| Decreto n. 54/18 del 9 giugno 2006 
 Premiscela per alimenti medicamentosi FURAMIX.
 Titolare  A.I.C.:  Istituto  profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a.,   con  sede  legale  e  fiscale  in  Beinasco  (Torino),  via Alessandro Manzoni, 2, codice fiscale n. 00505500017.
 Produttore:  le societa' Unione Commerciale Lombarda S.p.a., sita in  Brescia, via di Vittorio, 36 e Chemifarma S.p.a., sita in Forli', via Don Eugenio Servidei, 16.
 Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
 barattolo da 50 g - A.I.C. n. 103461012;
 sacchetto da 5 g - A.I.C. n. 103461024.
 Composizione: 1 kg di prodotto contiene:
 spiramicina 35 g; furazolidone 40 g.
 Eccipienti:   cosi'  come  indicati  nella  tecnica  farmaceutica acquisita agli atti.
 Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera.
 Indicazioni   terapeutiche:   il   «Furamix»   e'   indicato  nel trattamento  delle  malattie batteriche respiratorie e della malattia cronica  respiratoria, gastrointestinali e salmonellosi degli uccelli da gabbia e da voliera.
 Tempo di attesa: non pertinenti.
 E'  vietato  l'utilizzo  del  medicinale  veterinario  su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.
 Validita':  in  confezione  integra  correttamente  conservata 36 mesi;  dopo  la  prima  apertura  il prodotto va utilizzato entro 180 giorni; l'alimento medicato deve essere consumato entro 24 ore.
 Regime di dispensazione:
 barattolo   da   50   g   da   vendersi  esclusivamente  dietro prescrizione di ricetta medico veterinaria ripetibile;
 busta  da  5  g  da  vendersi  senza  obbligo di ricetta medico veterinaria.
 L'adeguamento  degli  stampati nelle confezioni in commercio deve essere  effettuato  entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  del presente decreto.
 Decorrenza  ed  efficacia  del  decreto:  dal  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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