Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 luglio 2006
Riconoscimento, al sig. Sharif Mohammed Abbasi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
per il commercio, le assicurazioni e i servizi
Vista la domanda con la quale il sig. Sharif Mohammed Abbasi, cittadino del Bangladesh, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Higher secondary certificate examination», conseguito presso il «Brahmanbaria Gov. College» di Comilla (Bangladesh), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di disinfezione derattizzazione, disinfestazione e sanificazione;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 maggio 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di disinfezione, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;
Tenuto conto che la stessa Conferenza di servizi ha invece ritenuto che i titoli posseduti dal richiedente fossero non adeguatamente idonei, ai fini dell'esercizio delle attivita' di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, ritenendo necessaria l'applicazione di una misura compensativa teorico-pratica per garantire la completezza della formazione professionale, in quanto carente nelle materie di formazione specifica non supportata da esperienza lavorativa;
Tenuto altresi' conto che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;
Verificato che il richiedente non si e' avvalso della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente e' titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Bologna il 9 maggio 2005;
Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA - Assopulizie:
Decreta:
Art. 1.
1. Al sig. Sharif Mohammed Abbasi, nato il 17 settembre 1977 a Brahmanbaria (Bangladesh), cittadino del Bangladesh, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualita' di responsabile tecnico, dell'attivita' di disinfezione, di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274.
2. Per l'acquisizione della qualifica di responsabile tecnico di impresa di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, di cui alle lettere c) d) ed e) dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, e' necessario il superamento della misura compensativa, il cui oggetto e modalita' di svolgimento, sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2006
Il direttore generale: Spigarelli
 
Allegato A
Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, presenta apposita domanda al Presidente della Camera di commercio, industria, e agricoltura di Bologna.
La Camera di Commercio di Bologna provvede ad istituire una apposita commissione costituita:
dal Presidente della C.C.I.A.A. o persona da questi delegata;
da un rappresentante della regione Emilia-Romagna;
da un rappresentante dell'osservatorio delle imprese di pulizia;
da un rappresentante dell'ASL locale;
da un imprenditore in rappresentanza della categoria.
La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale consiste in un colloquio e in una prova pratica miranti a verificare il possesso di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:
tipologie di prodotti per la pulizia e loro classificazione secondo la scala del PH;
identificazione dei diversi tipi di pavimentazione (marmo, cotto, ardesia, ceramica, gomma e linoleum) e tecniche per il loro trattamento in particolare con riferimento alla disinfestazione;
tipologie di moquette (lana, acrilico, sintetico) e relative modalita' di trattamento, in particolare con riferimento alla disinfestazione;
macchinari e attrezzature necessarie (aspirapolvere, monospazzole e kit vari, attrezzature per la disinfestazione e la derattizzazione) con specifiche modalita' di utilizzo;
significato di un azione di sanificazione, disinfezione e disinfestazione, in particolare con riferimento a:
interventi larvicidi e adulticidi;
conoscenza degli agenti acaricidi, blatticidi, di disinfestazione e derattizzazione e loro uso, precauzioni e limitazioni in ambienti speciali (uffici, scuole, ospedali...);
conoscenza del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche.
Il colloquio mirera' a verificare anche la preparazione del candidato sulla gestione dell'impresa richiedendosi cenni relativi a:
conoscenza tenuta libri contabili, fatturazione, assunzioni e gestione del personale;
conoscenza del CCNL imprese di pulizia;
conoscenza garanzie sistema bancario.
Il colloquio, che si svolge in lingua italiana, mira altresi' a verificare l'adeguata conoscenza, da parte del candidato, della lingua, in relazione ai prodotti e alle attrezzature utilizzate e delle elementari normative giuridiche.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova, compensativa, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.
Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi
 
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