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| Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 21 luglio 2006 |  | Determinazione  dei  criteri  e delle modalita' procedimentali per la corretta  valutazione dei casi individuali di non applicazione totale o  parziale del recupero degli aiuti di Stato, disposto con decisione della Comunita' europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 e
 
 IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE
 
 Vista  la  decisione  della  Commissione delle Comunita' europee n. 2003/193/CE  del  5 giugno  2002  che  ha  dichiarato  aiuti di Stato illegittimi  i  vantaggi  derivanti  dai  prestiti  concessi ai sensi dell'art.   9-bis  del  decreto-legge  n.  318  del  1° luglio  1986, convertito,  con  modifiche,  nella legge n. 488 del 9 agosto 1986, a favore di societa' per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti  servizi  pubblici locali, costituite ai sensi dell'art. 22 della  legge  8 giugno  1990,  n. 142 (di seguito denominate societa' beneficiarie);
 Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  27,  comma 11, della citata legge 18 aprile  2005,  n.  62,  che  prevede  l'esclusione  dall'ambito di applicazione   della  decisione  della  Commissione  delle  Comunita' europee  n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002 dei singoli casi rientranti nella categoria de minimis e dei casi specifici di esenzione;
 Visto  il  trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea  ed in particolare gli articoli 87, 88 e 89 (ex articoli 92, 93 e 94);
 Vista  la  disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (92/C 213/02) del 20 maggio 1992 che  al  punto  3.2  introduce  la  regola  sugli  aiuti  de minimis, successivamente  modificata  con  la  comunicazione della Commissione europea n. 96/C 68/06 del 6 marzo 1996;
 Visto  il  regolamento CE n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione  degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la  Comunita'  europea,  a  determinate  categorie  di aiuti di stato orizzontali;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  1  del  citato  regolamento CE n. 994/1998  che  demanda  al  potere regolamentare della Commissione la possibilita'  di  dichiarare compatibili con il mercato comune alcune categorie di aiuti;
 Visto il regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante  modalita'  di  applicazione  dell'art.  88  (ex art. 93) del trattato CE concernente la procedura per il recupero degli aiuti;
 Considerato  che  alla  data  di  emanazione  del  presente decreto risultano pendenti i ricorsi promossi innanzi alla Corte di giustizia delle  Comunita'  europee  avverso  la decisione della Commissione n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002;
 Considerato che l'art. 27, comma 11, stabilisce che con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con il Ministro per le politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni ed  esenzioni  dall'applicazione  delle  norme  di  cui  allo  stesso comma 11;
 Considerato  che  il  presente  decreto  e'  stato oggetto di esame favorevole  della  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 27 marzo 2006;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Oggetto e finalita'
 
 1.  In  attesa della definizione dei ricorsi di cui in premessa, il presente  decreto  determina,  ai  sensi  dell'art.  27  della  legge 18 aprile  2005,  n.  62  (Legge  comunitaria  2004),  i criteri e le modalita'   procedimentali  per  la  corretta  valutazione  dei  casi individuali  nei confronti dei quali non trova applicazione, in tutto o  in  parte, il recupero degli aiuti di Stato disposto con decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Casi di esenzione
 
 1.  Conformemente  alla disciplina comunitaria pro-tempore vigente, costituiscono  deroghe al divieto previsto dall'art. 87, paragrafo 1, del  trattato CE e non sono pertanto oggetto di recupero, le seguenti categorie di aiuti:
 a) gli   aiuti   rientranti   nei   regolamenti   adottati  dalla Commissione  secondo  le  procedure di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998;
 b) gli  aiuti  rientranti  nell'ambito  di  applicabilita'  della regola   de   minimis,   esclusi  i  settori  disciplinati  da  norme comunitarie  speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base del  trattato  CEE  o  del  trattato  CECA,  vigenti  nel  periodo di riferimento.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Criteri di determinazione degli aiuti de minimis
 
 1.  Appartengono  alla  categoria  gli  aiuti  che,  in  base  alla determinazione adottata dalla Commissione in data 20 maggio 1992, non eccedono  l'importo  complessivo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU (ora euro) con la comunicazione n. 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, su un periodo di tre anni decorrente dal primo aiuto de minimis.
 Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
 2.  Per  gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione de  minimis  di cui alla determinazione della Commissione europea del 1992  ed  alla comunicazione del 1996, il triennio di riferimento per il  calcolo  del limite massimo ha carattere fisso, esaurito il quale inizia a decorrere un nuovo triennio.
 Il  calcolo  del  triennio  decorre  dalla  data del primo aiuto de minimis  ottenuto  dal  soggetto.  Il  momento  in  cui  sorge per il beneficiario   il   diritto   a  ricevere  l'aiuto  e'  quello  della concessione indipendentemente dall'effettiva erogazione.
 Per la verifica del limite si sommano tutti gli importi di aiuti de minimis,  di  qualsiasi tipologia, ottenuti dallo stesso soggetto nel triennio.
 3.  Conformemente  alle  indicazioni  fornite dalla Commissione con comunicazione  n.  96/C68/06 del 1996, l'importo massimo di aiuto nel periodo di riferimento e' espresso sotto forma di sovvenzione diretta di denaro.
 Per  gli  aiuti erogati in forma diversa, ai fini dell'applicazione del limite previsto dalla regola de minimis, gli stessi devono essere convertiti   in   equivalente   sovvenzione,   calcolata   al   lordo dell'imposta eventualmente applicabile sull'aiuto.
 Ai  fini  della  determinazione del limite per gli aiuti de minimis ottenuti  fino al 31 dicembre 1998, si applicano i tassi variabili di conversione  del  valore  nominale in lire nel valore in ECU; per gli aiuti ottenuti dal 1° gennaio 1999 il tasso di conversione in euro e' fisso e pari a 1936,27.
 Il  tasso  di  conversione  lira/ECU  da  applicare e' quello medio annuale  relativo  all'esercizio  precedente  a quello di concessione dell'aiuto de minimis.
 4.  Sono  esclusi  dal  cumulo  per il computo dell'importo massimo fissato  per  l'applicazione  della  regola  de  minimis,  gli  aiuti autorizzati  dalla  Commissione  o  rientranti  in  un regolamento di esenzione  per  categoria  anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Documentazione probatoria
 
 1. Le societa' beneficiarie degli aiuti che intendono avvalersi dei casi  specifici  di esenzione di cui all'art. 2 del presente decreto, producono  idonea  documentazione  che  dimostri  il  ricorrere delle condizioni  di  esenzione  richiamate dal citato art. 2. Nell'ipotesi contemplata  all'art.  2,  lettera b),  e'  altresi'  prodotta idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  contenente tutte le informazioni relative agli aiuti de minimis ricevuti  con  riferimento  al periodo di godimento dell'agevolazione dichiarata   aiuto   di   Stato  illegittimo  dalla  decisione  della Commissione  n.  2003/193/CE  del  5 giugno  2002, conformemente alla regolamentazione  pro-tempore  vigente.  La suddetta dichiarazione e' prodotta  anche  nel  caso  in cui non sia stato fruito alcun aiuto a titolo di de minimis.
 2.  La documentazione di cui al precedente comma e' inviata a mezzo raccomandata  con  avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI - Ufficio III, entro  dieci  giorni  decorrenti  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
 3.  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro  -  Direzione  VI  -  Ufficio III, valuta la sussistenza delle condizioni di esenzione richiamate dal citato art. 2 sulla base della documentazione prodotta.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 luglio 2006
 
 Il Ministro dell'interno
 Amato
 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Padoa Schioppa
 
 Il Ministro per le politiche europee
 Bonino
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