Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2006 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 10 agosto 2006
Diposizioni in materia di relazione semestrale. Modifiche al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G. Moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato. Modifiche al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G. (Provvedimento n. 2460).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private, e, in particolare l'art. 354, commi 3 e 4, del medesimo decreto;
Visto il provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G in materia di moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
Visto il provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G, in materia di relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
Visto il provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404, riguardante le disposizioni in materia di forme tecniche del bilancio consolidato redatto in base ai principi contabili internazionali;
Premesso che il contenuto del presente provvedimento e' stato oggetto di pubblica consultazione dal 28 giugno 2006 al 28 luglio 2006 e, per la parte relativa alle modifiche ai moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato (modulo 4), dal 22 dicembre 2005 al 31 gennaio 2006;
Ritenuto che la presentazione di un'informativa completa, fondata sull'informativa di bilancio annuale consenta, nel rispetto del disposto dei principi contabili internazionali emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board) ed omologati in sede comunitaria secondo la procedura di cui all'art. 6 del citato regolamento n. 1606/2002 (di seguito IAS/IFRS) ed in particolare dello IAS 34, di salvaguardare la continuita' e la comparabilita' con i dati del bilancio annuale, di garantire l'omogeneita' dei dati presentati dalle diverse imprese e di soddisfare le esigenze di vigilanza;
Considerata la necessita' di modificare ed integrare la disciplina della relazione semestrale prevista dal provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G, e dalla circolare ISVAP 19 luglio 1999, n. 380/D, nonche' i moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato di cui al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G

1. Al comma 1, lettera a) dell'art. 1 sono aggiunte le parole: «redatta in conformita' al decreto legislativo n. 173/1997».
2. Al comma 1, lettera b) dell'art. 1 sono aggiunte le parole: «redatta in conformita' ai principi contabili internazionali (di seguito IAS/IFRS) emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board) ed omologati in sede comunitaria secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;».
3. Al comma 1 dell'art. 1 e' aggiunta la seguente lettera:
«f) Relazione semestrale "IAS/IFRS" indica la relazione sull'andamento della gestione dell'impresa relativa al primo semestre dell'esercizio redatta in conformita' agli IAS/IFRS.».
4. Al comma 1 dell'art. 3, dopo le parole «presente provvedimento» sono aggiunte le parole: «e che non redigono il bilancio di esercizio in conformita' agli IAS/IFRS».
5. Dopo l'art. 5 e' inserito il seguente articolo:
«Art. 5-bis (Relazione semestrale IAS/IFRS). 1. Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento e che redigono il bilancio di esercizio in conformita' agli IAS/IFRS redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale IAS/IFRS in conformita' ai prospetti (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario) annessi al presente provvedimento. La relazione semestrale IAS/IFRS comprende note redatte secondo un'informativa completa ai sensi dello IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
"stato patrimoniale per gestione";
"conto economico per gestione";
"dettaglio delle partecipazioni";
"dettaglio degli attivi materiali e immateriali";
"dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";
"dettaglio delle attivita' finanziarie";
"dettaglio delle attivita' e passivita' relative a contratti allorche' il rischio dell'investimento e' sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione";
"dettaglio delle riserve tecniche";
"dettaglio delle passivita' finanziarie";
"dettaglio delle voci tecniche assicurative";
"proventi e oneri finanziari e da investimenti";
"dettaglio delle spese di gestione".
2. Per la compilazione dei prospetti della relazione semestrale IAS/IFRS, le imprese applicano, in quanto compatibili, le istruzioni allegate al provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404.
3. La relazione semestrale IAS/IFRS comprende in ogni caso le informazioni generali sull'attivita' assicurativa di cui al punto A, lettere da b) ad f) dell'allegato III nonche' quelle di cui al punto E del citato allegato.».
6. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La relazione semestrale consolidata si compone dei prospetti (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario) annessi al presente provvedimento e delle note redatte secondo un'informativa completa ai sensi dello IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
"stato patrimoniale per settore di attivita'";
"conto economico per settore di attivita'";
"area di consolidamento";
"dettaglio delle partecipazioni non consolidate";
"dettaglio degli attivi materiali e immateriali";
"dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";
"dettaglio delle attivita' finanziarie";
"dettaglio delle attivita' e passivita' relative a contratti emessi da compagnie di assicurazione allorche' il rischio dell'investimento e' sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione";
"dettaglio delle riserve tecniche";
"dettaglio delle passivita' finanziarie";
"dettaglio delle voci tecniche assicurative";
"proventi e oneri finanziari e da investimenti";
"dettaglio delle spese della gestione assicurativa".
3. Per la compilazione dei prospetti della relazione semestrale consolidata, le imprese applicano, in quanto compatibili, le istruzioni allegate al provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404.
4. Alla relazione semestrale consolidata si applica l'art. 4 del provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404».
7. Al comma 3 dell'art. 7, dopo le parole «Qualora, in casi eccezionali,» sono inserite le parole: «nella redazione della relazione semestrale».
8. Il comma 4 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente:
«4. Le imprese conservano le evidenze gestionali interne relative agli importi della relazione semestrale, della relazione semestrale IAS/IFRS e della relazione semestrale consolidata non direttamente rilevabili dalla contabilita».
9. Al comma 1 dell'art. 8, la frase «la relazione semestrale e la relazione semestrale consolidata sono sottoposte all'esame della societa' di revisione [...] e' sostituita dalla frase: «la relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata sono sottoposte all'esame della societa' di revisione».
10. Il comma 2 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente:
«2. La relazione della societa' di revisione e' allegata alla relazione semestrale, alla relazione semestrale IAS/IFRS e alla relazione semestrale consolidata.».
11. All'art. 9, la prima frase e' sostituita dalla frase: «La relazione semestrale e la relazione semestrale IAS/IFRS sono corredate delle eventuali osservazioni del collegio sindacale.».
12. All'art. 10, e' aggiunto il comma 2-bis:
«2-bis. Per le imprese che redigono la relazione semestrale IAS/IFRS, l'attuario incaricato esprime i giudizi di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle riserve tecniche determinate, per l'insieme dei contratti emessi dall'impresa di assicurazione, in base ai principi nazionali senza i cambiamenti consentiti dai paragrafi 21-30 dell'IFRS 4. L'attuario incaricato esprime altresi' il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruita' delle passivita' assicurative di cui ai paragrafi 15-19 dell'IFRS 4 ed illustra gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nella relazione semestrale IAS/IFRS.».
13. Al comma 1 dell'art. 11, le parole «La relazione semestrale e la relazione semestrale consolidata» sono sostituite dalle parole: «1. La relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata,».
14. Al comma 1 dell'art. 13 sono abrogate le parole «e alla relazione semestrale consolidata».
15. Il comma 3 dell'art. 13 e' sostituito dal seguente:
«3. La relazione semestrale e' redatta in migliaia di euro».
16. Al comma 4 dell'art. 13, le parole «La relazione semestrale e la relazione semestrale consolidata» sono sostituite dalle parole: «la relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata».
 
Art. 2.

Modifiche al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G

1. Ai moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato di cui al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G, come sostituiti dal provvedimento ISVAP 8 maggio 2006, n. 2430, sono aggiunti il modulo di vigilanza 4 «Informativa sui premi» e la «Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti emessi da imprese di assicurazione» allegati al presente provvedimento.
2. I moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato di cui al provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G, sono presentati al consiglio di amministrazione che approva il bilancio consolidato cui essi si riferiscono.
 
Art. 3.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni relative alla relazione semestrale IAS/IFRS e alla relazione semestrale consolidata si applicano a partire dal primo semestre dell'esercizio 2006.
2. Le disposizioni relative al modulo di vigilanza 4 «Informativa sui premi» e alla «Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti emessi da imprese di assicurazione» si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2005.
 
Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, per la relazione semestrale consolidata 2006 e per la relazione semestrale IAS/IFRS 2006, le imprese possono omettere di compilare le colonne relative al primo semestre 2005. In tal caso le imprese adotteranno modalita' alternative di confronto chiare ed adeguate tra i dati del primo semestre 2006 e quelli del primo semestre 2005, fornendo il dettaglio quantitativo delle differenze ed illustrando sotto il profilo qualitativo le ragioni che rendono non significativo il confronto analitico delle voci delle semestrali 2006 con quelle del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
2. In sede di prima applicazione le imprese trasmettono all'ISVAP il modulo di vigilanza 4 «Informativa sui premi» e la «Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti emessi da imprese di assicurazione» entro il 31 ottobre 2006.
3. Al fine di salvaguardare l'efficacia degli istituti prudenziali attualmente in vigore, resta ferma la facolta' dell'ISVAP di richiedere dati ed informazioni aggiuntive alle imprese che redigono la relazione semestrale IAS/IFRS.
 
Art. 5.

Abrogazioni

1. Gli allegati IV, V e VI al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G, sono abrogati.
2. I prospetti A e B allegati alla circolare ISVAP 19 luglio 1999, n. 380, sono abrogati.
 
Art. 6.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino dell'ISVAP.
Roma, 10 agosto 2006
Il presidente: Giannini
 
Allegati
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