche  al  decreto  ministeriale 24 settembre 2004,  recante  «Articolazione  della struttura centrale e periferica dei  dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e  le  attivita' culturali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2006;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 29 luglio   2005   di  nomina  del  direttore  generale  per  i  beni architettonici e paesaggistici;
 Vista  la  nota  prot. n. 290 del 23 gennaio 2004, indirizzata alla regione  Toscana  e al comune di Collesalvetti, con la quale l'allora Soprintendenza  per  i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico per le province di  Pisa,  Livorno,  Lucca  e  Massa Carrara, ha posto all'attenzione delle suddette amministrazioni la rilevanza paesaggistica del sito in questione  chiedendo  l'attivazione  di  azioni  di salvaguardia e di tutela  per  l'area  denominata  «Il Poggio Belvedere» nell'ambito di Poggi  e  Colline  all'interno  del  sistema  delle Colline Livornesi ricadente in frazione Nugola del comune di Collesalvetti in provincia di  Livorno,  a  fronte  delle  seguenti  motivazioni: «A seguito del sopralluogo   effettuato   nel   settembre   2003  e  della  campagna fotografica  realizzata,  si  informa  che  l'area  di Collesalvetti, rappresentata  nella planimetria allegata, e' tra le zone del contado livornese   che  si  e'  maggiormente  mantenuta  integra  nelle  sue peculiarita'  paesistiche,  storiche  e  culturali.  Un patrimonio di estremo  interesse  da  tutelare, ma anche da rendere noto, in cui la fattoria  di  Nugola rappresenta uno dei classici appoderamenti della meta'  dell'ottocento.  L'analisi  territoriale  di  questa  area ha, infatti,  permesso  l'individuazione di una serie di antiche fattorie che  rendono  questo  territorio livornese un'espressione compiuta in cui  le  realta'  architettoniche  connesse  all'attivita' produttiva della  campagna  si  incontrano  armonicamente  con  le emergenze del paesaggio da tutelare.
 Per  quanto sopra detto, visto e considerato, si invitano le SS.LL. ad  esaminare  compiutamente  la  situazione  ed  adempiere ai propri compiti preventivi di salvaguardia e tutela cosi' come previsto dalla legge.»;
 Vista  la nota prot. n. 9861 dell'11 dicembre 2004, con la quale la Direzione  regionale  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici della Toscana  ha  segnalato  alla  regione Toscana l'urgenza di provvedere alla  costituzione  delle  commissioni  provinciali  al fine di poter prendere  in esame le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico  formulate  ai  sensi  dell'art. 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 Considerato che la citata Soprintendenza di settore, con nota prot. n.  1292  del  29 marzo  2004,  ha  comunicato  all'allora  Direzione generale  per i beni architettonici ed il Paesaggio quanto segue: «In merito  all'onerosa  questione  in  oggetto,  si  precisa  che questo ufficio,  anche  in considerazione della recente normativa secondo la legge  24 dicembre  2003,  n.  378:  «Disposizioni  per  la  tutela e valorizzazione   dell'architettura   rurale»   sta  predisponendo  il procedimento  di  vincolo e la conseguente perimetrazione delle aree: costituito  dal  Pian  delle  Tregge  - Rio Tanna, Rio Nugola - Fosso Nugola  poi  Caldo  e  Botro Buffone - dove sono presenti agglomerati rurali  realizzati  a partire dal XIII secolo al XIX secolo di cui la Fattoria  di Nugola 1871 e' un valido esempio di emergenza storica da valorizzare e salvaguardare.
 Nella  perimetrazione  di vincolo oltre al «Poggio Belvedere» sara' inserito   tutto   il  sistema  dei  Poggi  delle  colline  livornesi comprendente:   Campo   di   sotto,  Montecondoli,  Casino,  Casetta, Cerretello, Poggio ai Frati, Casalino, Poggiolungo, Poggio ai Grilli, Piano  delle  Tregge,  le Querciole, l'Aione, Castellaccio, Tabaccaia facenti  parte  di  un  unico  sistema  storicizzato  sul  territorio alternandosi  con  «poggi»,  «campi»  e sistema vegetazionale vario e articolato  rientrante a pieno titolo nel Sistema dei Monti e Colline Livornesi.
 Le  nostre  direttive future, per questo ambito territoriale, erano state    precedentemente    comunicate   alla   regione   Toscana   e all'amministrazione  comunale  con  nostra nota n. 290 del 23 gennaio 2004 in risposta ai numerosi esposti verbali e alla nota del 9 luglio 2003  del  Gruppo  per  la tutela dei beni culturali ed ambientali di Livorno e Provincia (... ...)»;
 Considerato  che  la suddetta Soprintendenza, con nota prot. n. 742 del  17 marzo 2005, ha sottoposto all'esame della Direzione regionale per  i  beni  culturali e paesaggistici della Toscana, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area in questione: «(... ...)  Anche  alla  luce  delle  notizie giunte (... ...) che su dette aree sono al vaglio e allo studio progetti di grossi interventi edilizi   o   complessi  alberghieri  che  verrebbero,  con  la  loro realizzazione,   ad  interferire  in  un'area  di  delicata  bellezza paesaggistica,  dando  cosi'  origine a forti insediamenti antropici, con  trasformazioni  irreversibili dello stato dei luoghi e generando uno   sviluppo   urbanistico  improprio  dell'area  oggi  scarsamente urbanizzata,  dove  sono presenti solo nuclei rurali, fattorie e case sparse.  Tali  interventi  trasformativi  del  territorio, cosi' come previsti,  se  non  controllati, potrebbero recare grave danno a tale zona di cui si propone il vincolo (... ...)»;
 Considerato  che  nella suddetta nota la Soprintendenza ha indicato la perimetrazione dell'area come di seguito riportata: «L'area che si intende  proporre  per  il  vincolo  e'  costituita  da  un  comparto territoriale  piuttosto  omogeneo situato nel comune di Collesalvetti (Livorno)  circoscritto  in parte dalle strade provinciali e in parte dal  percorso naturale del Rio Nugola, con caratteristiche ambientali paesaggistiche,  colture, assetto vegetazionale e presenze edilizie a carattere agricolo-rurale, il tutto in un quadro di notevole valenza. Tale perimetrazione e' riportata sulle allegate Carte IGM, foglio 112 e  foglio  111 e cosi' delimitata: «partendo dalla strada provinciale delle   Sorgenti   dove   questa  interseca  il  Rio  Nugola  e  piu' precisamente  rientrante  nel  foglio  IGM  112  Fauglia IV° S.O., si percorre in direzione Livorno, tutta l'area ubicata sulla sinistra di detto percorso rientrante nel Foglio IGM 111 Salviano I° S.E., e fino a  lambire  la  curva  di  fronte  alla  localita'  «Le  Cerretelle», continuando  il  percorso  verso  Livorno  ingloba  l'area denominata «Sorgente  Piersanti» svoltando a sinistra e continuando a percorrere seguendo la strada provinciale in direzione di Marrana S. Martino, si raggiunge  poco  dopo  la  localita'  Casa  Sodoni,  il  Rio  Nugola, attraversandolo.  Seguendo  il  percorso  idraulico  del Rio Nugola e inglobando  l'area sulla sua sinistra idraulica si raggiunge il punto di partenza sopraccitato chiudendo l'ambito territoriale»;
 Considerato  che  la  citata Direzione regionale, con nota prot. n. 4618  del  27 maggio  2005, indirizzata alla Soprintendenza di Pisa e Livorno,   al  Presidente  della  Giunta  regionale  Toscana  e,  per conoscenza,  alla  Direzione  generale  per  i  beni architettonici e paesaggistici,  nel  concordare  con  le  motivazioni  addotte  dalla Soprintendenza  per  la  dichiarazione di notevole interesse pubblico della  zona  in  questione, ha richiesto alla medesima Soprintendenza un'ulteriore  copia  della  relativa documentazione per la successiva sottoposizione   della   proposta   alla   commissione   provinciale, sollecitando  nel  contempo la regione ad accelerare le procedure per l'istituzione  delle  commissioni  provinciali ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 Considerato  che  la  regione Toscana, con nota prot. n. 148/05 del 29 agosto  2005,  in  riscontro  alla suddette richieste degli uffici ministeriali,   ha  informato  la  Direzione  regionale  per  i  beni culturali  e paesaggistici della Toscana che, per l'istituzione delle commissioni  provinciali,  e' necessario procedere con atto normativo regionale  e che, pertanto, la relativa proposta di legge deve essere trasmessa e approvata dal Consiglio regionale;
 Considerato  che  con  nota  prot.  n. 00671 del 19 gennaio 2006 la citata  Direzione  regionale  ha ulteriormente sollecitato la regione Toscana  a  fornire  aggiornamenti  in merito all'iter per la formale costituzione delle commissioni provinciali;
 Considerato  che  con  nota  prot.  n.  134  del  19 gennaio  2006, indirizzata   al   comune   di   Collesalvetti,   con   la  quale  la Soprintendenza di Pisa e Livorno, ai sensi dell'art. 150, comma 1, al fine  di  salvaguardare l'integrita' delle valenze paesaggistiche del sito  in questione, ha inoltrato diffida all'esecuzione di lavori con ricorso  ad  ordinanza  di  sospensione per quelli eventualmente gia' iniziati,  all'interno  dell'area  del  Poggio Belvedere, frazione di Nugola,  nell'ambito  di  Poggi  e  Colline del sistema delle Colline Livornesi;
 Vista  la  nota prot. n. 3022 del 10 febbraio 2006, con la quale il comune di Collesalvetti ha comunicato la suddetta diffida ai soggetti interessati;
 Vista  la  nota prot. n. 39112 dell'8 febbraio 2006 con la quale la regione  Toscana  ha  comunicato  alla Direzione regionale per i beni culturali   e  paesaggistici  che  per  la  «proposta  di  legge  per l'istituzione  delle  commissioni  provinciali ai sensi dell'art. 137 del  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42»,  approvata con deliberazione  di  Giunta  regionale,  e' stato disposto l'inoltro al Consiglio regionale per l'iter successivo;
 Considerato  che  la  suddetta  Direzione regionale, preso atto del perdurare  dell'inerzia  regionale  rispetto  alla costituzione delle commissioni  provinciali, stante l'esigenza di procedere all'adozione di  un provvedimento di tutela improcrastinabile a fronte delle opere previste  per le quali e' stata chiesta l'inibizione, in data 7 marzo 2006,  con nota prot. n. 2361, ha inoltrato alla competente Direzione generale  per  i  beni architettonici e paesaggistici, la proposta di dichiarazione  di notevole interesse pubblico dell'area in questione, formulata  ai  sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n. 42, corredata dalla relativa planimetria in scala 1:25.000, nonche'  dalle  prescrizioni,  misure  e  criteri  di gestione di cui all'art.    143,    comma 1   del   medesimo   decreto   legislativo, trasmettendola  contestualmente  alla regione Toscana, alla provincia di  Livorno,  nonche'  al  comune  di Collesalvetti al quale e' stata altresi'  richiesta  l'immediata  affissione  all'Albo pretorio della proposta  medesima  e a tutti gli enti interessati e' stato richiesto di  darne  successiva  comunicazione  sui propri siti informatici, ai sensi dell'art. 139, comma 2, del citato decreto legislativo;
 Considerato  che  in  data  20 marzo 2006 e' stata affissa all'Albo pretorio  del  comune di Collesalvetti, in provincia di Livorno, e ne e'  stata  data  notizia sul sito informatico del medesimo comune, la proposta  di  dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area situata  in  localita'  frazione  di Nugola, formulata ai sensi degli articoli 138, 139, 140 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e  successive  modifiche e integrazioni, come comunicato alla Direzione   generale   per  i  beni  architettonici  e  paesaggistici dall'amministrazione  comunale  con  nota  prot. n. 7234 del 21 marzo 2006 e dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana con nota prot. n. 03127 del 24 marzo 2006;
 Considerato   che  con  la  suddetta  nota  la  medesima  Direzione regionale  ha  richiesto  alla  regione  e  agli  altri enti pubblici territoriali  nel  cui ambito ricade l'area da assoggettare a tutela, di  pubblicare  sui  propri siti informatici, ai sensi dell'art. 139, comma 2,  del  suddetto  decreto  legislativo  n. 42/2004, la notizia dell'avvenuta   proposta   di  dichiarazione  di  notevole  interesse pubblico e della relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale;
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  139,  comma 2,  del citato decreto  legislativo,  con  nota prot. n. 03412 del 31 marzo 2006, la Direzione  regionale ha comunicato alla Direzione generale l'avvenuta pubblicazione,  in  data 24 marzo 2006, dell'avviso al pubblico della proposta  di  vincolo  su  due  quotidiani  a  diffusione locale («La Nazione»  e  Il  «Tirreno») e su un quotidiano a diffusione nazionale («La  Repubblica»), nonche' l'avvenuta comunicazione sul proprio sito informatico;
 Considerato che sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, presentate dal comune di Collesalvetti,  dal Direttore dell'APT - Azienda per il Turismo Costa degli   Etruschi,   dal   Presidente   della  provincia  di  Livorno, dall'Azienda  Agricola  Agrituristica  Venatoria Acquaviva Bellavista S.r.l.,  dall'Azienda  Agricola  Agrituristica  Venatoria  «Le Arcate S.r.l.», dalla Tenuta Belvedere S.r.l., dal geom. Valerio Morelli;
 Viste  le  valutazioni  alle  suddette osservazioni, trasmesse alla Direzione  generale  per  i beni architettonici e paesaggistici dalla Soprintendenza  per  i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Pisa  e  Livorno  e  dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;
 Considerato  che  a seguito delle osservazioni pervenute, la citata Direzione  regionale,  sentita la Soprintendenza di settore, con nota prot.  n.  07796  del  21 luglio  2006,  ha comunicato alla Direzione generale  per i beni architettonici e paesaggistici quanto segue: «In riferimento  alla  nota  prot.  n.  2100  dell'11  luglio  2006 della Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  ed  il paesaggio per le province  di  Pisa  e  Livorno,  pervenuta via fax a questa Direzione regionale  e  acquisita  in protocollo al n. 7577 del 17 luglio 2006, con  la  quale  la  Soprintendenza  medesima  ha trasmesso le proprie modifiche  ed integrazioni alla proposta in oggetto, riportate in una nuova  stesura della relazione di accompagnamento al provvedimento di dichiarazione   di  notevole  interesse  pubblico,  questa  Direzione regionale  condivide  le modifiche apportate alla relazione medesima, in  particolare nella parte indicata come misure di conservazione, in quanto  esse  sostanzialmente  sono  state  introdotte per tenere nel dovuto  conto  le osservazioni presentate dagli interessati, quali ad esempio  la richiesta di eliminazione di ogni riferimento a procedure di  «concordamento» preventivo con la Soprintendenza territorialmente competente, in quanto procedure non previste dalla normativa vigente. Nel nuovo testo pertanto si e' cercato di dettagliare maggiormente le misure  medesime  per  incrementare  il  grado  di oggettivita' nella procedura di valutazione della compatibilita' paesaggistica. Tuttavia si ritiene opportuno segnalare alcune piccole modifiche che, a parere di  questa Direzione regionale, potrebbero essere utilmente apportate al   testo   della  relazione  definitiva  da  allegare  quale  parte integrante  del  provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico»;
 Considerato  che  la Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici,  a  conclusione  dell'iter  istruttorio, con relazione prot. n. DG BAP S02/34.07.13/14099/2006 del 26 luglio 2006, visionati gli atti, la cartografia e la documentazione fotografica prodotta, ha concordato  con i pareri espressi dalla suddetta Direzione regionale, a  seguito dell'istruttoria condotta dalla Soprintendenza di settore, confermando  l'urgenza  e  la  necessita'  di  sottoporre  l'area  in questione  ad  un idoneo provvedimento di tutela ai sensi del decreto legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,  al  fine  di  garantirne  la conservazione   e   di   preservarla  da  interventi  che  potrebbero comprometterne    irreparabilmente   le   pregevoli   caratteristiche paesaggistiche   e   il   valore  identitario  rispetto  al  contesto territoriale di appartenenza;
 Considerato    che,    secondo   la   relazione   inoltrata   dalla Soprintendenza  di  settore per il tramite della Direzione regionale, l'area situata in frazione di Nugola, nel comune di Collesalvetti, in provincia  di  Livorno,  meritevole  del  riconoscimento  di notevole interesse  pubblico oggetto della richiesta, fa parte del «territorio inglobato  nell'ambito  della Repubblica Pisana nel periodo contenuto tra  il  1109  e  il  1406  quando  Pisa perse la sua indipendenza fu annesso  alla  Repubblica  di  Firenze  e  cosi', i tredici comuni di Collesalvetti rientrarono nella Capitania del Porto Pisano. Suddiviso in  tante  piccole "Curtes" che si avvaleva di un amministratore o di un  rappresentante  o  "gastaldo";  il  signore  della  "curtis"  era proprietario  di  gran parte delle fattorie e dei terreni nell'ambito della  giurisdizione.  Quando  Livorno ebbe uno statuto speciale e fu costituito in Capitanato Vecchio e inglobava anche una porzione delle Colline  Livornesi,  tutto  il territorio di Collesalvetti rientrante nella  Podesteria  di  Rosignano  entro' a far parte del Vicariato di Lan.  Il  gran  numero  dei comuni, centri abitati e fattorie isolate erano gia' presenti nelle Colline Livornesi nei secoli XII e XIV.
 Con  il  1348  inizio'  un  periodo  di  riduzione demografica, sia cittadina che rurale, in conseguenza della prima epidemia. Il pascolo e  gli  ulivi  erano  probabilmente la maggior risorsa agricola della zona  e  talvolta  un  oliveto  era chiamato "chiudendo di olivi". La viticoltura  era inframmezzata tra campi e boschi. Presente e diffusa era la "Campia", lotto di terreno adibito alla produzione di cereali; talvolta  il  termine "fornace" stava a significare anche la presenza di tale attivita' sulle colline Livornesi.
 L'evoluzione  edilizia  vede  nel  XV secolo la "villa di campagna" come  concretizzazione  di  interventi  cittadini  sul territorio, si moltiplicano  le  case  coloniche  e  nasce  l'embrione  di fattoria; dall'antica  "casa  da signore" si giunge ad un centro direttivo e di organizzazione  economica  sul  piano  produttivo,  amministrativo  e commerciale.  Nei secoli successivi fino ad oggi il sistema collinare e' organizzato e gerarchizzato in centri principali come le fattorie, le  tenute  ed  in  centri minori con l'aggregazione di case poderali intorno  a  ville  di  campagna.  Nelle  zone pianeggianti il sistema insediativo   si   e'  sviluppato  con  particolare  attenzione  alla regimazione  del  sistema  fluviale;  vaste zone sottratte alle acque stagnanti  con  il  sistema  delle  colmate sono state utilizzate per appoderamenti relativi a colture intensive. La colmata ed altre opere idrauliche  sul  territorio  con  deviazioni  di canali hanno segnato l'orografia   del   territorio   medesimo.  Ulteriori  trasformazioni territoriali   si   possono   individuare   anche   nei  processi  di modificazione vegetazionale e colturale delle zone collinari. I primi insediamenti  nascono  e  si sviluppano proprio all'interno di questo esteso  sistema  vegetazionale  in ragione dell'utilizzo del legname, anche  per  fini di trasformazione in combustibile. La proprieta' dei boschi era in origine feudale, poi comunale, infine granducale con la politica  di allivellazione lorenese, rimasero di proprieta' pubblica solo  le zone piu' lontane e di difficile collegamento. Durante tutto il  periodo  tra il sec. XVIII-XIX furono operati vasti disboscamenti delle   zone   collinari   piu'   prossime   ai  centri  abitati  per l'utilizzazione  del  legname,  appoderamenti e la messa a coltura di ampie zone.
 Dalla  seconda  meta' del `700 alla prima meta' dell`800 la riforma agraria dei Lorena opero' cambiamenti sia nell'aspetto paesaggistico: abbattimento  di  boschi,  apertura  di nuovi percorsi (acciottolando quelli  piu'  battuti),  tracciamento dei campi e le sistemazioni dei terreni,   sia   nel   tessuto   antropico  con  la  realizzazione  e l'evoluzione  di  una  edilizia  rurale  di qualita': fattorie datate 1750-1800,   comportando   emergenze  storico-culturali  di  notevole interesse,   che   mirano   ad   uno  sviluppo  economico  e  sociale significativo  per  tutto  l'ecosistema  agro-rurale,  protrattosi  e rimasto  attivo  fino  agli  anni  ottanta del secolo scorso. Uno dei problemi  per  le  famiglie  contadine  restava  l'approvvigionamento idrico:  quando  e'  possibile la casa veniva dotata di un pozzo o di una cisterna per la raccolta di acque piovane. Le pietre raccolte nei campi  o  nel greto dei torrenti non bastavano per costruire edifici, terrazzamenti  e  muri a secco, e talvolta occorreva coltivare cave e costruire  fornaci,  (attualmente  vi  e' solo una cava dismessa e in disuso).
 Da un punto di vista geo-botanico il territorio dei Monti e Colline Livornesi  e' caratterizzato dalla presenza di una serie di complessi geologici, quale l'Alloctono Superiore (Giurese Inf. - Cretaceo Inf.) da  affioramenti  di rocce ofiolitiche, che sono presenti con Basalti del  Giurese Sup., e da formazioni calcareo-argillose che determinano un  substrato  discontinuo  ma  generalmente  alcalino  e comunque un aspetto  geo-morfologico  interessante,  particolare  e  di qualita'. L'ambito  climatico  di  riferimento  utile per una valutazione della componente vegetazionale e' del tipo "subumido asciutto", privo delle caratteristiche   di  oceanicita'  piu'  vicino  ai  regimi  asciutti maremmani,  e  il  fattore  orografico  non  comporta  un sostanziale aumento  di  umidita' grazie all'esposizione e alla conformazione del sito.
 La  copertura  vegetazionale  del territorio pisano-livornese nella sua  massima  espressione evolutiva e' la lecceta o fustaia di Leccio (Quercetum  ilicis),  in  origine  diffusa prima di essere sostituita dagli  odierni  "forteti", compagini arboree compatte al limite della impenetrabilita', formatisi in seguito al taglio delle leccete che ha infatti  determinato  il  passaggio  alla  macchia  alta.  I segni di recessione  del bosco sono indicati sia dalla comparsa del corbezzolo (Arbutus  unedo)  sia  dall'aumento  di  specie nella composizione di soprasuoli,  con  la presenza di specie arbustive e alto-arbustive. A queste  aree  vanno aggiunte delle micro-zone prospicienti le strade, percorsi  interni,  edifici  esistenti,  dove  la  presenza  continua dell'azione  antropica  ha  determinato una situazione consolidata in cui  la  vegetazione  e'  caratterizzata  da  specie  erbacee  basse. L'attuale  assetto  vegetazionale dell'area e' il risultato combinato delle naturali tendenze della vegetazione, dell'azione antropica e di fattori limitanti come l'azione di venti dominanti.
 Le   aree   che   raggruppano   il  sistema  dei  Poggi  presentano caratteristiche  di  naturalita' con situazioni di pregio e interesse naturalistico,  che  sui  versanti  mantengono  la variabilita' della macchia  mediterranea.  Prevalgono  a  tratti eriche (Erica arborea), cisti  (Cistus  incanus)  o  macchia  a ginestra (Spartium junceum) e specie   arbustive  endemiche  di  interesse  naturalistico  come  le Filliree  (Phillyrea  latifolia,  Phillyrea  angustifolia), i Ginepri (Juniperuss   spp.),  il  Viburno  (viburnum  tinus),  il  Corbezzolo (Arbutus  unedo), il Lentisco (Pistacia lentiscus) e il Mirto (Myrtus communis).
 Il  sistema  collinare  intorno  al  Poggio  Belvedere  presenta le "invarianti  strutturali  del  territorio" segni atti a garantire uno sviluppo  sostenibile  sia dell'area stessa, che di quei processi che interagendo  possono  adattarla  a  interventi compatibili. L'analisi focalizzata   sulle   "risorse   territoriali  naturali"  con  scarso intervento  antropico,  aree  boscate,  corsi d'acqua, borghi rurali, fattorie  e  case  coloniche, ci restituisce un paesaggio tipicamente collinare    dell'area   pisano-livornese.   I   fabbricati   rurali, testimonianza  di  cultura  contadina,  sono  percepibili grazie alla presenza di alberi «monumentali» (Cupressus Sempervirens) posti lungo i   viali,   lungo   le   strade   interpoderali,  come  elemento  di delimitazione  delle geometrie agricole, e posti come ornamento delle rispettive    aie;   le   mirabili   sistemazioni   idraulico-agrarie (terrazzamenti  e  corsi d'acqua nella piana); ubicati nel punto piu' elevato del podere, in posizione da sfruttare l'irraggiamento solare, venivano  costruiti con materiale tradizionale, spesso derivato dallo stesso  terreno lavorato (pietra, sabbia, legno) di scarsa qualita' e talvolta materiale di recupero.
 Il  "Poggio  tipo"  inserito  in  un piu' ampio sistema dei poggi e delle  colline  livornesi,  orograficamente si pone come un'emergenza sul  territorio  in grado di dominare le vallate circostanti, dove il paesaggio    agrario    viene   percepito   in   uno   schiacciamento visivo-planimetrico;  gli  ondulamenti  collinari  armonizzati con le curve  di livello, propongono un mosaico cromatico ambientale dove le varie   colture  assumono  un  aspetto  geometrico  ormai  statico  e consolidato.  Nella  sua posizione il "poggio" appare privilegiato da sempre,  postazione  militare  e  di  avvistamento  una volta, godeva sicuramente  di un carattere prioritario rispetto al territorio, alla circostante  "palude"  zona bassa, umida, che necessitava di bonifica per  trasformarla  in  "territorio  utilizzabile" solo con interventi idrografici  intesi  a  creare infrastrutture quali canali, ponti, ed altre   opere   di   trasformazione   che   assumono  un  significato storico-ambientale  (Acquedotto  Leopoldino  e Acquedotto La Fontina, quest'ultimo completamente interrato).
 Particolarita'  del  paesaggio resta comunque il viale d'accesso al Poggio  Belvedere,  che  si snoda tra i campi e si inerpica fino alle fattorie,  case coloniche, punte emergenti storiche nell'ottica della mezzadria  agricola,  quando  il  borgo  rurale e l'edilizia colonica costituivano  piccole comunita' autonome della civilta' contadina. Il doppio  filare  dei  cipressi  e' l'elemento peculiare dell'ambiente, quinta scenografica tra la strada e il "territorio aperto", emergenza significativa  di  tutto  il  paesaggio  toscano  carico  di  una sua emotivita'    cromatica,   cangiante   periodicamente   per   colture diversificate   dovute  all'intervento  minimo  dell'uomo  teso  allo sfruttamento  delle  risorse  del  suolo, mai in maniera aggressiva o casuale,  ma sempre in modo ordinato geometricamente, seguendo schemi di agronomia.
 Il  "territorio aperto" e' storicamente legato all'uomo ancor prima dell'evento  di  urbanizzazione  quando  per  lungo  tempo  la  fonte primaria   di   economia  e'  stata  quella  agricola;  territorio  a prevalente   funzione   agricola-produttiva,   componente  capace  di definire  il  presidio  storicizzato umano sull'ambiente nel rapporto uomo-natura,   improntato   al   mantenimento   dell'agricoltura  nel territorio  rurale,  differenziata  nei suoi vari aspetti tra coltura intensiva, vitiorticoltura.
 Il  sistema  comprende  una  parte  eminentemente pianeggiante dove insiste  una  concentrazione  di  bonifiche  idrauliche  mediante  un reticolo  di  scolo, e una parte dicollina, area nella cui orografia, si concentrano elementi di valore paesistico ed elementi testimoniali di  valore  storico-culturale  connessi  a  luoghi  ed  aree  a forte connotazione naturalistica con prevalente funzione agricola, in cui i segni   presenti   della   trasformazione   non   ne  hanno  alterato sostanzialmente i caratteri storici originari.»;
 Considerato  che  «L'area  analizzata  per  la  proposta di vincolo paesaggistico  comprende  una  zona  ubicata  fuori dalla frazione di Nugola  Vecchia, la cui perimetrazione parte dalla strada provinciale delle  Sorgenti  e  dall'orografia  naturale  sul  territorio del Rio Nugola,  corso  d'acqua e affluente di destra del Torrente Tanna, Rio praticamente   perenne  con  portate  stagionali  variabili,  ma  con fenomeni di esondazione in occasione di precipitazioni che superano i 60-70  mm/ora.  Il  Rio  Nugola  scorre  in  un'ampia valle incisa da litologie  sabbioso-argillose  e  in subordine ghiaiose e ciottolose. Partendo dall'intersezione della strada provinciale sul Rio Nugola di fronte a Nugola Vecchia si percorre detta strada in direzione Livorno e  in  localita'  Le  Cerretelle,  si  segue  a sinistra sulla strada provinciale  Parrana  S. Martino  e  la  si  percorre in direzione di Parrana  fino  al punto d'intersezione con il Rio Nugola poco dopo la localita'  Casa  Sodoni; e il percorso naturale del Rio Nugola chiude il  perimetro  fino  al  punto  di  partenza  includendo  le seguenti localita':  «C.  Campo  di  Sotto,  Belvedere,  C. Luppichini, C. del Preda,  C.  Valoni,  Pian  delle  Tregge,  Poggio ai Grilli, Sorgente Piersanti,  Le  Querciole,  C.  Fanfani, L'Aione, Castellaccio, Ponti Grandi, C. della Guardia, C. Sodoni, Casalino, C. Poggiolungo, Poggio ai  Frati,  Cerretello,  Montecandoli, C. Pozzuolo, Casina, Casetta». Tale  perimetro  chiude  un  unico comparto ambientale dove il Poggio Belvedere  (predominante  rispetto  al sistema dei Poggi circostanti) risulta  godibile  lungo  le stesse strade provinciali, e si presenta come  un  "sistema  collinare"  angolo  ancora  intatto  e vergine di campagna toscana dove una ordinata geometria arborea, intervallata da colture  intensive e' coronato dal bosco di macchia collinare. L'area assomma  in  se'  tutti  i  caratteri paesaggistici e ambientali dove l'assetto  viario  carrabile  e  i percorsi naturalistici sono ancora immutati;  le  alberature  quali  cipressi,  querce,  lecci,  essenze arboree  endogene  costituiscono  una  dominante  nel  delimitare  le coltivazioni   agro-viti-ortofrutticole.   All'interno  del  comparto l'edilizia  a  carattere  colonico-rurale  conserva  integro  il  suo linguaggio  con  il  portico, la scala esterna, l'aia e poco distanti gli  annessi  agricoli  per  il  bestiame  (forza-lavoro  nel passato indispensabile  per  l'attivita' agricola), annessi allontanati dalle residenze  nel  primo  dopoguerra,  per  motivi  igienico-sanitari. L `esodo  dalle  campagne  vede  superata  la  fase  dello sfruttamento agricolo  del  suolo,  territorio oggi che conserva ancora intatta la sua  vocazione agricola-ambientale-naturalistica per il quale si puo' ipotizzare uno "sviluppo sostenibile" compatibile con le preesistenze storico-fisiche-geomorfologiche  e  integrato  nel  paesaggio ad alta valenza  ambientale,  e  per quanto concerne materiali da adottare il piu'  possibile  naturali  con tecnologie tradizionali e di qualita', seguendo  i  "segni"  lasciati  nel  rispetto per la natura da chi ha voluto  conservare  intatto  il  territorio  che  le  apparteneva  da sempre.»;
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  138,  comma 1, del decreto legislativo  n.  42/2004  e  successive  modifiche e integrazioni, la Direzione  regionale  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici della Toscana  e  la  citata  Soprintendenza  di settore, hanno indicato le seguenti prescrizioni, misure e criteri di gestione per l'area di cui trattasi,   condivisi   dalla   Direzione   generale   per   i   beni architettonici e paesaggistici:
 «Considerato  che  l'oggetto della tutela e della pianificazione e' inteso   come   un   `area  che  presenta  caratteristiche  storiche, culturali,   naturali,   morfologiche   ed  estetiche  che  hanno  un significato  per  il  valore  identitario  del  territorio, diviso in sistemi   correlati   tra   loro,   ricadenti  all'interno  dell'area perimetrata,  e'  assentito il completamento, l'ampliamento parziale, il  recupero,  con  eventuale cambio di destinazione d'uso che dovra' comunque   essere  compatibile  con  le  prescrizioni  contenute  nel presente  provvedimento e quindi congruo con le caratteristiche degli edifici  di  architettura  agricolo-colonico-rurale  per  i  quali si adotteranno  criteri  compatibili  o assimilabili con quelli definiti dal  decreto  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali 6 ottobre  2005  di  cui  alla  legge  n.  378  del  24 dicembre 2003 ("Disposizioni  per  la  tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale")  e  dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (documentazione per la verifica della compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti).
 Tutti  i  progetti relativi ai nuovi interventi situati all'interno dell'area  di interesse paesaggistico dovranno essere compatibili con le  prescrizioni contenute nel presente provvedimento. In questo caso le  tipologie da adottare, per tali interventi, dovranno privilegiare uno  sviluppo  il piu' possibile "orizzontale" (sviluppo lineare) nel territorio,  uniformandosi per forma, tipologia e linguaggio a quelli esistenti privilegiando un'architettura di qualita'.
 Tutti   i  progetti  relativi  ad  interventi  situati  all'interno dell'area  di interesse paesaggistico dovranno essere compatibili con le prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
 Per quanto riguarda l'assetto viario, correlato ai nuovi interventi edilizi  il  cui linguaggio architettonico dovra' essere ben definito ed  in linea con la vocazione rurale dell'agglomerato in esame, ci si dovra'   attenere  all'utilizzo  e  all'impiego  del  sistema  viario esistente,  saranno assentiti solo modesti e contenuti interventi che rispettino  l'orografia  naturale  dei  terreni,  la  loro morfologia altimetrica e dovranno essere messe a dimora alberature di "cipressi" simbolo  per  eccellenza  della campagna toscana, su ambo i lati e di cui ne sia garantito l'attecchimento e la manutenzione nel tempo.
 Per  quanto  riguarda  l'aspetto  paesaggistico  e vegetazionale si dovra' osservare quanto segue:
 eventuali   superfetazioni,   volumi  impropri  o  manufatti  non regolari sotto il profilo urbanistico esistenti all'interno dell'area soggetta a tutela, non potranno generare nuove volumetrie ma dovranno essere  demoliti  e  non  ricostruiti  (serre  in  struttura leggera, tettoie o manufatti precari o temporanei);
 per  quanto  attiene  alla compagine vegetazionale e colturale e' ammesso  un  programma  di  miglioramento  agricolo-paesaggistico con eventuale cambio colturale, nonche' altri interventi che non alterino irreversibilmente  l'assetto  del territorio aperto, senza interagire con  la  macchia vegetazionale e il bosco, prevedendo, ove necessita, eventuali  linee  tagliafuoco al limitare del bosco stesso. Eventuali recinzioni  dovranno essere in pali di castagno ed avvalersi di siepi sempreverdi  e  dovra'  essere  assicurato  il  transito  della fauna selvatica per garantire l'ecosistema del comparto;
 dovranno essere recuperate e valorizzate insieme all'architettura rurale  anche  le  architetture di opere idrauliche storiche presenti sul  territorio  che  hanno  segnato il paesaggio con emergenze quali acquedotti,  edicole,  fontane,  vasche e vecchi sedimi di fabbricati storici  recuperando  anche  percorsi naturalistici attrezzati per la godibilita' delle emergenze in rapporto alla valenza paesaggistico;
 dovra'  essere  tutelato e valorizzato il sistema idraulico e gli ambiti fluviali in funzione della salvaguardia del paesaggio;
 nelle aree adiacenti a eventuali nuovi interventi edilizi saranno ammessi  invasi  artificiali  di  aspetto  naturalizzato  purche' gli stessi   assolvano  alla  funzione  irrigua  e  antincendio  e  siano realizzati con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica;
 le  coltivazioni  intensive  di  eventuali  aziende  agricole e/o singoli  privati,  saranno  assentibili  nelle aree interne del vasto comparto, in maniera da restituire una immagine piuttosto contenuta e ben  articolata  delle  aree  pianeggianti  o  dei  delicati  declivi dislocati  lungo  la  strada  provinciale  delle Sorgenti e la strada provinciale di Parrana S. Martino;
 nelle  zone  agricole  e'  consentita  la  costruzione di annessi agricoli,   sulla   base   delle   indicazioni  riportate  nel  piano strutturale  e nelle norme tecniche di attuazione, dove si stabilisce la  destinazione  d'uso  del comparto e del territorio: zone agricole con   prevalente   funzione   rurale,   e  regolate  dal  regolamento urbanistico  e  dalla  normativa vigente. Inoltre non saranno ammesse grandi  serre  con  strutture  reversibili  e  temporanee, poiche' in questo   caso   la   temporaneita'  assumerebbe  una  permanenza  sul territorio in argomento. Non saranno ammesse strutture prefabbricate, materiale   riflettente,  latrine  e/o  gabinetti.  Sono  vietate  le recinzioni in muratura;
 non  saranno ammessi interventi che modifichino irreversibilmente lo  stato  dei  luoghi,  come  attivita' di piccola e media industria anche   se  basilarmente  legate  alla  vocazione  silvo-pastorale  e agro-rurale-zootecnica o similare ad esse della zona, e interventi la cui portata potrebbe interagire in qualche modo sul territorio;
 nella  piana  prospiciente  il  Rio  Nugola,  e nella piana delle Tregge  lungo la strada provinciale delle Sorgenti e Fornellino lungo la strada provinciale di Parrana S. Martino le aree dovranno rimanere inalterate  quale  filtro tra il limite del perimetro e i soprastanti Poggi  Collinari  in  maniera da permettere la godibilita' totale del sistema  collinare  medesimo,  i  corsi  d'acqua  esistenti  dovranno mantenere la loro funzione e non potranno mutare il loro aspetto, non potranno  essere  mai  coperti  o  "tombati"  e  dovranno  segnare il territorio  come  tagli  voluti  dall'uomo  per  la regimazione delle acque,  dovranno  assicurare  il  deflusso  delle  acque meteoriche e dovranno  rimanere  e  essere trattati esclusivamente con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica;
 le  strutture  edilizie  esistenti  all'interno  delle  anzidette piane,  dissonanti  tra  loro  per  materiali  e rifiniture, dovranno assumere  un  aspetto  unitario sia come disposizione planimetrica di annessi, sia nelle cromie, in un ordine che avvalendosi dei caratteri paesaggistici   dia   comunque   un'immagine  equilibrata  scevra  da arbitrarie   scelte   sia   sul  piano  estetico  che  sul  piano  di destinazione d'uso delle aree adiacenti e dei terreni circostanti;
 i  depositi  per  GPL  o  altro  dovranno  essere necessariamente interrati  senza  pero' compromettere lo stato vegetazionale presente nell'area interessata;
 all'interno del comparto, non sono ammesse opere tali da alterare irreversibilmente  la  lettura  del  paesaggio  naturale e rurale che comportino  danni  paesaggistici e danni all'originaria conformazione orografica  e  morfologica dei Poggi con particolare riferimento alla salvaguardia dei crinali;
 ogni  operazione  di  taglio  delle  alberature da limitarsi alle strette  esigenze  conservative  e  di manutenzione del verde, dovra' essere  accompagnata  da  corrispondenti  misure  di  riempimento con essenze tradizionalmente esistenti sull'area;
 non saranno ammesse attivita' di cave estrattive;
 saranno   sostenute  le  attivita'  agricole  produttive  tramite l'ammissibilita'  di  interventi  di recupero del patrimonio edilizio esistente per fini agroturistico e turistico-ricettivo, l'apicoltura, etc.;
 attualmente  l'area  non  presenta alcuna attivita' di campeggio, agricampeggio   o  caper-service,  neanche  a  carattere  temporaneo, tuttavia,  vista  la  potenzialita',  vista  la  natura  viaria  e la vastita' del territorio, al fine di favorire lo sviluppo di attivita' turistico-ricettive   tese   ad   una  fruizione  ecosostenibile  del territorio  stesso e del paesaggio in questione, si ritiene possibile ammettere l'eventuale inserimento di "strutture" idonee e congrue con questo stato dei luoghi; l'eventuale intervento, sara' da realizzarsi completamente  in  legno,  senza platee in calcestruzzo e comunque di sviluppo  contenuto,  previo  uno studio approfondito geomorfologico, orografico e del verde;
 tutti  gli interventi dovranno quindi tener conto dello specifico contesto   paesaggistico  in  cui  si  inseriscono,  e  non  dovranno apportarvi  modifiche  che  possono  stravolgere  le  caratteristiche originarie dei luoghi nei loro aspetti geomorfologici, vegetazionali, paesaggistici e culturali. Negli impianti sportivi gia' esistenti, si dovra'  procedere  solo con opere di recupero e ripristino, mentre in quelli  di  nuova  previsione,  si  dovra'  escludere  l'adozione  di coperture   pneumatiche,   o   comunque   tensostrutture   di  grandi dimensioni.
 Per quanto non espressamente riportato nelle suddette prescrizioni, misure  e  criteri  di gestione dell'area in argomento, si rimanda al piano  strutturale  del comune di Collesalvetti e alle relative norme tecniche  di  attuazione,  il  cui  avviso  di  approvazione e' stata pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 51 del 21 dicembre 2005»;
 Considerato  che,  da  quanto  sopra esposto, appare indispensabile sottoporre  a  vincolo ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n. 42 e successive modifiche e integrazioni l'area sopra  descritta,  al  fine  di  garantirne  la  conservazione  e  di preservarla    da    interventi    che    potrebbero   comprometterne irreparabilmente  le  pregevoli  caratteristiche  paesaggistiche e il valore identitario rispetto al contesto territoriale di appartenenza;
 Rilevata  pertanto  la  necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata  ad  un  idoneo  provvedimento  di  tutela  secondo  la procedura di cui all'art. 141 del suddetto decreto legislativo;
 Considerato  che  il  vincolo  comporta in particolare l'obbligo da parte  del  proprietario,  possessore  o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile  ricadente nella localita' vincolata di presentare alla regione   o   all'ente  dalla  stessa  subdelegato  la  richiesta  di autorizzazione  ai  sensi  degli articoli 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo  stato  dei  luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dai  citati  dispositivi  di  legge,  attenendosi  alle disposizioni, misure  e  criteri di gestione, per l'area di cui trattasi, enunciati nel  presente decreto, costituenti disciplina di tutela che, ai sensi dell'art.  138,  comma 2,  del  medesimo decreto legislativo, diviene parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare;
 Decreta:
 L'ambito  territoriale  «Il Poggio Belvedere nell'ambito di Poggi e Colline all'interno del Sistema delle Colline Livornesi» ricadente in frazione  di  Nugola  del  comune  di  Collesalvetti  in provincia di Livorno,   nei   limiti   sopradescritti   e  indicati  nell'allegata planimetria  in scala 1/25.000, depositata presso i competenti uffici comunali,  che  costituisce parte integrante del presente decreto, e' dichiarato  di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni,  ed  e'  quindi  sottoposto  ai  vincoli  e  alle norme contenute  nella  Parte  terza  del medesimo decreto legislativo, nel rispetto  delle  prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione indicati nel presente atto.
 La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di  Pisa  e  Livorno provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente  il  presente  decreto  venga  affissa  ai sensi e per gli effetti  dell'art.  140,  comma 5  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 12 del regolamento  3 giugno  1940, n. 1357, all'albo pretorio del comune di Collesalvetti  e  che  copia  della  Gazzetta  Ufficiale  stessa, con relativa   planimetria   da   allegare,  venga  depositata  presso  i competenti uffici del suddetto comune.
 Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso giurisdizionale   avanti   al   tribunale   amministrativo  regionale competente  per  territorio  o,  a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale  amministrativo regionale del Lazio secondo le modalita' di cui  alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, cosi' come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica  24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.
 Roma, 3 agosto 2006
 Il direttore generale: Cecchi
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