Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2006 (vai al sommario) |
REGIONE TOSCANA |
ORDINANZA 27 luglio 2006 |
Ordinanze Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005 e n. 3501/2006. Approvazione «Disposizioni generali per l'erogazione di contributi ai privati». (Ordinanza commissariale n. C/3). |
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IL COMMISSARIO DELEGATO Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile»; Richiamato il decreto del 18 novembre 2004 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato Io stato di emergenza fino al 30 novembre 2005, prorogato al 31 dicembre 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005 per gli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle provincie di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004; Visto il successivo decreto del 13 gennaio 2006 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2006 in relazione agli eventi meteorologici che hanno colpito le medesime province nel mese di novembre 2005; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005 con la quale sono state ripartite tra le Regioni le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare e' stato attribuito alla Regione Toscana per gli eventi atmosferici verificatisi nell'ottobre 2004 nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena un contributo annuale di euro 600.000,00 con il quale e' stato stipulato un mutuo per l'importo complessivo di euro 6.959.511,37; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3501 del 9 marzo 2006 con cui sono state previste «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004 e nel mese di novembre 2005»; Preso atto che all'art. 1 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri l'Assessore alla protezione civile della Regione Toscana e' stato nominato Commissario delegato per le predette situazioni di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225; Visti gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza sopra richiamata che individuano le competenze attribuite al Commissario delegato tra cui in particolare, ai sensi del comma 3 lettera b) e c) art. 1: la realizzazione di adeguate misure di intervento sul territorio volte alla prevenzione o al contenimento delle diverse tipologie di rischio; l'erogazione di contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati o distrutti; Preso atto che le risorse finanziarie a disposizione sono utilizzabili esclusivamente per interventi sui beni immobili, come specificato nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005 e nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2005 relativa alle «Modalita' di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464/2005»; Vista l'ordinanza commissariale C/2 del 18 luglio 2006 con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie destinando euro 700.000,00 per l'avvio di procedure contributive per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati dei privati; Verificato che gli uffici regionali hanno richiesto ai Comuni la verifica dell'esistenza di privati danneggiati e di nuclei familiari evacuati a seguito della inagibilita' delle relative abitazioni; Verificato che, in base alle comunicazioni pervenute, i Comuni che hanno segnalato gravi anni alle abitazioni private sono: Evento del 29-30 ottobre 2004: Anghiari, Arezzo, Capolona, Castel Focognano, Chiusi Della Verna, Lucignano, Monte San Savino, Talla; Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada; Castelnuovo Berardenga, Monteroni d'Arbia, Sovicille; Evento del novembre 2005: Anghiari, Badia Tedalda, Castiglion Fiorentino, Monterchi, Civitella Paganico, Follonica, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Montieri, Roccastrada, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Radicondoli; Ritenuto di approvare una procedura contributiva a beneficio dei privati gravemente danneggiati secondo le disposizioni di cui all'Allegato A che risultano tra l'altro, coerenti con analoghe procedure attivate per gli eventi alluvionali del settembre 2003 nella provincia di Massa e Carrara; Preso atto altresi' della segnalazione del Comune di Chianciano Terme relativa alla situazione di due nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate, a seguito degli eventi del novembre 2005, da un movimento franoso che ha comportato l'inagibilita' dell'immobile per il cui superamento e' indispensabile procedere alla messa in sicurezza del versante in frana con oneri a carico dei privati medesimi; Viste le disposizioni gia' applicate dalla Regione per situazioni analoghe sia in attuazione di ordinanze DPC (eventi novembre 2000) sia per gli eventi di rilevanza regionale (decreto n. 3632 del 19 giugno 2003); Ritenuto di applicare alle situazioni evidenziate dal Comune di Chianciano Terme disposizioni ultime richiamate, approvando le disposizioni di cui all'Allegato B); Ordina: 1. di approvare le disposizioni a beneficio dei privati di cui agli allegati A e B presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 2. di individuare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3501/2006, quali soggetti attuatori per la gestione della suddetta procedura contributiva i seguenti i Comuni: evento del 29-30 ottobre 2004: Anghiari, Arezzo, Capolona, Castel Focognano, Chiusi Della Verna, Lucignano, Monte San Savino, Talla; Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada; Castelnuovo Berardenga, Monteroni d'Arbia, Sovicille; evento del novembre 2005: Anghiari, Badia Tedalda, Castiglion Fiorentino, Monterchi, Civitella Paganico, Follonica, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Montieri, Roccastrada, Chianciano Terme, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Radicondoli; 3. di confermare che gli oneri finanziari conseguenti le procedure di cui al punto 1 saranno coperti con la somma di euro 700.000,00 come gia' disposto con ordinanza commissariale C/2 del 18 luglio 2006; 4. di comunicare la presente ordinanza ai comuni sopra indicati e alle province di Arezzo, Grosseto e Siena e di disporne la pubblicazione per estratto, comprensivo degli allegati, nel bollettino ufficiale della regione Toscana nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 27 luglio 2006 Il commissario delegato: Artusa |
| Allegato A EVENTO ALLUVIONALE 29 E 30 OTTOBRE 2004 E NOVEMBRE 2005 PROVINCIE DI AREZZO, GROSSETO, SIENA DISPOSIZIONI GENERALI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI PRIVATI GRAVEMENTE DANNEGGIATI Parte Prima 1.1. Beneficiari e finalita'. Possono accedere al contributo i privati persone fisiche, proprietari, alla data degli eventi atmosferici del 29 e 30 ottobre 2004 e novembre 2005, di beni immobili distrutti o gravemente danneggiati nei Comuni di seguito indicati, che abbiano presentato ai Comuni medesimi la segnalazione del danno attraverso l'apposita scheda di segnalazione regionale oppure sono stati oggetto di provvedimenti di inagibilita' da parte dei Comuni. Evento del 29-30 ottobre 2004: Anghiari, Arezzo, Capolona, Castel Focognano, Chiusi Della Verna, Lucignano, Monte San Savino, Talla; Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada; Castelnuovo Berardenga, Monteroni d'Arbia, Sovicille; Evento del novembre 2005: Anghiari, Badia Tedalda, Castiglion Fiorentino, Monterchi, Civitella Paganico, Follonica, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Montieri, Roccastrada, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Radicondoli. Il contributo e' finalizzato al ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati ed e' erogato: a rimborso parziale delle spese gia' sostenute per il ripristino dei beni immobili; per consentire l'avvio o il completamento del ripristino dei beni immobili. Possono accedere al contributo anche i titolari di diritti reali sui beni immobili nonche', ove tenuti al relativo ripristino in base al contratto, i locatari dell'immobile. 1.2. Individuazione dei beni danneggiati peri quali puo' essere concesso il contributo. I beni immobili danneggiati per i quali e' ammissibile il contributo sono: le unita' immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze (cantine e garage) funzionalmente collegate all'uso medesimo con esclusione degli immobili o porzioni di immobili realizzati in difformita' alle disposizioni urbanistiche ed edilizie ove tale difformita' comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria. Non sono ammissibili a contributo i danni a infrastrutture private e terreni e i danni a beni mobili e beni mobili registrati. 1.3. Disposizioni beni immobili. Ai fini della concessione e quantificazione del contributo per i beni immobili, questi ultimi sono distinti tra: a) immobili ad uso abitativo destinati a residenza del proprietario o altro soggetto avente diritto al contributo ai sensi di quanto sopra specificato, d'ora in poi denominati «prima casa»; b) immobili ad uso abitativo destinati a residenza di soggetti terzi, dal momento dell'alluvione al momento della pubblicazione delle presenti disposizioni in base a: contratto/i di locazione regolarmente registrato/i; rapporto di comodato a titolo gratuito tra soggetti legati da un rapporto di parentela fino al secondo grado, d'ora in poi denominati «immobili in locazione»; c) immobili ad uso abitativo destinati ad abitazione secondaria del proprietario o comunque non rientranti nelle categorie sub lettera a) e b), d'ora in poi denominati «seconda casa». 1.4. Franchigia. Ai fini dell'accesso al contributo, il valore del danno, calcolato secondo le modalita' di cui alla successiva parte seconda, a carico dello stesso nucleo familiare deve essere almeno ari a euro 1.000,00. 1.5. Detrazioni. Dall'ammontare del danno sono detratti eventuali contributi pubblici gia' percepiti e i rimborsi da parte di compagnie assicuratrici. 1.6. Ammontare del contributo. Il contributo e' determinato in percentuale rispetto al valore del danno calcolato secondo le modalita' di cui alla parte seconda. 1.7. Presentazione documentazione di spesa. Salvo i casi in cui la documentazione di spesa sia richiesta per la determinazione del danno (ai sensi di quanto previsto nella parte seconda) i beneficiari del contributo sono tenuti, a pena di revoca del contributo medesimo, a presentare la documentazione di spesa (fatture in originale o in copia, scontrini fiscali in originale) pari all'importo del contributo e congruente con i danni denunciati e la tipologia dei beni ammessi a contributo, secondo le modalita' di cui alla parte terza punto 3.3.4. Parte Seconda 2.1.Determinazione del danno. 2.1.1. Beni immobili gia' ripristinati. La valutazione del danno a beni immobili puo' essere effettuata secondo criteri alternativi non cumulabili tra loro: a) in via convenzionale moltiplicando i mq danneggiati - per un massimo di 100 mq - per il valore medio al mq pari a euro 100,00 (calcolato sulla base del costo medio di interventi ordinari di ripristino quali intonacatura, pulizia e trattamento della pavimentazione, imbiancatura, riparazione degli infissi); b) in via analitica:nel caso di danni piu' gravi rispetto a quelli previsti alla precedente lett.a) documentati da perizie redatte da tecnici abilitati ovvero da idonea documentazione fotografica o altra documentazione comprovante i danni in questione. La documentazione prodotta e' a cura e spese dell'interessato. Nei casi di valutazione analitica, il valore del danno corrisponde ai costi sostenuti per il ripristino desunti dalle relative fatture per un importo massimo complessivo di 35.000,00 euro. Nel caso di rifacimento degli impianti elettrico e di riscaldamento, oltre alle fatture e' necessario allegare alla domanda il certificato di conformita' dei suddetti impianti; in ogni caso l'importo massimo del danno ammissibile a contributo e' pari a euro 3.000,00 per ciascun impianto, nel caso di sostituzione della sola caldaia il limite massimo del danno ammissibile e' pari a euro 1.000,00. I danni alla caldaia centralizzata, alla parte comune dell'impianto elettrico concorrono a determinare il valore del danno subito dal singolo interessato in proporzione alla quota millesimale dichiarata nella domanda. 2.1.2. Congruenza spese con valutazione convenzionale. Ove si proceda con la valutazione convenzionale e le spese sostenute dall'interessato siano inferiori alla quantificazione del danno cosi' calcolata, il valore del danno e' determinato dalla spesa dichiarata nella domanda. 2.1.3. Beni immobili danneggiati non ancora ripristinati. Ove gli interventi di ripristino sui beni immobili non siano stati ancora effettuati o completati, il Comune provvede a verificare la situazione di danno e a determinare il relativo ammontare ammissibile a contributo in conformita' ai criteri di cui alle presenti disposizioni e comunque nei limiti massimi di importo previsti. Il Comune provvede altresi' a fissare un termine entro il quale l'intervento di ripristino deve essere effettuato. 2.3. Percentuali massime di contributo. La percentuale massima del contributo e' pari al: 75% del valore del danno ammesso a contributo per i beni immobili prima casa; 60% del valore del danno ammesso a contributo per i beni immobili «in locazione» e «seconda casa». 2.4. Limite temporale di validita' delle fatture. Sono ammissibili i giustificativi della spesa presentati per gli interventi di ripristino dei beni immobili gia' effettuati esclusivamente ove emessi in data anteriore alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni sul BURT. 2.5. Modalita' per il calcolo dei limiti massimi di danno. Tutti gli importi relativi ai limiti massimi di danno di cui alle presenti disposizioni sono da intendersi: comprensivi di IVA; al netto delle eventuali detrazioni di cui al punto 1.5. Parte Terza 3.1. Informazione. I Comuni devono garantire adeguata informazione ai soggetti che abbiano presentato la segnalazione del danno in relazione all'attivazione della procedura contributiva, utilizzando a tal fine ogni utile strumento di pubblicita', nonche' mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande. L'informazione sara' considerata esaustiva con l'invio presso l'indirizzo indicato nella segnalazione del danno (scheda 3) presentata nell'immediato dopo alluvione con l'esclusione di ogni altra ricerca individuale. 3.2. Domanda di contributo. 3.2.1 Soggetti legittimati. La domanda e' presentata da parte del soggetto legittimato ad accedere al contributo ai sensi del punto 1.1. La domanda e' unica per ogni nucleo familiare. In caso di danni che riguardano piu' immobili, il richiedente presenta un'unica domanda compilando il quadro 1 per ciascuno degli immobili coinvolti. In caso di comproprieta', la domanda e' presentata da uno dei comproprietari in nome e per conto anche degli altri. La concessione ed erogazione del contributo al comproprietario che ha presentato la domanda ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri comproprietari. 3.2.2. Presentazione della domanda di contributo. La domanda deve essere presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva (modello «A» allegato alle presenti disposizioni) al Comune a pena di inammissibilita', entro il termine del 30 ottobre 2006. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione: a) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validita' (obbligatoria sempre); b) eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo, in caso sia stato gia' percepito; documentazione del danno e giustificativi di spesa (fatture in originale o in copia, scontrini fiscali in originale) quando la valutazione del danno e' effettuata in via analitica; eventuale ulteriore documentazione richiesta per le varie tipologie di danni (quali: certificato di conformita' dell'impianto nel caso di rifacimento dell'impianto elettrico e/o di riscaldamento di cui al punto 2.1.1 lettera b). Per le domande inviate a mezzo servizio postale, fa fede la data del timbro postale di invio. 3.3. Adempimenti del comune. Il Comune, entro il 30 novembre 2006 procede all'istruttoria delle domande, verificando l'ammissibilita/inammissibilita' a contributo e l'ammontare del relativo danno. In caso di inammissibilita' il Comune procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 legge n. 241/1990 come modificata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005. 3.3.1. Istruttoria. In particolare ai fini dell'istruttoria il Comune verifica: a) la corretta e completa compilazione della domanda; b) la completezza degli allegati e la loro conformita' alle presenti disposizioni; c) la coerenza dei danni denunciati sull'immobile nella domanda con gli effetti dell'evento quali risultano al comune medesimo dai sopralluoghi effettuati durante l'emergenza o successivamente e dagli altri documenti comunque agli atti del comune. Qualora la domanda, tempestivamente presentata, non sia integralmente compilata ovvero carente in alcuno degli allegati, il Comune ne richiede l'integrazione, dando un termine per la regolarizzazione non inferiore a dieci giorni, trascorso il quale senza che sia intervenuta la regolarizzazione, la domanda e' dichiarata non ammissibile. E' comunque sempre ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande. Relativamente ai casi in cui gli interventi di ripristino degli immobili non siano stati ancora effettuati o completati, il Comune effettua le verifiche di competenza, determina l'ammontare dei danni ammissibile a contributo e fissa altresi' un termine entro il quale il ripristino deve essere concluso. Degli esiti dell'istruttoria e' data informativa al Commissario per gli adempimenti di cui al successivo punto 3.3.2. 3.3.2. Determinazione della percentuale del contributo. Sulla base dei risultati dell'istruttoria, il commissario determina, sentiti i sindaci, la percentuale di contributo nel rispetto dei limiti massimi determinati dal punto 2.3. Ove le risorse destinate ai danni ai beni immobili non siano sufficienti a coprire la percentuale massima di contributo prevista dalle presenti disposizioni (75% per la prima casa, 60% per gli altri immobili), si osservano i seguenti criteri di priorita': immobili prima casa e immobili in locazione immobili seconda casa. 3.3.4. Comunicazione ammissione a contributo e relativo importo. Il Comune, entro sessanta giorni dalla comunicazione della determinazione del Commissario di cui al punto 3.3.2, applica le percentuali definite da quest'ultimo e comunica ai beneficiari l'importo del contributo a ciascuno spettante, invitandoli a presentare i giustificativi di spesa ai sensi di quanto prescritto al punto 1.7 nel termine indicato dallo stesso comune. La presentazione della documentazione di spesa deve avvenire, pena revoca del contributo entro il termine indicato dal Comune. Ove la documentazione di spesa presentata sia inferiore al contributo, quest'ultimo e' ridotto all'importo della documentazione. Per gli interventi di ripristino non ancora effettuati o completati, la presentazione della documentazione giustificativa deve avvenire entro trenta giorni dal termine assegnato dal comune per l'esecuzione degli interventi. Il Comune prima di procedere alla liquidazione ell'importo complessivo del contributo o del saldo, dovra' accertarsi della realizzazione dell'intervento. 3.4. Erogazione del contributo. Il Commissario provvede alla erogazione delle risorse necessarie alla liquidazione dei contributi al ricevimento da parte dei Comuni medesimi della documentazione di spesa presentata dai beneficiari secondo le presenti disposizioni nonche' di apposita dichiarazione del Comune attestante la relativa verifica. Il Comune provvede alla erogazione dei contributi ai beneficiari entro trenta giorni dal ricevimento delle relative risorse finanziarie da parte del Commissario e trasmette al medesimo i mandati di pagamento quietanzati. 3.5. Anticipazione. Nel caso di lavori di ripristino non ancora effettuati o non completati, ove richiesto dal soggetto beneficiano, il Comune puo' concedere un'anticipazione fino al massimo del 50% del contributo assegnato. Tali erogazioni sono soggette alla condizione risolutiva dell'effettivo ripristino o riparazione del bene immobile danneggiato e pertanto ove la condizione non si realizzi, ne e' dovuta la restituzione da parte del beneficiano. Parte Quarta 4.1. Controlli. Le domande sono soggette a controllo da parte del Comune, in relazione ai dati oggetto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato. In particolare sono oggetto di controllo la composizione del nucleo familiare, le indicazioni circa i vani ad uso abitativo e i mq denunciati anche in rapporto alle risultanze catastali e alle dichiarazioni rese ai fini della corresponsione della tassa sui rifiuti solidi urbani. Le modalita' dei controlli sono determinate dai Comuni. E' comunque soggetta a controllo una percentuale non inferiore al 10% rispetto alle domande ammesse a contributo, individuata anche a campione mediante sorteggio. Il Comune procede al sorteggio nel giorno e luogo fissati previa preventiva comunicazione agli interessati, che possono partecipare. Nell'ambito delle attivita' di controllo il Comune puo' richiedere, e l'interessato e' obbligato ad esibire, pena la revoca del contributo, tutta la documentazione di cui e' stata dichiarata l'esistenza e puo' procedere a ispezioni dei beni di cui e' stato dichiarato il danneggiamento nonche' degli interventi di ripristino dichiarati. Ove in sede di controllo vengano accertati dati non conformi a quelli dichiarati tali da incidere nel diritto al contributo e nel relativo ammontare ovvero venga accertata la mancata effettuazione degli interventi, si procede alla revoca del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge. Al di fuori di tali ipotesi, l'accertamento puo' determinare la riduzione dell'importo ammesso a contributo. I controlli sono effettuati dai Comuni entro tre mesi dal provvedimento di ammissione al contributo. I relativi esiti sono comunicati al Commissario.
----> Vedere Allegato da pag. 86 a pag. 90 della G.U. <---- |
| Allegato B EVENTO ALLUVIONALE 29 E 30 OTTOBRE 2004 E NOVEMBRE 2005 PROVINCIE DI AREZZO, GROSSETO, SIENA DISPOSIZIONI GENERALI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO DI IMMOBILI NON DANNEGGIATI MA DICHIARATI INAGIBILI Disposizioni Generali Le presenti disposizioni disciplinano, in attuazione dell'art. 1 comma 3 lettera b) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3501 del 9 marzo 2006, le iniziative di sostegno finanziario a favore dei proprietari di beni immobili «prima casa» dichiarati inagibili a causa di movimenti franosi verificatisi a seguito degli eventi del 29-30 ottobre 2004 e novembre 2005 nelle Province di Arezzo Grosseto e Siena. Contributi per immobili inagibili 1 - Accertamento. Anche al di fuori delle ipotesi di danno di cui all'allegato A, sono concessi contributi esclusivamente ai proprietari di beni immobili «prima casa» dichiarati inagibili a causa di movimenti franosi verificatisi a seguito degli eventi per i quali e' attivata la procedura contributiva, nel limite strettamente necessario al ripristino delle condizioni di agibilita'. Ai fini della concessione del contributo rilevano le ipotesi di inagibilita' totale, oppure parziale nei limiti in cui pregiudichino la abitabilita' dell'immobile. Per gli immobili «prima casa» dichiarati inagibili, i Comuni provvedono d'ufficio, entro il 30 ottobre 2006, a definire sulla base di apposita relazione tecnica, la ripristinabilita' delle condizioni di sicurezza tramite interventi a cura e spese dei privati proprietari. In tale caso i Comuni individuano anche il tipo di interventi strettamente necessari per la revoca del provvedimento di inagibilita'. Di tali valutazioni i Comuni danno comunicazione agli interessati e alla Regione nei successivi dieci giorni. 2.Valore del danno e determinazione del contributo. Il valore del danno e' costituito dal costo degli interventi strettamente funzionali alla revoca iei provvedimenti di inagibilita'. Il contributo e' calcolato applicando la percentuale del 75% del valore del danno, nel limite massimo di euro 35.000,00; 3 - Procedura. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune, i proprietari presentano la domanda per la concessione del contributo, unitamente alla perizia per la quantificazione delle spese per l'esecuzione dei lavori definiti dal Comune. Il Comune verifica che gli interventi proposti e periziati siano strettamente funzionali alla revoca dei provvedimenti di inagibilita', e la congruita' economica della perizia. Il Comune ammette a contributo i privati interessati applicando quanto previsto al punto 2 e ne da' comunicazione al Commissario. Al termine dei lavori, i privati ne danno comunicazione al Comune inviando la documentazione giustificativa della spesa. Il Comune verifica la documentazione contabile, accerta il rilascio di tutti i provvedimenti autorizzatori previsti per l'esecuzione dei lavori, nonche' l'esecuzione degli stessi in conformita' al progetto autorizzato e per l'ammontare di spesa gia' previsto. I risultati delle verifiche e la documentazione giustificativa della spesa sono trasmessi al Commissario per l'erogazione del contributo. Il Comune entro entro giorni dalla disponibilita' delle risorse finanziarie, liquida l'importo del contributo ai beneficiari, dandone comunicazione al commissario. |
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