| IL RETTORE 
 Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168  ed, in particolare, gli articoli 6 e 16;
 Visto  lo  statuto  di autonomia dell'Universita' degli studi della Calabria,  emanato  con decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  70  del  25 marzo  1997 e successive modificazioni;
 Visto  nello  specifico  l'art.  7.5  dello  statuto riguardante la procedura per le relative modifiche;
 Vista  la  deliberazione assunta, nell'adunanza del 28 luglio 2006, dal  senato  accademico integrato secondo la previsione dell'art. 7.5 dello statuto di autonomia;
 Vista  la  nota  circolare  prot.  n.  622 del 14 febbraio 2005 del Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e  coreutica  e  per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale  per  l'universita'  -  Ufficio  I,  con la quale sono state impartite   istruzioni  per  la  trasmissione  degli  statuti  e  dei regolamenti   strutturali   di   ateneo  ai  fini  del  controllo  di legittimita' e di merito;
 Vista  la nota del rettore n. 26564 del 31 luglio 2006 con la quale e'  stato  inoltrato al Ministero dell'universita' e della ricerca il testo dello Statuto di autonomia, modificato dalla suddetta delibera, per  il  controllo  previsto  all'art.  6,  comma 9,  della  legge n. 168/1989;
 Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, prot. n.  3065 del 2 agosto 2006 con la quale non si evidenziano rilievi in merito alle modifiche proposte;
 
 Decreta:
 
 Gli  articoli 2.3 e 7.2 dello statuto di autonomia dell'Universita' della  Calabria,  emanato  ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono cosi' modificati:
 
 Art. 2.3.
 
 Il senato accademico
 
 1.  Al  senato  accademico  spetta  il  compito  di  indirizzare  e programmare  lo  sviluppo  dell'Universita',  fornendo indicazioni al consiglio  di  amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione  ed  alle  strutture  dell'Universita'  per l'adozione dei rispettivi piani di attivita'.
 Per  l'esercizio  dei  compiti di programmazione e di coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca, il Senato accademico:
 a) modifica,  a  composizione  integrata  secondo  il comma 2 del successivo art. 7.5, lo statuto;
 b) approva  annualmente  il  bando  di  ammissione degli studenti all'Universita',  eventualmente definendo il numero degli studenti da ammettere ai corsi di studio sulla base delle risorse disponibili, ed esplicitando  in  tal  caso  i  criteri  per  la  formulazione  delle graduatorie;
 c) coordina  le  attivita' delle facolta' e delle altre strutture didattiche, in particolare predispone il calendario accademico, anche sulla  base  delle  esigenze  organizzative  e  funzionali del centro residenziale;
 d) valuta  le  istanze e le proposte avanzate dal consiglio degli studenti  in  merito  all'organizzazione  della didattica ed alla sua qualita' ed assume al riguardo le opportune delibere;
 e) determina  i  criteri  per  la  distribuzione  degli  spazi  a servizio  dell'attivita'  didattica  e  scientifica,  e del personale docente  e  ricercatore  ai  fini dello sviluppo armonico di tutte le aree di attivita';
 f) formula  al consiglio di amministrazione, per le deliberazioni di  sua  competenza,  e al direttore amministrativo proposte riguardo alla distribuzione del personale tecnico amministrativo;
 g) approva   le  relazioni  ufficiali  da  inviare  al  Ministero competente;
 h) approva  ed  eventualmente  modifica  il  regolamento generale d'ateneo,  il  regolamento didattico d'ateneo e gli altri regolamenti interni  dell'Universita';  esprime  motivato  parere al consiglio di amministrazione  sul  regolamento  generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' predisposto dal direttore amministrativo;
 i) delibera   l'attivazione  e  la  disattivazione  di  strutture dell'Universita', di cui al successivo art. 3.1;
 l) approva,   sentito  il  consiglio  degli  studenti,  il  piano pluriennale di sviluppo dell'Universita';
 m) delibera   la   ripartizione,   tra   le   diverse   strutture scientifiche  e didattiche, delle risorse finanziarie che il bilancio dell'Universita' destina alla didattica e alla ricerca;
 n) valuta,  sentita  la  commissione  didattica  di ateneo di cui all'art.  2.8 e il nucleo di valutazione di ateneo, l'efficacia delle scelte  operate  dagli  organi competenti in materia di didattica, di tutorato  e  di  diritto  allo  studio  per  l'adozione  di eventuali provvedimenti;
 o) esprime  parere  sul  bilancio  di  previsione predisposto dal rettore;
 p) designa i membri del nucleo di valutazione di ateneo;
 q) approva  le  convenzioni  in  materia didattica, scientifica e culturale;
 r) propone    l'istituzione    dei    centri    universitari    e interuniversitari, sentito il consiglio di amministrazione;
 s) esercita  tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali  e  speciali sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti dell'universita'.
 Per  gli  argomenti  di cui alle voci e), f), h), i), l), m), o) il senato  accademico  delibera  sentito  il comitato di coordinamento e programmazione.   Il   parere   del   comitato   di  coordinamento  e programmazione   deve   essere   riportato  nel  verbale  del  senato accademico. Eventuali delibere difformi vanno adeguatamente motivate.
 2.  Il  senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria di  norma  almeno una volta al mese e in via straordinaria quando sia ritenuto  necessario  dal  rettore  stesso  o  quando  ne  sia  fatta richiesta  motivata  da  almeno un terzo dei suoi membri, o quando lo richiedano il consiglio degli studenti o il comitato di coordinamento e programmazione.
 Il  rettore  da'  esecuzione  alle  delibere  del senato accademico nell'ambito    delle   sue   competenze   ed   all'occorrenza   emana provvedimenti  d'urgenza,  riferendone  per  la  ratifica nella prima adunanza utile.
 Entro  il  mese  di luglio  di  ciascun  anno, il senato accademico approva  le  linee  generali  del piano di attivita' annuale fornendo indicazioni al consiglio di amministrazione.
 Le  norme  per il funzionamento del senato accademico sono definite dal regolamento generale d'ateneo.
 3. Il senato accademico e' composto:
 a) dal rettore, che lo presiede;
 b) dai presidi di facolta';
 c) da  direttori  di  dipartimento,  in  numero pari a quello dei presidi,  designati  in  concomitanza  alle elezioni del rettore, dai membri  del  comitato  di  coordinamento  e  programmazione,  secondo criteri  che  assicurino  l'equilibrata rappresentanza nell'organismo delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'ateneo;
 d) da  tre  rappresentanti  degli studenti eletti direttamente da questa  categoria, secondo le modalita' previste per l'elezione degli studenti in seno al consiglio di amministrazione;
 e) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, da eleggere  secondo  le  modalita' previste dal regolamento generale di ateneo.
 Fanno inoltre parte del senato accademico a titolo consultivo senza influire sul numero legale:
 il pro-rettore;
 il direttore amministrativo o suo delegato;
 il presidente del centro residenziale o suo delegato.
 Il direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario.
 
 Art. 7.2.
 
 Elezione delle rappresentanze studentesche
 
 1.  Possono  essere  candidati  alle  elezioni in organi collegiali dell'Universita'  della  Calabria soltanto gli studenti, iscritti per la  prima  volta  ad  un  corso di studio, che siano in regola con il piano  di  studi  personale o in ritardo sullo stesso di un numero di anni pari alla durata del corso.
 2.  La carica di rappresentante in consiglio di amministrazione non e' compatibile con quella di rappresentante in consiglio di facolta'.
 3.  Per  tutti  gli  studenti  eletti  negli organi universitari il mandato dura due anni accademici.
 4. Il rappresentante che perda la qualifica di studente, decade dal mandato e vi subentra il primo dei non eletti.
 5.  La  durata  del mandato dello studente subentrante e' pari allo scorcio di quella dello studente al quale subentra.
 6.  Le  elezioni per la designazione di rappresentanze studentesche sono  valide  se  prende  parte  al voto almeno il quindici per cento degli  aventi diritto. Nel caso tale percentuale non venga raggiunta, il numero dei rappresentanti viene ridotto in proporzione.
 7.  La  mancata  elezione  delle  rappresentanze  studentesche  non pregiudica la validita' della costituzione degli organi.
 8.  Le  norme  per  disciplinare  le  elezioni degli studenti e per garantire  la  liberta'  e la segretezza del voto sono deliberate dal senato accademico, sentito il consiglio degli studenti.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'ateneo.
 Arcavata di Rende, 1° agosto 2006
 Il rettore: Latorre
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