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| Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  | DECRETO 4 agosto 2006 |  | Disposizioni  per  la  massimizzazione  delle  importazioni  di gas - Interrompibilita'  delle forniture di gas ai clienti industriali, per far  fronte a possibili situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale per il prossimo periodo invernale 2006-2007. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 Visto  il  decreto  legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto  legislativo  n.  164/2000)  ed in particolare l'art. 18, che stabilisce  che  le  imprese  di  vendita  del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;
 Visto  l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce   che   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  provvede  alla  sicurezza,  all'economicita' e alla programmazione   del   sistema  nazionale  del  gas,  anche  mediante specifici  indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e   la   sicurezza   degli   approvvigionamenti   e   di  ridurre  la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
 Visto  l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce   che   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,  in  caso  di  crisi  del mercato dell'energia o di gravi  rischi  per  la sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
 Vista  la deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/05, dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorita);
 Vista  la  deliberazione 28 giugno 2006, n. 134 dell'Autorita', che prevede incentivi all'importazione invernale spot di gas naturale;
 Visto il documento per la consultazione 28 giugno 2006 con il quale l'Autorita' illustra le proprie proposte in materia di definizione di modifiche  ed integrazioni ai criteri di determinazione della tariffa di  trasporto ed alla disciplina di accesso al servizio di trasporto, ed  in particolare i delineati corrispettivi infrannuali di trasporto nei  punti  di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con    l'estero    e    le   disposizioni   transitorie   in   merito all'incentivazione   di   rilascio   di   capacita'   nei   punti  di interconnessione con l'estero;
 Visti  i  dati a consuntivo della situazione di emergenza climatica durante  il  periodo invernale 2005-2006, ed in particolare le misure adottate in materia di massimizzazione delle importazioni di gas e di interrompibilita' delle forniture di gas;
 Viste  le  analisi  svolte, per il periodo invernale 2006-2007, dal Comitato  tecnico  di emergenza e monitoraggio del sistema del gas di cui  all'art.  8  del decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre  2001,  che evidenziano la necessita' di adottare misure per  accrescere l'offerta di gas al fine di contenere il ricorso agli stoccaggi e per fare fronte a situazioni critiche di domanda di punta eccezionale  che  potrebbero  verificarsi  verso la fine dello stesso periodo invernale;
 Considerato   che   tale  deficit,  in  relazione  alle  condizioni climatiche  e  ad  altre  circostanze  sfavorevoli,  potrebbe  essere compreso  tra  1  e  2  miliardi  di metri cubi di gas e che potrebbe aumentare in caso di riduzioni non programmate di forniture di gas da fornitori esteri;
 Considerato  che e' necessario assicurare la disponibilita' massima di  gas  di  importazione  per  far  fronte  alla domanda di gas come potrebbe svilupparsi nel periodo invernale 2006-2007;
 Considerato  che  la  sospensione  delle  forniture  ai clienti che possano sottoscrivere contratti interrompibili consente di ridurre il fabbisogno  di  gas  nei  casi  in cui non si riesca a far fronte con altre misure alla domanda complessiva;
 Considerati  i  benefici che, nel contesto della maggiore sicurezza dell'alimentazione   e   della   tenuta   del   sistema  in  caso  di disequilibrio  tra  domanda  e  disponibilita'  di gas, derivano agli stessi  utenti  dalla  interrompibilita'  di  cui  sopra,  in  quanto contribuiscono   ad  assicurare  l'integrita'  e  l'operativita'  del sistema  stesso,  e  quindi i ricavi derivanti dal suo esercizio agli utenti stessi;
 Considerato  che,  in  applicazione  della  procedura  di emergenza climatica  ed in caso di deficit tra domanda e disponibilita' di gas, puo'  essere  richiesta  una riduzione del fabbisogno di gas mediante l'applicazione dell'interrompibilita' di forniture di gas;
 Considerata  la  opportunita'  di  un intervento dell'Autorita' per incentivare  una  maggiore  offerta  di  interrompibilita',  mediante l'introduzione di corrispettivi di trasporto di gas differenziati per forniture interrompibili e non interrompibili;
 Considerato   il  parere  favorevole  sulle  misure  contenute  nel presente  decreto  espresso  dal  Comitato  tecnico  di  emergenza  e monitoraggio  del  sistema  del gas e le osservazioni pervenute dalle associazioni di categoria degli utenti del sistema nazionale del gas;
 Ritenuta  necessaria la tempestiva attivazione di misure adeguate a far  fronte  alla  domanda  di  gas  naturale  del  prossimo  periodo invernale;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas
 
 1.  Con  decorrenza  dal  13 novembre 2006 e fino al 31 marzo 2007, ciascun   utente   titolare   di   capacita'   di   trasporto,  anche interrompibile,  ad  ogni  punto  di  entrata della rete nazionale di trasporto del gas naturale interconnesso con l'estero ha l'obbligo di utilizzare completamente le capacita' di trasporto conferite ai punti di  entrata  della  rete  nazionale dei gasdotti per il prossimo anno termico   2006-2007,   al  fine  di  rendere  massime  le  immissioni complessive   di  gas  in  rete,  tenuto  conto  dei  volumi  massimi consentiti dai contratti di importazione e della loro gestione.
 2.  Gli utenti di cui al comma 1 presentano alla Direzione generale per  l'energia  e  le  risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico  (di  seguito:  la  Direzione)  e  all'Autorita'  entro  il 30 settembre 2006 il piano delle importazioni previste per il periodo di cui al comma 1 coerente con gli obblighi di massimizzazione di cui al  presente  articolo,  tenuto  conto delle misure di incentivazione all'importazione  per il trimestre gennaio-marzo 2007 di cui all'art. 2 della deliberazione 28 giugno 2006 dell'Autorita' n. 134/06.
 3.  La  Direzione effettua in relazione ai piani delle importazioni di   cui  al  comma 2  il  controllo  delle  capacita'  di  trasporto effettivamente  richieste all'impresa maggiore di trasporto nel corso del  procedimento  di allocazione per l'anno termico 2006-2007, sulla base   dei   contratti   di   importazione   e  delle  autorizzazioni all'importazione   rilasciate.  A  tal  fine  l'impresa  maggiore  di trasporto  trasmette  alla  stessa  Direzione  i  dati  relativi alle capacita'   richieste   e   conferite  a  ciascun  utente,  curandone l'aggiornamento.
 4.  Fatte  salve  le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005 con cui e' stata approvata  la procedura di emergenza per fare fronte alla mancanza di copertura   del   fabbisogno  di  gas  naturale  in  caso  di  eventi climaticisfavorevoli,  i  quantitativi  di  gas  che,  al termine del periodo di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti fattori:
 a) una tolleranza del 2%;
 b) contenuto energetico del gas importato;
 c) eventuali cause di provata forza maggiore;
 d) messa a disposizione dei terzi delle capacita' non utilizzate, con  adeguato  preavviso,  secondo  le  modalita'  di  cui al comma 8 stabilite dall'Autorita';
 e) nel  caso  di  contratti  di  importazione  che  prevedono  la consegna  in piu' punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, dell'utilizzo  complessivo  della  capacita'  conferita,  purche'  le capacita'  non  utilizzate nei singoli punti siano rese disponibili a terzi  con  programmazione almeno settimanale con adeguato preavviso, secondo  le  modalita'  di  cui  al comma 8 stabilite dall'Autorita', dovessero complessivamente risultare per ciascun punto di entrata non importati  per  il  mancato  utilizzo della capacita' conferita, sono considerati  quali prelievi virtuali non autorizzati dallo stoccaggio strategico e soggetti al corrispettivo di cui al comma 5.
 5.  Il  corrispettivo  nei casi di cui al comma 4 e' determinato in misura  pari  al  20%  del  corrispettivo  di cui alla lettera b) del comma 10  dell'art.  15  della deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005,  n.  119/05,  come  modificato dall'art. 14 della deliberazione 3 marzo  2006,  n.  50/06, con esclusione dei corrispettivi di cui al comma 15.3 dello stesso articolo per i primi 50 milioni di metri cubi non   importati,  pari  al  50%  dello  stesso  corrispettivo  per  i successivi  volumi fino a 100 milioni di metri cubi, e in misura pari al 100% per i restanti volumi.
 6.  Con  riferimento  al  periodo  invernale  di cui al comma 1, il corrispettivo  di cui al comma 10 dell'art. 15, citato al comma 5, e' determinato dall'Autorita' entro il 30 novembre 2006.
 7.  Con deliberazione dell'Autorita' sono disciplinate le modalita' di  versamento  e  di destinazione degli eventuali proventi derivanti dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai commi precedenti. Restano  ferme  le  disposizioni vigenti e i corrispettivi da versare alle  imprese  di  stoccaggio  nel  caso  di prelievi effettivi dallo stoccaggio strategico.
 8.  L'Autorita', al fine di massimizzare l'utilizzo della capacita' conferita,  con  propria  deliberazione  disciplina  la riallocazione delle capacita' non utilizzate, incentivando per il periodo invernale 2006-2007  il  riacquisto  di  capacita'  non utilizzata nei punti di interconnessione con l'estero.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Interrompibilita' delle forniture di gas ai clienti industriali
 
 1. Ciascuna impresa di vendita di gas naturale che fornisca clienti industriali  direttamente  allacciati  alle  reti  di  trasporto,  ha l'obbligo  di  concordare con detti clienti, per il periodo invernale di cui all'art. 1, comma 1, una interrompibilita' delle forniture che consenta  di  ottenere,  in  caso  di applicazione della procedura di emergenza   climatica,   una  interruzione  garantita  delle  proprie forniture  di  gas,  presso  i  corrispondenti punti di riconsegna in misura  non inferiore al 10% dei quantitativi mediamente forniti, nei trenta giorni precedenti alla richiesta di interruzione, al complesso dei  propri  clienti  industriali  e  per  almeno quattro settimane a decorrere  dal  29 gennaio  2007,  che, in conformita' alle richieste formulate   in  applicazione  della  citata  procedura  di  emergenza climatica, potranno essere anche non consecutive.
 2.  Le  imprese di vendita di cui al comma 1 comunicano all'impresa maggiore  di trasporto entro il 30 ottobre 2006 i codici dei punti di riconsegna   che  alimentano  totalmente  o  parzialmente  i  clienti interrompibili   di  cui  allo  stesso  comma,  inclusi  i  punti  di riconsegna oggetto di cessione ad altre imprese ai sensi del comma 3. Qualora  i  clienti  di tipo interrompibile siano collegati a reti di trasporto  di altre imprese, la comunicazione all'impresa maggiore di trasporto  e' fatta attraverso le imprese che gestiscono tali reti di trasporto,  che in tal caso hanno il compito di rilevare, a decorrere dal  1° dicembre  2006,  i  quantitativi giornalieri forniti e quelli effettivamente  prelevati  dai  clienti  interessati,  ai  fini della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1.
 3.  Le  imprese  di  vendita di gas naturale possono far fronte, in tutto od in parte, all'obbligo di cui al comma 1 mediante acquisto da altre   imprese  di  vendita  dei  diritti  necessari.  In  tal  caso comunicano,  entro  il  30 ottobre 2006, alla Direzione e all'impresa maggiore  di  trasporto i nominativi dei cedenti ed i quantitativi di interrompibilita'   acquisiti   per   far   fronte   all'obbligo   e, all'Autorita',  anche le condizioni economiche concordate. In caso di mancata  o  ridotta interruzione le disposizioni di cui al comma 4 si applicano  comunque  nei confronti dell'impresa titolare dell'obbligo di cui al comma 1.
 4.   Fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di  revoca  delle autorizzazioni  alla  vendita  di  gas, i quantitativi di gas che, al termine   dell'eventuale   emergenza  climatica  dichiarata  e  delle richieste  di  interruzione  delle  forniture  in  applicazione della procedura   di  emergenza  climatica,  dovessero  risultare  su  base giornaliera  non  interrotti  fino a concorrenza della percentuale di cui al comma 1 e per la durata di cui nelle richieste di applicazione della  interrompibilita', tenuto conto di una tolleranza del 2%, sono considerati  quali prelievi virtuali non autorizzati dallo stoccaggio strategico e soggetti a un corrispettivo pari al corrispettivo di cui alla   lettera b)  del  comma 10  dell'art.  15  della  deliberazione 21 giugno  2005,  n.  119/05,  come  modificato  dall'art.  14  della deliberazione   3 marzo   2006,   n.   50/06,   con   esclusione  dei corrispettivi di cui al comma 15.3 dello stesso articolo.
 5.   Gli   eventuali  proventi  derivanti  dall'applicazione  delle disposizioni  di  cui ai commi precedenti sono riscossi dalle imprese di trasporto interessate e versati nel fondo istituito dall'Autorita' con    deliberazione   n.   297/05,   secondo   modalita'   stabilite dall'Autorita'.   Restano   ferme   le   disposizioni   vigenti  e  i corrispettivi  da  versare  alle  imprese  di  stoccaggio nel caso di prelievi effettivi dallo stoccaggio strategico.
 6.  Le  imprese  di  vendita  di  cui  al  comma 1 inviano entro il 30 ottobre  2006 alla Direzione e all'Autorita' una relazione tecnica che  descriva  le azioni predisposte e i risultati raggiunti per fare fronte  agli  obblighi  riguardanti  l'interrompibilita'  di  cui  al presente articolo.
 7.  L'Autorita'  stabilisce  con  propria  deliberazione misure per incentivare l'adesione all'interrompibilita' delle forniture da parte dei   clienti   utilizzatori   di   gas   naturale  per  applicazioni industriali,  tra  le  quali  l'aumento  fino  al 50% del divario dei corrispettivi   di   trasporto   del   gas  relativi  alle  forniture interrompibili  e non interrompibili e la possibilita' di recesso dei clienti industriali dai contratti di fornitura sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Disposizioni finali
 
 1.  Le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto possono essere modificate  o revocate, in tutto od in parte, in caso di accertamento nel  corso  del  periodo  invernale  2006-2007  di un andamento della domanda  di  gas  naturale e dello svaso dagli stoccaggi che consenta l'equilibrio  in  prospettiva  tra fabbisogno e disponibilita' di gas per il restante periodo.
 2.  Con  successivo  provvedimento  la  procedura  di emergenza per fronteggiare  la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in  casi  di  eventi  climatici sfavorevoli approvata con decreto del Ministero   delle   attivita'  produttive  del  12 dicembre  2005  e' modificata in accordo alle disposizioni del presente decreto.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico   ed   entra   in   vigore   dalla  data  della  sua  prima pubblicazione.
 Roma, 4 agosto 2006
 Il Ministro: Bersani
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