IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, concernente «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»; Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, (c.d. legge obiettivo), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1. della legge n. 443/2001 ed autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001 e che in particolare, all'art. 16, richiama le previsioni della citata legge n. 798/1984, nonche' quelle delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modifiche ed integrazioni, del pari relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia; Visti, in particolare, l'art. 1 della legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria per le infrastrutture strategiche e la funzione di supporto per le attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; Visto l'art. 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi del quale una quota degli importi di cui al citato art. 13 della legge n. 166/2002 puo' essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6 della richiamata legge n. 798/1984, con le modalita' ivi indicate, nonche' degli interventi oggetto delle relative ordinanze di protezione civile; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative di questo Comitato; Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare: i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato; il comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative; Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, e visti in particolare: l'art. 1, comma 78, che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, prevedendo - tra l'altro - il finanziamento di opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001; l'art. 1, comma 85, che integra le richiamate disposizioni sui limiti di impegno; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che include il progetto per la salvaguardia della laguna e della citta' di Venezia: Sistema Mose - per un costo complessivo di 4.131,655 Meuro; Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 109 (Gazzetta Ufficiale n. 58/2003), con la quale questo Comitato ha assegnato all'opera, a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, l'importo complessivo di 450 Meuro, in termini di volume di investimento; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini dalla vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 29 settembre 2003, n. 72 (Gazzetta Ufficiale n. 282/2003), con la quale questo Comitato, in relazione al disposto dell'art. 80, comma 28, della legge n. 289/2002 e sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato interministeriale istituito dall'art. 4 della legge n. 798/1984, ha parzialmente modificato la citata delibera n. 109/2002, ripartendo tra il soggetto aggiudicatore dell'opera, individuato nel Consorzio Venezia Nuova, ed il Comune di Venezia il limite complessivo di 40,899 Meuro di cui a detta delibera; Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 250/2003; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 40 (Gazzetta Ufficiale n. 21/2005), con la quale questo Comitato ha assegnato al Consorzio Venezia Nuova un contributo massimo quindicennale di 64,888 Meuro a valere sul quarto limite di impegno previsto dall'art. 1 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dall'art. 4 della legge n. 350/2003, contributo suscettibile di generare un volume di investimenti di 709 Meuro; Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 75 (Gazzetta Ufficiale n. 92/2005), con la quale questo Comitato - in relazione al disposto dell'art. 80, comma 28, della legge n. 289/2002, prorogato dall'art. 23-quater della legge 27 febbraio 2004, n. 47, e sulla base delle indicazioni fornite dal citato Comitato Interministeriale di cui dall'art. 4 della legge n. 798/1984 - ha parzialmente modificato la citata delibera n. 40/2004, ripartendo tra il Consorzio Venezia Nuova e i Comuni di Venezia e di Chioggia, il contributo complessivo di 64,888 Meuro di cui a detta delibera e assegnando, in particolare, al soggetto aggiudicatore il 90% del contributo stesso, pari a 58,399 Meuro annui e corrispondente a un volume di investimento di 638,100 Meuro; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (Gazzetta Ufficiale n. 66/2004/S.O.), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed e' stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non e' necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento; Vista la delibera adottata in data odierna, n. 75, con la quale si e' proceduto alla ricognizione delle risorse disponibili; Vista la nota con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sul «progetto di salvaguardia della laguna e della citta' di Venezia: sistema MO.S.E.», proponendo di procedere ad una terza assegnazione, di 650 Meuro in termini di volume di investimenti, inferiore alla richiesta avanzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Magistrato alle Acque di Venezia, ma tale da consentire, comunque, lo sviluppo del programma di realizzazione dell'opera senza scostamenti significativi; Vista la nota 20 gennaio 2006, n. 39-GAB, con cui il Magistrato alle Acque fornisce chiarimenti sul fabbisogno finanziario residuo dell'opera; Vista la nota 31 gennaio 2006, n. 72, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dichiara di condividere i contenuti della nota di cui sopra; Vista la nota 10 marzo 2006, n. 187-GAB, con la quale il Magistrato alle Acque trasmette, su richiesta del menzionato Ministero, la «relazione istruttoria per ulteriore fabbisogno finanziario, terza tranche» dell'opera in questione; Vista la nota in data 21 marzo 2006, n. 18734/2006/SP, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula proposte di assegnazione delle risorse ex art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 considerate allocabili da questo Comitato; Considerato che nella citata delibera n. 109/2002 i finanziamenti disponibili, a carico delle diverse leggi di spesa, per le opere di cui si compone il «sistema MO.S.E.» venivano quantificati in complessivi 2.681,958 Meuro e che il quadro complessivo delle ulteriori esigenze finanziarie, come approvato dal Comitato tecnico di magistratura, veniva valutato in 3.440,74 Meuro; Considerato che il documento di programmazione infrastrutturale, allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2006-2009 ed esaminato da questo Comitato nella seduta del 15 luglio 2005, conferma in 4.131 Meuro il costo dell'opera riportato nella delibera n. 121/2001; Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che formula le definitive proposte di assegnazione delle risorse recate dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 rivedendo in diminuzione gli importi da attribuire al Consorzio Venezia Nuova e in particolare quantificando in 380 Meuro l'importo della 3ª tranche di finanziamento per il «sistema M.O.S.E.»; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto
delle risultanze dell'istruttoria di cui in premessa ed in particolare: che il Consorzio Venezia Nuova, soggetto aggiudicatore in qualita' di concessionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia per la realizzazione delle attivita' di salvaguardia di competenza dello Stato, opera in base agli obiettivi indicati dal c.d. «Piano Generale degli Interventi»" che comprende, tra le altre, le opere di regolazione delle maree alle tre bocche di porto (Sistema MO.S.E.); che tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Magistrato alle Acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova e' stato stipulato l'atto aggiuntivo alla Convenzione generale che introduce, tra l'altro, il criterio del prezzo chiuso" per le opere necessarie al «Sistema M.O.S.E.»; che il relativo decreto presidenziale di approvazione e' stato registrato alla Sezione di Controllo per il Veneto della Corte dei conti in data 8 luglio 2005, reg. 2, fg. 47; che nel suddetto atto aggiuntivo, che presuppone anche una dettagliata scansione della produzione e dei relativi finanziamenti per garantire il completamento dell'opera entro il 31 dicembre 2012, il costo dell'opera stessa - al lordo delle assegnazioni deliberate da questo Comitato ed al netto di un importo complessivo di 111,729 Meuro, reso disponbile in una prima fase di attivita' sulle risorse della legge n. 798/1984 - viene rideterminato in 4.159,897 Meuro, con un aumento che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua nello 0,7% rispetto alla previsione iniziale formulata nel 2001; che il Magistrato alle Acque, nella citata nota del 20 gennaio 2006 e nella relazione aggiornata, indica in 1.199,829 Meuro i finanziamenti concessi sinora all'opera (di cui 111,729 - come esposto - a carico della legge n. 798/1984 e 1.088,100 assegnati da questo Comitato), specificando che l'importo a tale Titolo riportato nella delibera n. 109/2002 concerne invece l'insieme dei finanziamenti recati dalla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e destinati a garantire la realizzazione di tutti gli obiettivi di cui all'art. 3 della piu' volte menzionata legge n. 798/1984 e la cui esecuzione e' affidata in concessione al Consorzio Venezia Nuova; che circa l'80% di detti finanziamenti, per un totale di 912,795 Meuro, risulta gia' impegnato in lavori in corso di esecuzione e che, piu' specificatamente, risultano impegnati i citati finanziamenti assegnati a carico della legge n. 798/1984 e 801,066 Meuro a valere sulle risorse attribuite da questo Comitato; che il fabbisogno residuo viene quantificato in 3.071,797 Meuro (3.709,897 al lordo dell'ultima assegnazione di questo Comitato non ancora erogata al momento della stipula dell'atto aggiuntivo) e che il Magistrato alle Acque, nei documenti richiamati, rapporta l'incremento delle esigenze finanziarie, rispetto ai contenuti della delibera n. 109/2002, alla circostanza che quest'ultima era riferita esclusivamente alla progettazione esecutiva e alla costruzione delle opere mobili alle bocche di porto e alle opere complementari, mentre l'atto aggiuntivo alla Convenzione generale ricomprende nel costo dell'opera, a seguito dell'evoluzione progettuale e soprattutto a seguito della definizione del «prezzo chiuso», anche gli interventi di carattere morfologico strettamente connessi al regime di funzionamento delle suddette opere mobili e che risulterebbero gia' inclusi - per il minor importo di 690,915 Meuro - nel valore complessivo dell'opera riportato nella delibera n. 121/2001; che il piano economico-finanziario sintetico non evidenzia ritorno economico ritraibile dalla gestione dell'opera, posto che il quadro normativo non prevede l'applicazione di tariffe o altri ricavi unitari; Delibera: 1. Per la continuazione dei lavori relativi al «progetto per la salvaguardia della laguna e della citta' di Venezia: Sistema MO.S.E."» (CUP 051B02000050001) e' attribuito al Consorzio Venezia Nuova un contributo massimo di 33.972.414 euro per 15 anni a valere sui fondi recati dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 con decorrenza dal 2007: detto contributo, suscettibile di sviluppare un volume di investimento di 380.000.000 euro, e' quantificato includendo, nel costo di realizzazione degli investimenti, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari e porta il totale dei finanziamenti deliberati da questo Comitato, a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche, ad un livello contenuto entro il «fabbisogno residuo» quantificato nella delibera n. 109/2002. 2. In sede di ulteriore richiesta di assegnazione di finanziamenti al sistema «MO.S.E.» il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornira' un quadro aggiornato dello stato di attuazione dell'opera e una specifica piu' particolareggiata dell'utilizzo effettivo dei finanziamenti che, secondo la richiamata delibera n. 109/2002, erano disponibili al 30 settembre di quell'anno. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continuera' a garantire un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 190/2002, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003. Roma, 29 marzo 2006 Il Presidente Berlusconi
Il segretario del CIPE Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 176 |