Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 2 agosto 2006 |
Autorizzazione alla raccolta dei molluschi bivalvi, con esclusione delle vongole, da parte dei pescatori subacquei professionali. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, in materia di pesca marittima; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Visto i decreti ministeriali 12 gennaio 1995, n. 44 e 1° dicembre 1998, n. 515, concernenti l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, recante la nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto; Ritenuto opportuno disciplinare l'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi dei pescatori professionali subacquei nelle more dell'emanazione di un provvedimento organico in materia dei molluschi bivalvi; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 1° agosto 2006, ha espresso, all'unanimita', parere favorevole;
Decreta:
Art. 1. 1. Nelle more dell'emanazione di un provvedimento organico sulla pesca dei molluschi bivalvi da emanarsi entro il 30 novembre 2006, il Capo del compartimento marittimo autorizza la raccolta dei molluschi bivalvi, con esclusione delle vongole, da parte dei pescatori subacquei professionali fissando la relativa quota giornaliera. 2. La raccolta avviene esclusivamente con le mani, nel rispetto della normativa in materia sanitaria e ambientale. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 2 agosto 2006 Il Ministro: De Castro |
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