| IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Vista  la  direttiva  n.  2002/21/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,  del  7 marzo  2002,  che  istituisce  un quadro normativo comune  per  le  reti  ed  i  servizi  di  comunicazione  elettronica (direttiva  quadro)  e che ha abrogato, a partire dal 25 luglio 2003, la   decisione   n.  91/396/CEE  del  29 luglio  1991  che  prevedeva l'istituzione  di  un numero unico telefonico europeo per le chiamate di emergenza;
 Vista  la  direttiva  n.  2002/22/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,  del  7 marzo  2002,  relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica  (direttiva servizio universale) che, all'art. 26, impone agli  Stati membri di istituire il numero unico di emergenza «112» al fine  di  garantire  ai  cittadini adeguata risposta alle chiamate di emergenza;
 Vista   la   direttiva   n.   2002/77/CE   della  Commissione,  del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
 Vista  la  raccomandazione della Commissione europea, del 25 luglio 2003, sul trattamento delle informazioni relative alla localizzazione del  chiamante  sulle reti di comunicazione elettronica ai fini della fornitura  di  servizi  di  chiamata  di  emergenza  con capacita' di localizzazione,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 189 del 29 luglio 2003;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante «Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 che detta,  all'art.  76,  la  disciplina relativa ai numeri di emergenza nazionali  ed  alla  istituzione  del  «112»  numero unico europeo di emergenza;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante «Codice  in  materia  di  protezione  dei dati personali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 ed in particolare l'art. 127,  comma 4,  che  prevede  che  con  decreto  del  Ministro  delle comunicazioni,   sentiti  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali  e  l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, siano individuati  i  servizi  abilitati  in  base  alla  legge  a ricevere chiamate di emergenza;
 Vista  la  delibera  n.  27 del CIPE, in data 9 maggio 2003, che ha approvato  il programma presentato dal Dipartimento per l'innovazione e  le  tecnologie,  comprendente,  tra  gli  altri, anche il progetto «numero  unico per le emergenze», per la sperimentazione del suddetto servizio nelle regioni obiettivo 1 e nelle regioni Abruzzo e Molise;
 Vista  la  delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003 recante «Piano di numerazione   nel   settore   delle  telecomunicazioni  e  disciplina attuativa»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana  n.  177 del 23 luglio 2003, e successive modificazioni, che identifica le numerazioni per i servizi di emergenza (art. 12);
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 4 agosto  2003 che ha istituito un gruppo di lavoro interministeriale col   compito   di   realizzare   uno   studio  di  fattibilita'  per l'istituzione  sul  territorio  nazionale del Numero unico europeo di emergenza;
 Visto  lo  studio di fattibilita' per l'analisi delle problematiche attinenti  all'istituzione  sul territorio nazionale del Numero unico europeo    di    emergenza    realizzato   dal   gruppo   di   lavoro interministeriale  e  dal medesimo approvato nel corso della riunione del 15 marzo 2005;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 30 giugno  2005  che  ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, una struttura   di  missione  denominata  «Unita'  tecnico-operativa  per l'istituzione  del  numero unico europeo di emergenza» con il compito di  coordinare le attivita' per la sperimentazione del numero europeo di  emergenza  nelle  province  di Salerno, Palermo e Catanzaro sulla base del predetto studio di fattibilita';
 Visto  il  documento  del «Communications committee» CoCom05-07 (DG INFSO/B2) del 18 marzo 2005;
 Considerato  che, ai fini della corretta funzionalita' del servizio «112»  Numero  unico europeo di emergenza e' necessario abilitarlo al trattamento   dei   dati   relativi   all'ubicazione  del  chiamante, all'identificazione  della linea chiamante, nonche' al trattamento di tutti i dati personali e sensibili acquisiti nel corso della gestione della  chiamata  ai  sensi dell'art. 127, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196/2003;
 Considerato  che l'art. 127 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.   196,   prevede   che  il  fornitore  di  una  rete  pubblica  di comunicazioni   o   di   un  servizio  di  comunicazione  elettronica accessibile   al   pubblico  predisponga  procedure  trasparenti  per garantire l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea  chiamante,  nonche',  ove  necessario, il trattamento dei dati relativi  all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei   dell'abbonato   o  dell'utente,  da  parte  dei  servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza;
 Sentiti  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni ed il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 127, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 4, del decreto legislativo  30 giugno 2003, n. 196, il servizio Numero unico europeo di  emergenza  e'  individuato  quale servizio abilitato in base alla legge  a  ricevere chiamate d'emergenza provenienti dalle numerazioni 112, 113, 115, 118.
 Roma, 27 aprile 2006
 Il Ministro: Landolfi Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 316
 |