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| Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |  | DECRETO 2 agosto 2006 |  | Fondo  di compensazione degli oneri del servizio postale universale - Esercizio 2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI 
 Visto  il  decreto  legislativo  22 luglio 1999, n. 261, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  182  del 5 agosto  1999,  che  ha  dato  attuazione  alla  direttiva  97/67/CE concernente  regole  comuni  per  lo sviluppo del mercato interno dei servizi  postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio, e in particolare:
 l'art.  7,  che  impone  al  fornitore del servizio universale di istituire  la  separazione  contabile per ciascun servizio riservato, per  i  servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale;
 l'art.  10,  che,  nell'istituire il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la misura  massima  del  dieci  per  cento  e  demanda  a un decreto del Ministro   delle   comunicazioni,   di   concerto   con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  la  disciplina  delle modalita' di funzionamento del predetto fondo;
 Visto   il   decreto  legislativo  23 dicembre  2003,  n.  384,  di attuazione  della  direttiva  2002/39/CE  che  modifica  la direttiva 97/67/CE  relativamente  all'ulteriore  apertura alla concorrenza dei servizi  postali della Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004 ed in particolare l'art. 5 che ha differito il versamento da effettuare all'entrata del bilancio  statale  da  parte dei titolari di licenza dal 30 giugno al 30 settembre  dell'anno  successivo  al  quale  si riferiscono i dati contabili;
 Visto  il  contratto  di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni  e  la  S.p.a.  Poste  Italiane in data 1° giugno 2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2004, ed in particolare:
 l'art.  3,  comma 6  che,  sulla base della separazione contabile certificata  redatta  conformemente  al citato decreto legislativo n. 261  del  1999,  prevede  che  la  S.p.a.  Poste  Italiane  trasmetta all'Autorita'  di regolamentazione del settore postale, entro il mese di giugno  di  ogni  anno, la quantificazione dell'onere del servizio universale    sostenuto   nel   corso   del   precedente   esercizio, contestualmente  ad  una previsione dell'onere relativo all'esercizio di competenza;
 l'art. 8, comma 1, che prevede che i trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale  universale  vengano indicati nella misura di 222,076 milioni di euro per l'esercizio 2005;
 lo  stesso  art.  8, comma 2, in base al quale la quantificazione definitiva  dei  trasferimenti  applicando il meccanismo del «subsidy cap» e' pari a 402,792 milioni di euro;
 Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n.  73,  sul  rilascio delle licenze individuali nel settore postale, modificato  ed  integrato  dal  decreto  15 febbraio  2006,  n.  129, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2006;
 Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000, con il quale sono state determinate le modalita' di funzionamento del fondo  di  compensazione,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 marzo 2001, n. 56;
 Vista  la  deliberazione  ministeriale  18 dicembre  2002,  che  ha definito  l'ambito  della  riserva  postale  per  il mantenimento del servizio   universale,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  del  30 dicembre  2002,  n. 304, modificata con deliberazione 13 gennaio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004;
 Vista,  altresi', la deliberazione 29 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 5 agosto 2005, con la  quale  e'  stata fissata la misura del contributo di cui trattasi per l'anno 2004;
 Considerato  che,  ai  sensi  degli  articoli 1  e 3 del menzionato decreto 17 novembre 2000, l'autorita' di regolamentazione del settore postale   e'   chiamata  a  determinare  annualmente  la  misura  del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;
 Vista  la  propria  deliberazione  13 gennaio 2004 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 16 del 21 gennaio 2004, recante modifiche alla citata deliberazione 18 dicembre 2002;
 Vista  la  documentazione  relativa  all'esercizio  2005 presentata dalla  societa'  per  azioni  Poste  Italiane, trasmessa dalla stessa societa' in allegato alla nota prot. n. 213 del 23 giugno 2006;
 Vista  la  deliberazione  CIPE  n.  77, recante «Linee guida per la regolazione del settore postale» approvata in data 29 settembre 2003;
 Considerato  che i prospetti della separazione contabile sono stati approvati  dal  consiglio  di  amministrazione  della  societa' Poste Italiane     e    certificati    dalla    societa'    di    revisione PricewaterouseCoopers;
 Rilevato  che  l'onere  del servizio postale universale riguardante l'esercizio  2005,  al  netto delle somme corrisposte dallo Stato per compensazioni  finanziarie  per Euro 359.000.000, e' risultato pari a Euro 292.000.000;
 Acquisita la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai  soggetti  titolari di licenza individuale per l'anno 2005 pari a Euro 3.700.134,56;
 Ritenuto che si debba procedere a fissare per l'anno 2005 la misura del  contributo  da  richiedere  ai  titolari  di licenza individuale secondo   principi   di   trasparenza,  di  non  discriminazione,  di proporzionalita' e di equita';
 Considerato  che  non  si  ravvisano  ragioni per discostarsi dalla determinazione assunta per lo stesso oggetto per l'anno 2005;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. La misura del contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza individuale riguardante il servizio postale universale, relativamente all'attivita' svolta nell'anno 2005, e' fissata nel 3% degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Le  somme  di  cui all'art. 1 devono essere versate, secondo le modalita'  indicate  dal decreto ministeriale 17 novembre 2000 citato nelle premesse, entro il 30 settembre 2006.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 agosto 2005
 Il Ministro: Gentiloni Silveri
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