Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 agosto 2006
Revoca delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e divieto di immissione sul mercato, ai sensi dell'articolo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003.

IL DIRETTORE GENERALE
dei farmaci e dispositivi medici
Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva n. 98/8/CE del Consiglio, del 16 febbraio 1998, in materia di immissione sul mercato di biocidi;
Visto, in particolare, l'allegato IV del decreto legislativo n. 174/2000, nel quale sono elencati i tipi di biocidi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e le relative descrizioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1998, n. 392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di revisione, di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva sopra indicata, ed in particolare l'art. 6 del regolamento medesimo;
Visto il regolamento (CE) n. 2032/2003 del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma di revisione, di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva citata, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 4 del regolamento (CE) n. 2032/2003 recante disposizioni sulla omessa iscrizione dei principi attivi;
Visto L'Allegato I del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco dei principi attivi esistenti che sono stati identificati a norma dell'art. 3, paragrafo 1 o dell'art. 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1896/2000 o per i quali sono state fornite informazioni equivalenti in una notificazione presentata in forza dell'art. 4, paragrafo 1 del medesimo;
Visto l'Allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco dei principi attivi notificati per i diversi tipi di biocidi;
Visto l'Allegato III del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco dei principi attivi esistenti identificati ma non notificati;
Visto l'Allegato VII del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco dei principi attivi esistenti non identificati prima del 28 marzo 2002 ma che possono rimanere in commercio fino al 1° settembre 2006;
Considerato che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2032/2003, e' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti biocidi contenenti principi attivi non compresi nell'Allegato I del medesimo regolamento, come da avviso riportato nel «Comunicato concernente la pubblicazione del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione del 4 novembre 2003», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 1° marzo 2004, n. 50;
Ritenuto di dover procedere alla formale revoca delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici la cui immissione in commercio era gia' vietata dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2032/2003;
Considerato che il regolamento (CE) n. 2032/2003, all'art. 4, paragrafo 2, fissa al 1° settembre 2006 la data a decorrere dalla quale gli Stati membri revocano le autorizzazioni esistenti per i prodotti biocidi contenenti i principi attivi di cui all'Allegato III e VII, e garantiscono che i prodotti biocidi contenenti i suddetti principi attivi non vengano immessi sul mercato;
Considerato che il medesimo paragrafo dell'art. 4, estende la suddetta previsione anche ai prodotti contenenti un principio attivo non notificato per lo specifico tipo di biocida al quale i prodotti appartengono;
Ritenuto di dover procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio relative ai presidi medico-chirurgici contenenti i principi attivi che, in base al regolamento (CE) n. 2032/2003 non possono rimanere sul mercato dopo il 1° settembre 2006;
Ritenuto di dover escludere dalla suddetta revoca i presidi medico-chirurgici contenenti quei principi attivi che, in base ad un progetto di regolamento della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 2032/2003, verrebbero eliminati dagli Allegati III e VII del regolamento (CE) n. 2032/2003, nonche' i presidi medico-chirurgici che contengono quei principi attivi, che sulla base del suddetto progetto, risultano notificati per i tipi di biocidi ai quali i presidi in questione appartengono;
Vista la domanda di proroga del periodo stabilito all'art. 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2032/2003, avanzata, ai sensi dell'art. 4bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2032/2003, dall'Italia in data 11 luglio 2006, al fine di consentire l'impiego di prodotti contenenti il principio attivo «Temefos» N. CAS 3383-96-8, dopo la data del 1° settembre 2006;
Considerato, in particolare, che la suddetta domanda di «uso essenziale», riguarda l'impiego del principio attivo Temefos nei presidi medico-chirurgici appartenenti al tipo di biocida n. 18 «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi»;
Considerato che per alcuni presidi medico-chirurgici e' in corso il procedimento di modifica della composizione, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 392/98, teso a sostituire i principi attivi in essi contenuti con altri principi attivi regolarmente notificati per il tipo di biocida al quale appartengono i presidi in questione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 174/2000, non costituiscono immissione sul mercato il trasferimento e il magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonche' il trasferimento e il magazzinaggio ai fini della eliminazione di un biocida;
Considerato che l'impiego presso terzi di prodotti biocidi da parte di operatori professionali e' da ritenere equivalente ad un atto di cessione a terzi del prodotto utilizzato;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono revocate, a tutti gli effetti di legge, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici contenenti principi attivi non compresi nell'Allegato I del regolamento (CE) n. 2032/2003.
2. Per i prodotti biocidi contenenti principi attivi non compresi nell'Allegato I del regolamento (CE) n. 2032/2003, appartenenti a tipi di biocidi la cui commercializzazione non e' soggetta ad alcun regime autorizzativo, e' confermato il divieto di immissione sul mercato, gia' decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2032/2003.
 
Art. 2.
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici contenenti principi attivi di cui all'Allegato III e VII, del regolamento (CE) n. 2032/2003, sono revocate a decorrere dal 1° settembre 2006. A decorrere dalla medesima data i presidi medico-chirurgici revocati non possono piu' essere immessi sul mercato ne' vi possono essere piu' mantenuti.
2. A decorrere dal 1° settembre 2006, i prodotti, attualmente di libera vendita, rientranti nei tipi di biocidi di cui all'Allegato IV, del decreto legislativo n. 174/2000, contenenti i principi attivi di cui all'Allegato III e VII, del regolamento (CE) n. 2032/2003, non possono piu' essere immessi sul mercato, ne' vi possono essere piu' mantenuti.
 
Art. 3.
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici, che contengono un principio attivo che non e' stato notificato per il tipo di biocida al quale i presidi medesimi appartengono, secondo quanto indicato nell'Allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003, sono revocate a decorrere dal 1° settembre 2006. A decorrere dalla medesima data i presidi medico-chirurgici revocati non possono piu' essere immessi sul mercato, ne' vi possono essere piu' mantenuti.
2. A decorrere dal 1° settembre 2006 i prodotti biocidi, attualmente di libera vendita, che contengono un principio attivo che non e' stato notificato per il tipo di biocida al quale i prodotti medesimi appartengono, secondo quanto indicato nell'Allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003, non possono piu' essere immessi sul mercato, ne' vi possono essere piu' mantenuti.
 
Art. 4.
1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dal progetto di regolamento della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 2032/2003, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 e' provvisoriamente sospesa per i principi attivi elencati nell'Allegato A del presente decreto.
 
Art. 5.
1. Sono provvisoriamente esclusi dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, i presidi medico-chirurgici contenenti il principio attivo «Temefos» N.CAS 3383-96-8 appartenenti al tipo di biocida n. 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», i quali, pertanto, possono rimanere sul mercato dopo il 1° settembre 2006.
 
Art. 6.
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stata presentata una domanda di modifica della composizione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, tesa a sostituire il principio o i principi attivi precedentemente autorizzati con uno o piu' principi attivi inseriti nell'Allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003 per lo specifico tipo di biocida al quale i presidi appartengono, non sono soggette a revoca.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1° settembre 2006, i presidi medico chirugici, per i quali e' in corso la suddetta modifica di composizione, non possono essere immessi o mantenuti sul mercato con la composizione attualmente autorizzata.
 
Art. 7.
1. Sono consentite, dopo il 1° settembre 2006, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonche' il trasferimento e il magazzinaggio ai fini della eliminazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3.
 
Art. 8.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6, a decorrere dal 1° settembre 2006 e' vietato l'impiego presso terzi, da parte di operatori professionali, dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3.
 
Art. 9.
1. I Nuclei dei Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) sono incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la notifica nei confronti dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirugici oggetto del presente provvedimento di revoca.
Roma, 7 agosto 2006 Il direttore generale: De Giuli
 
Allegato A

----> Vedere Allegato da pag. 24 a pag. 26 della G.U. <----
 
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