Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 8 agosto 2006 |
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 28 marzo 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classifica-zione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari Keshet SC registrazione n. 8507 e Keshet registrazione n. 9939 dell'impresa Makiiteshim Chemical Works Ltd - co sede in P.O. Box - 60 84100 Beer-Sheva - Israele, rappresentata in Italia dall'impresa MakhTeshim Agan Italia S.r.1. con sede legale in Bergamo - via G. Verdi 12, sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 2003 di recepimento della direttiva 2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Vista la nota presentata in data 28 marzo 2006 dell'impresa Bayer CropScience SA con sede legale in Lyon (France), 16 rue Jean-Marie Leclair, con la quale e' stato revocato l'accesso alla propria documentazione relativa alla sostanza attiva deltametrina che era stato concesso a favore dei prodotti fitosanitari sopra citati in adeguamento al citato decreto legislativo n. 194/1995; Vista la nota ministeriale in data 18 aprile 2006 con la quale e' stato richiesto all'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd di provvedere alla presentazione di un nuovo fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi; Vista la lettera di rinuncia delle registrazioni dei prodotti fitosanitari Keshet SC e Keshet presentata in data 17 luglio 2006 dall'impresa titolare delle registrazioni; Ritenuto di dover procedere alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti di cui trattasi, contenenti la sostanza attiva deltametrina; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1. 1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Keshet SC registrazione n. 8507 e Keshet registrazione n. 9939 dell'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd - co sede in P.O.Box - 60 84100 Beer-Sheva - Israele, rappresentata in Italia dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede legale in Bergamo - via G. Verdi 12, contenenti la sostanza attiva deltametrina, sono revocate dalla data del presente decreto. |
| Art. 2. 1. E' consentita la commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. I del presente decreto per un periodo di dodici mesi a decorrere dall'1° marzo 2006, data della revoca dell'accesso ai dati contenuti nel fascicolo di proprieta' dell'Impresa Bayer CropScienee SA, rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2006 Il direttore generale: Borrello |
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