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| Gazzetta n. 192 del 19 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 3 agosto 2006 |  | Modifica  del  decreto  18 novembre  2004 relativo alla denominazione Aceto  Balsamico  di  Modena,  protetta  transitoriamente  a  livello nazionale  e  per  la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, la protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Visto  il  decreto  del 18 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 287 del 7 dicembre  2004  relativo  alla  protezione  transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Aceto Balsamico di Modena per la quale  e'  stata  inviata  istanza  alla  Commissione  europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;
 Considerato   che  i  soggetti  richiedenti  il  riconoscimento  su indicazione  dei  servizi della Commissione hanno apportato modifiche al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota  n.  67508  del 16 novembre 2004 e allegato al succitato decreto 18 novembre 2004;
 Ritenuta  la  necessita'  di  riferire  la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato come sopra indicato  e  trasmesso  al competente organo comunitario con nota del 2 agosto 2006, numero di protocollo n. 64844;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 La  protezione  a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con  decreto del 18 novembre 2004, alla denominazione Aceto Balsamico di Modena e' riservata a decorrere dalla data del presente decreto al prodotto  ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione trasmesso  all'organo  comunitario con nota del 2 agosto 2006, numero di protocollo n. 64844 e qui allegato.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 agosto 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato 
 ACETO BALSAMICO DI MODENA
 indicazione geografica protetta - disciplinare di produzione
 
 Art. 1.
 
 Denominazione
 
 La indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena» e' riservata  al  prodotto  che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
 Art. 2.
 
 Caratteristiche al consumo
 
 L'«Aceto   Balsamico  di  Modena»,  all'atto  dell'immissione  al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 limpidezza: limpido e brillante;
 colore: bruno intenso;
 odore:   caratteristico,   persistente,   intenso  e  delicato, gradevolmente acetico, con eventuali note legnose;
 sapore: agrodolce, equilibrato, gradevole, caratteristico;
 densita'  a  20  °C:  non  inferiore  a  1,06  per  il prodotto affinato;
 titolo alcolometrico effettivo: non superiore a 1,5% in volume;
 estratto secco netto minimo: 30 gr per litro;
 acidita' totale minima: 6 per cento;
 anidride solforosa totale: massimo 100 mg/l ;
 ceneri: minimo 2,5 per mille;
 zuccheri riduttori: minimo 110 g/l .
 L'accertamento  delle  cratteristiche analitiche e organolettiche del  prodotto e' effettuato su tutte le partite prima dell'immissione al consumo da un panel di assaggiatori sotto la responsabilita' della struttura di controllo.
 
 Art. 3.
 
 Zona di produzione
 
 La  produzione  dell'«Aceto  Balsamico  di  Modena»  deve  essere effettuata  nel  territorio amministrativo delle province di Modena e Reggio  Emilia  mediante l'impiego di mosti ottenuti da uve coltivate nella regione Emilia-Romagna.
 
 Art. 4.
 
 Origine del prodotto
 
 Ogni  fase  del  processo  produttivo deve essere controllata dalla struttura  di  controllo, secondo i dispositivi fissati nel piano dei controlli,  documentando  per  ognuna  i prodotti in entrata e quelli inuscita.  In  questo  modo  e  attraverso  l'iscrizione  in appositi elenchi,  gestiti  dalla  struttura  di  controllo,  delle particelle catastali   sulle  quali  avviene  la  coltivazione  delle  uve,  dei produttori  e  dei  confezionatori,  nonche'  attraverso  la denuncia tempestiva  alla  struttura  di controllo dei quantitativi prodotti e dei   quantitativi  confezionati  ed  etichettati,  e'  garantita  la tracciabilita'  del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte  nei  relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte  delle  struttura  di  controllo,  secondo  quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 
 Art. 5.
 
 Metodo di elaborazione
 
 L'«Aceto  Balsamico  di  Modena»  e'  il  prodotto  ottenuto, con particolare  e tradizionale tecnologia, dai mosti d'uva, parzialmente fermentati  e/o cotti e/o concentrati, con l'aggiunta di una aliquota di  aceto  vecchio  di  almeno  dieci  anni,  in modo da conferire al prodotto  i caratteri organolettici tipici, e con l'aggiunta di aceto attenuto  per  certificazione  di solo vino nella misura di almeno il 10%.
 La  percentuale  di  mosto d'uva cotto e/o concentrato non dovra' essere  inferiore  al 20% della massa da avviare all'elaborazione. La concentrazione  e'  prodotta  fino  a  che la massa iniziale di mosto abbia  raggiuntio una densita' non inferiore a 1,240 alla temperatura di 20 °C.
 Le  operazioni  di  elaborazione e di invecchiamento obbligatorio devono  avvenire nei territori corrispondenti alle province di Modena e Reggio-Emilia.
 Fino  ad  un  massimo  del  2%  del volume del prodotto finito e' consentita   l'aggiunta   di   caramello   per   la   stabilizzazione colorimetrica.
 E' vietata l'aggiunta di qualsiasi altra sostanza.
 L'elaborazione dell'«Aceto Balsamico di Modena» deve avvenire con il  consueto  metodo  di  acetificazione  con  l'utilizzo  di colonie batteriche  selezionate,  oppure utilizzando il consolidato metodo di acetificazione  lenta  in  superficie  o lenta a truciolo, seguita da affinamento.  In  ogni  caso, l'acetificazione e l'affinamento devono effettuarsi in recipienti di legno pregiato, quali ad esempio rovere, castagno, quercia, gelso e ginepro, nell'arco di un periodo minimo di sessanta   giorni   a   partire   dalla  data  in  cui  e'  terminato l'assemblaggio delle materie prime da avviare alla elaborazione.
 Il  prodotto  che  a  giudizio  del  detentore  ha  acquisito  le caratteristiche   minime   previste  dal  presente  disciplinare  per l'immissione   al  consumo,  e'  sottoposto  ad  esame  analitico  ed organolettico.
 
 Art. 6.
 
 Elementi di legame con l'ambiente geografico
 
 La  reputazione  di  cui gode l'Aceto Balsamico di Modena sia sul mercato  nazionale  che  estero e' cosa nota ed ampiamente dimostrata dal  frequente impiego in diverse ricette, dalla consolidata presenza su  internet,  sulla stampa e sui media. Questa reputazione favorisce il   consumatore   nel   riconoscere   immediatamente   l'unicita'  e l'autenticita' del prodotto in argomento.
 L'Aceto  Balsamico  di  Modena  rappresenta, da diverso tempo, la cultura  e  la  storia  di  Modena. La sua esistenza, oltre ad essere legata  alle  condizioni  pedoclimatiche dell'area, e' collegata alle conoscenze,  alle tradizioni ed alle competenze di quelle popolazioni che  hanno  dato  vita  ad un prodotto esclusivo e distintivo di quei territori. L'Aceto Balsamico di Modena e' entrato nel tessuto sociale ed  economico  di  questo  territorio determinando fonte economica di diversi operatori artigiani e parte integrante della tradizione anche culinaria   definendo   specifiche   ricette   regionali.   Sagre   e manifestazioni  specifiche  si  susseguono  ormai  da  diversi  anni, risalenti  a tradizioni consolidate nel tempo, alle quali partecipano i  produttori locali anche come momento di confronto, perpetuando gli usi  locali.  In  quanto  prodotto  specifico  e  peculiare, l'«Aceto Balsamico   di   Modena»   ha   assunto   nel   tempo  notorieta'  ed apprezzabilita'  in  tutto  il  mondo,  ove  i consumatori idealmente connettono  il  «vissuto»  del  prodotto  alla  immagine  di qualita' gastronomica del territorio delle due province emiliane.
 Le uve delle varieta' differenziatesi in Emilia-Romagna tendono a presentare   tannini   piu'  acerbi,  meno  evoluti,  che  nel  mosto polimerizzano,  flocculano  e  allontanano buona parte delle sostanze colloidali  presenti  nel  mosto  medesimo.  La  maggior  parte delle varieta'   tipicamente   emiliano-romagnole   (Lambruschi,  Trebbiano romagnolo, Montuni, Alionza, Pagadebit, Pignoletto, Croatina, Ortrugo etc)   si   caratterizzano  per  epoche  di  germogliamento  medie  o medio-tardive,  che  consentono  loro  di sfuggire ai danni da gelate primaverili,  per  epoche  di maturazione medie o medio-tardive e per valori  di  acidita' piuttosto sostenuti anche in situazione di buoni livelli  zuccherini  e  bassi  contenuti  in  polifenoli  totali, con caratteristiche  di  minor evoluzione. Le caratteristiche compositive dei  mosti,  ed  in  particolare il contenuto acidico, hanno una base genetica,  ma  sono  anche  funzione  dell'espressione fenotipica dei vitigni,  la  quale e' a sua volta condizionata dalle caratteristiche pedoclimatiche  dell'Emilia-Romagna.  L'ambiente  padano, infatti, e' sicuramente  particolare  sotto questo profilo, e si caratterizza per condizioni  pedologiche  e climatiche diverse da altre zone d'Italia. Tutte  queste  caratteristiche  delle  uve, unitamente al processo di produzione  consentono  di  ottenere  un prodotto con caratteristiche uniche di cui all'art. 2.
 
 Art. 7.
 
 Organismo di controllo
 
 I  controlli saranno effettuati da un organismo conforme a quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006.
 
 Art. 8.
 
 Designazione e presentazione
 
 Il  superamento  dell'esame  analitico e sensoriale e' condizione vincolante   per   poter   commercializzare   il   prodotto   con  la denominazione di cui all'art. 1.
 I  contenitori, in vetro, in legno, in ceramica o terracotta, nei quali  l'«Aceto  Balsamico  di  Modena» e' immesso al consumo diretto devono  essere delle seguenti capacita': 0,250 /; 0,500 /; 0,750 /; 1 /;  2 /; 3 /; 5 /; ed in bustine monodose di plastica, o di materiali composti, di capacita' massima di 25 ml sulle quali sono riportate le stesse  diciture  che  compaiono sulle etichette delle bottiglie; non sono  ammessi  contenitori di altro materiale, ad eccezione di quelli indicati nel presente articolo.
 La designazione in etichetta della denominazione «Aceto Balsamico di  Modena» deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa  dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti  da  ogni  altra indicazione che compare in etichetta, fatta salva l'indicazione di ragioni sociali e marchi, purche' non inducano in inganno il consumatore.
 La  designazione  della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» deve   essere  accompagnata  dalla  dizione  «indicazione  geografica protetta»  scritta  in  caratteri chiari e leggibili, per esteso o in forma  abbreviata,  in  lingua italiana e/o nella lingua del Paese di destinazione.
 Alla   denominazione  «Aceto  Balsamico  di  Modena»  e'  vietata l'aggiunta    di   qualsiasi   qualificazione   diversa   da   quella espressamente  prevista  nel  presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi   «extra»,   «fine»,  «scelto»,  «selezionato»,  «riserva», «superiore», «classico» e similari.
 E'   tuttavia   consentita   la   dizione  «invecchiato»  qualora l'invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a tre anni in botti, barili o altri recipienti in legno.
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