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| Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 7 agosto 2006 |  | Disposizioni  sulla  vendita  dei  medicinali di cui alla tabella II, sezione  E,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile  2006,  n. 219, recante: «Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica)  relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per   uso   umano,   nonche'   della  direttiva  2003/94/CE»  ed,  in particolare,  l'art.  88,  comma 3, che, dispone che la ripetibilita' della  vendita dei medicinali di cui al comma 2 del medesimo articolo e' consentita per non piu' di dieci volte;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
 Visto  il  potere  conferito al Ministro della salute dall'art. 88, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di prevedere in   tema  di  ripetibilita'  della  vendita,  con  decreto,  diverse prescrizioni, con riferimento a particolari tipologie di medicinali;
 Ravvisata  l'opportunita',  per i prodotti a base di benzodiazepine riportati  nella  tabella  II,  sezione  E,  del  citato  decreto del Presidente  della  Repubblica  9 ottobre  1990, n. 309, di ridurre la ripetibilita' della vendita;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  La  ripetibilita'  della  vendita  dei  medicinali  di cui alla tabella  II,  sezione  E, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' consentita, complessivamente, per non piu' di tre volte.
 2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Roma, 7 agosto 2006
 Il Ministro: Turco
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