IL DIRETTORE GENERALE per i beni architettonici e paesaggistici Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio) pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 ed in particolare gli articoli 136, 141 e 183, comma 1; Visto l'art. 8, comma 2, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 24 settembre 2004, recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali dei Ministero per i beni e le attivita' culturali «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in particolare l'allegato 3; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 17 febbraio 2006 «Modifiche al decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attivita' culturali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2006; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005 di nomina del direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici; Vista la nota prot. n. 290 del 23 gennaio 2004, indirizzata alla regione Toscana e al comune di Collesalvetti, con la quale l'allora Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico per le province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, ha posto all'attenzione delle suddette amministrazioni la rilevanza paesaggistica del sito in questione chiedendo l'attivazione di azioni di salvaguardia e di tutela per l'area denominata «Il Poggio Belvedere» nell'ambito di Poggi e Colline all'interno del sistema delle Colline Livornesi ricadente in frazione Nugola del comune di Collesalvetti in provincia di Livorno, a fronte delle seguenti motivazioni: «A seguito del sopralluogo effettuato nel settembre 2003 e della campagna fotografica realizzata, si informa che l'area di Collesalvetti, rappresentata nella planimetria allegata, e' tra le zone del contado livornese che si e' maggiormente mantenuta integra nelle sue peculiarita' paesistiche, storiche e culturali. Un patrimonio di estremo interesse da tutelare, ma anche da rendere noto, in cui la fattoria di Nugola rappresenta uno dei classici appoderamenti della meta' dell'ottocento. L'analisi territoriale di questa area ha, infatti, permesso l'individuazione di una serie di antiche fattorie che rendono questo territorio livornese un'espressione compiuta in cui le realta' architettoniche connesse all'attivita' produttiva della campagna si incontrano armonicamente con le emergenze del paesaggio da tutelare. Per quanto sopra detto, visto e considerato, si invitano le SS.LL. ad esaminare compiutamente la situazione ed adempiere ai propri compiti preventivi di salvaguardia e tutela cosi' come previsto dalla legge.»; Vista la nota prot. n. 9861 dell'11 dicembre 2004, con la quale la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana ha segnalato alla regione Toscana l'urgenza di provvedere alla costituzione delle commissioni provinciali al fine di poter prendere in esame le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; Considerato che la citata Soprintendenza di settore, con nota prot. n. 1292 del 29 marzo 2004, ha comunicato all'allora Direzione generale per i beni architettonici ed il Paesaggio quanto segue: «In merito all'onerosa questione in oggetto, si precisa che questo ufficio, anche in considerazione della recente normativa secondo la legge 24 dicembre 2003, n. 378: «Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'architettura rurale» sta predisponendo il procedimento di vincolo e la conseguente perimetrazione delle aree: costituito dal Pian delle Tregge - Rio Tanna, Rio Nugola - Fosso Nugola poi Caldo e Botro Buffone - dove sono presenti agglomerati rurali realizzati a partire dal XIII secolo al XIX secolo di cui la Fattoria di Nugola 1871 e' un valido esempio di emergenza storica da valorizzare e salvaguardare. Nella perimetrazione di vincolo oltre al «Poggio Belvedere» sara' inserito tutto il sistema dei Poggi delle colline livornesi comprendente: Campo di sotto, Montecondoli, Casino, Casetta, Cerretello, Poggio ai Frati, Casalino, Poggiolungo, Poggio ai Grilli, Piano delle Tregge, le Querciole, l'Aione, Castellaccio, Tabaccaia facenti parte di un unico sistema storicizzato sul territorio alternandosi con «poggi», «campi» e sistema vegetazionale vario e articolato rientrante a pieno titolo nel Sistema dei Monti e Colline Livornesi. Le nostre direttive future, per questo ambito territoriale, erano state precedentemente comunicate alla regione Toscana e all'amministrazione comunale con nostra nota n. 290 del 23 gennaio 2004 in risposta ai numerosi esposti verbali e alla nota del 9 luglio 2003 del Gruppo per la tutela dei beni culturali ed ambientali di Livorno e Provincia (... ...)»; Considerato che la suddetta Soprintendenza, con nota prot. n. 742 del 17 marzo 2005, ha sottoposto all'esame della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area in questione: «(... ...) Anche alla luce delle notizie giunte (... ...) che su dette aree sono al vaglio e allo studio progetti di grossi interventi edilizi o complessi alberghieri che verrebbero, con la loro realizzazione, ad interferire in un'area di delicata bellezza paesaggistica, dando cosi' origine a forti insediamenti antropici, con trasformazioni irreversibili dello stato dei luoghi e generando uno sviluppo urbanistico improprio dell'area oggi scarsamente urbanizzata, dove sono presenti solo nuclei rurali, fattorie e case sparse. Tali interventi trasformativi del territorio, cosi' come previsti, se non controllati, potrebbero recare grave danno a tale zona di cui si propone il vincolo (... ...)»; Considerato che nella suddetta nota la Soprintendenza ha indicato la perimetrazione dell'area come di seguito riportata: «L'area che si intende proporre per il vincolo e' costituita da un comparto territoriale piuttosto omogeneo situato nel comune di Collesalvetti (Livorno) circoscritto in parte dalle strade provinciali e in parte dal percorso naturale del Rio Nugola, con caratteristiche ambientali paesaggistiche, colture, assetto vegetazionale e presenze edilizie a carattere agricolo-rurale, il tutto in un quadro di notevole valenza. Tale perimetrazione e' riportata sulle allegate Carte IGM, foglio 112 e foglio 111 e cosi' delimitata: «partendo dalla strada provinciale delle Sorgenti dove questa interseca il Rio Nugola e piu' precisamente rientrante nel foglio IGM 112 Fauglia IV° S.O., si percorre in direzione Livorno, tutta l'area ubicata sulla sinistra di detto percorso rientrante nel Foglio IGM 111 Salviano I° S.E., e fino a lambire la curva di fronte alla localita' «Le Cerretelle», continuando il percorso verso Livorno ingloba l'area denominata «Sorgente Piersanti» svoltando a sinistra e continuando a percorrere seguendo la strada provinciale in direzione di Marrana S. Martino, si raggiunge poco dopo la localita' Casa Sodoni, il Rio Nugola, attraversandolo. Seguendo il percorso idraulico del Rio Nugola e inglobando l'area sulla sua sinistra idraulica si raggiunge il punto di partenza sopraccitato chiudendo l'ambito territoriale»; Considerato che la citata Direzione regionale, con nota prot. n. 4618 del 27 maggio 2005, indirizzata alla Soprintendenza di Pisa e Livorno, al Presidente della Giunta regionale Toscana e, per conoscenza, alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, nel concordare con le motivazioni addotte dalla Soprintendenza per la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in questione, ha richiesto alla medesima Soprintendenza un'ulteriore copia della relativa documentazione per la successiva sottoposizione della proposta alla commissione provinciale, sollecitando nel contempo la regione ad accelerare le procedure per l'istituzione delle commissioni provinciali ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; Considerato che la regione Toscana, con nota prot. n. 148/05 del 29 agosto 2005, in riscontro alla suddette richieste degli uffici ministeriali, ha informato la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana che, per l'istituzione delle commissioni provinciali, e' necessario procedere con atto normativo regionale e che, pertanto, la relativa proposta di legge deve essere trasmessa e approvata dal Consiglio regionale; Considerato che con nota prot. n. 00671 del 19 gennaio 2006 la citata Direzione regionale ha ulteriormente sollecitato la regione Toscana a fornire aggiornamenti in merito all'iter per la formale costituzione delle commissioni provinciali; Considerato che con nota prot. n. 134 del 19 gennaio 2006, indirizzata al comune di Collesalvetti, con la quale la Soprintendenza di Pisa e Livorno, ai sensi dell'art. 150, comma 1, al fine di salvaguardare l'integrita' delle valenze paesaggistiche del sito in questione, ha inoltrato diffida all'esecuzione di lavori con ricorso ad ordinanza di sospensione per quelli eventualmente gia' iniziati, all'interno dell'area del Poggio Belvedere, frazione di Nugola, nell'ambito di Poggi e Colline del sistema delle Colline Livornesi; Vista la nota prot. n. 3022 del 10 febbraio 2006, con la quale il comune di Collesalvetti ha comunicato la suddetta diffida ai soggetti interessati; Vista la nota prot. n. 39112 dell'8 febbraio 2006 con la quale la regione Toscana ha comunicato alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici che per la «proposta di legge per l'istituzione delle commissioni provinciali ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», approvata con deliberazione di Giunta regionale, e' stato disposto l'inoltro al Consiglio regionale per l'iter successivo; Considerato che la suddetta Direzione regionale, preso atto del perdurare dell'inerzia regionale rispetto alla costituzione delle commissioni provinciali, stante l'esigenza di procedere all'adozione di un provvedimento di tutela improcrastinabile a fronte delle opere previste per le quali e' stata chiesta l'inibizione, in data 7 marzo 2006, con nota prot. n. 2361, ha inoltrato alla competente Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area in questione, formulata ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, corredata dalla relativa planimetria in scala 1:25.000, nonche' dalle prescrizioni, misure e criteri di gestione di cui all'art. 143, comma 1 del medesimo decreto legislativo, trasmettendola contestualmente alla regione Toscana, alla provincia di Livorno, nonche' al comune di Collesalvetti al quale e' stata altresi' richiesta l'immediata affissione all'Albo pretorio della proposta medesima e a tutti gli enti interessati e' stato richiesto di darne successiva comunicazione sui propri siti informatici, ai sensi dell'art. 139, comma 2, del citato decreto legislativo; Considerato che in data 20 marzo 2006 e' stata affissa all'Albo pretorio del comune di Collesalvetti, in provincia di Livorno, e ne e' stata data notizia sul sito informatico del medesimo comune, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area situata in localita' frazione di Nugola, formulata ai sensi degli articoli 138, 139, 140 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, come comunicato alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici dall'amministrazione comunale con nota prot. n. 7234 del 21 marzo 2006 e dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana con nota prot. n. 03127 del 24 marzo 2006; Considerato che con la suddetta nota la medesima Direzione regionale ha richiesto alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricade l'area da assoggettare a tutela, di pubblicare sui propri siti informatici, ai sensi dell'art. 139, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 42/2004, la notizia dell'avvenuta proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico e della relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale; Considerato che, ai sensi dell'art. 139, comma 2, del citato decreto legislativo, con nota prot. n. 03412 del 31 marzo 2006, la Direzione regionale ha comunicato alla Direzione generale l'avvenuta pubblicazione, in data 24 marzo 2006, dell'avviso al pubblico della proposta di vincolo su due quotidiani a diffusione locale («La Nazione» e Il «Tirreno») e su un quotidiano a diffusione nazionale («La Repubblica»), nonche' l'avvenuta comunicazione sul proprio sito informatico; Considerato che sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, presentate dal comune di Collesalvetti, dal Direttore dell'APT - Azienda per il Turismo Costa degli Etruschi, dal Presidente della provincia di Livorno, dall'Azienda Agricola Agrituristica Venatoria Acquaviva Bellavista S.r.l., dall'Azienda Agricola Agrituristica Venatoria «Le Arcate S.r.l.», dalla Tenuta Belvedere S.r.l., dal geom. Valerio Morelli; Viste le valutazioni alle suddette osservazioni, trasmesse alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Pisa e Livorno e dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana; Considerato che a seguito delle osservazioni pervenute, la citata Direzione regionale, sentita la Soprintendenza di settore, con nota prot. n. 07796 del 21 luglio 2006, ha comunicato alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici quanto segue: «In riferimento alla nota prot. n. 2100 dell'11 luglio 2006 della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio per le province di Pisa e Livorno, pervenuta via fax a questa Direzione regionale e acquisita in protocollo al n. 7577 del 17 luglio 2006, con la quale la Soprintendenza medesima ha trasmesso le proprie modifiche ed integrazioni alla proposta in oggetto, riportate in una nuova stesura della relazione di accompagnamento al provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, questa Direzione regionale condivide le modifiche apportate alla relazione medesima, in particolare nella parte indicata come misure di conservazione, in quanto esse sostanzialmente sono state introdotte per tenere nel dovuto conto le osservazioni presentate dagli interessati, quali ad esempio la richiesta di eliminazione di ogni riferimento a procedure di «concordamento» preventivo con la Soprintendenza territorialmente competente, in quanto procedure non previste dalla normativa vigente. Nel nuovo testo pertanto si e' cercato di dettagliare maggiormente le misure medesime per incrementare il grado di oggettivita' nella procedura di valutazione della compatibilita' paesaggistica. Tuttavia si ritiene opportuno segnalare alcune piccole modifiche che, a parere di questa Direzione regionale, potrebbero essere utilmente apportate al testo della relazione definitiva da allegare quale parte integrante del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico»; Considerato che la Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, a conclusione dell'iter istruttorio, con relazione prot. n. DG BAP S02/34.07.13/14099/2006 del 26 luglio 2006, visionati gli atti, la cartografia e la documentazione fotografica prodotta, ha concordato con i pareri espressi dalla suddetta Direzione regionale, a seguito dell'istruttoria condotta dalla Soprintendenza di settore, confermando l'urgenza e la necessita' di sottoporre l'area in questione ad un idoneo provvedimento di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistiche e il valore identitario rispetto al contesto territoriale di appartenenza; Considerato che, secondo la relazione inoltrata dalla Soprintendenza di settore per il tramite della Direzione regionale, l'area situata in frazione di Nugola, nel comune di Collesalvetti, in provincia di Livorno, meritevole del riconoscimento di notevole interesse pubblico oggetto della richiesta, fa parte del «territorio inglobato nell'ambito della Repubblica Pisana nel periodo contenuto tra il 1109 e il 1406 quando Pisa perse la sua indipendenza fu annesso alla Repubblica di Firenze e cosi', i tredici comuni di Collesalvetti rientrarono nella Capitania del Porto Pisano. Suddiviso in tante piccole "Curtes" che si avvaleva di un amministratore o di un rappresentante o "gastaldo"; il signore della "curtis" era proprietario di gran parte delle fattorie e dei terreni nell'ambito della giurisdizione. Quando Livorno ebbe uno statuto speciale e fu costituito in Capitanato Vecchio e inglobava anche una porzione delle Colline Livornesi, tutto il territorio di Collesalvetti rientrante nella Podesteria di Rosignano entro' a far parte del Vicariato di Lan. Il gran numero dei comuni, centri abitati e fattorie isolate erano gia' presenti nelle Colline Livornesi nei secoli XII e XIV. Con il 1348 inizio' un periodo di riduzione demografica, sia cittadina che rurale, in conseguenza della prima epidemia. Il pascolo e gli ulivi erano probabilmente la maggior risorsa agricola della zona e talvolta un oliveto era chiamato "chiudendo di olivi". La viticoltura era inframmezzata tra campi e boschi. Presente e diffusa era la "Campia", lotto di terreno adibito alla produzione di cereali; talvolta il termine "fornace" stava a significare anche la presenza di tale attivita' sulle colline Livornesi. L'evoluzione edilizia vede nel XV secolo la "villa di campagna" come concretizzazione di interventi cittadini sul territorio, si moltiplicano le case coloniche e nasce l'embrione di fattoria; dall'antica "casa da signore" si giunge ad un centro direttivo e di organizzazione economica sul piano produttivo, amministrativo e commerciale. Nei secoli successivi fino ad oggi il sistema collinare e' organizzato e gerarchizzato in centri principali come le fattorie, le tenute ed in centri minori con l'aggregazione di case poderali intorno a ville di campagna. Nelle zone pianeggianti il sistema insediativo si e' sviluppato con particolare attenzione alla regimazione del sistema fluviale; vaste zone sottratte alle acque stagnanti con il sistema delle colmate sono state utilizzate per appoderamenti relativi a colture intensive. La colmata ed altre opere idrauliche sul territorio con deviazioni di canali hanno segnato l'orografia del territorio medesimo. Ulteriori trasformazioni territoriali si possono individuare anche nei processi di modificazione vegetazionale e colturale delle zone collinari. I primi insediamenti nascono e si sviluppano proprio all'interno di questo esteso sistema vegetazionale in ragione dell'utilizzo del legname, anche per fini di trasformazione in combustibile. La proprieta' dei boschi era in origine feudale, poi comunale, infine granducale con la politica di allivellazione lorenese, rimasero di proprieta' pubblica solo le zone piu' lontane e di difficile collegamento. Durante tutto il periodo tra il sec. XVIII-XIX furono operati vasti disboscamenti delle zone collinari piu' prossime ai centri abitati per l'utilizzazione del legname, appoderamenti e la messa a coltura di ampie zone. Dalla seconda meta' del `700 alla prima meta' dell`800 la riforma agraria dei Lorena opero' cambiamenti sia nell'aspetto paesaggistico: abbattimento di boschi, apertura di nuovi percorsi (acciottolando quelli piu' battuti), tracciamento dei campi e le sistemazioni dei terreni, sia nel tessuto antropico con la realizzazione e l'evoluzione di una edilizia rurale di qualita': fattorie datate 1750-1800, comportando emergenze storico-culturali di notevole interesse, che mirano ad uno sviluppo economico e sociale significativo per tutto l'ecosistema agro-rurale, protrattosi e rimasto attivo fino agli anni ottanta del secolo scorso. Uno dei problemi per le famiglie contadine restava l'approvvigionamento idrico: quando e' possibile la casa veniva dotata di un pozzo o di una cisterna per la raccolta di acque piovane. Le pietre raccolte nei campi o nel greto dei torrenti non bastavano per costruire edifici, terrazzamenti e muri a secco, e talvolta occorreva coltivare cave e costruire fornaci, (attualmente vi e' solo una cava dismessa e in disuso). Da un punto di vista geo-botanico il territorio dei Monti e Colline Livornesi e' caratterizzato dalla presenza di una serie di complessi geologici, quale l'Alloctono Superiore (Giurese Inf. - Cretaceo Inf.) da affioramenti di rocce ofiolitiche, che sono presenti con Basalti del Giurese Sup., e da formazioni calcareo-argillose che determinano un substrato discontinuo ma generalmente alcalino e comunque un aspetto geo-morfologico interessante, particolare e di qualita'. L'ambito climatico di riferimento utile per una valutazione della componente vegetazionale e' del tipo "subumido asciutto", privo delle caratteristiche di oceanicita' piu' vicino ai regimi asciutti maremmani, e il fattore orografico non comporta un sostanziale aumento di umidita' grazie all'esposizione e alla conformazione del sito. La copertura vegetazionale del territorio pisano-livornese nella sua massima espressione evolutiva e' la lecceta o fustaia di Leccio (Quercetum ilicis), in origine diffusa prima di essere sostituita dagli odierni "forteti", compagini arboree compatte al limite della impenetrabilita', formatisi in seguito al taglio delle leccete che ha infatti determinato il passaggio alla macchia alta. I segni di recessione del bosco sono indicati sia dalla comparsa del corbezzolo (Arbutus unedo) sia dall'aumento di specie nella composizione di soprasuoli, con la presenza di specie arbustive e alto-arbustive. A queste aree vanno aggiunte delle micro-zone prospicienti le strade, percorsi interni, edifici esistenti, dove la presenza continua dell'azione antropica ha determinato una situazione consolidata in cui la vegetazione e' caratterizzata da specie erbacee basse. L'attuale assetto vegetazionale dell'area e' il risultato combinato delle naturali tendenze della vegetazione, dell'azione antropica e di fattori limitanti come l'azione di venti dominanti. Le aree che raggruppano il sistema dei Poggi presentano caratteristiche di naturalita' con situazioni di pregio e interesse naturalistico, che sui versanti mantengono la variabilita' della macchia mediterranea. Prevalgono a tratti eriche (Erica arborea), cisti (Cistus incanus) o macchia a ginestra (Spartium junceum) e specie arbustive endemiche di interesse naturalistico come le Filliree (Phillyrea latifolia, Phillyrea angustifolia), i Ginepri (Juniperuss spp.), il Viburno (viburnum tinus), il Corbezzolo (Arbutus unedo), il Lentisco (Pistacia lentiscus) e il Mirto (Myrtus communis). Il sistema collinare intorno al Poggio Belvedere presenta le "invarianti strutturali del territorio" segni atti a garantire uno sviluppo sostenibile sia dell'area stessa, che di quei processi che interagendo possono adattarla a interventi compatibili. L'analisi focalizzata sulle "risorse territoriali naturali" con scarso intervento antropico, aree boscate, corsi d'acqua, borghi rurali, fattorie e case coloniche, ci restituisce un paesaggio tipicamente collinare dell'area pisano-livornese. I fabbricati rurali, testimonianza di cultura contadina, sono percepibili grazie alla presenza di alberi «monumentali» (Cupressus Sempervirens) posti lungo i viali, lungo le strade interpoderali, come elemento di delimitazione delle geometrie agricole, e posti come ornamento delle rispettive aie; le mirabili sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti e corsi d'acqua nella piana); ubicati nel punto piu' elevato del podere, in posizione da sfruttare l'irraggiamento solare, venivano costruiti con materiale tradizionale, spesso derivato dallo stesso terreno lavorato (pietra, sabbia, legno) di scarsa qualita' e talvolta materiale di recupero. Il "Poggio tipo" inserito in un piu' ampio sistema dei poggi e delle colline livornesi, orograficamente si pone come un'emergenza sul territorio in grado di dominare le vallate circostanti, dove il paesaggio agrario viene percepito in uno schiacciamento visivo-planimetrico; gli ondulamenti collinari armonizzati con le curve di livello, propongono un mosaico cromatico ambientale dove le varie colture assumono un aspetto geometrico ormai statico e consolidato. Nella sua posizione il "poggio" appare privilegiato da sempre, postazione militare e di avvistamento una volta, godeva sicuramente di un carattere prioritario rispetto al territorio, alla circostante "palude" zona bassa, umida, che necessitava di bonifica per trasformarla in "territorio utilizzabile" solo con interventi idrografici intesi a creare infrastrutture quali canali, ponti, ed altre opere di trasformazione che assumono un significato storico-ambientale (Acquedotto Leopoldino e Acquedotto La Fontina, quest'ultimo completamente interrato). Particolarita' del paesaggio resta comunque il viale d'accesso al Poggio Belvedere, che si snoda tra i campi e si inerpica fino alle fattorie, case coloniche, punte emergenti storiche nell'ottica della mezzadria agricola, quando il borgo rurale e l'edilizia colonica costituivano piccole comunita' autonome della civilta' contadina. Il doppio filare dei cipressi e' l'elemento peculiare dell'ambiente, quinta scenografica tra la strada e il "territorio aperto", emergenza significativa di tutto il paesaggio toscano carico di una sua emotivita' cromatica, cangiante periodicamente per colture diversificate dovute all'intervento minimo dell'uomo teso allo sfruttamento delle risorse del suolo, mai in maniera aggressiva o casuale, ma sempre in modo ordinato geometricamente, seguendo schemi di agronomia. Il "territorio aperto" e' storicamente legato all'uomo ancor prima dell'evento di urbanizzazione quando per lungo tempo la fonte primaria di economia e' stata quella agricola; territorio a prevalente funzione agricola-produttiva, componente capace di definire il presidio storicizzato umano sull'ambiente nel rapporto uomo-natura, improntato al mantenimento dell'agricoltura nel territorio rurale, differenziata nei suoi vari aspetti tra coltura intensiva, vitiorticoltura. Il sistema comprende una parte eminentemente pianeggiante dove insiste una concentrazione di bonifiche idrauliche mediante un reticolo di scolo, e una parte dicollina, area nella cui orografia, si concentrano elementi di valore paesistico ed elementi testimoniali di valore storico-culturale connessi a luoghi ed aree a forte connotazione naturalistica con prevalente funzione agricola, in cui i segni presenti della trasformazione non ne hanno alterato sostanzialmente i caratteri storici originari.»; Considerato che «L'area analizzata per la proposta di vincolo paesaggistico comprende una zona ubicata fuori dalla frazione di Nugola Vecchia, la cui perimetrazione parte dalla strada provinciale delle Sorgenti e dall'orografia naturale sul territorio del Rio Nugola, corso d'acqua e affluente di destra del Torrente Tanna, Rio praticamente perenne con portate stagionali variabili, ma con fenomeni di esondazione in occasione di precipitazioni che superano i 60-70 mm/ora. Il Rio Nugola scorre in un'ampia valle incisa da litologie sabbioso-argillose e in subordine ghiaiose e ciottolose. Partendo dall'intersezione della strada provinciale sul Rio Nugola di fronte a Nugola Vecchia si percorre detta strada in direzione Livorno e in localita' Le Cerretelle, si segue a sinistra sulla strada provinciale Parrana S. Martino e la si percorre in direzione di Parrana fino al punto d'intersezione con il Rio Nugola poco dopo la localita' Casa Sodoni; e il percorso naturale del Rio Nugola chiude il perimetro fino al punto di partenza includendo le seguenti localita': «C. Campo di Sotto, Belvedere, C. Luppichini, C. del Preda, C. Valoni, Pian delle Tregge, Poggio ai Grilli, Sorgente Piersanti, Le Querciole, C. Fanfani, L'Aione, Castellaccio, Ponti Grandi, C. della Guardia, C. Sodoni, Casalino, C. Poggiolungo, Poggio ai Frati, Cerretello, Montecandoli, C. Pozzuolo, Casina, Casetta». Tale perimetro chiude un unico comparto ambientale dove il Poggio Belvedere (predominante rispetto al sistema dei Poggi circostanti) risulta godibile lungo le stesse strade provinciali, e si presenta come un "sistema collinare" angolo ancora intatto e vergine di campagna toscana dove una ordinata geometria arborea, intervallata da colture intensive e' coronato dal bosco di macchia collinare. L'area assomma in se' tutti i caratteri paesaggistici e ambientali dove l'assetto viario carrabile e i percorsi naturalistici sono ancora immutati; le alberature quali cipressi, querce, lecci, essenze arboree endogene costituiscono una dominante nel delimitare le coltivazioni agro-viti-ortofrutticole. All'interno del comparto l'edilizia a carattere colonico-rurale conserva integro il suo linguaggio con il portico, la scala esterna, l'aia e poco distanti gli annessi agricoli per il bestiame (forza-lavoro nel passato indispensabile per l'attivita' agricola), annessi allontanati dalle residenze nel primo dopoguerra, per motivi igienico-sanitari. L `esodo dalle campagne vede superata la fase dello sfruttamento agricolo del suolo, territorio oggi che conserva ancora intatta la sua vocazione agricola-ambientale-naturalistica per il quale si puo' ipotizzare uno "sviluppo sostenibile" compatibile con le preesistenze storico-fisiche-geomorfologiche e integrato nel paesaggio ad alta valenza ambientale, e per quanto concerne materiali da adottare il piu' possibile naturali con tecnologie tradizionali e di qualita', seguendo i "segni" lasciati nel rispetto per la natura da chi ha voluto conservare intatto il territorio che le apparteneva da sempre.»; Considerato che, ai sensi dell'art. 138, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana e la citata Soprintendenza di settore, hanno indicato le seguenti prescrizioni, misure e criteri di gestione per l'area di cui trattasi, condivisi dalla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici: «Considerato che l'oggetto della tutela e della pianificazione e' inteso come un `area che presenta caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche che hanno un significato per il valore identitario del territorio, diviso in sistemi correlati tra loro, ricadenti all'interno dell'area perimetrata, e' assentito il completamento, l'ampliamento parziale, il recupero, con eventuale cambio di destinazione d'uso che dovra' comunque essere compatibile con le prescrizioni contenute nel presente provvedimento e quindi congruo con le caratteristiche degli edifici di architettura agricolo-colonico-rurale per i quali si adotteranno criteri compatibili o assimilabili con quelli definiti dal decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali 6 ottobre 2005 di cui alla legge n. 378 del 24 dicembre 2003 ("Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale") e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (documentazione per la verifica della compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti). Tutti i progetti relativi ai nuovi interventi situati all'interno dell'area di interesse paesaggistico dovranno essere compatibili con le prescrizioni contenute nel presente provvedimento. In questo caso le tipologie da adottare, per tali interventi, dovranno privilegiare uno sviluppo il piu' possibile "orizzontale" (sviluppo lineare) nel territorio, uniformandosi per forma, tipologia e linguaggio a quelli esistenti privilegiando un'architettura di qualita'. Tutti i progetti relativi ad interventi situati all'interno dell'area di interesse paesaggistico dovranno essere compatibili con le prescrizioni contenute nel presente provvedimento. Per quanto riguarda l'assetto viario, correlato ai nuovi interventi edilizi il cui linguaggio architettonico dovra' essere ben definito ed in linea con la vocazione rurale dell'agglomerato in esame, ci si dovra' attenere all'utilizzo e all'impiego del sistema viario esistente, saranno assentiti solo modesti e contenuti interventi che rispettino l'orografia naturale dei terreni, la loro morfologia altimetrica e dovranno essere messe a dimora alberature di "cipressi" simbolo per eccellenza della campagna toscana, su ambo i lati e di cui ne sia garantito l'attecchimento e la manutenzione nel tempo. Per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico e vegetazionale si dovra' osservare quanto segue: eventuali superfetazioni, volumi impropri o manufatti non regolari sotto il profilo urbanistico esistenti all'interno dell'area soggetta a tutela, non potranno generare nuove volumetrie ma dovranno essere demoliti e non ricostruiti (serre in struttura leggera, tettoie o manufatti precari o temporanei); per quanto attiene alla compagine vegetazionale e colturale e' ammesso un programma di miglioramento agricolo-paesaggistico con eventuale cambio colturale, nonche' altri interventi che non alterino irreversibilmente l'assetto del territorio aperto, senza interagire con la macchia vegetazionale e il bosco, prevedendo, ove necessita, eventuali linee tagliafuoco al limitare del bosco stesso. Eventuali recinzioni dovranno essere in pali di castagno ed avvalersi di siepi sempreverdi e dovra' essere assicurato il transito della fauna selvatica per garantire l'ecosistema del comparto; dovranno essere recuperate e valorizzate insieme all'architettura rurale anche le architetture di opere idrauliche storiche presenti sul territorio che hanno segnato il paesaggio con emergenze quali acquedotti, edicole, fontane, vasche e vecchi sedimi di fabbricati storici recuperando anche percorsi naturalistici attrezzati per la godibilita' delle emergenze in rapporto alla valenza paesaggistico; dovra' essere tutelato e valorizzato il sistema idraulico e gli ambiti fluviali in funzione della salvaguardia del paesaggio; nelle aree adiacenti a eventuali nuovi interventi edilizi saranno ammessi invasi artificiali di aspetto naturalizzato purche' gli stessi assolvano alla funzione irrigua e antincendio e siano realizzati con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica; le coltivazioni intensive di eventuali aziende agricole e/o singoli privati, saranno assentibili nelle aree interne del vasto comparto, in maniera da restituire una immagine piuttosto contenuta e ben articolata delle aree pianeggianti o dei delicati declivi dislocati lungo la strada provinciale delle Sorgenti e la strada provinciale di Parrana S. Martino; nelle zone agricole e' consentita la costruzione di annessi agricoli, sulla base delle indicazioni riportate nel piano strutturale e nelle norme tecniche di attuazione, dove si stabilisce la destinazione d'uso del comparto e del territorio: zone agricole con prevalente funzione rurale, e regolate dal regolamento urbanistico e dalla normativa vigente. Inoltre non saranno ammesse grandi serre con strutture reversibili e temporanee, poiche' in questo caso la temporaneita' assumerebbe una permanenza sul territorio in argomento. Non saranno ammesse strutture prefabbricate, materiale riflettente, latrine e/o gabinetti. Sono vietate le recinzioni in muratura; non saranno ammessi interventi che modifichino irreversibilmente lo stato dei luoghi, come attivita' di piccola e media industria anche se basilarmente legate alla vocazione silvo-pastorale e agro-rurale-zootecnica o similare ad esse della zona, e interventi la cui portata potrebbe interagire in qualche modo sul territorio; nella piana prospiciente il Rio Nugola, e nella piana delle Tregge lungo la strada provinciale delle Sorgenti e Fornellino lungo la strada provinciale di Parrana S. Martino le aree dovranno rimanere inalterate quale filtro tra il limite del perimetro e i soprastanti Poggi Collinari in maniera da permettere la godibilita' totale del sistema collinare medesimo, i corsi d'acqua esistenti dovranno mantenere la loro funzione e non potranno mutare il loro aspetto, non potranno essere mai coperti o "tombati" e dovranno segnare il territorio come tagli voluti dall'uomo per la regimazione delle acque, dovranno assicurare il deflusso delle acque meteoriche e dovranno rimanere e essere trattati esclusivamente con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica; le strutture edilizie esistenti all'interno delle anzidette piane, dissonanti tra loro per materiali e rifiniture, dovranno assumere un aspetto unitario sia come disposizione planimetrica di annessi, sia nelle cromie, in un ordine che avvalendosi dei caratteri paesaggistici dia comunque un'immagine equilibrata scevra da arbitrarie scelte sia sul piano estetico che sul piano di destinazione d'uso delle aree adiacenti e dei terreni circostanti; i depositi per GPL o altro dovranno essere necessariamente interrati senza pero' compromettere lo stato vegetazionale presente nell'area interessata; all'interno del comparto, non sono ammesse opere tali da alterare irreversibilmente la lettura del paesaggio naturale e rurale che comportino danni paesaggistici e danni all'originaria conformazione orografica e morfologica dei Poggi con particolare riferimento alla salvaguardia dei crinali; ogni operazione di taglio delle alberature da limitarsi alle strette esigenze conservative e di manutenzione del verde, dovra' essere accompagnata da corrispondenti misure di riempimento con essenze tradizionalmente esistenti sull'area; non saranno ammesse attivita' di cave estrattive; saranno sostenute le attivita' agricole produttive tramite l'ammissibilita' di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente per fini agroturistico e turistico-ricettivo, l'apicoltura, etc.; attualmente l'area non presenta alcuna attivita' di campeggio, agricampeggio o caper-service, neanche a carattere temporaneo, tuttavia, vista la potenzialita', vista la natura viaria e la vastita' del territorio, al fine di favorire lo sviluppo di attivita' turistico-ricettive tese ad una fruizione ecosostenibile del territorio stesso e del paesaggio in questione, si ritiene possibile ammettere l'eventuale inserimento di "strutture" idonee e congrue con questo stato dei luoghi; l'eventuale intervento, sara' da realizzarsi completamente in legno, senza platee in calcestruzzo e comunque di sviluppo contenuto, previo uno studio approfondito geomorfologico, orografico e del verde; tutti gli interventi dovranno quindi tener conto dello specifico contesto paesaggistico in cui si inseriscono, e non dovranno apportarvi modifiche che possono stravolgere le caratteristiche originarie dei luoghi nei loro aspetti geomorfologici, vegetazionali, paesaggistici e culturali. Negli impianti sportivi gia' esistenti, si dovra' procedere solo con opere di recupero e ripristino, mentre in quelli di nuova previsione, si dovra' escludere l'adozione di coperture pneumatiche, o comunque tensostrutture di grandi dimensioni. Per quanto non espressamente riportato nelle suddette prescrizioni, misure e criteri di gestione dell'area in argomento, si rimanda al piano strutturale del comune di Collesalvetti e alle relative norme tecniche di attuazione, il cui avviso di approvazione e' stata pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 51 del 21 dicembre 2005»; Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni l'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistiche e il valore identitario rispetto al contesto territoriale di appartenenza; Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela secondo la procedura di cui all'art. 141 del suddetto decreto legislativo; Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella localita' vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dai citati dispositivi di legge, attenendosi alle disposizioni, misure e criteri di gestione, per l'area di cui trattasi, enunciati nel presente decreto, costituenti disciplina di tutela che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del medesimo decreto legislativo, diviene parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare; Decreta: L'ambito territoriale «Il Poggio Belvedere nell'ambito di Poggi e Colline all'interno del Sistema delle Colline Livornesi» ricadente in frazione di Nugola del comune di Collesalvetti in provincia di Livorno, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria in scala 1/25.000, depositata presso i competenti uffici comunali, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, ed e' quindi sottoposto ai vincoli e alle norme contenute nella Parte terza del medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione indicati nel presente atto. La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Pisa e Livorno provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo pretorio del comune di Collesalvetti e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, cosi' come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 3 agosto 2006 Il direttore generale: Cecchi |