IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Vista la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e che ha abrogato, a partire dal 25 luglio 2003, la decisione n. 91/396/CEE del 29 luglio 1991 che prevedeva l'istituzione di un numero unico telefonico europeo per le chiamate di emergenza; Vista la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) che, all'art. 26, impone agli Stati membri di istituire il numero unico di emergenza «112» al fine di garantire ai cittadini adeguata risposta alle chiamate di emergenza; Vista la direttiva n. 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica; Vista la raccomandazione della Commissione europea, del 25 luglio 2003, sul trattamento delle informazioni relative alla localizzazione del chiamante sulle reti di comunicazione elettronica ai fini della fornitura di servizi di chiamata di emergenza con capacita' di localizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 189 del 29 luglio 2003; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 che detta, all'art. 76, la disciplina relativa ai numeri di emergenza nazionali ed alla istituzione del «112» numero unico europeo di emergenza; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 ed in particolare l'art. 127, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, siano individuati i servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate di emergenza; Vista la delibera n. 27 del CIPE, in data 9 maggio 2003, che ha approvato il programma presentato dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, comprendente, tra gli altri, anche il progetto «numero unico per le emergenze», per la sperimentazione del suddetto servizio nelle regioni obiettivo 1 e nelle regioni Abruzzo e Molise; Vista la delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003 recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 23 luglio 2003, e successive modificazioni, che identifica le numerazioni per i servizi di emergenza (art. 12); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2003 che ha istituito un gruppo di lavoro interministeriale col compito di realizzare uno studio di fattibilita' per l'istituzione sul territorio nazionale del Numero unico europeo di emergenza; Visto lo studio di fattibilita' per l'analisi delle problematiche attinenti all'istituzione sul territorio nazionale del Numero unico europeo di emergenza realizzato dal gruppo di lavoro interministeriale e dal medesimo approvato nel corso della riunione del 15 marzo 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2005 che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, una struttura di missione denominata «Unita' tecnico-operativa per l'istituzione del numero unico europeo di emergenza» con il compito di coordinare le attivita' per la sperimentazione del numero europeo di emergenza nelle province di Salerno, Palermo e Catanzaro sulla base del predetto studio di fattibilita'; Visto il documento del «Communications committee» CoCom05-07 (DG INFSO/B2) del 18 marzo 2005; Considerato che, ai fini della corretta funzionalita' del servizio «112» Numero unico europeo di emergenza e' necessario abilitarlo al trattamento dei dati relativi all'ubicazione del chiamante, all'identificazione della linea chiamante, nonche' al trattamento di tutti i dati personali e sensibili acquisiti nel corso della gestione della chiamata ai sensi dell'art. 127, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196/2003; Considerato che l'art. 127 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevede che il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predisponga procedure trasparenti per garantire l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonche', ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza; Sentiti l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 127, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il servizio Numero unico europeo di emergenza e' individuato quale servizio abilitato in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza provenienti dalle numerazioni 112, 113, 115, 118. Roma, 27 aprile 2006 Il Ministro: Landolfi Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 316 |