Gazzetta n. 192 del 19 agosto 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 3 agosto 2006 |
Riconoscimento, alla sig.ra Pizzolante Ricchiuti Maria Giovanna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28 e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli e successive integrazioni; Vista l'istanza della sig.ra Pizzolante Ricchiuti Maria Giovanna, nata il 28 novembre 1975 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Venezuela e rilasciato dall'«Universidad Santa Maria» di Caracas (Venezuela) in data 28 ottobre 1999, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che la richiedente e' iscritta al «Colegio de Abogados del Distrito Capital» di Caracas (Venezuela) dal 25 febbraio 2000 al n. 44477; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006; Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella nota in atti datata 22 maggio 2006; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Pizzolante Ricchiuti Maria Giovanna, nata il 28 novembre 1975 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 3 agosto 2006 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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