Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 21 luglio 2006 |
Determinazione dei criteri e delle modalita' procedimentali per la corretta valutazione dei casi individuali di non applicazione totale o parziale del recupero degli aiuti di Stato, disposto con decisione della Comunita' europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE
Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002 che ha dichiarato aiuti di Stato illegittimi i vantaggi derivanti dai prestiti concessi ai sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge n. 318 del 1° luglio 1986, convertito, con modifiche, nella legge n. 488 del 9 agosto 1986, a favore di societa' per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (di seguito denominate societa' beneficiarie); Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004; Visto, in particolare, l'art. 27, comma 11, della citata legge 18 aprile 2005, n. 62, che prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione della decisione della Commissione delle Comunita' europee n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002 dei singoli casi rientranti nella categoria de minimis e dei casi specifici di esenzione; Visto il trattato che istituisce la Comunita' europea ed in particolare gli articoli 87, 88 e 89 (ex articoli 92, 93 e 94); Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (92/C 213/02) del 20 maggio 1992 che al punto 3.2 introduce la regola sugli aiuti de minimis, successivamente modificata con la comunicazione della Commissione europea n. 96/C 68/06 del 6 marzo 1996; Visto il regolamento CE n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunita' europea, a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali; Visto, in particolare, l'art. 1 del citato regolamento CE n. 994/1998 che demanda al potere regolamentare della Commissione la possibilita' di dichiarare compatibili con il mercato comune alcune categorie di aiuti; Visto il regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalita' di applicazione dell'art. 88 (ex art. 93) del trattato CE concernente la procedura per il recupero degli aiuti; Considerato che alla data di emanazione del presente decreto risultano pendenti i ricorsi promossi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee avverso la decisione della Commissione n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002; Considerato che l'art. 27, comma 11, stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni ed esenzioni dall'applicazione delle norme di cui allo stesso comma 11; Considerato che il presente decreto e' stato oggetto di esame favorevole della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 27 marzo 2006;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e finalita'
1. In attesa della definizione dei ricorsi di cui in premessa, il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), i criteri e le modalita' procedimentali per la corretta valutazione dei casi individuali nei confronti dei quali non trova applicazione, in tutto o in parte, il recupero degli aiuti di Stato disposto con decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002. |
| Art. 2.
Casi di esenzione
1. Conformemente alla disciplina comunitaria pro-tempore vigente, costituiscono deroghe al divieto previsto dall'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE e non sono pertanto oggetto di recupero, le seguenti categorie di aiuti: a) gli aiuti rientranti nei regolamenti adottati dalla Commissione secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998; b) gli aiuti rientranti nell'ambito di applicabilita' della regola de minimis, esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base del trattato CEE o del trattato CECA, vigenti nel periodo di riferimento. |
| Art. 3.
Criteri di determinazione degli aiuti de minimis
1. Appartengono alla categoria gli aiuti che, in base alla determinazione adottata dalla Commissione in data 20 maggio 1992, non eccedono l'importo complessivo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU (ora euro) con la comunicazione n. 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, su un periodo di tre anni decorrente dal primo aiuto de minimis. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. 2. Per gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione de minimis di cui alla determinazione della Commissione europea del 1992 ed alla comunicazione del 1996, il triennio di riferimento per il calcolo del limite massimo ha carattere fisso, esaurito il quale inizia a decorrere un nuovo triennio. Il calcolo del triennio decorre dalla data del primo aiuto de minimis ottenuto dal soggetto. Il momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto e' quello della concessione indipendentemente dall'effettiva erogazione. Per la verifica del limite si sommano tutti gli importi di aiuti de minimis, di qualsiasi tipologia, ottenuti dallo stesso soggetto nel triennio. 3. Conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione con comunicazione n. 96/C68/06 del 1996, l'importo massimo di aiuto nel periodo di riferimento e' espresso sotto forma di sovvenzione diretta di denaro. Per gli aiuti erogati in forma diversa, ai fini dell'applicazione del limite previsto dalla regola de minimis, gli stessi devono essere convertiti in equivalente sovvenzione, calcolata al lordo dell'imposta eventualmente applicabile sull'aiuto. Ai fini della determinazione del limite per gli aiuti de minimis ottenuti fino al 31 dicembre 1998, si applicano i tassi variabili di conversione del valore nominale in lire nel valore in ECU; per gli aiuti ottenuti dal 1° gennaio 1999 il tasso di conversione in euro e' fisso e pari a 1936,27. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare e' quello medio annuale relativo all'esercizio precedente a quello di concessione dell'aiuto de minimis. 4. Sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato per l'applicazione della regola de minimis, gli aiuti autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente. |
| Art. 4.
Documentazione probatoria
1. Le societa' beneficiarie degli aiuti che intendono avvalersi dei casi specifici di esenzione di cui all'art. 2 del presente decreto, producono idonea documentazione che dimostri il ricorrere delle condizioni di esenzione richiamate dal citato art. 2. Nell'ipotesi contemplata all'art. 2, lettera b), e' altresi' prodotta idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le informazioni relative agli aiuti de minimis ricevuti con riferimento al periodo di godimento dell'agevolazione dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione della Commissione n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, conformemente alla regolamentazione pro-tempore vigente. La suddetta dichiarazione e' prodotta anche nel caso in cui non sia stato fruito alcun aiuto a titolo di de minimis. 2. La documentazione di cui al precedente comma e' inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI - Ufficio III, entro dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI - Ufficio III, valuta la sussistenza delle condizioni di esenzione richiamate dal citato art. 2 sulla base della documentazione prodotta. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 2006
Il Ministro dell'interno Amato
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Il Ministro per le politiche europee Bonino |
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