Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 4 agosto 2006
Definizione del numero dei posti per immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie. Anno accademico 2006-2007.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» con il quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), modificato dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 e, in particolare l'art. 7;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5, cosi' come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;
Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;
Visto il contingente risevato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2006-2007, riferito alle predette disposizioni;
Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264/1999;
Vista la rilevazione del fabbisogno di laureati specialisti delle professioni sanitarie per l'anno 2006, di cui alle tabelle trasmesse dal Ministero della salute in data 27 febbraio e 16 maggio 2006;
Considerato che la predetta rilevazione mette in luce per alcuni corsi di laurea specialistica carenze o eccedenze tre offerta formativa ed esigenze regionali;
Considerato che l'attivazione dei predetti corsi soltanto in alcuni atenei, rende ancora inattuabile il riequilibrio in ambito nazionale e regionale per alcune figure professionali, stante anche l'impossibilita' di programmare gli accessi nelle universita' in cui i corsi non risultano attivati;
Viste le considerazioni condivise dal tavolo tecnico istituito con decreto 23 novembre 2005 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario. dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle Conferenze dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri;
Ritenuto di condividere i criteri di cui alle richiamate considerazioni che riguardano in particolare, la formazione direttamente legata alle richieste di funzioni dirigenziali nella relativa area professionale di ciascun territorio;
Ritenuta, conseguentemente l'opportunita' di programmare un numero di posti pari all'offerta potenziale formativa di tutti gli atenei ove l'esigenza nazionale sia pari o superiore alla stessa offerta formativa e di operare delle riduzioni ove al contrario risulti inferiore al fine di pervenire quanto piu' possibile al riequilibrio tra le proposte formative degli atenei e le necessita' di ciascuna regione e provincia autonoma;
Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2006/2007 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le universita';
Decreta:
Art. 1.
1. Limitatamente all'anno accademico 2006/2007, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie e' determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:
classe SNT-SPEC/1: c.d.l. scienze infermieristiche e ostetriche - n. 765;
classe SNT-SPEC/2: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione - n. 395;
classe SNT-SPEC/3: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche - n. 238;
classe SNT-SPEC/4: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali - n. 150;
classe SNT-SPEC/5: c.d.l. scienze delle professioni sanitarie della prevenzione - n. 139.
2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata che costituisce parte integrale del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.
 
Art. 2.
1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
2. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle disposizioni in data 21 marzo 2005 citate in premessa.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2006
Il Ministro: Mussi
 
----> Vedere Allegato a pag. 55 della G.U. <----
 
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