Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 agosto 2006
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cimoter 30 WP», registrato al n. 11817.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la domanda presentata in data 13 ottobre 2004 e successiva integrazione del 18 aprile 2006 dall'impresa Terranalisi S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Cimoter 30 WP uguale al prodotto di riferimento denominato Oxacim registrato al n. 11846 con D.D. in data 30 settembre 2003 dell'impresa Europhyto T.S.A. S.r.l. con sede in Bergamo;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:
non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;
Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Accertato che la classificazione del preparato denominato Cimoter 30 WP e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Cimoxanil;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2008 l'impresa Terranalisi S.r.l. con sede in Cento (Ferrara) via Nino Bixio, 6, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato Cimoter 30 WP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: g 100-200-250-500 e kg 1-5-10, nonche' in sacchetti idrosoluibili da kg. 1 (n. 10 da g 100; n. 5 da g 200; n. 4 da g 250; n. 2 da g 500).
Il prodotto in questione e' preparato anche in sacchetti idrosolubili presso gli stabilimenti delle imprese:
Adica S.r.l. - Nera Montoro (Terni) autorizzato con decreti del 2 luglio 1975/12 novembre 2003;
Chemia S.p.a. S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994;
Sti Solfotecnica Italiana S.p.a. Cotignola (Ravenna) autorizzato con decreti del 19 giugno 1982/22 dicembre 1997;
Torre S.r.l. - Torrenieri - Montalcino (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003;
Terranalisi S.r.l. Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987/24 gennaio 1997 con esclusione per i sacchetti idrosolubili.
La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
Il prodotto suddetto e' registrato al n. 11817.
Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2006
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

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