IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella, Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, da ultimo modificato con regolamento (CE) n. 1512/2005 della Commissione del 15 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 241 del 17 settembre 2002; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale; Visto in particolare l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/69, che istituisce il registro nazionale delle varieta' di vite; Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 2004, recante «Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale, in particolare, e' stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varieta' di vite; Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 61 del 14 marzo 2006, e il relativo decreto di rettifica 30 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 93 del 21 aprile 2006, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il predetto registro nazionale delle varieta' di vite; Visto l'allegato II del citato regolamento (CE) n. 753/2002, contenente i nomi delle varieta' di vite o i loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica che possono figurare in etichettatura dei vini, conformemente alla deroga di cui all'art. 19, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002; Considerato che, ai sensi della predetta deroga comunitaria e' consentito, per l'Italia, l'utilizzo della varieta' di vite «Tocai Friulano», esclusivamente per la designazione e presentazione dei v.q.p.r.d. delle regioni Veneto e Friuli e per un periodo transitorio fino al 31 marzo 2007, in conformita' alle disposizioni previste dall'accordo tra la Comunita' europea e la Repubblica d'Ungheria di cui alla decisione 93/724/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunita' europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini; Considerato che dopo la scadenza del predetto termine del 31 marzo 2007 i produttori italiani dei citati v.q.p.r.d. non potranno piu' utilizzare nella designazione e presentazione di tali vini il riferimento al nome della varieta' di vite «Tocai Friulano», in quanto il termine «Tocai» e' tale da generare confusione con la denominazione di origine ungherese «Tokaji», che resta pertanto di esclusivo uso dei produttori ungheresi, ai sensi della citata regolamentazione comunitaria in materia di protezione delle denominazioni geografiche dei vini; Vista l'istanza della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7.7/56739 del 5 giugno 2006, intesa ad inserire nel citato registro nazionale per la varieta' di vite «Tocai friulano B.» il sinonimo «Friulano B.», identificato dai produttori dei v.q.p.r.d. friulani quale unica e valida alternativa al nome «Tocai friulano B.», da poter utilizzare nell'etichettatura di detti vini, in quanto e' tale da ben identificare una varieta' di vite tradizionalmente connaturata al territorio regionale; Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 14 marzo 2006 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e la regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, inteso a formalizzare il riconoscimento del citato sinonimo «Friulano» e ad intraprendere le opportune azioni promozionali per l'affermazione sui principali mercati italiani ed esteri dei vini a denominazione di origine designati con il predetto sinonimo; Visto parere favorevole espresso nella seduta del 3 luglio 2006 dal comitato nazionale per la classificazione delle varieta' di viti, istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001; Ritenuto per le motivazioni sopra esposte, in via del tutto eccezionale, di procedere al riconoscimento del sinonimo «Friulano B» per la varieta' di vite «Tocai friulano B.», esclusivamente per la designazione e presentazione dei vini a denominazioni di origine della regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi della deroga di cui al citato regolamento CE n. 753/2002, art. 19, paragrafo 2, in quanto il predetto sinonimo corrisponde, in parte, al nome di talune denominazioni di origine della citata regione; Ritenuto di provvedere al conseguente aggiornamento del registro nazionale delle varieta' di viti;
Decreta:
Articolo unico
1. Il registro nazionale delle varieta' di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 30 marzo 2006 richiamato nelle premesse, e' integrato come segue: all'allegato 1, sezione I - vitigni ad uve da vino - al codice 235 - varieta' Tocai friulano B. - e' inserito, nell'apposita colonna, il sinonimo «Friulano», con la seguente annotazione: «Ai soli fini della designazione dei v.q.p.r.d. provenienti da uve raccolte nella regione Friuli-Venezia Giulia». Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2006 Il Ministro: De Castro |