Decreto n. 54/18 del 9 giugno 2006
Premiscela per alimenti medicamentosi FURAMIX. Titolare A.I.C.: Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a., con sede legale e fiscale in Beinasco (Torino), via Alessandro Manzoni, 2, codice fiscale n. 00505500017. Produttore: le societa' Unione Commerciale Lombarda S.p.a., sita in Brescia, via di Vittorio, 36 e Chemifarma S.p.a., sita in Forli', via Don Eugenio Servidei, 16. Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: barattolo da 50 g - A.I.C. n. 103461012; sacchetto da 5 g - A.I.C. n. 103461024. Composizione: 1 kg di prodotto contiene: spiramicina 35 g; furazolidone 40 g. Eccipienti: cosi' come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti. Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera. Indicazioni terapeutiche: il «Furamix» e' indicato nel trattamento delle malattie batteriche respiratorie e della malattia cronica respiratoria, gastrointestinali e salmonellosi degli uccelli da gabbia e da voliera. Tempo di attesa: non pertinenti. E' vietato l'utilizzo del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano. Validita': in confezione integra correttamente conservata 36 mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro 180 giorni; l'alimento medicato deve essere consumato entro 24 ore. Regime di dispensazione: barattolo da 50 g da vendersi esclusivamente dietro prescrizione di ricetta medico veterinaria ripetibile; busta da 5 g da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria. L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |