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| Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2006 (vai al sommario) |  | REGIONE TOSCANA |  | ORDINANZA 27 luglio 2006 |  | Ordinanze  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3464/2005 e n. 3501/2006.  Approvazione  «Disposizioni  generali per l'erogazione di contributi ai privati». (Ordinanza commissariale n. C/3). |  | 
 |  |  |  | IL COMMISSARIO DELEGATO Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile»;
 Richiamato  il  decreto  del 18 novembre 2004 con cui il Presidente del  Consiglio  dei Ministri ha dichiarato Io stato di emergenza fino al  30 novembre  2005,  prorogato al 31 dicembre 2006 con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del 2 dicembre 2005 per gli eccezionali  eventi  atmosferici  verificatisi  nel  territorio delle provincie  di  Arezzo,  Grosseto  e  Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004;
 Visto  il  successivo  decreto  del  13 gennaio  2006  con  cui  il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ha  dichiarato lo stato di emergenza   fino   al  31 dicembre  2006  in  relazione  agli  eventi meteorologici  che  hanno  colpito  le  medesime province nel mese di novembre 2005;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del  29 settembre  2005  con  la  quale  sono  state ripartite tra le Regioni  le  risorse  finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare e' stato attribuito alla   Regione   Toscana  per  gli  eventi  atmosferici  verificatisi nell'ottobre  2004  nelle  province  di  Arezzo,  Grosseto e Siena un contributo annuale di euro 600.000,00 con il quale e' stato stipulato un mutuo per l'importo complessivo di euro 6.959.511,37;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3501 del 9 marzo 2006 con cui sono state previste «Disposizioni urgenti di protezione  civile  dirette  a  fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali  eventi  atmosferici  verificatisi  nel  territorio delle province  di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004 e nel mese di novembre 2005»;
 Preso  atto  che all'art. 1 della predetta ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei Ministri l'Assessore alla protezione civile della Regione  Toscana  e'  stato  nominato  Commissario  delegato  per  le predette  situazioni  di  emergenza,  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
 Visti  gli  articoli 1  e  2  dell'ordinanza  sopra  richiamata che individuano  le competenze attribuite al Commissario delegato tra cui in particolare, ai sensi del comma 3 lettera b) e c) art. 1:
 la  realizzazione di adeguate misure di intervento sul territorio volte  alla  prevenzione o al contenimento delle diverse tipologie di rischio;
 l'erogazione  di  contributi  per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati o distrutti;
 Preso   atto   che  le  risorse  finanziarie  a  disposizione  sono utilizzabili  esclusivamente  per  interventi sui beni immobili, come specificato  nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3464/2005  e  nella  circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri  del  1° dicembre  2005 relativa alle «Modalita' di utilizzo delle  risorse  finanziarie  assegnate  ai  sensi  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005»;
 Vista l'ordinanza commissariale C/2 del 18 luglio 2006 con la quale sono   state   ripartite   le  risorse  finanziarie  destinando  euro 700.000,00  per  l'avvio  di procedure contributive per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati dei privati;
 Verificato  che  gli  uffici regionali hanno richiesto ai Comuni la verifica  dell'esistenza di privati danneggiati e di nuclei familiari evacuati a seguito della inagibilita' delle relative abitazioni;
 Verificato  che, in base alle comunicazioni pervenute, i Comuni che hanno segnalato gravi anni alle abitazioni private sono:
 Evento del 29-30 ottobre 2004: Anghiari, Arezzo, Capolona, Castel Focognano,  Chiusi  Della  Verna, Lucignano, Monte San Savino, Talla; Campagnatico,   Castiglione   della   Pescaia,   Civitella  Paganico, Grosseto,  Roccastrada;  Castelnuovo  Berardenga,  Monteroni d'Arbia, Sovicille;
 Evento  del novembre  2005:  Anghiari,  Badia Tedalda, Castiglion Fiorentino, Monterchi, Civitella Paganico, Follonica, Manciano, Massa Marittima,  Monte  Argentario,  Montieri, Roccastrada, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Radicondoli;
 Ritenuto  di  approvare  una procedura contributiva a beneficio dei privati   gravemente  danneggiati  secondo  le  disposizioni  di  cui all'Allegato  A  che  risultano  tra  l'altro,  coerenti con analoghe procedure  attivate  per  gli  eventi  alluvionali del settembre 2003 nella provincia di Massa e Carrara;
 Preso  atto  altresi'  della  segnalazione del Comune di Chianciano Terme  relativa  alla  situazione  di  due  nuclei  familiari  le cui abitazioni   sono   state   interessate,   a   seguito  degli  eventi del novembre   2005,  da  un  movimento  franoso  che  ha  comportato l'inagibilita' dell'immobile per il cui superamento e' indispensabile procedere  alla  messa in sicurezza del versante in frana con oneri a carico dei privati medesimi;
 Viste  le  disposizioni gia' applicate dalla Regione per situazioni analoghe  sia  in  attuazione di ordinanze DPC (eventi novembre 2000) sia  per  gli  eventi  di  rilevanza  regionale  (decreto n. 3632 del 19 giugno 2003);
 Ritenuto  di  applicare  alle  situazioni evidenziate dal Comune di Chianciano   Terme  disposizioni  ultime  richiamate,  approvando  le disposizioni di cui all'Allegato B);
 Ordina:
 1. di approvare le disposizioni a beneficio dei privati di cui agli allegati  A  e  B  presente  provvedimento  quali  parti integranti e sostanziali;
 2.  di  individuare,  ai  sensi  dell'art.  1 comma 2 ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3501/2006, quali soggetti attuatori  per  la  gestione  della suddetta procedura contributiva i seguenti i Comuni:
 evento del 29-30 ottobre 2004: Anghiari, Arezzo, Capolona, Castel Focognano,  Chiusi  Della  Verna, Lucignano, Monte San Savino, Talla; Campagnatico,   Castiglione   della   Pescaia,   Civitella  Paganico, Grosseto,  Roccastrada;  Castelnuovo  Berardenga,  Monteroni d'Arbia, Sovicille;
 evento  del  novembre  2005:  Anghiari, Badia Tedalda, Castiglion Fiorentino, Monterchi, Civitella Paganico, Follonica, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Montieri, Roccastrada, Chianciano Terme, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Radicondoli;
 3. di  confermare che gli oneri finanziari conseguenti le procedure di  cui  al  punto  1 saranno coperti con la somma di euro 700.000,00 come  gia'  disposto  con  ordinanza  commissariale C/2 del 18 luglio 2006;
 4. di  comunicare  la presente ordinanza ai comuni sopra indicati e alle   province  di  Arezzo,  Grosseto  e  Siena  e  di  disporne  la pubblicazione   per   estratto,   comprensivo   degli  allegati,  nel bollettino  ufficiale  della  regione  Toscana nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Firenze, 27 luglio 2006
 Il commissario delegato: Artusa
 |  |  |  | Allegato A EVENTO  ALLUVIONALE 29 E 30 OTTOBRE 2004 E NOVEMBRE 2005 PROVINCIE DI AREZZO,  GROSSETO,  SIENA  DISPOSIZIONI  GENERALI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI PRIVATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI Parte Prima 1.1. Beneficiari e finalita'.
 Possono   accedere  al  contributo  i  privati  persone  fisiche, proprietari,  alla  data degli eventi atmosferici del 29 e 30 ottobre 2004  e novembre  2005,  di  beni  immobili  distrutti  o  gravemente danneggiati nei Comuni di seguito indicati, che abbiano presentato ai Comuni  medesimi  la  segnalazione  del  danno  attraverso l'apposita scheda  di  segnalazione  regionale  oppure  sono  stati  oggetto  di provvedimenti di inagibilita' da parte dei Comuni.
 Evento del 29-30 ottobre 2004: Anghiari, Arezzo, Capolona, Castel Focognano,  Chiusi  Della  Verna, Lucignano, Monte San Savino, Talla; Campagnatico,   Castiglione   della   Pescaia,   Civitella  Paganico, Grosseto,  Roccastrada;  Castelnuovo  Berardenga,  Monteroni d'Arbia, Sovicille;
 Evento  del novembre  2005:  Anghiari,  Badia Tedalda, Castiglion Fiorentino, Monterchi, Civitella Paganico, Follonica, Manciano, Massa Marittima,  Monte  Argentario,  Montieri, Roccastrada, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Radicondoli.
 Il  contributo  e'  finalizzato  al  ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati ed e' erogato:
 a   rimborso   parziale  delle  spese  gia'  sostenute  per  il ripristino dei beni immobili;
 per  consentire  l'avvio  o il completamento del ripristino dei beni immobili.
 Possono  accedere al contributo anche i titolari di diritti reali sui  beni immobili nonche', ove tenuti al relativo ripristino in base al contratto, i locatari dell'immobile. 1.2.  Individuazione  dei  beni  danneggiati  peri  quali puo' essere concesso il contributo.
 I   beni  immobili  danneggiati  per  i  quali  e'  ammissibile  il contributo sono:
 le unita' immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze (cantine  e  garage)  funzionalmente  collegate  all'uso medesimo con esclusione  degli  immobili  o  porzioni  di  immobili  realizzati in difformita'  alle  disposizioni  urbanistiche  ed  edilizie  ove tale difformita'  comporti  variazioni  essenziali  ai  sensi  della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria.
 Non  sono  ammissibili  a  contributo  i  danni  a infrastrutture private e terreni e i danni a beni mobili e beni mobili registrati. 1.3. Disposizioni beni immobili.
 Ai  fini della concessione e quantificazione del contributo per i beni immobili, questi ultimi sono distinti tra:
 a) immobili   ad   uso  abitativo  destinati  a  residenza  del proprietario  o  altro soggetto avente diritto al contributo ai sensi di quanto sopra specificato, d'ora in poi denominati «prima casa»;
 b) immobili  ad uso abitativo destinati a residenza di soggetti terzi,  dal  momento  dell'alluvione  al  momento della pubblicazione delle presenti disposizioni in base a:
 contratto/i di locazione regolarmente registrato/i;
 rapporto di comodato a titolo gratuito tra soggetti legati da un rapporto di parentela fino al secondo grado, d'ora in poi denominati «immobili in locazione»;
 c) immobili ad uso abitativo destinati ad abitazione secondaria del  proprietario  o  comunque  non  rientranti  nelle  categorie sub lettera a) e b), d'ora in poi denominati «seconda casa». 1.4. Franchigia.
 Ai   fini  dell'accesso  al  contributo,  il  valore  del  danno, calcolato  secondo le modalita' di cui alla successiva parte seconda, a  carico dello stesso nucleo familiare deve essere almeno ari a euro 1.000,00. 1.5. Detrazioni.
 Dall'ammontare  del  danno  sono  detratti  eventuali  contributi pubblici   gia'   percepiti  e  i  rimborsi  da  parte  di  compagnie assicuratrici. 1.6. Ammontare del contributo.
 Il  contributo  e'  determinato in percentuale rispetto al valore del danno calcolato secondo le modalita' di cui alla parte seconda. 1.7. Presentazione documentazione di spesa.
 Salvo  i casi in cui la documentazione di spesa sia richiesta per la  determinazione del danno (ai sensi di quanto previsto nella parte seconda)  i  beneficiari del contributo sono tenuti, a pena di revoca del  contributo  medesimo,  a  presentare  la documentazione di spesa (fatture  in  originale  o  in copia, scontrini fiscali in originale) pari all'importo del contributo e congruente con i danni denunciati e la  tipologia  dei beni ammessi a contributo, secondo le modalita' di cui alla parte terza punto 3.3.4.
 Parte Seconda 2.1.Determinazione del danno.
 2.1.1. Beni immobili gia' ripristinati.
 La  valutazione  del danno a beni immobili puo' essere effettuata secondo criteri alternativi non cumulabili tra loro:
 a) in via convenzionale moltiplicando i mq danneggiati - per un massimo  di  100  mq  -  per il valore medio al mq pari a euro 100,00 (calcolato  sulla  base  del  costo  medio  di interventi ordinari di ripristino   quali   intonacatura,   pulizia   e   trattamento  della pavimentazione, imbiancatura, riparazione degli infissi);
 b) in  via  analitica:nel  caso  di danni piu' gravi rispetto a quelli  previsti  alla  precedente  lett.a)  documentati  da  perizie redatte   da   tecnici  abilitati  ovvero  da  idonea  documentazione fotografica  o altra documentazione comprovante i danni in questione. La documentazione prodotta e' a cura e spese dell'interessato.
 Nei   casi   di   valutazione  analitica,  il  valore  del  danno corrisponde  ai  costi  sostenuti  per  il  ripristino  desunti dalle relative  fatture  per  un  importo  massimo complessivo di 35.000,00 euro.
 Nel   caso   di   rifacimento   degli  impianti  elettrico  e  di riscaldamento, oltre alle fatture e' necessario allegare alla domanda il  certificato  di  conformita'  dei suddetti impianti; in ogni caso l'importo  massimo  del danno ammissibile a contributo e' pari a euro 3.000,00  per  ciascun  impianto, nel caso di sostituzione della sola caldaia  il  limite  massimo  del  danno  ammissibile  e' pari a euro 1.000,00.  I  danni  alla  caldaia  centralizzata,  alla parte comune dell'impianto  elettrico concorrono a determinare il valore del danno subito  dal singolo interessato in proporzione alla quota millesimale dichiarata nella domanda.
 2.1.2. Congruenza spese con valutazione convenzionale.
 Ove  si  proceda  con  la  valutazione  convenzionale  e le spese sostenute  dall'interessato  siano inferiori alla quantificazione del danno cosi' calcolata, il valore del danno e' determinato dalla spesa dichiarata nella domanda.
 2.1.3. Beni immobili danneggiati non ancora ripristinati.
 Ove  gli  interventi  di  ripristino  sui beni immobili non siano stati ancora effettuati o completati, il Comune provvede a verificare la  situazione  di  danno  e  a  determinare  il  relativo  ammontare ammissibile  a  contributo  in  conformita'  ai  criteri  di cui alle presenti  disposizioni  e  comunque  nei  limiti  massimi  di importo previsti.  Il  Comune provvede altresi' a fissare un termine entro il quale l'intervento di ripristino deve essere effettuato. 2.3. Percentuali massime di contributo.
 La percentuale massima del contributo e' pari al:
 75%  del  valore  del  danno  ammesso  a  contributo per i beni immobili prima casa;
 60%  del  valore  del  danno  ammesso  a  contributo per i beni immobili «in locazione» e «seconda casa». 2.4. Limite temporale di validita' delle fatture.
 Sono  ammissibili i giustificativi della spesa presentati per gli interventi   di   ripristino   dei   beni  immobili  gia'  effettuati esclusivamente   ove   emessi   in   data   anteriore  alla  data  di pubblicazione delle presenti disposizioni sul BURT. 2.5. Modalita' per il calcolo dei limiti massimi di danno.
 Tutti gli importi relativi ai limiti massimi di danno di cui alle presenti disposizioni sono da intendersi:
 comprensivi di IVA;
 al netto delle eventuali detrazioni di cui al punto 1.5.
 Parte Terza 3.1. Informazione.
 I  Comuni  devono garantire adeguata informazione ai soggetti che abbiano   presentato   la   segnalazione   del   danno  in  relazione all'attivazione  della procedura contributiva, utilizzando a tal fine ogni  utile  strumento di pubblicita', nonche' mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande.
 L'informazione  sara'  considerata  esaustiva  con l'invio presso l'indirizzo   indicato   nella  segnalazione  del  danno  (scheda  3) presentata  nell'immediato  dopo  alluvione  con l'esclusione di ogni altra ricerca individuale. 3.2. Domanda di contributo.
 3.2.1 Soggetti legittimati.
 La  domanda  e'  presentata  da parte del soggetto legittimato ad accedere al contributo ai sensi del punto 1.1.
 La  domanda  e' unica per ogni nucleo familiare. In caso di danni che  riguardano  piu'  immobili,  il  richiedente  presenta  un'unica domanda compilando il quadro 1 per ciascuno degli immobili coinvolti.
 In  caso  di  comproprieta',  la domanda e' presentata da uno dei comproprietari in nome e per conto anche degli altri.
 La  concessione  ed  erogazione del contributo al comproprietario che  ha presentato la domanda ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri comproprietari.
 3.2.2. Presentazione della domanda di contributo.
 La domanda deve essere presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva  (modello  «A»  allegato  alle  presenti disposizioni) al Comune  a  pena  di inammissibilita', entro il termine del 30 ottobre 2006.
 Alla domanda e' allegata la seguente documentazione:
 a) fotocopia   di  documento  di  riconoscimento  in  corso  di validita' (obbligatoria sempre);
 b)    eventuale    quietanza   liberatoria   del   risarcimento assicurativo, in caso sia stato gia' percepito;
 documentazione  del  danno  e giustificativi di spesa (fatture in originale  o  in  copia,  scontrini  fiscali  in originale) quando la valutazione del danno e' effettuata in via analitica;
 eventuale   ulteriore   documentazione  richiesta  per  le  varie tipologie  di  danni (quali: certificato di conformita' dell'impianto nel  caso di rifacimento dell'impianto elettrico e/o di riscaldamento di cui al punto 2.1.1 lettera b).
 Per  le domande inviate a mezzo servizio postale, fa fede la data del timbro postale di invio. 3.3. Adempimenti del comune.
 Il  Comune,  entro  il  30 novembre  2006 procede all'istruttoria delle   domande,   verificando   l'ammissibilita/inammissibilita'   a contributo e l'ammontare del relativo danno.
 In  caso di inammissibilita' il Comune procede ai sensi di quanto previsto  dall'art.  10 legge n. 241/1990 come modificata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005.
 3.3.1. Istruttoria.
 In particolare ai fini dell'istruttoria il Comune verifica:
 a) la corretta e completa compilazione della domanda;
 b) la  completezza  degli  allegati  e la loro conformita' alle presenti disposizioni;
 c) la coerenza dei danni denunciati sull'immobile nella domanda con  gli  effetti  dell'evento quali risultano al comune medesimo dai sopralluoghi effettuati durante l'emergenza o successivamente e dagli altri documenti comunque agli atti del comune.
 Qualora   la   domanda,   tempestivamente   presentata,  non  sia integralmente  compilata  ovvero carente in alcuno degli allegati, il Comune   ne   richiede   l'integrazione,  dando  un  termine  per  la regolarizzazione  non  inferiore  a  dieci giorni, trascorso il quale senza   che  sia  intervenuta  la  regolarizzazione,  la  domanda  e' dichiarata non ammissibile.
 E'  comunque  sempre ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.
 Relativamente  ai  casi in cui gli interventi di ripristino degli immobili  non  siano  stati ancora effettuati o completati, il Comune effettua  le verifiche di competenza, determina l'ammontare dei danni ammissibile  a  contributo e fissa altresi' un termine entro il quale il ripristino deve essere concluso.
 Degli  esiti  dell'istruttoria e' data informativa al Commissario per gli adempimenti di cui al successivo punto 3.3.2.
 3.3.2. Determinazione della percentuale del contributo.
 Sulla   base   dei  risultati  dell'istruttoria,  il  commissario determina,  sentiti  i  sindaci,  la  percentuale  di  contributo nel rispetto dei limiti massimi determinati dal punto 2.3. Ove le risorse destinate  ai  danni ai beni immobili non siano sufficienti a coprire la   percentuale   massima  di  contributo  prevista  dalle  presenti disposizioni  (75% per la prima casa, 60% per gli altri immobili), si osservano i seguenti criteri di priorita':
 immobili prima casa e immobili in locazione
 immobili seconda casa.
 3.3.4. Comunicazione ammissione a contributo e relativo importo.
 Il  Comune,  entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  della determinazione  del  Commissario  di  cui  al punto 3.3.2, applica le percentuali  definite  da  quest'ultimo  e  comunica  ai  beneficiari l'importo   del   contributo  a  ciascuno  spettante,  invitandoli  a presentare i giustificativi di spesa ai sensi di quanto prescritto al punto  1.7 nel termine indicato dallo stesso comune. La presentazione della   documentazione  di  spesa  deve  avvenire,  pena  revoca  del contributo entro il termine indicato dal Comune.
 Ove  la  documentazione  di  spesa  presentata  sia  inferiore al contributo, quest'ultimo e' ridotto all'importo della documentazione.
 Per   gli  interventi  di  ripristino  non  ancora  effettuati  o completati, la presentazione della documentazione giustificativa deve avvenire  entro  trenta  giorni  dal termine assegnato dal comune per l'esecuzione  degli  interventi.  Il  Comune  prima di procedere alla liquidazione  ell'importo  complessivo  del  contributo  o del saldo, dovra' accertarsi della realizzazione dell'intervento. 3.4. Erogazione del contributo.
 Il  Commissario provvede alla erogazione delle risorse necessarie alla  liquidazione  dei contributi al ricevimento da parte dei Comuni medesimi  della  documentazione  di  spesa presentata dai beneficiari secondo  le  presenti  disposizioni nonche' di apposita dichiarazione del Comune attestante la relativa verifica.
 Il  Comune provvede alla erogazione dei contributi ai beneficiari entro   trenta   giorni   dal   ricevimento  delle  relative  risorse finanziarie  da  parte  del  Commissario  e  trasmette  al medesimo i mandati di pagamento quietanzati. 3.5. Anticipazione.
 Nel  caso  di  lavori  di  ripristino non ancora effettuati o non completati,  ove  richiesto  dal soggetto beneficiano, il Comune puo' concedere  un'anticipazione  fino  al  massimo del 50% del contributo assegnato.  Tali  erogazioni sono soggette alla condizione risolutiva dell'effettivo ripristino o riparazione del bene immobile danneggiato e  pertanto  ove  la  condizione  non  si  realizzi,  ne e' dovuta la restituzione da parte del beneficiano.
 Parte Quarta 4.1. Controlli.
 Le  domande  sono  soggette  a  controllo da parte del Comune, in relazione  ai dati oggetto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato.
 In  particolare  sono  oggetto  di  controllo la composizione del nucleo familiare, le indicazioni circa i vani ad uso abitativo e i mq denunciati  anche  in  rapporto  alle  risultanze  catastali  e  alle dichiarazioni  rese  ai  fini  della  corresponsione  della tassa sui rifiuti  solidi  urbani.  Le modalita' dei controlli sono determinate dai Comuni.
 E' comunque soggetta a controllo una percentuale non inferiore al 10%  rispetto  alle domande ammesse a contributo, individuata anche a campione mediante sorteggio.
 Il  Comune procede al sorteggio nel giorno e luogo fissati previa preventiva comunicazione agli interessati, che possono partecipare.
 Nell'ambito   delle   attivita'   di  controllo  il  Comune  puo' richiedere,  e  l'interessato e' obbligato ad esibire, pena la revoca del  contributo,  tutta  la documentazione di cui e' stata dichiarata l'esistenza  e  puo'  procedere  a ispezioni dei beni di cui e' stato dichiarato  il  danneggiamento nonche' degli interventi di ripristino dichiarati.
 Ove  in  sede  di controllo vengano accertati dati non conformi a quelli  dichiarati  tali  da incidere nel diritto al contributo e nel relativo  ammontare  ovvero  venga accertata la mancata effettuazione degli  interventi,  si  procede  alla  revoca  del  contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge.
 Al  di  fuori di tali ipotesi, l'accertamento puo' determinare la riduzione dell'importo ammesso a contributo.
 I  controlli  sono  effettuati  dai  Comuni  entro  tre  mesi dal provvedimento di ammissione al contributo.
 I relativi esiti sono comunicati al Commissario.
 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 86 a pag. 90 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato B EVENTO  ALLUVIONALE 29 E 30 OTTOBRE 2004 E NOVEMBRE 2005 PROVINCIE DI AREZZO,  GROSSETO,  SIENA  DISPOSIZIONI  GENERALI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI   PER   IL  RIPRISTINO  DI  IMMOBILI  NON  DANNEGGIATI  MA DICHIARATI INAGIBILI
 Disposizioni Generali
 Le  presenti disposizioni disciplinano, in attuazione dell'art. 1 comma 3  lettera b)  dell'Ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3501  del  9 marzo  2006,  le  iniziative  di  sostegno finanziario  a  favore  dei proprietari di beni immobili «prima casa» dichiarati  inagibili  a  causa  di  movimenti franosi verificatisi a seguito  degli  eventi  del  29-30 ottobre 2004 e novembre 2005 nelle Province di Arezzo Grosseto e Siena.
 Contributi per immobili inagibili 1 - Accertamento.
 Anche  al  di fuori delle ipotesi di danno di cui all'allegato A, sono  concessi  contributi  esclusivamente  ai  proprietari  di  beni immobili  «prima  casa»  dichiarati  inagibili  a  causa di movimenti franosi  verificatisi  a seguito degli eventi per i quali e' attivata la  procedura  contributiva,  nel  limite  strettamente necessario al ripristino  delle condizioni di agibilita'. Ai fini della concessione del  contributo  rilevano  le  ipotesi di inagibilita' totale, oppure parziale   nei   limiti   in   cui   pregiudichino   la  abitabilita' dell'immobile.
 Per  gli  immobili  «prima  casa»  dichiarati inagibili, i Comuni provvedono d'ufficio, entro il 30 ottobre 2006, a definire sulla base di  apposita relazione tecnica, la ripristinabilita' delle condizioni di   sicurezza   tramite  interventi  a  cura  e  spese  dei  privati proprietari.  In  tale  caso  i  Comuni  individuano anche il tipo di interventi  strettamente necessari per la revoca del provvedimento di inagibilita'.
 Di tali valutazioni i Comuni danno comunicazione agli interessati e alla Regione nei successivi dieci giorni. 2.Valore del danno e determinazione del contributo.
 Il  valore  del  danno  e'  costituito dal costo degli interventi strettamente    funzionali   alla   revoca   iei   provvedimenti   di inagibilita'.  Il  contributo  e' calcolato applicando la percentuale del 75% del valore del danno, nel limite massimo di euro 35.000,00; 3 - Procedura.
 Entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della comunicazione da parte  del  Comune,  i  proprietari  presentano  la  domanda  per  la concessione   del   contributo,   unitamente   alla  perizia  per  la quantificazione  delle spese per l'esecuzione dei lavori definiti dal Comune.
 Il  Comune verifica che gli interventi proposti e periziati siano strettamente    funzionali   alla   revoca   dei   provvedimenti   di inagibilita', e la congruita' economica della perizia.
 Il  Comune  ammette a contributo i privati interessati applicando quanto previsto al punto 2 e ne da' comunicazione al Commissario.
 Al termine dei lavori, i privati ne danno comunicazione al Comune inviando la documentazione giustificativa della spesa.
 Il  Comune  verifica  la  documentazione  contabile,  accerta  il rilascio   di   tutti  i  provvedimenti  autorizzatori  previsti  per l'esecuzione   dei  lavori,  nonche'  l'esecuzione  degli  stessi  in conformita'  al  progetto autorizzato e per l'ammontare di spesa gia' previsto.   I   risultati   delle   verifiche   e  la  documentazione giustificativa   della   spesa  sono  trasmessi  al  Commissario  per l'erogazione del contributo.
 Il  Comune  entro  entro  giorni dalla disponibilita' delle risorse finanziarie, liquida l'importo del contributo ai beneficiari, dandone comunicazione al commissario.
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