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| Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 12 maggio 2006 |  | Requisiti   minimi   per   l'istituzione,   l'organizzazione   e   il funzionamento  dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  130/L  alla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 9 agosto   2003,  recante  attuazione  della  direttiva,  2001/20/CE, relativa  all'applicazione  delle  Norme  di  buona  pratica  clinica nell'esecuzione  della sperimentazione clinica dei medicinali per uso clinico;
 Visto  l'art.  12-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
 Visto  in  particolare  il  comma 7  dell'art. 6 del citato decreto legislativo  24 giugno  2003,  n.  211, che demanda ad un decreto del Ministro  delle  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle    finanze,    l'aggiornamento   dei   requisiti   minimi   per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali, fermo restando quanto previsto  dall'art.  12-bis,  comma 9, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n.  439,  relativo  al regolamento di semplificazione delle procedure per  le  verifiche  e  il  controllo  di  nuovi  sistemi e protocolli terapeutici sperimentali;
 Visto  il  decreto  ministeriale  15 luglio  1997,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1997,  recante  il recepimento delle «Linee guida dell'Unione europea di  buona  pratica  clinica  per  la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali»;
 Visto  il  decreto  ministeriale  18 marzo  1998,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 122 del 28 marzo 1998, recante le «Linee guida di  riferimento  per  l'istituzione  e  il funzionamento dei comitati etici»;
 Visto  il  decreto  ministeriale  18 marzo  1998,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  122 del 28 marzo 1998, recante le «Modalita' per  l'esenzione  dagli  accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche»;
 Vista  la  convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti    dell'uomo    e    della    dignita'    dell'essere   umano nell'applicazione della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997;
 Considerata  la  possibilita'  che  i  requisiti  minimi  di cui al presente   decreto   possono   essere   di  riferimento,  per  quanto applicabili,  per  le  valutazioni  in tema di ricerca biomedica e di assistenza sanitaria di cui al parere adottato dal Comitato nazionale di bioetica del 28 aprile 1997, nonche' per le valutazioni in tema di sperimentazioni  con dispositivi medici di cui al decreto legislativo n.  46  del  24 febbraio  1997  e  al  decreto legislativo n. 507 del 14 dicembre 1992;
 Acquisito  il parere della Conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Comitato etico
 
 1. Il Comitato etico per le sperimentazioni cliniche dei medicinali di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera m) e all'art. 6 del decreto legislativo  24 giugno 2003, n. 211, e' un organismo indipendente che ha  la  responsabilita'  di  garantire  la  tutela dei diritti, della sicurezza  e  del  benessere  dei  soggetti  in  sperimentazione e di fornire  pubblica  garanzia  di  tale tutela. Il comitato puo' essere istituito  nell'ambito  di una o piu' strutture sanitarie pubbliche o ad  esse  equiparate, o negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  privati, limitatamente alle sperimentazioni nell'area di ricerca  in  cui hanno ottenuto il riconoscimento, conformemente alla disciplina regionale o delle province autonome in materia.
 2.  Il comitato etico puo' altresi' essere istituito, conformemente alla  normativa regionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale competente per materia.
 3.  Ove non gia' attribuiti a specifici organismi, i comitati etici possono  svolgere  anche  una  funzione  consultiva  in  relazione  a questioni   etiche   connesse   con   le   attivita'  scientifiche  e assistenziali,  allo  scopo di proteggere e promuovere i valori della persona  umana.  Il comitato etico, inoltre, puo' proporre iniziative di  formazione  di operatori sanitari relativamente a temi in materia di bioetica.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Istituzione e composizione
 
 1. I comitati etici di cui all'art. 1, commi 1 e 2, sono istituiti, nel  rispetto  dei  requisiti  minimi  di  cui  al  presente decreto, dall'organo  di  amministrazione  delle  strutture di cui all'art. 1, commi 1   e   2,  nel  cui  ambito  di  competenza  vengono  eseguite sperimentazioni cliniche dei medicinali.
 2.  Le  strutture  sanitarie  che  sono  prive di comitati etici in possesso  dei  requisiti  minimi  di cui al presente decreto, possono eseguire   sperimentazioni   a  seguito  dell'approvazione  di  altro comitato etico indipendente di riferimento, individuato dalla regione competente  per  territorio, purche' in conformita' a quanto previsto dal presente decreto.
 3.  I  componenti  del  comitato etico sono nominati dall'organo di amministrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1.
 4.  La composizione dei comitati etici deve garantire le qualifiche e l'esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici  degli  studi  proposti. I componenti dei comitati etici debbono   avere  una  documentata  conoscenza  e/o  esperienza  nelle sperimentazioni  cliniche  dei  medicinali  e  nelle altre materie di competenza  del  comitato  etico.  A tal fine i comitati etici devono comprendere:
 a) due clinici;
 b) un medico di medicina generale territoriale e/o un pediatra di libera scelta;
 c) un biostatistico;
 d) un farmacologo;
 e) un  farmacista  (ex  officio)  del servizio farmaceutico della istituzione  di  ricovero  o territoriale, sede della sperimentazione clinica  dei  medicinali;  nei  casi  di  cui all'art. 1, comma 2, un farmacista del servizio sanitario regionale;
 f) il  direttore  sanitario (ex officio) e, ove applicabile, come nel  caso  degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, del  direttore  scientifico (ex officio) della istituzione sede della sperimentazione;  nei  casi  di cui all'art. 1, comma 2, un dirigente appartenente  all'assessorato alla sanita' regionale o delle province autonome;
 g) un  esperto  in  materia  giuridica e assicurativa o un medico legale;
 h) un esperto di bioetica;
 i) un rappresentante del settore infermieristico;
 l) un   rappresentante  del  volontariato  per  l'assistenza  e/o associazionismo di tutela dei pazienti.
 5.  Nei  comitati  etici  istituiti, almeno la meta' dei componenti totali deve essere non dipendente dalla istituzione che si avvale del comitato  etico;  nei  casi  di  comitato  etico  di  cui all'art. 1, comma 1,  costituti nell'ambito di piu' strutture sanitarie pubbliche o  ad  esse  equiparate  o  a IRCCS, tale percentuale non puo' essere comunque  inferiore  ad  almeno  un terzo dei componenti. Ai fini del presente  decreto,  per  personale  non dipendente dalla struttura si intende  il personale che non abbia rapporti di lavoro a tempo pieno, parziale  o  di  consulenza con la struttura in cui opera il comitato etico.  Il  presidente,  e',  di norma, esterno alle strutture per le quali opera il comitato etico e viene nominato secondo le procedure e con le modalita' previste dal regolamento del comitato stesso.
 6.  Il  comitato  etico  puo'  convocare,  per  consulenza, esperti esterni  al  comitato  stesso  con esperienza in specifiche aree, che comunque  debbono  essere  coinvolti  in casi di valutazioni inerenti aree non coperte dai componenti del comitato etico.
 7.   Lo   sperimentatore,   o  altro  personale  partecipante  alla sperimentazione,   puo'   fornire,   ove   richiesto   dal  comitato, informazioni su ogni aspetto dello studio. Lo sperimentatore, o altro personale  partecipante  alla  sperimentazione,  non deve partecipare alle decisioni, al parere e al voto del comitato etico.
 8.  I  componenti del comitato etico restano in carica tre anni. Il mandato non puo' essere rinnovato consecutivamente piu' di una volta, eccezion fatta per i componenti ex officio, che comunque non potranno ricoprire   la   carica   di  presidente  per  piu'  di  due  mandati consecutivi.
 9.  Le  delibere  di  istituzione e costituzione del comitato etico debbono   essere  inserite  nell'Osservatorio  sulle  sperimentazioni cliniche  dei medicinali entro 20 giorni dall'adozione delle medesime con le modalita' indicate dall'osservatorio.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Indipendenza dei comitati etici
 
 1.   Il   comitato  etico  deve  essere  istituito,  organizzato  e funzionante in modo tale da garantire l'indipendenza dello stesso.
 2. L'indipendenza del comitato etico deve essere garantita almeno:
 a) dalla mancanza di subordinazione gerarchica del comitato etico nei confronti della struttura ove esso opera;
 b) dalla presenza di personale non dipendente dalla struttura ove opera il comitato etico;
 c) dalla  estraneita'  e dalla mancanza di conflitti di interesse dei  votanti rispetto alla sperimentazione proposta; i componenti del comitato  etico  devono  firmare annualmente una dichiarazione che li obbliga  a  non  pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa  sussistere  un  conflitto  di  interessi  di  tipo  diretto  o indiretto  tra  cui  il  coinvolgimento  nella  progettazione,  nella conduzione  o  nella  direzione  della  sperimentazione;  rapporti di dipendenza   con   lo  sperimentatore;  rapporti  di  consulenza  con l'azienda che produce il farmaco;
 d) dalla  mancanza  di  cointeressenze  di  tipo  economico tra i membri  del comitato e le aziende del settore farmaceutico; pertanto, nella  nomina  dei  membri  del comitato etico, gli amministratori si astengono dal designare dipendenti di aziende farmaceutiche o persone cointeressate alle attivita' economiche delle aziende farmnaceutiche.
 3)  dalle  ulteriori  norme  di  garanzia e incompatibilita' che il Comitato  etico  ritiene  di  dover adottare e che vanno inserite nel regolamento del comitato stesso.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Organizzazione
 
 1.  Il  comitato  etico  deve  adottare un regolamento che dettagli compiti,   modalita'   di   funzionamento,  regole  di  comportamento conformemente  alle  normative  vigenti  indicate  in  premessa,  che preveda tutti gli aspetti del funzionamento proprio e dell'Ufficio di segreteria  tecnico-scientifica,  secondo quanto previsto dalle norme di   buona   pratica   clinica  di  cui  all'allegato  1  al  decreto ministeriale   15 luglio   1997   citato  in  premessa  e  successivi aggiornamenti.
 2.  Il  comitato  etico  deve  dotarsi  di un ufficio di segreteria tecnico-scientifica  qualificata;  detta  segreteria  deve  essere in possesso   delle   necessarie   infrastrutture   per   assicurare  il collegamento  all'osservatorio,  per  l'inserimento nelle banche dati nazionale  ed  europea  dei  dati  di  cui  all'art.  11  del decreto legislativo  n. 211 del 2003 e l'attivita' di supporto tecnico per la valutazione  delle  reazioni avverse serie e inattese di cui all'art. 17,  nonche'  degli eventi avversi di cui al comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 211 del 2003.
 3.  Il comitato etico elegge al proprio interno un presidente ed un altro  membro  che  lo  sostituisca.  I membri del comitati etici non possono delegare altri in proprio luogo.
 4.  Il  comitato etico rende pubblicamente disponibili le modalita' di valutazione e di adozione dei pareri, tra cui il quorum necessario per  la loro espressione, che comunque deve essere di almeno la meta' piu'  uno dei componenti; le decisioni sono assunte dalla maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
 5.  Il  comitato  etico  rende pubblicamente disponibili la propria composizione,  il  proprio  regolamento,  i  tempi che prevede per la valutazione  delle  sperimentazioni  proposte, fermi restando i tempi massimi  previsti  dal decreto legislativo n. 211 del 2003, gli oneri previsti   a  carico  dei  promotori  della  sperimentazione  per  la valutazione  della  stessa e gli esiti delle riunioni, fermo restando il rispetto delle norme vigenti di confidenzialita'.
 6.  La  documentazione  relativa  all'attivita' del comitato etico, compresa  quella  ricevuta  dai  promotori  della sperimentazione, va archiviata  a  cura  dell'ufficio di segreteria tecnico-scientifica e resa disponibile per il periodo previsto dalle specifiche linee guida in materia, di cui al comma 6 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 211  del  2003,  anche  ai  fini  delle  attivita'  di  vigilanza del Ministero della salute, di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 211 del 2003.
 7.  Per quanto non disposto dal presente decreto, il comitato etico e'  organizzato  secondo  le  previsioni delle norme di buona pratica clinica,  di  cui  all'allegato  1  al decreto ministeriale 15 luglio 1997.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Funzionamento del comitato etico
 
 1.  Il  comitato  etico  svolge  i compiti ed opera conformemente e secondo le modalita' previste dal decreto legislativo n. 211 del 2003 e  dalle  norme  di  buona  pratica  clinica di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997.
 2.  La  valutazione  etica,  scientifica e metodologica degli studi clinici  da  parte  del  comitato  etico  ha  come riferimento quanto previsto dal decreto legislativo n. 211 del 2003, dalla dichiarazione di  Helsinki nella sua versione piu' aggiornata, dalla convenzione di Oviedo, dalle richiamate norme di buona pratica clinica e dalle linee guida   aggiornate   dell'Agenzia  europea  per  la  valutazione  dei medicinali    in    tema    di   valutazione   dell'efficacia   delle sperimentazioni cliniche. In tale ambito i diritti, la sicurezza e il benessere  dei  singoli soggetti coinvolti nello studio costituiscono le  considerazioni piu' importanti e devono prevalere sugli interessi della scienza e della societa'.
 3.  Il comitato etico, nell'esprimere le proprie valutazioni, tiene conto:
 a) che  in  linea di principio i pazienti del gruppo di controllo non   possono  essere  trattati  con  placebo,  se  sono  disponibili trattamenti  efficaci  noti,  oppure  se  l'uso  del placebo comporta sofferenza, prolungamento di malattia o rischio;
 b) che  l'acquisizione del consenso informato non e' una garanzia sufficiente  ne' di scientificita', ne' di eticita' del protocollo di studio  e,  pertanto,  non  esime il comitato dalla necessita' di una valutazione  globale  del  rapporto rischio/beneficio del trattamento sperimentale;
 c) che nel protocollo della sperimentazione deve essere garantito il  diritto  alla  diffusione  e pubblicazione dei risultati da parte degli sperimentatori che hanno condotto lo studio, nel rispetto delle disposizioni  vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela  brevettale, e che non devono sussistere vincoli di diffusione e pubblicazione dei risultati da parte dello sponsor.
 4.  I  componenti  del  comitato  etico  sono  vincolati al segreto d'ufficio.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Aspetti economici
 
 1.  Il  comitato  etico  verifica  che  siano  coperte da parte del promotore  della  sperimentazione  tutte  le  spese aggiuntive per le sperimentazioni,  le  attrezzature  ed altro materiale inventariabile necessari  per la ricerca e non in possesso della struttura, tutto il materiale   di   consumo   e   i   medicinali   da   impiegare  nella sperimentazione,  compreso  il  medicinale di confronto o l'eventuale placebo.
 2.  Con  delibera  dell'organo  amministrativo  della struttura ove opera  il comitato etico puo' essere stabilito il gettone di presenza per i membri dei comitati etici e viene stabilita la tariffa a carico del  promotore  per  l'assolvimento dei compiti demandati al comitato stesso, secondo le direttive e gli indirizzi regionali.
 3.  Le tariffe di cui al comma 2 vengono determinate in misura tale da  garantire  la completa copertura delle spese connesse ai compensi eventualmente  stabiliti  per  i  membri  dei  comitati  etici  e  al funzionamento degli stessi, nonche' gli oneri relativi agli uffici di segreteria di cui all'art. 4, comma 2.
 |  |  |  | Art. 7. 
 Parere unico
 
 1.  Il  comitato  etico  deputato  ad esprimere il parere unico, ai sensi  dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 211 del 2003, dovra'  rilasciare  uno dei seguenti pareri con relativa motivazione, da  comunicare  come  previsto  dall'art.  7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 211 del 2003:
 a) parere favorevole;
 b) parere non favorevole.
 2.   Nel   caso  di  parere  non  favorevole,  il  promotore  della sperimentazione  non  potra' presentare la domanda di parere unico ad altro  comitato  etico,  ne'  ulteriore nuova domanda di parere unico relativa  alla  stessa  sperimentazione, anche se modificata in una o piu' parti, se non nei casi di cui ai commi 3 e 5.
 3. Qualora il promotore della sperimentazione ritenga di modificare gli  elementi  della  sperimentazione,  recependo  le motivazioni che hanno  determinato  il  parere  non  favorevole  di cui al comma 1, o qualora  intenda  presentare  una  nuova domanda relativa alla stessa sperimentazione, modificata in una o piu' parti, potra' presentare la nuova domanda solo al medesimo comitato che ha espresso il richiamato parere  unico non favorevole, corredata del medesimo parere. La nuova domanda   seguira'  le  modalita'  di  cui  all'art.  7  del  decreto legislativo n. 211 del 2003.
 4.  Nel  caso  in  cui  il parere non favorevole sia stato espresso perche'  il  comitato etico ha ravvisato che il prodotto farmaceutico non   e'  mai  stato  utilizzato  nell'uomo  o  e'  stato  utilizzato nell'uomo,  ma  in  modo  inadeguato o insufficiente, secondo propria motivata  determinazione,  tale  da  essere  ritenuto  equivalente  a prodotto  farmaceutico  di  nuova  istituzione  ai sensi del comma 1, lettera  b,  dell'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre  2001,  n.  439, il promotore della sperimentazione puo' chiedere gli accertamenti all'Istituto superiore di sanita' di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.
 5.  Nei casi di cui al comma 4, il promotore della sperimentazione, una volta ottenuta l'autorizzazione da parte della commissione presso l'Istituto  superiore  di  sanita',  potra' presentare una domanda di sperimentazione  solamente  allo  stesso  comitato  etico  che  aveva espresso  il  parere  unico  non  favorevole  per  carenza  di  detti accertamenti.
 |  |  |  | Art. 8. 
 Successiva attivazione dei centri sperimentali
 
 1.  Nei  casi  in cui il promotore della sperimentazione ritenga di avviare  la  sperimentazione  in nuovi centri dopo che la medesima ha gia' ricevuto il parere unico favorevole, l'accettazione o il rifiuto di  tale  parere  da  parte  dei suddetti centri deve essere espresso entro  30 giorni dal ricevimento della domanda nella forma prescritta e corredata del suddetto parere.
 2.  La facolta' di attivazione di nuovi centri sperimentali, di cui al  comma 1,  deve  essere considerata una eccezione ed adeguatamente motivata.
 |  |  |  | Art. 9. 
 Sospensione della sperimentazione
 1.  Qualora  il  comitato etico abbia ragioni obiettive di ritenere che   siano   venute   a  mancare  le  condizioni  della  domanda  di autorizzazione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 211  del  2003  o qualora sia in possesso di informazioni che possano sollevare  dubbi  sul  piano  scientifico  o  sulla  sicurezza  della sperimentazione  clinica, ne informa l'autorita' competente di cui al decreto  legislativo n. 211 del 2003, art. 2, comma 1, lettera t), ai fini  della eventuale sospensione o divieto della sperimentazione, ai sensi  dell'art.  12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 211 del 2003.  Contestualmente  il  comitato etico chiede, a nome e per conto dell'autorita'  competente locale, le valutazioni del promotore della sperimentazione   o   dello   sperimentatore  e  degli  altri  centri partecipanti allo studio, fatto salvo l'intervento tempestivo in caso di pericolo immediato.
 |  |  |  | Art. 10. 
 Comunicazione dell'istituzione dei comitati
 
 1.  Le  regioni, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini dei 180  giorni  di  cui  al  successivo art. 13, trasmettono all'Agenzia italiana  per  il  farmaco  -  AIFA  l'elenco  e  la composizione dei comitati  etici  costituiti  ai  sensi  del presente decreto, ai fini della   ricostituzione   della   lista  dei  comitati  etici,  curata dall'osservatorio.
 |  |  |  | Art. 11. 
 Requisiti di riferimento
 
 1.   I  requisiti  minimi  di  cui  al  presente  decreto  sono  di riferimento,  per  quanto  applicabili, per le valutazioni in tema di ricerca   biomedica   e  di  assistenza  sanitaria,  nonche'  per  le valutazioni  in tema di sperimentazioni con dispositivi medici di cui al  decreto  legislativo  n.  46  del  24 febbraio  1997 e al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507.
 |  |  |  | Art. 12. 
 Abrogazioni
 
 1.  Decorsi  i termini dei 180 giorni di cui al successivo art. 13, sono abrogate le seguenti disposizioni:
 a) gli  articoli 3  e 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1997 - «Recepimento linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per  la  esecuzione  delle  sperimentazioni cliniche dei medicinali», citato in premessa;
 b) il  decreto  ministeriale  18 marzo  1998  -  «Linee  guida di riferimento  per  l'istituzione  ed  il  funzionamento  dei  comitati etici», citato in premessa;
 c) il   decreto  ministeriale  18 marzo  1998  -  «Modalita'  per l'esenzione   dagli  accertamenti  sui  medicinali  utilizzati  nelle sperimentazioni cliniche» citato in premessa, limitatamente:
 1)  agli articoli: 1, 2, commi da 1 a 6, 3, 4, 5, 9, 10 comma 1 lettera b);
 2) agli allegati 1 e 2;
 d) l'art.  1,  comma 1,  lettere b) e c) del decreto ministeriale 13 maggio  1999  - Integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1998 recante «Modalita' per l'esecuzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati  nelle sperimentazioni cliniche» e al decreto ministeriale 19 marzo 1998, recante «Riconoscimento delle idoneita' dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali».
 |  |  |  | Art. 13. 
 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.  Le  regioni  adottano  le  disposizioni  per  l'attuazione  del presente  decreto  entro  centottanta  giorni  dalla  sua  entrata in vigore.
 |  |  |  | Art. 14. 
 Clausola di invarianza finanziaria
 
 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
 Roma, 12 maggio 2006
 Il Ministro della salute
 Storace
 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze (ad interim)
 Berlusconi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 236
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