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| Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 7 agosto 2006 |  | Revoca  delle  autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e divieto di  immissione sul mercato, ai sensi dell'articolo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dei farmaci e dispositivi medici
 Visto  il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione  della direttiva n. 98/8/CE del Consiglio, del 16 febbraio 1998, in materia di immissione sul mercato di biocidi;
 Visto,  in  particolare,  l'allegato  IV del decreto legislativo n. 174/2000,  nel  quale sono elencati i tipi di biocidi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e le relative descrizioni;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 6 ottobre 1998,  n.  392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di  autorizzazione  alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1896/2000  della Commissione, del 7 settembre   2000,  concernente  la  prima  fase  del  programma  di revisione,  di  cui  all'art.  16, paragrafo 2, della direttiva sopra indicata, ed in particolare l'art. 6 del regolamento medesimo;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2032/2003  del  4 novembre  2003, relativo  alla  seconda  fase  del  programma  di  revisione,  di cui all'art.  16,  paragrafo 2,  della  direttiva  citata,  e  successive modifiche ed integrazioni;
 Visto,  in  particolare, l'art. 4 del regolamento (CE) n. 2032/2003 recante disposizioni sulla omessa iscrizione dei principi attivi;
 Visto  L'Allegato I  del  regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco  dei principi attivi esistenti che sono stati identificati a norma  dell'art.  3,  paragrafo 1  o  dell'art.  5,  paragrafo 2  del regolamento  (CE)  n.  1896/2000  o  per  i  quali sono state fornite informazioni  equivalenti  in  una  notificazione presentata in forza dell'art. 4, paragrafo 1 del medesimo;
 Visto  l'Allegato  II del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco  dei  principi  attivi  notificati  per  i  diversi  tipi di biocidi;
 Visto  l'Allegato III del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco   dei   principi   attivi   esistenti  identificati  ma  non notificati;
 Visto  l'Allegato VII del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente l'elenco  dei  principi  attivi  esistenti non identificati prima del 28 marzo   2002   ma  che  possono  rimanere  in  commercio  fino  al 1° settembre 2006;
 Considerato  che,  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento  (CE)  n.  2032/2003, e' vietata l'immissione sul mercato dei   prodotti   biocidi  contenenti  principi  attivi  non  compresi nell'Allegato I  del  medesimo  regolamento, come da avviso riportato nel  «Comunicato concernente la pubblicazione del regolamento (CE) n. 2032/2003  della  Commissione  del 4 novembre 2003», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana - serie generale - del 1° marzo 2004, n. 50;
 Ritenuto   di   dover   procedere   alla   formale   revoca   delle autorizzazioni  dei  presidi  medico-chirurgici  la cui immissione in commercio  era  gia'  vietata  dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2032/2003;
 Considerato  che  il  regolamento  (CE)  n.  2032/2003, all'art. 4, paragrafo 2,  fissa  al  1° settembre  2006 la data a decorrere dalla quale  gli  Stati  membri  revocano le autorizzazioni esistenti per i prodotti biocidi contenenti i principi attivi di cui all'Allegato III e  VII,  e  garantiscono che i prodotti biocidi contenenti i suddetti principi attivi non vengano immessi sul mercato;
 Considerato  che  il  medesimo  paragrafo dell'art.  4,  estende la suddetta  previsione anche ai prodotti contenenti un principio attivo non  notificato  per lo specifico tipo di biocida al quale i prodotti appartengono;
 Ritenuto  di  dover  procedere  alla  revoca  delle  autorizzazioni all'immissione  in  commercio  relative  ai presidi medico-chirurgici contenenti  i  principi  attivi  che,  in base al regolamento (CE) n. 2032/2003 non possono rimanere sul mercato dopo il 1° settembre 2006;
 Ritenuto  di  dover  escludere  dalla  suddetta  revoca  i  presidi medico-chirurgici  contenenti quei principi attivi che, in base ad un progetto  di  regolamento  della  Commissione,  recante  modifica del regolamento  (CE)  n.  2032/2003, verrebbero eliminati dagli Allegati III  e  VII  del  regolamento  (CE)  n.  2032/2003, nonche' i presidi medico-chirurgici che contengono quei principi attivi, che sulla base del  suddetto progetto, risultano notificati per i tipi di biocidi ai quali i presidi in questione appartengono;
 Vista  la  domanda  di  proroga  del  periodo stabilito all'art. 4, paragrafo 2  del  regolamento  (CE)  n. 2032/2003, avanzata, ai sensi dell'art.  4bis,  paragrafo 1,  del  regolamento  (CE)  n. 2032/2003, dall'Italia  in  data 11 luglio 2006, al fine di consentire l'impiego di   prodotti   contenenti  il  principio  attivo  «Temefos»  N.  CAS 3383-96-8, dopo la data del 1° settembre 2006;
 Considerato,  in  particolare,  che  la  suddetta  domanda  di «uso essenziale»,  riguarda  l'impiego  del  principio  attivo Temefos nei presidi  medico-chirurgici  appartenenti  al  tipo  di  biocida n. 18 «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi»;
 Considerato che per alcuni presidi medico-chirurgici e' in corso il procedimento  di  modifica  della  composizione,  di  cui all'art. 4, comma 1,  del  decreto del Presidente della Repubblica 392/98, teso a sostituire  i  principi  attivi  in essi contenuti con altri principi attivi  regolarmente  notificati  per  il  tipo  di  biocida al quale appartengono i presidi in questione;
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto  legislativo  n.  174/2000,  non costituiscono immissione sul mercato  il  trasferimento e il magazzinaggio per la spedizione fuori del   territorio   comunitario   nonche'   il   trasferimento   e  il magazzinaggio ai fini della eliminazione di un biocida;
 Considerato che l'impiego presso terzi di prodotti biocidi da parte di  operatori  professionali e' da ritenere equivalente ad un atto di cessione a terzi del prodotto utilizzato;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Sono  revocate, a tutti gli effetti di legge, le autorizzazioni all'immissione  in commercio dei presidi medico-chirurgici contenenti principi  attivi non compresi nell'Allegato I del regolamento (CE) n. 2032/2003.
 2.  Per  i prodotti biocidi contenenti principi attivi non compresi nell'Allegato  I  del  regolamento  (CE) n. 2032/2003, appartenenti a tipi  di  biocidi la cui commercializzazione non e' soggetta ad alcun regime  autorizzativo,  e'  confermato  il  divieto di immissione sul mercato,  gia'  decorrente  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del regolamento (CE) n. 2032/2003.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei  presidi medico-chirurgici  contenenti principi attivi di cui all'Allegato III e  VII,  del regolamento (CE) n. 2032/2003, sono revocate a decorrere dal  1° settembre  2006.  A  decorrere  dalla medesima data i presidi medico-chirurgici  revocati  non  possono  piu'  essere  immessi  sul mercato ne' vi possono essere piu' mantenuti.
 2.  A  decorrere  dal 1° settembre 2006, i prodotti, attualmente di libera  vendita,  rientranti  nei tipi di biocidi di cui all'Allegato IV, del decreto legislativo n. 174/2000, contenenti i principi attivi di cui all'Allegato III e VII, del regolamento (CE) n. 2032/2003, non possono  piu'  essere immessi sul mercato, ne' vi possono essere piu' mantenuti.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei  presidi medico-chirurgici,  che  contengono  un  principio  attivo che non e' stato  notificato  per il tipo di biocida al quale i presidi medesimi appartengono,   secondo   quanto   indicato   nell'Allegato   II  del regolamento   (CE)  n.  2032/2003,  sono  revocate  a  decorrere  dal 1° settembre   2006.  A  decorrere  dalla  medesima  data  i  presidi medico-chirurgici  revocati  non  possono  piu'  essere  immessi  sul mercato, ne' vi possono essere piu' mantenuti.
 2.   A   decorrere   dal  1° settembre  2006  i  prodotti  biocidi, attualmente di libera vendita, che contengono un principio attivo che non  e'  stato  notificato per il tipo di biocida al quale i prodotti medesimi  appartengono,  secondo quanto indicato nell'Allegato II del regolamento  (CE)  n.  2032/2003, non possono piu' essere immessi sul mercato, ne' vi possono essere piu' mantenuti.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  In  attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dal progetto  di  regolamento  della  Commissione,  recante  modifica del regolamento  (CE)  n. 2032/2003, l'applicazione delle disposizioni di cui  agli  articoli 2  e 3 e' provvisoriamente sospesa per i principi attivi elencati nell'Allegato A del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Sono  provvisoriamente  esclusi  dall'applicazione dell'art. 2, comma 1,  i  presidi medico-chirurgici contenenti il principio attivo «Temefos»  N.CAS  3383-96-8  appartenenti  al  tipo di biocida n. 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi»,  i  quali, pertanto, possono rimanere sul mercato dopo il 1° settembre 2006.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei  presidi medico-chirurgici  per  i  quali,  alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  e' stata presentata una domanda di modifica della composizione,  ai  sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  392/1998, tesa a sostituire il principio o i principi attivi  precedentemente  autorizzati  con  uno o piu' principi attivi inseriti  nell'Allegato  II  del regolamento (CE) n. 2032/2003 per lo specifico  tipo  di biocida al quale i presidi appartengono, non sono soggette a revoca.
 2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal comma 1, a decorrere dal 1° settembre  2006,  i  presidi  medico  chirugici, per i quali e' in corso  la  suddetta  modifica  di  composizione,  non  possono essere immessi  o  mantenuti  sul  mercato  con  la composizione attualmente autorizzata.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Sono  consentite,  dopo  il 1° settembre 2006, le operazioni di trasferimento  e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonche' il trasferimento e il magazzinaggio ai fini della eliminazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli 4,  5 e 6, a decorrere dal 1° settembre 2006 e' vietato l'impiego presso terzi, da parte   di   operatori   professionali,  dei  prodotti  di  cui  agli articoli 1, 2 e 3.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  I  Nuclei dei Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) sono incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto.
 2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 3.  La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana  sostituisce,  a tutti gli effetti di legge, la notifica nei confronti   dei   titolari  delle  autorizzazioni  all'immissione  in commercio   dei   presidi   medico-chirugici   oggetto  del  presente provvedimento di revoca.
 Roma, 7 agosto 2006 Il direttore generale: De Giuli
 |  |  |  | Allegato A 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 24 a pag. 26 della G.U.  <----
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