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| Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 8 agosto 2006 |  | Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cimoter 30 WP», registrato al n. 11817. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.  145  del  23 giugno  1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista  la  domanda  presentata in data 13 ottobre 2004 e successiva integrazione  del  18 aprile  2006  dall'impresa  Terranalisi  S.r.l. intesa  ad  ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Cimoter 30 WP uguale al prodotto di riferimento denominato Oxacim registrato al n. 11846 con D.D. in data 30 settembre  2003  dell'impresa  Europhyto T.S.A. S.r.l. con sede in Bergamo;
 Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:
 non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
 sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;
 Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Accertato  che  la classificazione del preparato denominato Cimoter 30 WP e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
 Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza attiva Cimoxanil;
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 
 A  decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2008  l'impresa  Terranalisi  S.r.l.  con sede in Cento (Ferrara) via Nino  Bixio,  6, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario  IRRITANTE PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato Cimoter 30  WP  con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
 Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: g 100-200-250-500 e kg 1-5-10,  nonche' in sacchetti idrosoluibili da kg. 1 (n. 10 da g 100; n. 5 da g 200; n. 4 da g 250; n. 2 da g 500).
 Il   prodotto   in   questione  e'  preparato  anche  in  sacchetti idrosolubili presso gli stabilimenti delle imprese:
 Adica  S.r.l.  - Nera Montoro (Terni) autorizzato con decreti del 2 luglio 1975/12 novembre 2003;
 Chemia  S.p.a.  S.  Agostino  (Ferrara)  autorizzato  con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994;
 Sti  Solfotecnica Italiana S.p.a. Cotignola (Ravenna) autorizzato con decreti del 19 giugno 1982/22 dicembre 1997;
 Torre  S.r.l.  -  Torrenieri - Montalcino (Siena) autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003;
 Terranalisi  S.r.l.  Cento  (Ferrara) autorizzato con decreti del 5 febbraio  1987/24 gennaio  1997  con  esclusione  per  i  sacchetti idrosolubili.
 La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
 Il prodotto suddetto e' registrato al n. 11817.
 Sono  approvate  e  fanno  parte integrante del presente decreto le etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa, all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 agosto 2006
 Il direttore generale: Borrello
 |  |  |  | Allegato 
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