Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 agosto 2006
Disposizioni sulla vendita dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante: «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» ed, in particolare, l'art. 88, comma 3, che, dispone che la ripetibilita' della vendita dei medicinali di cui al comma 2 del medesimo articolo e' consentita per non piu' di dieci volte;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
Visto il potere conferito al Ministro della salute dall'art. 88, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di prevedere in tema di ripetibilita' della vendita, con decreto, diverse prescrizioni, con riferimento a particolari tipologie di medicinali;
Ravvisata l'opportunita', per i prodotti a base di benzodiazepine riportati nella tabella II, sezione E, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di ridurre la ripetibilita' della vendita;

Decreta:

Art. 1.
1. La ripetibilita' della vendita dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' consentita, complessivamente, per non piu' di tre volte.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 7 agosto 2006
Il Ministro: Turco
 
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