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| Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 16 agosto 2006 |  | Modificazione  al  disciplinare  di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
 Visto  il  decreto  Ministero  delle politiche agricole e forestali 27 marzo  2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  84  del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per  lo  schedario  vitivinicolo  nazionale  e per l'iscrizione delle superfici  vitate  negli  albi dei vigneti docg e doc e negli elenchi delle vigne igt e norme aggiuntive;
 Vista  la  richiesta  del  consorzio Garda Classico fatta propria e presentata  dalla  regione  Lombardia, intesa ad ottenere la modifica del  disciplinare  di  produzione  dei  vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» relativamente agli articoli 2, 4, 5, e 6;
 Vista  la  documentazione presentata dal consorzio Garda Classico a sostegno  dei  motivi  della modifica richiesta e, ritenuta la stessa congrua  ai  fini  dell'accertamento  della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
 Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla richiesta del consorzio suddetto e sulla  proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione  geografica tipica «Benaco Bresciano», relativamente agli articoli 2,  4,  5  e  6, espresso nella riunione del 18 maggio 2006, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 137 del 15 giugno 2006;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare di cui trattasi;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere, per facilita' di lettura  e  per  dare  certezze  agli interessati, alla pubblicazione dell'intero   disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  indicazione geografica  tipica  «Benaco  Bresciano»,  comprensivo delle modifiche degli  articoli 2,  4,  5, e 6, in conformita' al parere espresso dal suddetto comitato;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. Gli articoli 2, 4, 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a  indicazione  geografica  tipica  «Benaco  Bresciano» approvato con decreto  ministeriale del 18 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  285  del  6 dicembre 1995, sono modificati  come  da  testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  produttori  e  gli  aventi  diritto  che  intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2006, i vini ad indicazione geografica  tipica  «Benaco  Bresciano»  provenienti  da  vigneti non ancora iscritti all'elenco delle vigne, attualmente operante presso i competenti  organi territoriali ma aventi base ampelografica conforme all'annesso  disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce  dei  rispettivi  terreni  vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi  all'elenco  delle  vigne  «Benaco Bresciano» entro sessanta giorni   dalla   data   di   pubblicazione   del   presente  decreto, conformemente   a  quanto  stabilito  dal  decreto  ministeriale  del 27 marzo 2001.
 2.  I  vigneti  denunciati  ai sensi del precedente comma, solo per l'annata   2006,   potranno  essere  iscritti  a  titolo  provvisorio nell'elenco  sopra  citato,  se a giudizio degli organi tecnici della regione Lombardia, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel  caso in cui gli enti suddetti non abbiano potuto effettuare, per dichiarata  impossibilita'  tecnica,  gli  accertamenti  di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono  le  norme  comunitarie  e  nazionali  vigenti, in materia di produzione,  designazione,  presentazione  e  commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per   il   consumo  vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Benaco Bresciano»   e'  tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 agosto 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «BENACO BRESCIANO»
 
 Art. 1.
 L'indicazione  geografica tipica «Benaco Bresciano», accompagnata o  meno  dalle  specificazioni  previste dal presente disciplinare di produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 
 Art. 2.
 L'indicazione  geografica tipica «Benaco Bresciano», e' riservata ai seguenti vini:
 bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito;
 rossi, anche nella tipologia novello.
 I   vini   bianchi   ad  indicazione  geografica  tipica  «Benaco Bresciano»  devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti da vigneti composti  nell'ambito  aziendale, da uno o piu' dei seguenti vitigni: Chardonnay,   Pinot   Bianco,   Riesling  Renano,  Riesling  Italico, Trebbiano   di  Soave,  Trebbiano  Toscano,  Pinot  Grigio,  Incrocio Manzoni.
 I  vini rossi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti  composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei seguenti vitigni: Groppello, Marzemino,  Barbera,  Sangiovese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Nebbiolo, Pinot Nero, Rebo .
 Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini e dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente,  idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.
 L'indicazione   geografica   tipica  «Benaco  Bresciano»  con  la specificazione  di  uno  dei  seguenti vitigni: Riesling, Chardonnay, Pinot  Bianco, Pinot Grigio, Trebbiano, Incrocio Manzoni e' riservata ai  vini  bianchi  ottenuti  da  uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
 Possono  concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.
 L'indicazione   geografica   tipica  «Benaco  Bresciano»  con  la specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni:  Marzemino, Barbera, Merlot,  Cabernet,  Pinot Nero, Sangiovese, Rebo e' riservata ai vini rossi  ottenuti  da  uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
 Possono  concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.
 
 Art. 3.
 La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica «Benaco  Bresciano»  comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni   di   Sirmione,  Desenzano  del  Garda,  Lonato,  Pozzolengo, Calvagese della Riviera, Bedizzole, Prevalle, Muscoline, Padenghe del Garda,  Soiano  del  Lago,  Moniga  del  Garda, Polpenazze del Garda, Manerba  del Garda, Puegnago del Garda, San Felice del Benaco, Salo', Roe' Volciano, Gardone Riviera, Gavardo, Toscolano Maderno, Gargnano, Tignale, Tremosine, Limone sul Garda, in provincia di Brescia.
 
 Art. 4.
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle tradizionali della zona.
 La  produzione  massima  di  uva per ettaro di vigneto di coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5.
 Le   uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione geografica  tipica  «Benaco  Bresciano»  devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
 10,5% vol per i bianchi;
 10% vol per i rossi;
 10,5%  vol  con la specificazione del vitigno, ad eccezione dei vitigno Barbera, per il quale il valore massimo e' del 10% vol.
 Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
 
 Art. 5.
 Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
 La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non  deve  essere  superiore al 75% per tutti i tipi di vino e al 55% per la tipologia passito.
 
 Art. 6.
 I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  «Benaco Bresciano», all'atto  dell'immissione  al  consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
 «Benaco Bresciano» Bianco 10% vol;
 «Benaco Bresciano» Novello 11% vol;
 «Benaco Bresciano» Pinot Grigio 11% vol;
 «Benaco Bresciano» Marzemino 11% vol;
 «Benaco Bresciano» Barbera 10,5% vol;
 «Benaco Bresciano» Chardonnay 10,5% vol;
 «Benaco Bresciano» Incrocio Manzoni 11%;
 «Benaco Bresciano» Passito secondo la normativa vigente;
 «Benaco Bresciano» Sangiovese 11% vol;
 «Benaco Bresciano» Rebo 11% vol;
 «Benaco Bresciano» Rosso 10,5% vol;
 «Benaco Bresciano» Pinot Bianco 11% vol;
 «Benaco Bresciano» Pinot Nero 11% vol;
 «Benaco Bresciano» Riesling 11% vol;
 «Benaco Bresciano» Trebbiano 10,5% vol;
 «Benaco Bresciano» Cabernet 11% vol;
 «Benaco Bresciano» Merlot 11% vol.
 
 Art. 7.
 Alla  indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 Ai  sensi  dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164,  l'indicazione  geografica tipica «Benaco Bresciano» puo' essere utilizzata come ricaduta per vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed   iscritti  negli  albi  dei  vigneti  dei  vini  a  denominazione d'origine,  a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti   per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al  presente disciplinare.
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