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| Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  | PROVVEDIMENTO 10 agosto 2006 |  | Diposizioni   in   materia  di  relazione  semestrale.  Modifiche  al provvedimento  ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G. Moduli di vigilanza da allegare  al bilancio consolidato. Modifiche al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G. (Provvedimento n. 2460). |  | 
 |  |  |  | L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
 
 Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni modificative ed integrative;
 Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della  direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
 Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n. 38, recante l'esercizio  delle  opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n.  1606/2002  del  Parlamento  europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;
 Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private, e, in particolare l'art. 354, commi 3 e 4, del medesimo decreto;
 Visto  il provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G in materia di  moduli  di  vigilanza  da  allegare  al  bilancio  di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
 Visto  il  provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G, in materia di   relazione   semestrale   delle   imprese   di   assicurazione  e riassicurazione;
 Visto il provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404, riguardante le disposizioni in materia di forme tecniche del bilancio consolidato redatto in base ai principi contabili internazionali;
 Premesso  che  il  contenuto  del  presente  provvedimento e' stato oggetto  di  pubblica  consultazione  dal 28 giugno 2006 al 28 luglio 2006  e,  per la parte relativa alle modifiche ai moduli di vigilanza da  allegare al bilancio consolidato (modulo 4), dal 22 dicembre 2005 al 31 gennaio 2006;
 Ritenuto  che  la presentazione di un'informativa completa, fondata sull'informativa  di  bilancio  annuale  consenta,  nel  rispetto del disposto  dei  principi  contabili  internazionali emanati dallo IASB (International  Accounting  Standard  Board)  ed  omologati  in  sede comunitaria  secondo  la  procedura  di  cui  all'art.  6  del citato regolamento  n.  1606/2002  (di  seguito  IAS/IFRS) ed in particolare dello IAS 34, di salvaguardare la continuita' e la comparabilita' con i  dati  del  bilancio  annuale,  di garantire l'omogeneita' dei dati presentati  dalle  diverse  imprese  e  di  soddisfare le esigenze di vigilanza;
 Considerata  la necessita' di modificare ed integrare la disciplina della  relazione semestrale prevista dal provvedimento ISVAP 6 luglio 1999,  n.  1207-G,  e dalla circolare ISVAP 19 luglio 1999, n. 380/D, nonche'  i moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato di cui al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G;
 
 Dispone:
 
 Art. 1.
 
 Modifiche al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G
 
 1.  Al  comma 1,  lettera a)  dell'art.  1 sono aggiunte le parole: «redatta in conformita' al decreto legislativo n. 173/1997».
 2. Al  comma 1,  lettera b)  dell'art.  1  sono aggiunte le parole: «redatta  in  conformita'  ai  principi  contabili internazionali (di seguito   IAS/IFRS)  emanati  dallo  IASB  (International  Accounting Standard Board) ed omologati in sede comunitaria secondo la procedura di  cui  all'art.  6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo  e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;».
 3. Al comma 1 dell'art. 1 e' aggiunta la seguente lettera:
 «f)   Relazione   semestrale   "IAS/IFRS"   indica  la  relazione sull'andamento della gestione dell'impresa relativa al primo semestre dell'esercizio redatta in conformita' agli IAS/IFRS.».
 4. Al  comma 1 dell'art. 3, dopo le parole «presente provvedimento» sono aggiunte le parole: «e che non redigono il bilancio di esercizio in conformita' agli IAS/IFRS».
 5. Dopo l'art. 5 e' inserito il seguente articolo:
 «Art.  5-bis  (Relazione  semestrale  IAS/IFRS).  1. Le imprese che rientrano  nell'ambito  di  applicazione del presente provvedimento e che  redigono  il  bilancio di esercizio in conformita' agli IAS/IFRS redigono,  a  fini  di vigilanza, la relazione semestrale IAS/IFRS in conformita'   ai  prospetti  (stato  patrimoniale,  conto  economico, prospetto   delle   variazioni  del  patrimonio  netto  e  rendiconto finanziario)   annessi   al   presente  provvedimento.  La  relazione semestrale  IAS/IFRS  comprende  note  redatte secondo un'informativa completa  ai  sensi  dello IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei  paragrafi relativi  all'area  tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
 "stato patrimoniale per gestione";
 "conto economico per gestione";
 "dettaglio delle partecipazioni";
 "dettaglio degli attivi materiali e immateriali";
 "dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";
 "dettaglio delle attivita' finanziarie";
 "dettaglio  delle  attivita'  e  passivita'  relative a contratti allorche'  il rischio dell'investimento e' sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione";
 "dettaglio delle riserve tecniche";
 "dettaglio delle passivita' finanziarie";
 "dettaglio delle voci tecniche assicurative";
 "proventi e oneri finanziari e da investimenti";
 "dettaglio delle spese di gestione".
 2.  Per  la  compilazione  dei prospetti della relazione semestrale IAS/IFRS,  le imprese applicano, in quanto compatibili, le istruzioni allegate al provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404.
 3.  La  relazione  semestrale  IAS/IFRS  comprende  in ogni caso le informazioni  generali sull'attivita' assicurativa di cui al punto A, lettere  da b) ad f) dell'allegato III nonche' quelle di cui al punto E del citato allegato.».
 6. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:
 «2.  La  relazione  semestrale consolidata si compone dei prospetti (stato  patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio  netto  e  rendiconto  finanziario)  annessi  al  presente provvedimento e delle note redatte secondo un'informativa completa ai sensi  dello  IAS  34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti   di  seguito  elencati,  dandone  adeguata  rilevanza  nei paragrafi  relativi  all'area  tematica  cui  i  prospetti  stessi si riferiscono:
 "stato patrimoniale per settore di attivita'";
 "conto economico per settore di attivita'";
 "area di consolidamento";
 "dettaglio delle partecipazioni non consolidate";
 "dettaglio degli attivi materiali e immateriali";
 "dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";
 "dettaglio delle attivita' finanziarie";
 "dettaglio  delle  attivita'  e  passivita'  relative a contratti emessi   da   compagnie   di   assicurazione   allorche'  il  rischio dell'investimento  e'  sopportato  dalla  clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione";
 "dettaglio delle riserve tecniche";
 "dettaglio delle passivita' finanziarie";
 "dettaglio delle voci tecniche assicurative";
 "proventi e oneri finanziari e da investimenti";
 "dettaglio delle spese della gestione assicurativa".
 3.  Per  la  compilazione  dei prospetti della relazione semestrale consolidata,   le   imprese  applicano,  in  quanto  compatibili,  le istruzioni allegate al provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404.
 4.  Alla  relazione  semestrale consolidata si applica l'art. 4 del provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404».
 7.  Al  comma 3  dell'art.  7,  dopo  le  parole  «Qualora, in casi eccezionali,»   sono  inserite  le  parole:  «nella  redazione  della relazione semestrale».
 8. Il comma 4 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente:
 «4.  Le  imprese conservano le evidenze gestionali interne relative agli  importi  della relazione semestrale, della relazione semestrale IAS/IFRS  e  della  relazione semestrale consolidata non direttamente rilevabili dalla contabilita».
 9.  Al  comma 1 dell'art. 8, la frase «la relazione semestrale e la relazione  semestrale  consolidata  sono  sottoposte  all'esame della societa'  di revisione [...] e' sostituita dalla frase: «la relazione semestrale,   la   relazione   semestrale  IAS/IFRS  e  la  relazione semestrale  consolidata  sono  sottoposte all'esame della societa' di revisione».
 10. Il comma 2 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente:
 «2.  La  relazione  della  societa'  di  revisione e' allegata alla relazione  semestrale,  alla  relazione  semestrale  IAS/IFRS  e alla relazione semestrale consolidata.».
 11.  All'art.  9,  la  prima  frase  e' sostituita dalla frase: «La relazione   semestrale   e  la  relazione  semestrale  IAS/IFRS  sono corredate delle eventuali osservazioni del collegio sindacale.».
 12. All'art. 10, e' aggiunto il comma 2-bis:
 «2-bis.  Per  le  imprese  che  redigono  la  relazione  semestrale IAS/IFRS, l'attuario incaricato esprime i giudizi di cui ai commi 1 e 2  con  riferimento  alle riserve tecniche determinate, per l'insieme dei  contratti  emessi  dall'impresa  di  assicurazione,  in  base ai principi nazionali senza i cambiamenti consentiti dai paragrafi 21-30 dell'IFRS  4.  L'attuario  incaricato  esprime  altresi'  il  proprio giudizio   sui  metodi  e  le  ipotesi  adottate  nella  verifica  di congruita'  delle  passivita'  assicurative di cui ai paragrafi 15-19 dell'IFRS  4  ed  illustra  gli  effetti dei cambiamenti dei principi contabili  applicati  che  hanno  concorso  alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nella relazione semestrale IAS/IFRS.».
 13.  Al  comma 1 dell'art. 11, le parole «La relazione semestrale e la  relazione  semestrale  consolidata» sono sostituite dalle parole: «1.  La  relazione  semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata,».
 14.  Al  comma 1  dell'art.  13  sono  abrogate  le  parole «e alla relazione semestrale consolidata».
 15. Il comma 3 dell'art. 13 e' sostituito dal seguente:
 «3. La relazione semestrale e' redatta in migliaia di euro».
 16.  Al  comma 4 dell'art. 13, le parole «La relazione semestrale e la  relazione  semestrale  consolidata» sono sostituite dalle parole: «la  relazione  semestrale,  la  relazione  semestrale  IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata».
 |  |  |  | Art. 2. 
 Modifiche al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G
 
 1.  Ai  moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato di cui al  provvedimento  ISVAP  4 dicembre 1998, n. 1059-G, come sostituiti dal  provvedimento  ISVAP  8 maggio  2006,  n. 2430, sono aggiunti il modulo  di  vigilanza 4 «Informativa sui premi» e la «Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti emessi da imprese di assicurazione» allegati al presente provvedimento.
 2. I moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato di cui al provvedimento  ISVAP  4 dicembre  1998, n. 1059-G, sono presentati al consiglio  di amministrazione che approva il bilancio consolidato cui essi si riferiscono.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Entrata in vigore
 
 1.  Le  disposizioni  relative alla relazione semestrale IAS/IFRS e alla  relazione  semestrale  consolidata  si  applicano a partire dal primo semestre dell'esercizio 2006.
 2.  Le  disposizioni relative al modulo di vigilanza 4 «Informativa sui  premi»  e  alla  «Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti emessi da imprese di assicurazione» si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2005.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Disposizioni transitorie e finali
 
 1.  In  sede  di  prima  applicazione,  per la relazione semestrale consolidata  2006  e  per  la  relazione semestrale IAS/IFRS 2006, le imprese  possono  omettere  di compilare le colonne relative al primo semestre   2005.   In  tal  caso  le  imprese  adotteranno  modalita' alternative  di  confronto  chiare  ed  adeguate tra i dati del primo semestre 2006 e quelli del primo semestre 2005, fornendo il dettaglio quantitativo   delle  differenze  ed  illustrando  sotto  il  profilo qualitativo  le  ragioni  che  rendono non significativo il confronto analitico   delle   voci   delle   semestrali  2006  con  quelle  del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
 2.  In  sede di prima applicazione le imprese trasmettono all'ISVAP il  modulo  di  vigilanza  4  «Informativa sui premi» e la «Relazione sulle  poste  del bilancio consolidato relative a contratti emessi da imprese di assicurazione» entro il 31 ottobre 2006.
 3.  Al fine di salvaguardare l'efficacia degli istituti prudenziali attualmente   in  vigore,  resta  ferma  la  facolta'  dell'ISVAP  di richiedere  dati ed informazioni aggiuntive alle imprese che redigono la relazione semestrale IAS/IFRS.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Abrogazioni
 
 1. Gli allegati IV, V e VI al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G, sono abrogati.
 2.  I prospetti A e B allegati alla circolare ISVAP 19 luglio 1999, n. 380, sono abrogati.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Pubblicazione
 
 1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino dell'ISVAP.
 Roma, 10 agosto 2006
 Il presidente: Giannini
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