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| Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |  | DELIBERAZIONE 8 agosto 2006 |  | Modificazioni  e integrazioni al regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998,  concernente la disciplina dei mercati, modificato con delibere n.  12497  del  20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del  10 luglio  2002,  n.  13858  del  4 dicembre  2002, n. 14003 del 27 marzo  2003,  n. 14146 del 25 giugno 2003, n. 14339 del 5 dicembre 2003,  n.  14955  del  23 marzo 2005 e n. 15233 del 29 novembre 2005. (Deliberazione n. 15539). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
 Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
 Vista  la  delibera  n. 11768 del 23 dicembre 1998, con la quale e' stato  adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati, in  attuazione del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e  del  citato  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, come modificata  dalle  delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile  2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre 2002,  n.  14003  del  27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003, n. 14339  del 5 dicembre 2003, n. 14955 del 23 marzo 2005 e n. 15233 del 29 novembre 2005;
 Ritenuta  la necessita' di modificare le disposizioni contenute nel predetto   regolamento,   per  introdurre  l'esonero  dagli  obblighi stabiliti  dall'art.  8,  comma  1, lettere a) e b) per gli scambi su azioni  gia'  negoziate  in  altri mercati regolamentati comunitari e ammesse  a negoziazione su un mercato regolamentato italiano ai sensi dell'art.  57, comma 1, lettera h), del regolamento CONSOB in materia di  emittenti  nonche'  un  diverso  regime  di  comunicazione  delle operazioni  aventi  ad oggetto azioni gia' negoziate in altri mercati regolamentati  comunitari  e  ammesse  a  negoziazione  su un mercato regolamento  italiano  ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera h) del regolamento CONSOB in materia di emittenti;
 Considerate  le  osservazioni  formulate  dagli  enti  ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
 
 Delibera:
 
 I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  e  del  decreto  legislativo  24 giugno  1998, n. 213, concernente  la  disciplina  dei  mercati,  approvato con delibera n. 11768  del 23 dicembre 1998 e modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile  2000,  n.  13085  del  18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002,  n.  13858  del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo 2003, n. 14146  del 25 giugno 2003, n. 14339 del 5 dicembre 2003, n. 14955 del 23 marzo  2005  e  n.  15233  del  29 novembre  2005 e' modificato ed integrato come segue:
 nell'art. 8:
 dopo il comma 1-bis, e' inserito il comma 1-ter:
 «1-ter.  Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 32, comma 3 del regolamento CONSOB n. 11522 in materia di intermediari, le condizioni di  cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo non si applicano  alle operazioni aventi ad oggetto azioni gia' negoziate in altri mercati regolamentati comunitari e ammesse alla negoziazione su un  mercato  regolamentato  italiano  ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera h)  del regolamento CONSOB n. 11971 in materia di emittenti».
 Nell'art. 11:
 dopo  il  punto  b)  del  comma  2-bis, e' inserito il seguente paragrafo:
 «2-bis.  (...)  Per  le  negoziazioni aventi ad oggetto azioni gia' negoziate  in  altri  mercati regolamentati comunitari e ammesse alla negoziazione  su un mercato regolamentato italiano ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera h) del regolamento CONSOB n. 11971 in materia di emittenti,  la comunicazione e' effettuata entro il successivo inizio dell'orario   giornaliero   di   funzionamento  dei  mercati,  ovvero dell'orario di funzionamento del mercato nel quale l'intermediario e' ammesso. (...)».
 II.  La presente delibera e' pubblicata nel bollettino della CONSOB e  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Essa  entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 8 agosto 2006
 Il presidente: Cardia
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