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| Gazzetta n. 192 del 19 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 3 agosto 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig. Serra Marcello, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista  l'istanza  del  sig. Serra Marcello, nato il 27 marzo 1968 a Uras  (Italia),  cittadino  italiano,  diretta  ad ottenere, ai sensi dell'art.   12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  cosi'  come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo  professionale  di «Abogado» conseguito in Spagna e rilasciato dall'«Illustre  Collegio  d'Advocats  de  Barcelona»  (Spagna) cui e' iscritto  dal 14 febbraio 2006 ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione in Italia;
 Considerato   che   il  richiedente  ha  conseguito  la  laurea  in giurisprudenza  presso  l'universita' di Cagliari in data 12 dicembre 1996  e  che  detto  titolo accademico e' stato altresi' omologato al titolo  accademico  spagnolo  di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educacion y Ciencia» spagnolo del 4 novembre 2005;
 Preso atto che il sig. Serra ha prodotto il certificato di compiuta pratica  forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Cagliari in data 27 ottobre 1999;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006;
 Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria nella nota in atti datata 22 maggio 2006;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto  l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Serra  Marcello,  nato  il 27 marzo 1968 a Uras (Italia), cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di «Abogado»  di  cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale  (da  svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da  un  esame  orale  sulle  materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 3 agosto 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile   o   diritto  processuale  penale  o  diritto  amministrativo processuale  a  scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto  penale  o  diritto  amministrativo  sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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