| 
| Gazzetta n. 192 del 19 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 3 agosto 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra Pizzolante Ricchiuti Maria Giovanna, di titolo  di  studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello   straniero,   a   norma  dell'art.  1,  comma 6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede  l'applicabilita'  del  decreto  legislativo  stesso anche ai cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli e successive integrazioni;
 Vista  l'istanza  della sig.ra Pizzolante Ricchiuti Maria Giovanna, nata  il  28 novembre 1975 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta  ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di  «Abogado»  conseguito  in  Venezuela  e rilasciato dall'«Universidad  Santa  Maria»  di  Caracas  (Venezuela) in data 28 ottobre  1999,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  degli  avvocati  ed esercizio in Italia della omonima professione;
 Considerato  che la richiedente e' iscritta al «Colegio de Abogados del  Distrito Capital» di Caracas (Venezuela) dal 25 febbraio 2000 al n. 44477;
 Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006;
 Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria espresso nella nota in atti datata 22 maggio 2006;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
 Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla   sig.ra   Pizzolante   Ricchiuti   Maria  Giovanna,  nata  il 28 novembre  1975  a  Caracas  (Venezuela),  cittadina  italiana,  e' riconosciuto  il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli  avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 3 agosto 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su tre  materie,  di  cui  due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale,  e  una  a  scelta  del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 |  |  |  |  |