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| Gazzetta n. 192 del 19 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 3 agosto 2006 |  | Riconoscimento,  al sig. Koci Ylli, di titolo di studio estero, quale titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del  sig.  Koci Ylli nato l'8 marzo 1970 a Tirana (Albania),   cittadino   albanese,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo accademico - professionale albanese  di  «Inxhinier  pasurues  mineralesh»  conseguito  in  data 1° luglio  1994 presso l'«Universitetit Politeknik Tiranes» (Albania) e  rilasciato  in  data  5 maggio  1995 ai fini dell'accesso all'albo degli  «ingegneri  -  sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006;
 Sentito  il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e' in  possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti   gli   articoli 6  del  decreto  legislativo  286/1998  -  e successive  modifiche, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, e,  14  e  39,  comma  7  del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999,  per  cui  la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi  di  ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto  legislativo  286/1998  non  e'  richiesta  per  i  cittadini stranieri  gia'  in  possesso  di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  il  sig.  Koci  possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  Questura di Siena in data 14 marzo 1996, rinnovato in  data  23 settembre  2005 con validita' fino al 23 settembre 2007, per motivi di lavoro subordinato;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Koci  Ylli,  nato  l'8 marzo  1970  a  Tirana  (Albania), cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli «ingegneri»  sezione  A  -  settore  industriale  e l'esercizio della professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulle seguenti materie: 1) costruzione  di  macchine,  2)  impianti  elettrici,  3)  deontologia professionale (solo orale).
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 3 agosto 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia  indicata  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A  questo  secondo  esame  il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore industriale.
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