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| Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE |  | DECRETO 11 agosto 2006 |  | Criteri  e modalita' per il co-finanziamento delle spese promozionali da  sostenere  nel  corso  del  2007  da  parte  di istituti, enti ed associazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la promozione degli scambi
 Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di  finanziamenti  per  lo  sviluppo  delle esportazioni italiane (di seguito denominata «legge»);
 Visto  il  decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999,  n.  104,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  21 aprile  1999,  n. 92, che stabilisce i criteri e le modalita'  per  la  concessione  di  contributi ai sensi della citata legge (di seguito denominato «regolamento»);
 Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143  e  successive  modificazioni,  che  destina anche le provvidenze stabilite  dalla  «legge» ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita'  promozionali  di  rilievo  nazionale e la realizzazione di progetti  volti  a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle  piccole  e  medie  imprese, nonche' le attivita' relative alla promozione  commerciale  all'estero  del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia;
 Visto  l'art.  12  della  legge  7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,   concernente   il   procedimento   e  la  trasparenza dell'azione amministrativa;
 Visto il decreto del Ministro del commercio estero 11 aprile 1994 e successive modificazioni riguardante i procedimenti amministrativi di competenza;
 Visto  il  decreto-legge  n.  181/2006  come convertito dalla legge 17 luglio  2006,  n. 233, che ha istituito il Ministero del commercio internazionale (di seguti definito «Ministero»);
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  6  del citato regolamento, occorre  definire  -  per  l'anno  2007 - i modelli per la domanda di ammissione  al finanziamento e per la relazione e rendicontazione del programma promozionale;
 Ritenuto   di   dover  impartire  le  istruzioni  per  la  corretta presentazione  del programma promozionale e dei relativi progetti per l'anno 2007;
 Decreta:
 Art. 1.
 Finalita' del finanziamento
 1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  143,  e successive modificazioni, i contributi di cui alla legge  n. 1083/1954 sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche   attivita'   promozionali   di  rilievo  nazionale  e  la realizzazione  di  progetti  volti  a  favorire,  in  particolare, le piccole e medie imprese.
 2.  Ai  fini  della  presente  circolare  si  intende per attivita' promozionale  di  rilievo nazionale quella che abbia ricadute diffuse su  un  territorio multiregionale volta a rafforzare il made in Italy all'estero,  ovvero  volta a sostenere produzioni tipiche, secondo le normative comunitarie e nazionali.
 |  |  |  | Art. 2. Soggetti beneficiari
 1.  Possono  accedere  ai finanziamenti della «legge» gli istituti, gli  enti,  le  associazioni  di emanazione del sistema produttivo ed imprenditoriale, nonche' le Camere di commercio italo-estere iscritte all'albo  di  cui all'art. 22, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a fronte di un programma promozionale da realizzare nel corso del 2007, previa specifica approvazione del Ministero.
 2.  I soggetti beneficiari devono realizzare attivita' promozionale di  rilievo nazionale in favore di imprese e svolgere attivita' senza scopo  di  lucro.  Per  attivita'  senza scopo di lucro si intende il divieto  di  distribuire utili ai soci, anche in caso di scioglimento dell'organismo.
 3. Tali previsioni devono espressamente risultare nello statuto del proponente alla data di scadenza della presentazione della domanda, a pena di inammissibilita' della stessa.
 4.  Non  sono  ammissibili domande presentate da regioni, province, comuni  e Camere di commercio, industria e artigianato nazionali che, in  funzione del loro ordinamento, sono chiamate a svolgere con mezzi propri una autonoma attivita' promozionale.
 5.  Sono altresi' esclusi gli organismi che per statuto svolgono la loro  attivita'  in  ambito  comunale,  provinciale  e regionale e le ONLUS.
 |  |  |  | Art. 3. Domanda di ammissione al finanziamento
 3.  Le  domande  di  finanziamento,  da  presentare  in bollo, sono redatte  secondo  lo  schema  di  cui  al  modello  allegato A e sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, che attesta  di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le  dichiarazioni mendaci. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione indicata nel medesimo modello A.
 4.  Qualora un soggetto beneficiario non sia in grado di realizzare direttamente le azioni promozionali previste nel programma, puo' dare mandato  di  esecuzione ad una societa' di servizi di cui detenga una partecipazione  maggioritaria. In tal caso, e' la societa' di servizi a presentare la domanda di finanziamento dichiarando di agire in nome e  per  conto del soggetto beneficiario e indicando la percentuale di partecipazione dallo stesso detenuta.
 5.  La  domanda di finanziamento deve essere inoltrata al Ministero del  commercio  internazionale - Direzione generale per la promozione degli  scambi  -  Div.  III,  viale  Boston  n.  25  - 00144 Roma. La spedizione  deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non  oltre il 30 settembre 2006. Le domande spedite successivamente a tale data, ai sensi del regolamento, sono irricevibili. Per l'inoltro via  posta  fa  fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via  corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.
 6.  Le  domande  pervenute  prive della sottoscrizione da parte del legale  rappresentante  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sono inammissibili.
 |  |  |  | Art. 4. Presentazione del programma promozionale
 1.  Alla  domanda  di finanziamento deve essere, altresi', unito un prospetto riepilogativo (allegato B «Schema programma») del programma promozionale,  sottoscritto  dal  legale rappresentante, in cui siano indicati  il  Paese, il settore, il periodo di svolgimento, il costo, al  netto dell'IVA, dei singoli progetti e del totale complessivo del programma promozionale.
 2.  Ciascun  progetto deve essere illustrato secondo le indicazioni riportate nel modello allegato C («Scheda-progetto»).
 3.  Ad  ogni  scheda-progetto  devono essere acclusi in originale i preventivi   di   spesa,   firmati  dall'erogatore  dei  servizi  e/o prestatore  d'opera,  in  cui  sono  indicate  le spese riferite alle singole  azioni  al  netto  di  imposta.  I preventivi sono destinati unicamente   a  quantificare  un  preciso  impegno  di  spesa  e  non comportano   l'obbligo  di  fare  eseguire  le  azioni  dai  medesimi soggetti.
 4.  Gli  allegati  B  e  C devono essere trasmessi anche in formato elettronico  su  floppy  disk  o cd. I file relativi agli allegati in questione sono scaricabili dal sito internet www.mincomes.it
 |  |  |  | Art. 5. Ammissibilita' del programma promozionale
 1.  Per  essere ritenuto ammissibile al finanziamento, il programma promozionale deve:
 avere validita' tecnico-economica. La validita' tecnico-economica e'  valutata  anche in relazione alla tipologia e alle dimensioni del soggetto proponente;
 risultare  coerente  con  le  linee  d'indirizzo  per l'attivita' promozionale 2007;
 essere  composto  da azioni che abbiano rilievo nazionale o siano relative  alla  promozione  di  prodotti  tipici secondo la normativa comunitaria e nazionale;
 riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale;
 risultare conforme ai criteri definiti nel presente decreto.
 2. E' considerato promozionale il programma destinato a favorire la conoscenza  all'estero  della  produzione  italiana e che non preveda azioni volte al diretto sostegno delle vendite.
 3.  A  titolo  esemplificativo,  si  indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti ammissibili:
 a) organizzazione  e  partecipazione  a  fiere  estere  (in  aree comunitarie e' consentita solo l'organizzazione del «Punto Italia»);
 b) partecipazione  a  fiere  internazionali  in  Italia (le spese relative  alle  manifestazioni  che  si  svolgono  in  Italia  devono riguardare  eventi  a carattere internazionale, secondo il calendario pubblicato dalla conferenza dei presidenti delle regioni consultabile al sito www. regioni.it);
 c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant,  newsletter, brochure, materiale informativo, ecc., redatti in  lingua  estera sia su supporto cartaceo che informatico (le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo);
 d) campagne  pubblicitarie all'estero e su media esteri (riviste, radio e televisione);
 e) workshop,   degustazioni,   sfilate,   conferenze,   seminari, incontri con operatori e giornalisti esteri;
 f) corsi di formazione professionale ed educational per operatori esteri;
 g) apertura   sito   internet  in  lingua  estera  (sono  ammessi aggiornamenti   che  comportino  variazioni  strutturali  e  grafiche sostanziali).
 4.  Per rendere piu' efficace l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno    dell'attivita'   promozionale,   non   sono   considerati ammissibili  i  progetti  che  nello  stesso  paese  e  per lo stesso settore,  riproducono o si pongano in alternativa a quelli realizzati dall'ICE   o  dall'ENIT/Agenzia  per  il  turismo  con  finanziamento pubblico.
 5.  Non  sono  ammissibili  progetti  che siano presentati su altri strumenti di sostegno gestiti dal Ministero o dall'ICE.
 6. Conformemente al principio dell'annualita' del bilancio statale, possono  essere  ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2007.
 |  |  |  | Art. 6. Spese ammissibili e spese non ammissibili
 1.   In   linea  generale  sono  ammissibili  solo  le  spese  vive direttamente  connesse con la componente promozionale dei progetti. A titolo  esemplificativo  sono  ammissibili  le  seguenti tipologie di spese:
 affitto area espositiva (non ammissibile per eventi fieristici in Italia; ammissibile per una superficie non superiore a 100 mq - Punto Italia - nei paesi UE);
 trasferta  all'estero (viaggio, vitto, alloggio) solo per massimo due funzionari del soggetto proponente in concomitanza di eventi;
 progettazione  degli  allestimenti,  di design, di consulenza per gli allestimenti; noleggio beni strumentali; acquisto beni di consumo e   servizi   per  allestimenti;  spese  di  spedizione  e  trasporto allestimenti;
 pubblicita';
 stampa e pubblicazione in lingue estere;
 traduzioni e interpretariato;
 progettazione   del   sito   web   (solo   per   nuovi   siti   o ristrutturazioni  sostanziali); registrazione del dominio (solo per i nuovi siti e per il primo anno); spese di web-marketing;
 affitto  sale  per  workshop,  conferenze, seminari; allestimento sale e noleggi attrezzature;
 docenze  (secondo  i  tariffari  previsti  dall'U.E.);  spese  di trasferta  all'estero  e  dall'estero (viaggio, vitto e alloggio) per relatori;
 accoglienza   (viaggio,   vitto   e  alloggio)  per  operatori  e giornalisti esteri invitati per eventi specifici;
 coffee  break, buffet e catering in occasione di specifici eventi (conferenze   stampa,  seminari  ecc.),  in  particolare  riferiti  a degustazioni di prodotti tipici italiani per operatori esteri.
 2. Non  sono  in  ogni  caso  ammissibili  le seguenti tipologie di spese: costi interni (ore/uomo personale interno, ammortamenti ecc.); oneri   finanziari,   per  fideiussioni  o  assicurazioni;  spese  di consulenza per la preparazione del programma, per la presentazione al Ministero,  per il coordinamento del programma o di singoli progetti; imposte  e  tasse; acquisto o affitto di beni immobili (salvo per gli spazi  direttamente  adibiti  agli  eventi  e  per una congrua durata rispetto  agli stessi); acquisto di beni strumentali; apertura uffici di  rappresentanza  all'estero;  forniture  di  beni  e  attrezzature necessarie  al  normale  funzionamento  dei  soggetti partecipanti al progetto.
 3.  Non  sono  in ogni caso ammissibili le spese riferite a singole imprese.
 |  |  |  | Art. 7. Risultati attesi
 1.  Il  programma  promozionale,  di cui al precedente art. 4, deve illustrare con precisione gli obiettivi che si intendono raggiungere, specificando  le  modalita'  di  misurazione,  gli  indicatori  ed  i relativi  standard da utilizzare per la valutazione dei risultati. Si intendono per:
 indicatore:  il  parametro  in  grado  di  misurare  i  risultati conseguiti  (ad  esempio il numero di imprese che si rivolgono per la prima  volta ad un dato mercato o iniziativa, il numero di accessi al sito  web, la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori);
 valore   atteso  (standard):  il  valore  che  ci  si  attende  a preventivo per l'indicatore prescelto (ad esempio il numero atteso di nuove  imprese  che  si  ritiene  di coinvolgere, il numero atteso di accessi  al  sito  web,  il  valore  medio  dei  giudizi espressi nei questionari;
 valore   realizzato:  il  valore  che  l'indicatore  assume  alla realizzazione del progetto.
 2.  La  documentazione  relativa  ai  sistemi  di  misurazione,  ai parametri  utilizzati, alle interviste, ecc., deve essere conservata, a  cura  del  soggetto  beneficiario,  per consentire al Ministero di effettuare le opportune verifiche.
 |  |  |  | Art. 8. Approvazione del programma promozionale
 1.  Il  Ministero  comunica l'esito della valutazione del programma promozionale  entro  il  31 marzo  2007.  In assenza di comunicazione entro tale data, il programma si intende approvato.
 2.  Qualora  il  Ministero ritenga necessari ulteriori elementi per valutare il programma, gli stessi saranno richiesti entro la scadenza del   31  marzo.  Le  integrazioni  dovranno  pervenire,  a  pena  di esclusione, entro i termini indicati nelle richieste del Ministero.
 |  |  |  | Art. 9. Menzione del co-finanziamento
 1.  Le  iniziative  del  programma  promozionale approvato a valere sulla  legge n. 1083/1954 devono menzionare espressamente il sostegno ministeriale  evidenziando  la  dicitura «con il co-finanziamento del Ministero del commercio internazionale».
 |  |  |  | Art. 10. Modifiche al programma promozionale
 1.  La  presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla  sua  effettiva  esecuzione.  L'eventuale  rinuncia  deve essere motivata  e  comunicata  immediatamente al Ministero. Devono comunque essere  immediatamente  comunicati  anche gli annullamenti di singole iniziative.
 2.   Il   programma  promozionale  gia'  presentato  potra'  essere successivamente  integrato  con  nuovi  progetti  o  azioni  solo  se sussistano giustificazioni sostanziali ed obiettive; i nuovi progetti devono  essere presentati non oltre il 30 giugno 2007 ed in ogni caso almeno  trenta  giorni  prima  della loro esecuzione. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.
 |  |  |  | Art. 11. Concessione e misura del finanziamento
 1.  Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del «regolamento», la misura del finanziamento non puo' eccedere il limite del 50% delle spese ammesse (70%  qualora  le  imprese  beneficiarie  delle  azioni  promozionali abbiano sede nei territori dell'Obiettivo 1).
 2.  La  determinazione del contributo spettante a ciascun organismo e'  effettuato  a  conclusione  dell'istruttoria  di tutte le domande pervenute  e  in  relazione  alle risorse finanziarie disponibili per l'anno in corso.
 3.  Il  Ministero  provvede  alla emanazione dei singoli decreti di concessione  del  finanziamento,  in  base  al programma promozionale approvato  e successivamente alla effettiva assegnazione dei fondi al Ministero.
 4.  Qualora  l'intero  programma  promozionale  o  singoli progetti ricevano  finanziamenti  da  altri enti pubblici, il Ministero terra' conto  di  tali  contributi  al  fine  di  assicurare il rispetto dei suddetti limiti percentuali di contribuzione.
 5.  Qualora l'intero programma o i singoli progetti usufruiscano di introiti    derivanti   da   pubblicita',   abbonamenti,   quote   di partecipazione  od  altre  forme  di  sponsorizzazione,  gli introiti stessi  dovranno  essere  dichiarati e detratti dal costo complessivo del  programma.  Tali  introiti  devono  essere  dichiarati  anche se percepiti   da   soggetti  collegati  al  proponente,  qualora  siano direttamente  imputabili  alla realizzazione delle iniziative oggetto del co-finanziamento.
 |  |  |  | Art. 12. Liquidazione ed erogazione del finanziamento
 1.  La  liquidazione del finanziamento avviene a consuntivo in base alla rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per realizzare i progetti promozionali. A tal fine, il Ministero:
 esamina  i  risultati  conseguiti  in  relazione  agli  obiettivi prefissati,  applicando gli indicatori e gli standard precedentemente individuati;
 valuta la conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato;
 esclude le spese non ammissibili.
 2.  L'erogazione  del  finanziamento, riferita all'intero programma promozionale,  avviene  in  un'unica  soluzione.  Per  una  sollecita erogazione  del  finanziamento,  i  richiedenti  devono  indicare con precisione gli estremi bancari necessari per l'accreditamento.
 3.   Ai  sensi  della  vigente  normativa  anti-mafia,  i  soggetti beneficiari  di  contributi  di importo superiore a 154.937 euro sono tenuti   a   presentare  la  relativa  certificazione,  in  corso  di validita', su richiesta del Ministero.
 |  |  |  | Art. 13. Presentazione della rendicontazione
 1.  Come previsto dall'art. 3 del «regolamento», entro 3 mesi dalla esecuzione   dell'intero   programma  promozionale  approvato,  salvo proroghe  da  richiedere  tempestivamente  al  Ministero o in caso di ritardo  nell'invio  delle  fatture  da parte di fornitori esteri, il beneficiario  deve  presentare  la  relazione  sulla  esecuzione  del programma  approvato  e  il  rendiconto delle spese secondo i modelli allegati D, E, F, e G.
 2.   La   relazione   sul   programma,   sottoscritta   dal  legale rappresentante,   si  compone  di  una  parte  descrittiva  generale, comprensiva  di  una  dichiarazione  attestante  la regolarita' della documentazione  presentata  (allegato  D), di uno schema di riepilogo sui  progetti  realizzati  (allegato  E)  e  di  schede concernenti i singoli progetti realizzati (allegato F).
 3.  Gli  allegati D, E, F, G devono essere inviati anche in formato elettronico  su  floppy  disk  o cd. I file relativi agli allegati in questione sono scaricabili dal sito internet www.mincomes.it
 4.  Il  rendiconto  deve  essere  redatto  seguendo  l'ordine  gia' impostato  in  sede  di  presentazione  a  preventivo  del programma, utilizzando,  quindi,  in  primo  luogo,  la  stessa  numerazione dei progetti  e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si  dovessero  verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.
 5.  Il  rendiconto  deve  specificare  la copertura finanziaria dei costi,  distinta  in  risorse  proprie  e  finanziamento concesso dal Ministero,  altri  contributi  pubblici  e  ricavi  vari.  Al fine di semplificare   la   procedura   di   rendicontazione,   il   soggetto beneficiario  deve  trasmettere al Ministero, per ogni progetto, solo la  distinta  delle fatture quietanzate, con indicazione dell'importo pagato  effettivamente  al netto di IVA, il percipiente, la data e le modalita'   di  pagamento,  sottoscritto  dal  legale  rappresentante (allegato G).
 6.  Le  fatture  devono essere intestate al soggetto beneficiario e debitamente   quietanzate   con   l'indicazione  delle  modalita'  di pagamento.  Sono ammesse le spese fatturate dall'ICE per servizi resi dallo   stesso,  tranne  le  spese  relative  ad  eventi  organizzati direttamente  dall'Istituto  con  i  fondi  pubblici.  Ai sensi della vigente  normativa  anti-riciclaggio  (legge n. 197/1991 e successive modificazioni) per gli importi superiori a 12.500 euro non e' ammesso il  pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione dovranno essere  indicate  in dettaglio le modalita' di pagamento seguite (es. data, banca, numero di bonifico).
 7.   La  rendicontazione  non  firmata  o  carente  degli  elementi essenziali  comporta la perdita del diritto al co-finanziamento. Allo scopo  di  contenere  al massimo i tempi procedurali, gli enti devono trasmettere  le  integrazioni richieste dal Ministero entro i termini indicati nelle relative richieste.
 8. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,   n.   445   (testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa) e nei limiti   previsti   dallo  stesso,  la  rendicontazione  puo'  essere corredata da autocertificazioni.
 |  |  |  | Art. 14. Ispezioni e verifiche
 1.  Tutta  la  documentazione  relativa alle azioni realizzate deve essere  conservata  presso  la  sede  dell'ente  per  essere  messa a disposizione del Ministero in caso di eventuali controlli.
 2.  Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento, anche dopo   l'erogazione  del  contributo,  controlli  e  verifiche  sulla esecuzione   del  programma  promozionale,  sulla  veridicita'  delle dichiarazioni   rilasciate,  sulla  conformita'  all'originale  delle fotocopie  trasmesse,  sulla corrispondenza dell'elenco delle fatture agli  originali  e  sulla  sussistenza  dei  requisiti di idoneita' a ricevere il finanziamento.
 3.  In caso di dichiarazione mendace e falsita' in atti il soggetto va  incontro  alle  sanzioni  penali  previste, cosi' come richiamato dall'art.  76  del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n.    445/2000    decade    dall'ammissibilita'    al   beneficio   e l'amministrazione si riserva di non accogliere successive domande.
 |  |  |  | Art. 15. Reperimento delle fonti normative e dei modelli
 1. I testi delle fonti normative, i modelli di domanda e gli schemi approvati  per  la  presentazione  dei progetti e dei rendiconti sono disponibili  sul  sito  del  Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it seguendo     il     percorso     «Finanziamenti/Finanziamenti     per l'internazionalizzazione/Strumenti             di            sostegno all'internazionalizzazione delle imprese (Capitolo A)».
 |  |  |  | Art. 16. Come contattare il Ministero
 1.  L'ufficio  incaricato  della  gestione  del  finanziamento e' a disposizione  per eventuali chiarimenti e informazioni. Gli operatori possono  contattare l'ufficio ai recapiti indicati in calce e fissare eventuali  appuntamenti.  In  particolare, gli operatori che vogliano conoscere  lo  stato dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati  il cui nome e' riportato nella comunicazione di avvio del procedimento e comunicazioni successive.
 
 Indirizzo:       |Ministero del commercio internazionale
 |Direzione generale per la promozione degli scambi
 |Divisione III
 |Viale Boston n. 25 - 00144 Roma
 |Fax: 06-59932454
 |e-mail: promo3@mincomes.it Dirigente:       |Dott.ssa Orietta Maizza Vice dirigente:  |Dott.ssa Gabriella Tedone
 |tel. 06-59932420 e-mail: tedone@mincomes.it
 
 Incaricati dell'istruttoria Nominativo                     |Telefono  |e-mail --------------------------------------------------------------------- Sig.ra Paola Bastianelli       |          | Coordinatrice                  |0659932503|p.bastianelli@mincomes.it --------------------------------------------------------------------- Sig.ra Patrizia De Cristofaro  |0659932621|p.decristofaro@mincomes.it --------------------------------------------------------------------- Sig.ra Francesca Di Marco      |0659932556|f.dimarco@mincomes.it --------------------------------------------------------------------- Sig.ra Carla Andreozzi         |0659932544|c.andreozzi@mincomes.it
 |  |  |  | Art. 17. Pubblicazione
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed inserito nel sito internet del Ministero del commercio internazionale www.mincomes.it
 Roma, 11 agosto 2006
 Il direttore generale: Caprioli
 |  |  |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 37 a pag. 43 della G.U.  <---- |  |  |  |  |