| IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  753/2002  della  Commissione  del 29 aprile  2002, pubblicato nella, Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  n.  L  118  del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita' di applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la  protezione  di taluni prodotti vitivinicoli, da ultimo modificato con  regolamento (CE) n. 1512/2005 della Commissione del 15 settembre 2005,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 241 del 17 settembre 2002;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n.  1164,  modificato  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 maggio  1982,  n.  518,  recante  norme  per  la  produzione  e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite   ed   il  decreto  ministeriale  2 luglio  1991,  n.  290,  che regolamenta   l'indicazione   supplementare   in  etichetta  di  tale materiale;
 Visto  in  particolare  l'art. 11 del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  1164/69,  che istituisce il registro nazionale delle varieta' di vite;
 Visto  il  decreto  ministeriale  7 maggio  2004,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 2004,  recante «Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite  di  cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale, in  particolare,  e'  stato  pubblicato  l'intero registro aggiornato delle varieta' di vite;
 Visto  il  decreto  ministeriale  2 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  n. 61 del 14 marzo 2006,  e  il  relativo decreto di rettifica 30 marzo 2006, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  n.  93  del 21 aprile  2006,  con  il  quale  e'  stato  da  ultimo aggiornato il predetto registro nazionale delle varieta' di vite;
 Visto  l'allegato  II  del  citato  regolamento  (CE)  n. 753/2002, contenente   i  nomi  delle  varieta'  di  vite  o  i  loro  sinonimi comprendenti   un'indicazione  geografica  che  possono  figurare  in etichettatura dei vini, conformemente alla deroga di cui all'art. 19, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002;
 Considerato  che,  ai  sensi  della  predetta deroga comunitaria e' consentito,  per  l'Italia,  l'utilizzo della varieta' di vite «Tocai Friulano»,  esclusivamente  per  la  designazione e presentazione dei v.q.p.r.d. delle regioni Veneto e Friuli e per un periodo transitorio fino  al  31 marzo  2007,  in  conformita' alle disposizioni previste dall'accordo  tra  la Comunita' europea e la Repubblica d'Ungheria di cui  alla  decisione  93/724/CE  del  Consiglio del 23 novembre 1993, concernente  la  conclusione di un accordo tra la Comunita' europea e la  Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini;
 Considerato  che dopo la scadenza del predetto termine del 31 marzo 2007  i  produttori  italiani dei citati v.q.p.r.d. non potranno piu' utilizzare  nella  designazione  e  presentazione  di  tali  vini  il riferimento  al  nome  della  varieta'  di  vite «Tocai Friulano», in quanto  il  termine  «Tocai»  e'  tale  da generare confusione con la denominazione  di  origine  ungherese «Tokaji», che resta pertanto di esclusivo  uso  dei  produttori  ungheresi,  ai  sensi  della  citata regolamentazione   comunitaria   in   materia   di  protezione  delle denominazioni geografiche dei vini;
 Vista  l'istanza  della  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7.7/56739  del  5 giugno 2006, intesa ad inserire nel citato registro nazionale  per  la  varieta'  di vite «Tocai friulano B.» il sinonimo «Friulano  B.»,  identificato  dai produttori dei v.q.p.r.d. friulani quale  unica  e  valida  alternativa  al nome «Tocai friulano B.», da poter  utilizzare nell'etichettatura di detti vini, in quanto e' tale da ben identificare una varieta' di vite tradizionalmente connaturata al territorio regionale;
 Visto  il  protocollo d'intesa sottoscritto il 14 marzo 2006 tra il Ministero  delle politiche agricole e forestali e la regione autonoma del  Friuli-Venezia  Giulia,  inteso a formalizzare il riconoscimento del citato sinonimo «Friulano» e ad intraprendere le opportune azioni promozionali  per  l'affermazione  sui principali mercati italiani ed esteri  dei vini a denominazione di origine designati con il predetto sinonimo;
 Visto parere favorevole espresso nella seduta del 3 luglio 2006 dal comitato  nazionale  per  la  classificazione delle varieta' di viti, istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001;
 Ritenuto  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  in  via  del tutto eccezionale, di procedere al riconoscimento del sinonimo «Friulano B» per  la  varieta'  di vite «Tocai friulano B.», esclusivamente per la designazione  e  presentazione  dei  vini  a denominazioni di origine della  regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi della deroga di cui al citato regolamento CE n. 753/2002, art. 19, paragrafo 2, in quanto il predetto   sinonimo   corrisponde,   in  parte,  al  nome  di  talune denominazioni di origine della citata regione;
 Ritenuto  di  provvedere  al conseguente aggiornamento del registro nazionale delle varieta' di viti;
 
 Decreta:
 
 Articolo unico
 
 1.  Il  registro  nazionale  delle  varieta' di vite, aggiornato da ultimo  con  decreto  ministeriale  30 marzo  2006  richiamato  nelle premesse, e' integrato come segue:
 all'allegato  1,  sezione  I - vitigni ad uve da vino - al codice 235  -  varieta'  Tocai  friulano  B.  -  e'  inserito, nell'apposita colonna,  il  sinonimo  «Friulano»,  con la seguente annotazione: «Ai soli  fini  della  designazione  dei  v.q.p.r.d.  provenienti  da uve raccolte nella regione Friuli-Venezia Giulia».
 Il  presente  decreto  e'  inviato  all'organo  di controllo per la registrazione   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 28 luglio 2006
 Il Ministro: De Castro
 |