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| Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | COMUNICATO |  | Autorizzazione   all'immissione   in   commercio   della  specialita' medicinale  per  uso  veterinario «Sulfachinossalina 7% Sulfamerazina 11,5% Formevet S.p.a.». |  | 
 |  |  |  | Estratto decreto n. 54/9 del 9 giugno 2006 
 Il  medicinale  veterinario  prefabbricato SULFACHINOSSALINA 7% - SULFAMERAZINA   11,5%   FORMEVET   S.P.A.  (ex  integratore  medicato «Coccimit»).
 Titolare  A.I.C.: Formevet S.p.a., con sede legale in Milano, via Correggio, 19 - codice fiscale n. 03707670968.
 Produttore:  la  societa'  Chemifarma S.p.a., sita in Forli', via Don Eugenio Servidei, 16.
 Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
 busta da 30 g - A.I.C. n. 103472015;
 busta da 500 g - A.I.C. n. 103472027.
 Composizione: 100 g di prodotto contiengono:
 sulfachinossalina 7 g; sulfamerazina 11,5% g;
 eccipienti:  cosi'  come  indicati  nella  tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
 Specie  di  destinazione: uccelli da gabbia e da voliera, colombi viaggiatori.
 Indicazioni  terapeutiche:  coccidiosi;  infezioni  sostenute  da stafilococchi,   streptococchi,   haemopilus,  E.  coli,  salmonelle, klebssielle, protei, shigelle, pasteurelle.
 Infezioni   batteriche   respiratorie,   infezioni  da  germi  di irruzione secondaria enteriti batteriche.
 Tempo di attesa: non pertinenti.
 E'  vietato  l'utilizzo  del  medicinale  veterinario  su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.
 Validita':   in   confezione   integra  correttamente  conservata trentasei  mesi;  dopo  la  prima  apertura il prodotto va utilizzato entro  centottanta  giorni; l'alimento medicato deve essere consumato entro ventiquattro ore.
 Regime di dispensazione:
 barattolo   da   500   g   da  vendersi  esclusivamente  dietro prescrizione di ricetta medico veterinaria ripetibile;
 sacchetto  da  30 g da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria.
 L'adeguamento  degli  stampati nelle confezioni in commercio deve essere  effettuato  entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  del presente decreto.
 Decorrenza  ed  efficacia  del  decreto:  dal  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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