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| Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 4 agosto 2006 |  | Definizione  del  numero  dei  posti per immatricolazioni ai corsi di laurea  specialistica  delle  professioni  sanitarie. Anno accademico 2006-2007. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181 «Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e  dei  Ministeri»  con il quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca;
 Vista  la  legge  2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a),  modificato dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 «Conversione in  legge  con  modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario»;
 Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
 Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate  le  classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
 Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 e, in particolare l'art. 7;
 Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  ed,  in particolare,  l'art.  39, comma 5, cosi' come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto  il  decreto dei Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.  334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n. 394 in materia di immigrazione»;
 Viste  le  disposizioni  ministeriali  in data 21 marzo 2005 con le quali  sono  state  regolamentate  le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;
 Visto  il  contingente  risevato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2006-2007, riferito alle predette disposizioni;
 Vista   l'offerta  formativa  potenziale  deliberata  dagli  organi accademici  con  espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264/1999;
 Vista  la  rilevazione del fabbisogno di laureati specialisti delle professioni  sanitarie per l'anno 2006, di cui alle tabelle trasmesse dal Ministero della salute in data 27 febbraio e 16 maggio 2006;
 Considerato  che  la  predetta rilevazione mette in luce per alcuni corsi  di  laurea  specialistica  carenze  o  eccedenze  tre  offerta formativa ed esigenze regionali;
 Considerato che l'attivazione dei predetti corsi soltanto in alcuni atenei,  rende ancora inattuabile il riequilibrio in ambito nazionale e   regionale   per   alcune   figure   professionali,  stante  anche l'impossibilita'  di programmare gli accessi nelle universita' in cui i corsi non risultano attivati;
 Viste  le considerazioni condivise dal tavolo tecnico istituito con decreto  23 novembre  2005  in  vista  della programmazione dei corsi universitari  per  il  prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti  del  Ministero  della  salute, della Conferenza per i rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome, del Comitato   nazionale   di   valutazione  del  sistema  universitario. dell'Osservatorio  delle  professioni  sanitarie,  i presidenti delle Conferenze  dei  presidi  delle facolta' di medicina e chirurgia e di medicina  veterinaria,  della  Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri;
 Ritenuto   di   condividere   i  criteri  di  cui  alle  richiamate considerazioni   che   riguardano   in   particolare,  la  formazione direttamente  legata  alle  richieste  di funzioni dirigenziali nella relativa area professionale di ciascun territorio;
 Ritenuta,  conseguentemente l'opportunita' di programmare un numero di  posti  pari  all'offerta potenziale formativa di tutti gli atenei ove  l'esigenza  nazionale  sia  pari o superiore alla stessa offerta formativa  e  di  operare  delle  riduzioni  ove al contrario risulti inferiore  al fine di pervenire quanto piu' possibile al riequilibrio tra  le  proposte  formative degli atenei e le necessita' di ciascuna regione e provincia autonoma;
 Ritenuto  di  determinare per l'anno accademico 2006/2007 il numero dei  posti  disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di  laurea specialistica delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le universita';
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Limitatamente all'anno accademico 2006/2007, il numero dei posti disponibili  a  livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea  specialistica  delle professioni sanitarie e' determinato per gli  studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari   residenti  all'estero,  come  di  seguito  indicato  per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:
 classe SNT-SPEC/1: c.d.l. scienze infermieristiche e ostetriche - n. 765;
 classe  SNT-SPEC/2:  c.d.l.  scienze  delle professioni sanitarie della riabilitazione - n. 395;
 classe  SNT-SPEC/3:  c.d.l.  scienze  delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche - n. 238;
 classe  SNT-SPEC/4:  c.d.l.  scienze  delle professioni sanitarie tecniche assistenziali - n. 150;
 classe  SNT-SPEC/5:  c.d.l.  scienze  delle professioni sanitarie della prevenzione - n. 139.
 2.  In  particolare,  agli  studenti  comunitari  e  non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189,  sono  destinati  i  posti  secondo  la ripartizione di cui alla tabella   allegata  che  costituisce  parte  integrale  del  presente decreto,  mentre  agli  studenti  stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle  disposizioni  ministeriali  in  data  21 marzo  2005  citate in premesse.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Ciascuna   universita'  dispone  l'ammissione  degli  studenti comunitari  e  non  comunitari  residenti  in  Italia  in  base  alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
 2.  Ciascuna  universita'  dispone  l'ammissione degli studenti non comunitari  residenti  all'estero  in base ad apposita graduatoria di merito  nel  limite  del contingente ad essi riservato definito nelle disposizioni in data 21 marzo 2005 citate in premessa.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 agosto 2006
 Il Ministro: Mussi
 |  |  |  | ---->  Vedere Allegato a pag. 55 della G.U.  <---- |  |  |  |  |