Decreto n. 54/14 del 9 giugno 2006
Premiscela per alimenti medicamentosi SULFAZONE. Titolare A.I.C.: Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a., con sede legale e fiscale in Beinasco (Torino), via Alessandro Manzoni, 2, codice fiscale n. 00505500017. Produttore: le societa' Unione commerciale lombarda S.p.a. sita in Brescia, via Di Vittorio, 36 e Chemifarm S.p.a., sita in Forli', via Don Eugenio Servidei, 16. Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacchetto da 5 g - A.I.C. n. 103460022; barattolo da 50 g - A.I.C. n. 103460010. Composizione: 1 kg di prodotto contiene: sulfachinossalina 90 g; furazolidone 40 g; vitamina K3 0,500 g, vitamina B1 cloridrato 0,300 g; vitamina B2 0,400 g, vitamina B6 cloridrato 0,500 g. Eccipienti: cosi' come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti. Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera. Indicazioni terapeutiche: il «Sulfazone» e' indicato nel trattamento delle interiti batteriche (coccidiosi), salmonellosi e coccidiosi degli uccelli da gabbia e da voliera. Tempo di attesa: non pertinenti. E' vietato l'utilizzo del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano. Validita': in confezione integra correttamente conservata trentasei mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro centottanta giorni; l'alimento medicato deve essere consumato entro ventiquattrore ore. Regime di dispensazione: barattolo da 50 g da vendersi esclusivamente dietro prescrizione di ricetta medico veterinaria ripetibile; sacchetto da 5 g da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria. L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |