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| Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 28 aprile 2006 |  | Riassetto dei comparti di specialita' delle Forze di polizia. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ed  in  particolare l'art. 1, commi primo e secondo, l'art. 16 e l'art. 19;
 Vista  la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
 Vista  la  legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia  di  riordino  dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello  Stato,  del  Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato e norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia;
 Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
 Visto   il  decreto  legislativo  19 marzo  2001,  n.  68,  recante l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208,   recante   il  regolamento  per  il  riordino  della  struttura organizzativa    delle    articolazioni    centrali   e   periferiche dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
 Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
 Visto  il  proprio  decreto  in data 12 febbraio 1992, recante, fra l'altro,  le  direttive  volte  al  consolidamento  dei  comparti  di specialita' delle Forze di polizia;
 Visto  il  proprio  decreto  in  data  12 febbraio  2001 recante la direttiva  per  l'attuazione  del  coordinamento  e  della  direzione unitaria delle Forze di polizia;
 Visto  il  proprio  decreto  in  data 2 aprile 2004 con il quale e' stato  costituito il Gruppo di lavoro la cui attivita' e' finalizzata alla  ricognizione  ed all'analisi delle funzioni speciali esercitate da  ciascuna  Forza  di  polizia,  nonche'  alla  predisposizione  di proposte finalizzate all'aggiornamento delle disposizioni vigenti per i  comparti  di  specialita' e preso atto della relazione conclusiva, con  allegati  verbali  delle  decisioni  di  seduta,  rassegnata dal Presidente del menzionato Collegio in data 28 luglio 2005;
 Stabilito che e' necessario riconsiderare l'assetto dei comparti di specialita'  delle Forze di polizia, in coerenza con l'evoluzione del quadro   normativo   di   settore,   nella   cornice  unitaria  della responsabilita'  generale  in  materia di ordine e sicurezza pubblica affidata  al  Ministro dell'interno dalla menzionata legge n. 121 del 1981, al fine di attuare una coordinata pianificazione interforze che assicuri  la massima efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto per  le  finalita'  generali  di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
 Ritenuto  che  occorre  a  tal  fine  ribadire  che  il  sistema di coordinamento  e direzione unitaria delle Forze di polizia risultante dal citato decreto del Ministro dell'interno in data 12 febbraio 2001 e'  rafforzato  sul  territorio  dall'esercizio della responsabilita' affidata  alle Autorita' provinciali di pubblica sicurezza in materia di ordine pubblico e di sicurezza pubblica;
 Sentito   il  Comitato  nazionale  dell'ordine  e  della  sicurezza pubblica nella seduta del 4 aprile 2006;
 
 Decreta:
 
 1. Nell'allegato documento, che forma parte integrante del presente atto,  sono  fissate  le  direttive  per il riassetto dei comparti di specialita' delle Forze di polizia.
 2.  Il  capo  della  Polizia  -  Direttore  generale della pubblica sicurezza,  i  comandanti  generali  dell'Arma  dei carabinieri e del Corpo   della   Guardia   di   finanza,   il  capo  del  Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria, il dirigente generale - Capo del Corpo  forestale  dello Stato e i prefetti provvederanno ad impartire le necessarie direttive nell'ambito di rispettiva competenza.
 3.  Il  capo  della  Polizia  -  Direttore  generale della pubblica sicurezza e' incaricato di dare attuazione al presente decreto.
 Roma, 28 aprile 2006
 Il Ministro: Pisanu
 
 Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 8, foglio n. 127
 |  |  |  | Allegato 
 Al  fine  di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo delle Forze di polizia, in data 12 febbraio   1992   il  Ministro  dell'interno  adotto'  un'apposita direttiva  volta,  fra  l'altro,  al  consolidamento  dei comparti di specialita' delle Forze di polizia a competenza generale, prevedendo, a  tal  fine,  che  la  Polizia  di  Stato  e  l'Arma dei carabinieri dovessero  tener  conto  dell'esigenza di sviluppare le potenzialita' operative  dei rispettivi comparti di specializzazione, privilegiando anche  la  mirata  qualificazione  del personale destinato a prestare servizio nelle citate specialita'.
 Attesa  la  estrema  dinamicita'  del  sistema  ed il lungo tempo trascorso,   la  menzionata  direttiva  necessita  di  interventi  di adeguamento, in primo luogo in conseguenza dell'evoluzione del quadro legislativo,  che ha contribuito a creare problemi di sovrapposizione delle  competenze  di  piu'  Forze  di polizia nei medesimi ambiti di attivita'.
 In  particolare,  negli  ultimi  anni,  nel quadro del menzionato sistema  unitario  definito  dalla  legge  n.  121  del  1981 e delle funzioni  dalla  stessa  demandate  all'Autorita'  nazionale  ed alle Autorita'   provinciali  di  pubblica  sicurezza,  sono  emersi  dati normativi di particolare rilievo:
 - la  circostanza  che  il  decreto  legislativo n. 68 del 2001 abbia  attribuito nuove funzioni al Corpo della Guardia di finanza in materia economica e finanziaria;
 - la  circostanza  che la legge n. 36 del 2004 abbia attribuito nuove  funzioni  al  Corpo  forestale  dello  Stato  nella difesa del patrimonio  agroforestale  italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema;
 - la   conferma,  in  un  quadro  evolutivo,  delle  competenze specialistiche  della  Polizia di Stato e dell'Arma di carabinieri in specifici  ambiti  che  trovano  fondamento normativo nel decreto del Presidente  della  Repubblica  22  marzo  2001,  n.  208, nel decreto legislativo  5 ottobre  2000,  n.  297  ed  in  altre disposizioni di settore.
 In    relazione   alla   evoluzione   del   quadro   legislativo, l'individuazione  dei  comparti  di  specialita', cosi' come definiti nella  direttiva  del  1992,  non  appare,  pertanto, piu' pienamente coerente   non   solo   con   le  trasformazioni  verificatesi  negli ordinamenti  di  alcune Forze di polizia, ma anche con la progressiva organizzazione  che  tutte  le  Forze  di  polizia  si  sono date per adeguare  la  rispettiva  attivita' istituzionale, oltre che ai nuovi compiti  individuati  nel tempo dal legislatore, anche agli obiettivi definiti di volta in volta dai rispettivi vertici di governo.
 In conseguenza di cio' e' evidente che il sistema dei comparti di specialita',  fondato  sul  riconoscimento di specifiche attribuzioni della  Polizia  di  Stato  e  dell'Arma dei carabinieri, debba essere ripensato  ai  fini  della  riacquisizione  di un quadro sinergico da armonizzarsi  con  le  nuove  funzioni di livello generale attribuite alla  Guardia  di  finanza  e  al Corpo forestale dello Stato, in una logica  integrata che consenta una strategica azione di prevenzione e contrasto della illegalita'.
 Occorre,  dunque, ricercare a partire dai comparti di specialita' forme di coordinamento e di riparto delle competenze piu' efficaci ed incisive.
 La  questione  ha  un rilievo prioritario sulla funzionalita' del «sistema sicurezza».
 L'assorbiniento   delle   aeree  di  sovrapposizione  attualmente esistenti  all'interno  dei  compiti istituzionali di alcune Forze di polizia  e  la  conseguente  eliminazione  delle connesse diseconomie funzionali  costituisce,  infatti,  lo  strumento  piu'  efficace per consentire  un  equilibrato  recupero  di  risorse  per  le  esigenze generali  dell'ordine e della sicurezza pubblica, cosi' come previsto dal  legislatore  che  ha apprestato un quadro ordinamentale unitario che  ha  i propri cardini, ai sensi della menzionata legge n. 121 del 1981:
 nella  responsabilita'  generale  del  Ministro  dell'interno - Autorita'  nazionale  di  pubblica  sicurezza,  cui  che e' demandata 1'alta  direzione,  nella prospettiva unitaria disegnata dalla stessa legge,  dei  servizi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  nonche'  il coordinamento dei compiti e delle attivita' delle Forze di polizia;
 nel  ruolo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza al cui organo centrale, il Dipartimento, e' affidata, secondo le direttive e gli  ordini  del  Ministro  dell'interno, l'attuazione della politica dell'ordine   e   della   sicurezza   pubblica   e  il  coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia, Dipartimento che si colloca in una posizione di snodo e di raccordo tra l'Autorita' politica e le Forze di polizia;
 nella  responsabilita', in ambito provinciale, del prefetto per le  funzioni di coordinamento generale e del questore per le funzioni di   coordinamento  tevnico-operativo  in  materia  di  ordine  e  di sicurezza pubblica;
 nella  sostanziale  inscindibilita'  delle  esigenze  di tutela dell'ordine  pubblico  da  quella di tutela della sicurezza pubblica, atteso   che   ogni   turbativa  dell'ordine  pubblico  incide  sulla sicurezza,  come  ogni  aggressione  a quest'ultima e' potenzialmente lesiva del primo;
 nella  potenziale  riconducibilita'  agli  ambiti dell'ordine e della sicurezza pubblica di quegli illeciti che, per la loro generale offensivita'  dell'ordinamento,  ricadono  anche  sotto  la  sanzione penale.
 Tanto  premesso,  si  evidenzia  che, fermi restando i compiti di polizia  giudiziaria  e  di pubblica sicurezza che la legge rimette a ciascuna   Forza   di   polizia   ed   ai  suoi  appartenenti,  nella ridefinizione dell'assetto dei comparti di specialita' delle Forze di polizia  a  competenza  generale  e  nella connessa individuazione di ulteriori  ambiti  di  intervento rimessi alla competenza esclusiva o prevalente  di  singole  Forze  di  polizia  occorre  valorizzare, in coerenza   con  gli  assetti  normativi,  la  presenza  di  strutture operative  che  abbiano  sviluppato una particolare qualificazione in specifici  ambiti  di  indagine  e si pongano, dunque, come referenti principali  per lo svolgimento delle attivita' di polizia afferenti a tali specifici settori.
 All'attribuzione   di   un   comparto   di   specialita'  e  alla individuazione di ambiti di intervento rimessi - per legge o ai sensi della  presente direttiva - alla competenza esclusiva o prevalente di una Forza di polizia deve, pertanto, conseguire - come gia' stabilito nella  direttiva del 1992 - che solo la Forza di polizia prescelta ha facolta'   di  create  strutture  deputate  all'esercizio  di  quella funzione  e  che  essa,  inoltre,  costituisce  per le altre Forze di polizia  il  fondamentale  polo  di  gravitazione  informativa  e  di analisi.  Resta  fermo,  in  sinergia  con  il sistema organico delle banche  dati  specializzate  costituite  in forza dei sopra enunciati principi,  il  quadro  di  sistema  unitario rappresentato dal Centro elaborazione dati interforze e dal Servizio analisi criminale, per le informazioni  e  i  dati  in  materia  di  tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalita', e  rafforzato  dagli  obblighi  di comunicazione previsti dalle norme vigenti  nei confronti di specifiche strutture del Dipartimento della pubblica  sicurezza e delle Forze di polizia, nonche' degli ufficiali e  degli  agenti di polizia tributaria o dei comandi della Guardia di finanza per le violazioni tributarie.
 Ai  suindicati prrincipi le Forze di polizia adegueranno, dunque, la  rispettiva  attivita'  istituzionale,  nel  rigoroso rispetto del dovere  di  tempestiva  informazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 della  legge n. 121 del 1981, delle Autorita' provinciali di pubblica sicurezza  su  quanto  abbia  attinenza  con  1'ordine e la sicurezza pubblica  nella  provincia.  Tutto  cio'  in  un ambito di coordinato sviluppo  delle  relazioni  a  livello europeo e internazionale e nel quadro   di  un'incisiva  collaborazione  internazionale  di  polizia rimessa  alla competenza unitaria dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,  in  attuazione  delle  direttive  impartite  da1 Ministro dell'interno,  e per essa al Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 6 della menzionata legge n. 121 del 1981.
 Le  Forze di polizia, inoltre, nel predisporre i propri programmi di  potenziamento,  terranno  conto  dell'esigenza  di  sviluppare le potenzialita' operative dei comparti di specializzazione o, comunque, dei settori di intervento ad esse rimessi.
 In relazione ai suindicati obiettivi di carattere generale, fermi restando gli adempimenti previsti dalle singole dipendenze funzionali e  non  connessi  ad esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, si dispone quanto segue.
 
 Sicurezza stradale.
 La   Polizia  di  Stato  continuera'  sulle  strade  italiane  ad assicurare  l'attuazione  della competenza prevalente ad essa rimessa nel  comparto di specializzazione della polizia stradale, con valenza peraltro, esclusiva per gli interventi in ambito autostradale, mentre l'Arma  dei  carabinieri  confermera'  il  significativo concorso nei servizi  di  polizia  stradale  sulla  viabilita' ordinaria. Le altre Forze  di  polizia  individuate  nell'art. 12 del codice della strada assicureranno il concorso nei servizi di polizia stradale da attuarsi in relazione alla loro dislocazione sul territorio.
 Al  fine  di  realizzare  una  piu'  equilibrata distribuzione di risorse,  i prefetti, ove del caso sentiti i comitati provinciali per l'ordine  e la sicurezza pubblica, promuoveranno le necessarie intese con i presidenti delle province e con i sindaci al fine di assicurare un  piu'  ampio e coordinato concorso nei servizi di polizia stradale da  parte  dei Corpi e dei Servizi di polizia provinciale e comunale, con  riguardo  sia  alla  viabilita'  provinciale che alla viabilita' comunale.
 
 Sicurezza ferroviaria.
 Con  riguardo  al  comparto  di specializzazione della Polizia di Stato, gli uffici della Polizia ferroviaria assicureranno il consueto e  qualificato  impegno,  sia nella prevenzione e contrasto dei reati che  interessano  ili  contesto della rete ferroviaria nazionale, sia nelle  attivita'  di  tutela dell'ordine pubblico e della incolumita' dei  cittadini  che  abbiano  riferimento al medesimo contesto, ferma restando   l'esclusivita'   dei   presidi   della  Polizia  di  Stato nell'ambito  delle  stazioni  ferroviarie  per  lo  svolgimento delle attivita' istituzionali rimesse alla specialita'.
 
 Sicurezza delle frontiere.
 La  Polizia  di  Stato  continuera'  a disimpegnare la competenza specialistica  ad  essa rimessa in via prevalente per le attivita' di polizia  di  frontiera terrestre, marittima ed aerea, con il concorso del  Corpo  della  Guardia  di  finanza nell'esercizio dei compiti di polizia economica e finanziaria.
 Per  le  attivita'  istituzionali svolte al confine terrestre, la Polizia   di   Stato   assicurera'  il  graduale  avvicendamento  dei contingenti  dell'Arma  dei  carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza  nell'espletamento  dei  servizi  di  frantiera a partire dal confine sloveno ove sono venute meno le barriere doganali.
 Ai  fini  del  contrasto  dell'immigrazione clandestina via mare, confermato  il  modello  di  coordinamento  interforze risultante dal decreto  interministeriale del 14 luglio 2003, la cui efficacia e' da ritenersi positivamente sperimentata.
 
 Sicurezza delle reti di comunicazione.
 Si  premette  che il settore della polizia delle comunicazioni e' regolato  da  un  sistema normativo complesso che e' causa di aree di contiguita' nell'attivita' istituzionale di piu' Forze di polizia.
 Per  effetto del deereto legislativo n. 68 del 2001, alla Guardia di  finanza,  nell'esercizio  delle  funzioni  di polizia economica e finanziaria,   sono  demandati  compiti  di  prevenzione,  ricerca  e repressione  delle  violazioni in materia di valute, titoli, valori e mezzi   di   pagamento  nazionali,  europei  ed  esteri,  nonche'  di movimentazioni finanziarie e di capitali.
 L'azione  dispiegata  in  tale  settore  dalla Guardia di finanza riguarda  i  circuiti  di  pagamehto  nel loro complesso e, pertanto, anche  quelli che utilizzano tecnologie, com'e' nel caso, delle carte di  debito  e  di  credito  e  dei  pagamenti e movimenti di capitali effettuati on line.
 Con  riguardo  al commercio elettronico, lo sviluppo esponenziale degli scambi via internet ha reso pressante l'esigenza di controllare il  corretto  andamento  degli  obblighi  tributari  da  parte  degli operatori e, a tal fine, con direttiva dell'8 giugno 2000 il Ministro delle  finanze  ha  disposto  il  rafforzamento  del  dispositivo  di controllo  nel  settore,  affidando  al  Corpo il compito di assumere opportune  iniziative  tese  ad  individuare  i  fenomeni evasivi nel commercio elettronico.
 Di contro il Servizio polizia postale e delle comunicazioni della Polizia  di Stato nell'ambito dei propri compiti istituzionali svolge attivita'   di  intelligence  per  la  prevenzione  ed  il  contrasto dell'utilizzo  e  della contraffazione di mezzi di pagamento, settore che  ha  immediati  riflessi  sul  commercio  elettronico e nel quale l'attenzione  investigativa del comparto di specialita' e' incentrata sulle   tecnologie   software   o  hardware  impiegate  per  carpire, riprodurre  e  utilizzare  identita',  codici e carte di pagamento in transazioni elettroniche.
 La  Polizia postale e delle comunicazioni e', altresi', impegnata in  attivita'  di  investigazione  per la prevenzione ed il contrasto alle   violazioni   sul   diritto   d'autore,   settore   in  cui  e' particolarmente evidente la contiguita' dell'azione investigativa con le  competenze di altre Forze di polizia ed in particolare con quelle rimesse  alla Guardia di finanza dall'art. 2, comma 2, lettera l) del decreto  legislativo n. 68 del 2001, le quail possono svolgersi anche attraverso  il monitoraggio di internet per individuare le violazioni commesse attraverso la rete.
 In  presenza  di  aree  di contiguita' nell'ambito di fenomeni di natura  inevitabilmente  complessa  occorre  prevedere, come criterio generale  di  riparto  delle  rispettive  funzioni,  che  la Forza di polizia  competente  ad  intervenire  vada individuata avuto riguardo alla natura del fatto e dei reati, o delle violazioni ammiinistrative ad esso ricollegabili, che si intendono prevenire o contrastare.
 In  relazione  a cio', si dispone che sia rimesso alla competenza primaria   della   Polizia  di  Stato  garantire,  in  via  generale, l'integrita'  e la funzionalita' della rete informatica, ivi compresa la   protezione  delle  infrastrutture  critiche  informatizzate,  la prevenzione  ed  il  contrasto  degli attacchi di livello informatico alle  strutture  di  livello  strategico  per  il  Paese,  nonche' la sicurezza  e  regolarita'  dei  servizi  di  telecomunicazione  e  il contrasto  della pedopornografia on line, anche in relazione a quanto previsto  dall'art.  7-bis  del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e dall'art. 19 della legge 6 febbraio 2006, n. 38. La Polizia postale e delle  comunicazioni  procedera' altresi' al contrasto degli illeciti concernenti  i  mezzi  di  pagamento e il diritto d'autore in tutti i casi  in  cui l'utilizzo distorto dello strumento informatico o delle tecnologie  di  rete  rappresenti  il  modo esclusivo o assolutamente prevalente  di  perpetrazione  degli  stessi,  raccordandosi  con  la Guardia  di  finanza cui, secondo le esplicite previsioni del decreto legislativo  n.  68  del  2001,  compete  gravitare  in modo generale sull'area  della  tutela  dei marchi, dei brevetti e della proprieta' intellettuale,  nonche'  della  tutela  dei mezzi di pagamento, ferme restando  le  attivita'  svolte  dal  Corpo in favore della Autorita' garante  per  le  comunicazioni, per la tutela del diritto d'autore e del regolare pagamento dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo.
 
 Sicurezza in materia di sanita', igiene ed alimenti.
 L'Arma   dei  carabinieri,  titolare  del  relativo  comparto  di specializzazione,  assicurera', tramite il Comando carabinieri per la tutela della salute, il consueto efficace impegno istituzionale nelle attivita'  di  prevenzione  e  contrasto degli illeciti in materia di sanita',   igiene   e  sofisticazioni  alimentari,  mentre  il  Corpo forestale  dello  Stato orientera' la propria attivita' istituzionale nell'ambito  dell'area  di  gravitazione  ad esso rimessa dalla legge concernente  il  concorso  nelle  attivita'  volte  al rispetto della normativa  in  materia  di  sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere.
 Restano  fermi i compiti della Guardia di finanza nel settore del controllo   della   spesa  sanitaria,  in  attuazione  della  propria competenza  generale  in  materia di polizia economica e finanziaria, secondo  le direttive del Ministro dell'economia e delle finanze, nel contesto  della pianificazione dell'attivita' ispettiva della finanza pubblica   predisposta   dal  competente  Comitato  di  coordinamento finanziario.
 
 Sicurezza nel settore agroalimentare.
 Nella  materia  in esame si pone l'esigenza di una armonizzazione della  direttiva del Ministro dell'interno in data 12 febbraio 1992 - nella  parte  in  cui  ha  individuato  fra i comparti di specialita' quello  dei  «Carabinieri  per l'agricoltura e foreste» - con il piu' recente  assetto  normativo  che  riconosce al Corpo della Guardia di finanza  specifiche  funzioni  in  materia di prevenzione e contrasto delle frodi comunitarie.
 Dal  punto di vista del quadro normativo, va ricordato che con il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 450 del 2000, e stato attribuito   al  Comando  carabinieri  tutela  norme  comunitarie  ed agroalimentari - poi configuratosi come Comando carabinieri politiche agricole  per  effetto  del  recente  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 79 del 2005 - il compito di:
 svolgere   controlli   straordinari   sulla  erogazione  ed  il percepimento  di  aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca  ed  acquacultura  e  sulle  operazioni  di ritiro e vendita di prodotti  agroalimentari,  ivi  compresi  gli aiuti a Paesi in via di sviluppo ed indigenti;
 esercitare  controlli specifici sulla regolare applicazione dei regolamenti comunitari;
 concorrere,  nell'attivita'  di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare;
 effettuare  accessi ed ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri  previsti  dalle  norme  vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.
 A  fronte  delle competenze dell'Arma dei carabinieri, il decreto legislativo n. 68 del 2001 - che ha attribuito al Corpo della Guardia di  finanza la competenza generale all'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni,  degli  enti  locali  e dell'Unione europea - ha demandato a tale  Forza  di polizia compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:
 - imposte  dirette  o  indirette,  tasse,  contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo di tipo erariale o locale;
 - diritti  doganali, di confine e altre risorse proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea;
 - risorse  e  mezzi  finanziari  pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi pubblici di spesa.
 In  relazione  a tale assetto normativo, la Guardia di finanza ha assunto  un  ruolo di primo piano nel settore della prevenzione e del contrasto delle frodi comunitarie, atteso che alla stessa compete sia di tutelare, quale polizia tributaria, le entrate di bilancio, sia di prevenire  e  reprimere  le  violazioni comunque attinenti al settore della spesa pubblica ad ogni possibile livello.
 La  centralita'  del  ruolo  assunto dalla Guardia di finanza nel contrasto alle frodi comunitarie e' suffragata anche dagli interventi riguardanti  l'assetto  organizzativo, con l'istituzione, con decreto del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995, del  Nucleo operativo della Guardia di finanza presso il Dipartimento politiche  comunitarie  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente   il   compito   di   supportare  le  attivita'  del  Comitato interministeriale  per la lotta contro le frodi comunitarie, previsto dall'art.  76  della  legge  19 febbraio  1992,  n.  142,  e  con  la successiva  creazione,  per effetto della legge n. 52 del 1996 di una specifica unita' operativa specialistica della Guardia di finanza, il Nucleo  speciale  per  la repressione delle frodi comunitarie, che ha successivamente  assunto  la  denominazione  di Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie.
 Emerge,  dunque,  con  chiarezza come la Guardia di finanza abbia una   funzione   di   particolare  rilievo  nella  realizzazione  dei dispositivi  di  prevenzione  e  contrasto  delle  frodi comunitarie, orientando  a  tal  fine  la  propria  azione  verso quei profili che presentano elementi di connessione con la competenza generale ad essa rimessa   in   materia  di  polizia  economica  e  finanziaria.  Tale competenza  assume,  evidentemente,  un rilievo peculiare nei casi in cui  sussistono  frodi  alle  uscite  al bilancio comunitario, ovvero illeciti  in  materia  doganale,  con  riferimento  soprattutto  alla corretta   applicazione  dei  dazi,  ovvero  profili  attinenti  alla contraffazione  dei marchi o alla violazione delle regole di corretto funzionamento del mercato.
 In   relazione   a   quanto  precede,  nel  settore  delle  frodi comunitarie  va  riconosciuto  un ruolo di preminenza alla Guardia di finanza,  anche  con  riguardo alla tutela degli interessi finanziari comunitari  relativi al settore agricolo e della pesca, mentre l'Arma dei  carabinieri  continuera'  a  svolgere  un  ruolo  preminente con riguardo alle frodi nel settore agroalimentare e le sofisticazioni di alimenti e bevande.
 L'Arma  dei  carabinieri  assolvera' altresi' ai compiti devoluti dalla  normativa  vigente  allo  speciale reparto istituito presso il Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, ferme restando le funzioni  in  materia  agroalimentare  attribuite  al Corpo forestale dello Stato dal medesimo Dicastero.
 Ai  fini  del  coordinamento  ispettivo  del settore potra' farsi riferimento all'apposito Comitato istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
 Sicurezza in materia ambientale.
 Il  comparto  di  specialita', istituito per la prevenzione ed il contrasto  degli  illeciti  in  materia  ambientale,  e' rimesso alla competenza  dell'Arma  dei  carabinieri che si avvale, a tal fine del Comando   carabinieri   per   la  tutela  dell'ambiente,  posto  alle dipendenze  funzionali  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,  il  quale ha da tempo definito una politica di sicurezza ambientale    caratterizzata    da    una    integrazione   sinergica dell'attivita'  del  Comando  carabinieri per la tutela dell'ambiente con i compiti istituzionali di quel dicastero. In conseguenza di cio' il  Comando  carabinieri  per  la tutela dell'ambiente si e' da tempo affermato  come organismo qualificato per l'attuazine di attivita' di rilevanza  strategica  nel  settore  del  controllo  della  sicurezza ambientale.
 In  epoca  successiva alla direttiva del Ministro dell'intemo del 12 febbraio  1992  vi  e'  stata,  peraltro,  una radicale evoluzione normativa,  con  l'adozione da ultimo della legge n. 36 del 2004, per effetto  della  quale  le  attivita' di prevenzione e contrasto degli illeciti  in  materia  ambientale,  sono divenute parte significativa della  primaria  funzione  istituzionale  del  Corpo  forestale dello Stato.
 L'analisi  approfondita  delle varie aree di intervento operativo nel  complesso  settore  della  sicurezza  ambientale, rende, dunque, necessario  un  intervento  di  coordinamento  che  in  un'ottica  di integrazione   sinergica  delle  attivita'  delle  Forze  di  polizia interessate  ai  fini  di  una  strategica  azione  di  difesa  della legalita'  ambientale  in  funzione  di  tutela  dell'ordine  e della sicurezza  pubblica,  ridefinisca l'attuale assetto di competenze del comparto   di   specialita'   dell'Arma  dei  carabinieri  e  preveda l'attivazione  di  un  nuovo  comparto  di specializzazione del Corpo forestale dello Stato in materia di sicurezza agroambientale.
 In  particolare  l'Arma  dei  carabinieri curera' le attivita' di prevenzione  e  contrasto  degli  illeciti  in materia ambientale con riguardo alle attivita' di:
 vigilanza  sulla gestione dei rifiuti e sulla bonifica dei siti contaminati con particolare riferimento a:
 lotta  alla gestione ed al traffico illecito dei rifiuti urbani speciali   e   industriali,   soprattutto  quando  attuate  in  forma organizzata;
 controllo  e  monitoraggio  dei  rifiuti  di  origine  urbana e industriale;
 controllo   delle   attivita'   di   gestione   dei  rifiuti  e segnatamente  degli impianti di trattamento, stoccaggio, smaltimento, incenerimento, nonche' di depurazione;
 prevenzione  e  repressione  delle  violazioni  connesse con le attivita' produttive;
 tutela  delle acque e del suolo dall'inquinamento nelle aree di non diretto interesse agro-forestale e in particolare dalle:
 aggressioni agli ecosistemi (suolo, acqua ed aria) sviluppate in forma organizzata e non;
 violazioni connesse con le attivita' produttive;
 concorso  nella tutela della biodiversita' e della biosicurezza soprattutto  se sviluppate in forma organizzata. Compiti di vigilanza in  materia  di produzione e di impiego degli organismi geneticamente modificati;
 tutela  dell'aria  e  riduzione  delle  emissioni in atmosfera, segnatamente  attraverso il contrasto alle violazioni connesse con le attivita' produttive, soprattutto a carattere industriale;
 tutela  paesaggistico-ambientale  nelle  aree  di  non  diretto interesse agro-forestale;
 vigilanza  sull'impiego  di sostanze pericolose ed a rischio di incidente rilevante;
 inquinamento   atmosferico,  elettromagnetico,  acustico  e  da sostanze radioattive.
 Il   Corpo   forestale   dello  Stato  curera'  le  attivita'  di prevenzione  e  contrasto  degli  illeciti  in materia ambientale con riguardo alle attivita' di:
 tutela  degli  ecosistemi agro-forestali attraverso l'attivita' di prevenzione e repressione delle violazioni in danno all'ambiente e al paesaggio nonche' di contrasto di specifiche forme di inquinamento connesse anche con il ciclo dei rifiuti e delle acque;
 monitoraggio   e   controllo   del  territorio  ai  fini  della prevenzione del dissesto idrogeologico;
 prevenzione e contrasto degli incendi boschivi;
 tutela   delle  foreste  e  della  biodiversita'  delle  specie vegetali   ed   animali   in   attuazione   di   norme   nazionali  e internazionali. Tutela degli animali dai maltrattamenti;
 sorveglianza   delle   aree  naturali  protette  e  tutela  del patrimonio naturalistico nazionale;
 concorso  nelle  attivita' volte al rispetto della normativa in materia  di  sicurezza agroalimentare, con particolare riferimento ai cicli produttivi in pieno campo;
 esercizio   di   attribuzioni  demandate  dal  Ministero  delle politiche agricole e forestali derivanti dalla normativa comunitaria.
 La  Guardia  di  finanza  continuera'  nell'azione  di vigilanza, prevenzione   e   contrasto  delle  violazioni  ambientali  da  tempo intraprese  attraverso  la propria componente aeronavale, in possesso di adeguate dotazioni tecnologiche.
 
 Sicurezza  nella  circolazione  dell'euro  e  degli  altri  mezzi  di pagamento.
 La  direttiva  del  1992 attribuiva le attivita' di prevenzione e contrasto  del  falso  nummario  all'Arma  dei  carabinieri che opera attraverso il Comando carabinieri antifalsificazione monetaria.
 Per  effetto  del  nuovo assetto ordinamentale intervenuto con il decreto  legislativo n. 68 del 2001, la Guardia di finanza ha assunto per  legge  un  ruolo  centrale nel settore della tutela dei mezzi di pagamento   essendo  ad  essa  demandati  compiti  di  prevenzione  e contrasto  delle  violazioni  in  materia  di valuta, titoli, valori, mezzi  di  pagamento  nazionali,  europei  ed  esteri, movimentazioni finanziarie e di capitali.
 Il  Corpo  e'  parte  integrante  dell'UCAMP  -  Unita'  deputata all'analisi  dell'impatto del fenomeno della falsificazione monetaria e  degli altri mezzi di pagamento sul sistema economico e finanziario ed  allo  sviluppo di forme di prevenzione in via amminisirativa - ma e'  anche  parte  del  sistema  di  coordinamento  interforze per gli aspetti   di  prevenzione  e  contrasto  delle  frodi  sui  mezzi  di pagamento.
 In  relazione  a  quanto  precede,  la  Guardia  di  finanza vede valorizzata  la  sua  funzione per quanto riguarda il riciclaggio, la falsificazione della moneta, le frodi concernenti i mezzi e i sistemi di  pagamento  diversi  dal contante, nonche' l'usura nell'ipotesi di coinvolgimento diretto di intemediari finanziari e bancari.
 A tal fine, coordinandosi con le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, essa sviluppera' anche la  funzione  assegnatale  dalla legge di contrasto del finanziamento del  terrorismo internazionale. Nel contempo, in sostanziale adesione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 297 del 2000, l'Arma dei carabinieri  operera'  per  la  repressione  del falso nummario anche attraverso  il  proprio  reparto  specializzato. La Polizia postale e delle  comunicazioni  provvedera'  alla  tutela  dei  prodotti  e dei processi   produttivi   nel   settore   postale,  nonche'  di  quelli filatelici.  Per  quel  che  concerne la cooperazione internazionale, ferme  restando  le competenze degli organi facenti capo al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  quella  di  Polizia attinente alla falsificazione  di  banconote  e  di  monete  continuera'  ad  essere assicurata  tramite l'Ufficio centrale italiano del falso monetario e l'Unita'   nazionale   Europol,   che   sono  parte  della  struttura organizzativa della Direzione centrale della polizia criminale.
 
 Tutela del patrimonio culturale.
 La  direttiva del 1992 attribuisce la titolarita' del comparto di specialita' all'Arma dei carabinieri, che opera attraverso il Comando carabinieri tutela del patrimonio culturale.
 Nel  settore  della  tutela  dei  beni culturali sussistono anche funzioni  specifiche  del Corpo della guardia di finanza con riguardo alla  competenza  generale  ad  essa  demandata in materia di polizia economica  e  finanziaria  ed,  in particolare, in relazione a quanto previsto  dall'art.  2  del  decreto  legislativo  n. 68 del 2001 che demanda  alla  predetta  Forza  di  polizia i compiti di prevenzione, ricerca  e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari  pubblici  impiegati a fronte di uscite del bilancio dello Stato  nonche'  di  programmi  pubblici  di  spesa  e  di  demanio  e patrimonio  dello  Stato,  ivi  compreso il valore aziendale netto di unita' produttive in via di privatizzazione o di dismissione.
 Stante  quanto  precede,  in  base all'assetto normativo vigente, l'Arma  dei carabinieri continuera' a svolgere il proprio consolidato ruolo  prioritario  nelle  funzioni  di  sicurezza che attengono alla salvaguardia   del   patrimonio  archeologico,  artistico  e  storico nazionale,  ferme restando le competenze della Guardia di finanza per quel  che  concerne  i  compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle  violazioni  in  materia  di  demanio  e  patrimonio  pubblico, compresa  la gestione delle societa' a capitale pubblico operanti nel settore. Tutela del lavoro.
 E'  confermato  il consolidato ruolo dell'Arma dei carabinieri, e per  essa  del  Comando  carabinieri  -  Ispettorato  del lavoro, nel particolare  settore,  in  relazione alle funzioni svolte dal proprio personale posto alle dipendenze degli organi del Ministero del lavoro e  delle  politiche sociali. La Guardia di finanza, nell'assolvimento della propria funzione di polizia economica e finanziaria, procedera' ai  controlli  di  sua  competenza.  Il  coordinamento dell'attivita' ispettiva  e'  garantito  dalle  strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le procedure previste dalla normativa di  settore.  I  profili rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  saranno,  affrontati secondo le ordinarie regole di coordinamento fissate dalla legge n. 121 del 1981.
 Il  Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica sicurezza,  il  Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri, il Comandante   generale   della   Guardia   di  finanza,  il  Capo  del Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria,   il   Dirigente generale  -  Capo  del  Corpo  forestale dello Stato, ciascuno per la parte di propria competenza, porranno in essere ogni iniziativa utile a  rimuovere  eventuali ostacoli per dare concretezza all'unitarieta' di azione delle Forze di polizia.
 Confido  altresi'  nel  consueto  spirito di leale collaborazione affinche'   possibili   interventi  amministrativi,  suscettibili  di incidere   sul   disegno   ordinamentale  definito  con  la  presente direttiva,  siano  previamente  sottoposti  al  vaglio dell'Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.
 Roma, 24 aprile 2006
 Il Ministro: Pisanu
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