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| Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2006, n. 252 |  | Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 5 della legge 15 aprile 2004, n. 106;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Sentite le associazioni di categoria interessate nelle riunioni del 15 febbraio 2005, del 20 aprile 2005 e del 13 settembre 2005;
 Acquisito  il  parere  del  Comitato  consultivo  permanente per il diritto  d'autore,  espresso  sul  capo  VII  (Raccolta dei documenti diffusi  tramite  rete  informatica)  del  presente  decreto  in data 20 luglio 2005;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
 Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso dalla  sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'Adunanza del 14 novembre 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, in data 26 gennaio 2006;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 13 marzo 2006;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;
 Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Oggetto
 1.  I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004,  n.  106,  qualunque sia il procedimento tecnico di produzione, sono  depositati,  entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico,  negli  istituti  indicati  negli articoli seguenti, con le modalita'  di  cui al presente regolamento, per costituire l'archivio nazionale  e  regionale  della  produzione  editoriale,  nonche'  per garantire   servizi   bibliografici  finalizzati  all'informazione  e all'accesso.
 2.  Salva  diversa  disposizione speciale contenuta nei capi dal II all'VIII  in  relazione  alla specificita' delle singole tipologie di documenti,  l'obbligo  di  deposito  legale  e'  assolto  mediante il deposito  di  due  copie,  per  l'Archivio nazionale della produzione editoriale,  dei  documenti  prodotti e diffusi in Italia, e di altre due  copie per l'archivio della produzione editoriale regionale della regione  in  cui  ha  sede  il soggetto obbligato al deposito legale, presso  gli istituti, nei termini e secondo le modalita' disciplinate nel presente regolamento.
 3.  Dall'attuazione  del  presente  regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
 regolamenti.
 - L'art.  5 della legge 15 aprile 2004, n. 106, recante
 «Norme   relative  al  deposito  legale  dei  documenti  di
 interesse culturale destinati all'uso pubblico», pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  del  27 aprile  2004,  n.  98,
 dispone:
 «Art.  5  (Numero di copie e soggetti depositari). - 1.
 Entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
 presente  legge, con regolamento emanato ai sensi dell'art.
 17,   comma 2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e
 successive  modificazioni,  su  proposta del Ministro per i
 beni  e  le attivita' culturali, sentite le associazioni di
 categoria  interessate,  sono  individuati  il numero delle
 copie  e  i  soggetti  depositari  oltre  a quelli previsti
 dall'art. 1, comma 4, della presente legge.
 2.  L'obbligo  di  deposito  dei  documenti e' esteso a
 tutti  i supporti sui quali la medesima opera e' prodotta e
 si  intende  adempiuto  quando gli esemplari sono completi,
 privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.
 3.  I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni
 successivi alla prima distribuzione.
 4.  Sono  soggette all'obbligo del deposito le edizioni
 speciali,  le  edizioni  nuove  o  aggiornate,  nonche'  le
 riproduzioni in fac-simile di opere non piu' in commercio.
 5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresi',
 stabiliti:
 a) i  casi  di esonero totale o parziale dal deposito
 dei documenti;
 b) gli  elementi identificativi da apporre su ciascun
 documento;
 c) i criteri di determinazione del valore commerciale
 dei  documenti,  ai  fini  della irrogazione della sanzione
 amministrativa di cui all'art. 7;
 d) gli strumenti di controllo;
 e) i  soggetti  depositanti e gli istituti depositari
 per particolari categorie di documenti;
 f)  le  modalita'  per  l'applicazione della sanzione
 amministrativa,  nonche'  le  eventuali  riduzioni,  di cui
 all'art. 7;
 g) speciali  criteri  e  modalita' di deposito, anche
 annuale,   dei   documenti  di  cui  all'art.  4,  comma 1,
 lettere h), q) e r);
 h) i criteri e le modalita' di deposito dei documenti
 di cui all'art. 6.».
 - Il  comma 2  dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
 n.  400,  recante  «Disciplina  dell'attivita' di Governo e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
 pubblicata   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, dispone:
 «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.».
 - Il   decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,
 recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
 regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
 unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
 comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
 Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali».
 Nota all'art. 1:
 - Gli articoli 1 e 4 della citata legge 15 aprile 2004,
 n. 106, dispongono:
 «Art.  1  (Oggetto).  -  1.  Al  fine  di conservare la
 memoria  della  cultura  e della vita sociale italiana sono
 oggetto  di  deposito  obbligatorio,  di seguito denominato
 "deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e
 fruibili  mediante  la  lettura,  l'ascolto  e  la visione,
 qualunque  sia  il  loro processo tecnico di produzione, di
 edizione   o   di  diffusione,  ivi  compresi  i  documenti
 finalizzati   alla  fruizione  da  parte  di  portatori  di
 handicap.
 2.   Il   deposito   legale  e'  diretto  a  costituire
 l'archivio   nazionale   e   regionale   della   produzione
 editoriale,  rappresentata  dalle tipologie di documenti di
 cui   all'art.   4,   e   alla   realizzazione  di  servizi
 bibliografici  nazionali  di  informazione  e di accesso ai
 documenti   oggetto  di  deposito  legale.  Dalla  predetta
 disposizione  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a
 carico della finanza pubblica.
 3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli
 prodotti  totalmente  o  parzialmente in Italia, offerti in
 vendita  o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in
 ambito   esclusivamente  privato;  per  quanto  attiene  ai
 documenti  sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito
 legale  anche  quelli distribuiti su licenza per il mercato
 italiano.
 4.   I  documenti  di  cui  al  presente  articolo sono
 depositati  presso  la  Biblioteca  nazionale  centrale  di
 Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonche'
 presso  gli  istituti  individuati  dal  regolamento di cui
 all'art.  5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di
 cui   all'art.   2,  salvo  quanto  disposto  dal  medesimo
 regolamento  per  i  documenti  di cui all'art. 4, comma 1,
 lettere o) e p).».
 «Art.  4  (Categorie di documenti destinati al deposito
 legale).  -  1.  Le  categorie  di  documenti  destinati al
 deposito legale sono:
 a) libri;
 b) opuscoli;
 c) pubblicazioni periodiche;
 d) carte geografiche e topografiche;
 e) atlanti;
 f) grafica d'arte;
 g) video d'artista;
 h) manifesti;
 i) musica a stampa;
 l) microforme;
 m) documenti fotografici;
 n) documenti sonori e video;
 o) film   iscritti   nel   pubblico   registro  della
 cinematografia  tenuto  dalla  Societa'  italiana autori ed
 editori (SIAE);
 p) soggetti,  trattamenti  e  sceneggiature  di  film
 italiani ammessi alle provvidenze previste dall'art. 20 del
 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
 q) documenti diffusi su supporto informatico;
 r) documenti  diffusi  tramite  rete  informatica non
 rientranti nelle lettere da a) a q).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 a) legge: la legge 15 aprile 2004, n. 106;
 b) Ministro: il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
 c) Ministero: il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
 d) soggetti   obbligati   al   deposito:  le  persone  fisiche  o giuridiche,  obbligate  al  deposito legale, ai sensi dell'articolo 3 della legge;
 e) uso pubblico: la distribuzione, la immissione in circolazione, in  commercio  o  comunque la diffusione al pubblico dei documenti di cui al presente regolamento, anche tramite reti informatiche;
 f) documenti:  i  prodotti  editoriali destinati all'uso pubblico sia  a  titolo  oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto sia  analogico  che  digitale, nonche' su ulteriori supporti prodotti dall'evoluzione  tecnologica  nell'ambito  delle  finalita'  previste dalla legge;
 1)  documenti  su  supporto informatico: documenti su qualunque supporto  tecnologico,  di  tipo  riscrivibile  o  non  riscrivibile, contenenti informazioni digitali;
 2)   documenti  diffusi  tramite  rete  informatica:  documenti trasmessi per via telematica, con qualunque rete mobile o fissa;
 3)   documenti   sonori  e  video:  fonogrammi,  videogrammi  e audiovisivi, diversi da quelli di cui ai numeri 4) e 5);
 4) film: spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche  digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, iscritto al pubblico registro cinematografico;
 5)  documenti fotografici: esemplari di fotografie di qualsiasi natura,  inclusi  esemplari  di  immagini che documentino opere delle altre  arti,  qualunque  siano il procedimento, analogico, digitale o altro,  la tecnica e il supporto utilizzati per la loro realizzazione e diffusione, tra quelli previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
 6)  grafica  d'arte:  esemplari  di  opere  grafiche  tratte da matrici  realizzate  con qualsiasi procedimento, manuale o meccanico, tirate  in  piu' esemplari su qualsiasi supporto, purche' rispondenti alle   tecniche   e   al  sistema  di  stampa  dichiarati,  prescelti dall'autore  stesso  nella  volonta'  di  creare  un'opera  originale dell'ingegno, protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
 7)  video d'artista: videogrammi di qualsiasi natura, qualunque sia  il  loro  supporto  o  metodo  tecnico  di produzione, prescelti dall'autore  stesso  nella  volonta'  di creare un'opera dell'ingegno protetta  ai  sensi  della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
 8) microforme: documenti che contengono microimmagini di dati e di documenti su supporto fotochimico, quale la pellicola, solitamente in forma di microfiches o microfilm;
 g) istituti  depositari:  le  strutture  nelle  quali, sulla base delle   rispettive   competenze   e  specificita',  sono  raccolti  e conservati i documenti oggetto di deposito legale;
 h) responsabile   della   pubblicazione:   la  persona  fisica  o giuridica che ha prodotto il documento o che lo ha commissionato; nel caso  di  coedizioni il responsabile della pubblicazione coincide, di norma, con il responsabile della distribuzione;
 i) produttore  di  opere  filmiche: la persona fisica o giuridica che   organizza   la   produzione   di  film  prodotti  totalmente  o parzialmente  in  Italia,  o riconosciuti di nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
 l) pubblicazioni ufficiali: documenti in cui sono pubblicati atti o  provvedimenti  adottati da istituzioni e amministrazioni pubbliche nell'esercizio  delle  proprie  funzioni.  Sono  altresi' considerate ufficiali le pubblicazioni dei predetti soggetti pubblici previste da norma di legge o di regolamento.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Per  la  legge  15 aprile 2004, n. 106, si veda nelle
 note alle premesse.
 - La  legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione
 del  diritto  d'autore  e  di altri diritti connessi al suo
 esercizio»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
 16 luglio 1941, n. 166.
 - L'art.  5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
 28,   recante  «Riforma  della  disciplina  in  materia  di
 attivita'  cinematografiche,  a  norma  dell'art.  10 della
 legge  6 luglio  2002,  n. 137» e pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29, dispone:
 «Art. 5 (Riconoscimento della nazionalita' italiana). -
 1.   Ai  fini  dell'ammissione  ai  benefici  previsti  dal
 presente   decreto,  le  imprese  nazionali  di  produzione
 presentano  all'autorita' amministrativa competente istanza
 di  riconoscimento  della  nazionalita'  italiana  del film
 prodotto,  corredata  della  ricevuta  del  versamento  del
 contributo  per  spese  istruttorie,  secondo  le modalita'
 indicate  con  il  decreto  di  cui  all'art.  8,  comma 4.
 Nell'istanza,   il   legale   rappresentante   dell'impresa
 produttrice  attesta  la  presenza  dei  requisiti  per  il
 riconoscimento  provvisorio  della  nazionalita' italiana e
 dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di
 lavoro  di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi
 dell'art.  46  del  decreto del Presidente della Repubblica
 28 dicembre 2000, n. 445.
 2.  Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche
 e  tecniche del film da prendere in considerazione, sono le
 seguenti:
 a) regista italiano;
 b) autore   del   soggetto   italiano   o  autori  in
 maggioranza italiani;
 c) sceneggiatore    italiano   o   sceneggiatori   in
 maggioranza italiani;
 d) interpreti principali in maggioranza italiani;
 e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
 f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
 g) autore della fotografia cinematografica italiano;
 h) montatore italiano;
 i) autore della musica italiano;
 l) scenografo italiano;
 m) costumista italiano;
 n) troupe italiana;
 o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
 p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
 q) effettuazione  in  Italia  di almeno il trenta per
 cento  della  spesa  complessiva  del film, con riferimento
 alle  componenti  tecniche  di cui alle lettere n), o), p),
 nonche' agli oneri sociali.
 3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi,
 i  cittadini  dei  Paesi  membri  dell'Unione  europea sono
 equiparati ai cittadini italiani.
 4. E' riconosciuta la nazionalita' italiana ai film che
 presentano    le    componenti    di    cui   al   comma 2,
 lettere a), b), c), f), n)    e q),    almeno   tre   delle
 componenti  di  cui  al  comma 2,  lettere  d), e), g), h),
 almeno  due delle componenti di cui al comma 2, lettere i),
 l),  m),  e  almeno una delle componenti di cui al comma 2,
 lettere o) e p).
 5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n),
 possono  essere  concesse deroghe, per ragioni artistiche o
 culturali,  previo parere della Commissione di cui all'art.
 8, con provvedimento del direttore generale competente.
 6.  Le  imprese produttrici sono tenute a presentare al
 direttore  generale  competente, entro il termine di trenta
 giorni  dalla  data  di presentazione della copia campione,
 apposite   istanze   di   riconoscimento  definitivo  della
 nazionalita'  italiana del film e di ammissione ai benefici
 di  legge,  corredate dei documenti necessari. Il direttore
 generale  provvede  su  tali  istanze  entro  i  successivi
 novanta  giorni.  I  film che abbiano i requisiti di cui al
 presente    articolo vengono    iscritti,    all'atto   del
 provvedimento  di  riconoscimento  definitivo,  in appositi
 elenchi  informatici istituiti presso la direzione generale
 competente.
 7.  Agli  effetti  dell'assolvimento  degli obblighi di
 programmazione  o  del  conseguimento  di benefici da parte
 degli  esercenti di sale cinematografiche, sono considerati
 nazionali  i  film  che  hanno  ottenuto  il riconoscimento
 provvisorio  di  nazionalita'  italiana di cui al comma 1 e
 sono  considerati  film  di  paesi appartenenti alla Unione
 europea  i  film  anche  coprodotti  dai suddetti paesi. In
 alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede
 la  nazionalita'  indicata nel nulla osta di programmazione
 al pubblico.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Archivio nazionale della produzione editoriale
 1.   Ai  fini  della  costituzione  dell'Archivio  nazionale  della produzione  editoriale,  i  soggetti obbligati provvedono al deposito legale  dei  documenti,  in  numero  non  superiore a due, presso gli istituti  depositari  indicati  e  secondo le modalita' stabilite nel presente  regolamento  in  relazione  a  ciascuna specie di documento soggetto a deposito legale.
 |  |  |  | Art. 4. Archivi delle produzioni editoriali regionali
 1.  Ai  fini  della  costituzione  degli  archivi  delle produzioni editoriali  regionali,  i soggetti obbligati, oltre alle copie di cui all'articolo 3,  provvedono al deposito legale di ulteriori copie dei documenti,  in  numero  non  superiore  a  due,  negli istituti della regione  nella  quale ha sede il soggetto obbligato, individuati, per ciascuna  regione,  dalla  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 2.   Ciascuna   regione   e  ciascuna  provincia  autonoma,  previa consultazione  con  le  associazioni  degli  enti  locali  e  con gli istituti  interessati,  propone alla Conferenza unificata, entro nove mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento, l'elenco  degli istituti destinati a conservare i documenti di cui al comma 1,  pubblicati  nel  proprio  territorio. Nel caso di documenti oggetto   di   esonero   parziale   l'elenco  contiene  l'indicazione dell'istituto destinatario.
 3. Se una regione o una provincia autonoma non effettua la proposta di  cui  al  comma 2,  alla  individuazione degli istituti depositari provvede il Ministero, sentita la Conferenza unificata.
 4.  Con decreti del Ministro sono resi noti a livello nazionale gli elenchi  degli  istituti  depositari regionali, nonche' le successive variazioni  e  integrazioni  derivanti  da atti regionali di modifica dell'individuazione   degli   istituti   depositari   per  l'archivio regionale, assunti previo parere conforme della Conferenza unificata.
 5.  La  regione  o  la  provincia  autonoma  possono  richiedere al Ministero  di  avvalersi  di  strutture  statali  ubicate nel proprio territorio  per  realizzare  l'archivio  della  produzione editoriale regionale.  Le funzioni di tutela sulle raccolte librarie costituenti l'archivio  della  produzione  editoriale  regionale  sono esercitate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice dei beni culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42 e successive modificazioni. Le modalita' attuative sono disciplinate  con  apposito accordo, nel quale sono definite altresi' le modalita' di esercizio della tutela.
 6.  Fino  all'adozione  dei  decreti  di cui al comma 4, restano in vigore  i  decreti  ministeriali  che  finora  hanno identificato gli istituti  depositari della terza copia d'obbligo, a norma della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 -  L'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
 281, citato in nota alle premesse, dispone:
 «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.».
 - L'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio
 2004,  n.  42,  recante  «Codice  dei  beni culturali e del
 paesaggio  ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,
 n. 137», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
 Ufficiale  n.  45  del  24 febbraio  2004,  come modificato
 dall'art.   1,  comma 1,  lettera a),  n.  1,  del  decreto
 legislativo  26 marzo  2006,  n. 156, recante «Disposizioni
 correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio
 2004,  n.  42,  in relazione ai beni culturali», pubblicato
 nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del
 27 aprile 2006, n. 97, dispone:
 «Art.  5 (Cooperazione delle regioni e degli altri enti
 pubblici  territoriali  in materia di tutela del patrimonio
 culturale). - 1. (Omissis).
 2.  Le  funzioni di tutela previste dal presente codice
 che  abbiano  ad  oggetto manoscritti, autografi, carteggi,
 incunaboli,  raccolte  librarie,  nonche'  libri,  stampe e
 incisioni,  non  appartenenti  allo  Stato, sono esercitate
 dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette
 cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale,
 l'esercizio  delle  potesta' previste dall'art. 128 compete
 al Ministero.».
 - La  legge  2 febbraio  1939,  n.  374,  abrogata  dal
 presente decreto, reca: «Norme per la consegna obbligatoria
 di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Raccolta e conservazione dei documenti
 1. Gli istituti depositari sono obbligati a raccogliere, conservare e catalogare i documenti depositati in assolvimento degli obblighi di deposito legale.
 2. In particolare gli istituti sono tenuti a:
 a) acquisire  e catalogare i documenti, secondo le norme definite dagli standard nazionali per le diverse categorie;
 b) assicurare,  ognuno  per le proprie competenze e specificita', non  appena concluse le procedure gestionali, l'accesso ai documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;
 c) assicurare   la   conservazione   dei   documenti  nella  loro integrita';
 d) effettuare,  ove  necessario,  copie  a  fini conservativi dei documenti depositati e raccolti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi;
 e) verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni della legge e  del  presente  regolamento,  reclamare  i documenti non pervenuti, eventualmente  segnalando  l'inadempienza secondo le modalita' di cui all'articolo 44.
 3.  Al fine di garantire la sicurezza dei dati relativi ai soggetti obbligati  che  diffondono  i  documenti  su  supporto  informatico o tramite  rete  informatica,  gli istituti depositari assicurano che i loro  archivi  siano  conformi  alla  vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei dati personali degli archivi informatici e agli  standard nazionali ed internazionali, in particolare alla norma ISO 14721.
 |  |  |  | Art. 6. Soggetti obbligati e istituti depositari
 1.  Gli  stampati  e i documenti a questi assimilabili sono inviati agli   istituti  depositari  a  cura  dell'editore,  o  comunque  del responsabile  della  pubblicazione,  ovvero  dal  tipografo,  qualora manchi l'editore.
 2.  Una  copia  e' consegnata alla Biblioteca nazionale centrale di Roma e una copia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
 3.  Due  ulteriori  copie sono consegnate agli istituti che saranno individuati  dalla  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 4.
 4. Negli istituti di cui ai commi 2 e 3 sono depositati:
 a) libri;
 b) opuscoli;
 c) pubblicazioni periodiche;
 d) carte geografiche e topografiche;
 e) atlanti;
 f) manifesti;
 g) musica a stampa.
 5.  Le  disposizioni  del  presente capo si applicano, altresi', ai documenti  realizzati  per  essere  fruibili  da  parte  di  soggetti disabili.
 6.  I documenti sonori e video, i film, i soggetti, i trattamenti e le   sceneggiature,  i  documenti  di  grafica  d'arte,  i  documenti fotografici  e  i  video d'artista che siano accompagnati, nella loro ordinaria  modalita'  di diffusione al pubblico, dai documenti di cui al  comma 4,  sono  inviati  alla  Biblioteca  nazionale  centrale di Firenze  e  alla  Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonche' agli istituti  di  cui  al comma 3. Le Biblioteche nazionali centrali, ove detti  documenti  non  siano  pertinenti  alle  proprie  funzioni  di archivio  nazionale,  li  trasmettono  all'istituto  depositario piu' idoneo alla loro conservazione.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 -  Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
 n. 281, si veda in nota all'art. 4.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Modalita' di consegna
 1.  La  consegna  e' eseguita dal soggetto obbligato entro sessanta giorni  dalla  prima  distribuzione  al  pubblico  dei  documenti.  I soggetti  obbligati al deposito consegnano agli Istituti depositari i documenti,  racchiusi in un apposito plico, direttamente o attraverso posta  o  con  qualsiasi  altro mezzo, anche avvalendosi di eventuali convenzioni  all'uopo  predisposte  dal  Ministero con Poste italiane S.p.a.
 2.  Gli  esemplari depositati devono avere una perfetta qualita' ed essere  identici,  per  forma  e  contenuto,  agli esemplari messi in circolazione.
 3. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro  resistente,  recanti  all'esterno  la dicitura: «esemplari fuori  commercio  per  il  deposito  legale  agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106», nonche' nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito.
 4. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la  consegna  con  un  elenco  in  due  copie  dei documenti inviati. L'elenco   deve   riportare,  per  ciascun  documento,  gli  elementi identificativi necessari alla sua individuazione.
 5. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul  contenuto  del  pacco,  se  non  ha  riscontrato  irregolarita', restituisce,  opportunamente  vidimata,  una  delle copie dell'elenco inviato.  Tale  copia costituisce ricevuta e dovra' essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta consegna.
 6.  Ove venga utilizzato il servizio pubblico postale, l'obbligo di deposito  legale  si intende assolto mediante la consegna ai relativi uffici del plico di cui al comma 3 e dell'elenco di cui al comma 4.
 
 
 
 Nota agli articoli 7 e 10:
 -  Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Esonero totale
 1.  Per  l'archivio  nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le seguenti categorie di documenti:
 a) estratti,  quali i fascicoli contenenti un articolo di rivista o  una  parte  di un libro, che siano stampati a parte utilizzando la stessa composizione, ad esclusione degli estratti di musica a stampa;
 b) bozze di stampa;
 c) registri e modulistica;
 d) elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili;
 e) mappe catastali;
 f) materiale di ordinaria e minuta pubblicita' per il commercio.
 2.  Per  gli archivi regionali della produzione editoriale non sono soggette  al  deposito  legale  le categorie di documenti di cui alle lettere a), b), c), d)   ed f)   del  comma 1,  nonche'  le  ristampe inalterate. Non sono soggette a deposito legale le mappe catastali.
 |  |  |  | Art. 9. Esonero parziale
 1.  Il  soggetto  obbligato  consegna una sola copia per l'archivio nazionale  e una sola copia per l'archivio regionale della produzione editoriale  per  le  opere  che  abbiano  una  tiratura  limitata non superiore  ai  200  esemplari o un valore commerciale non inferiore a 15.000,00  euro per ciascun esemplare, fatta esclusione per la musica a stampa.
 2.  Il  soggetto  obbligato  puo',  altresi', presentare istanza al Ministero  o  alla  regione  competente  per  territorio  per  essere parzialmente  esonerato  dal deposito legale per le opere che abbiano una  tiratura  limitata  non  superiore ai 500 esemplari ed un valore commerciale non inferiore a 10.000,00 euro.
 3.  Il Ministero, sentita la Commissione di cui all'articolo 42, o, rispettivamente,  la  regione  competente,  decide  sull'istanza  con provvedimento  motivato  che, se di accoglimento, e' comunicato anche agli  istituti  presso  i quali il deposito avrebbe dovuto eseguirsi, con l'indicazione del numero dei documenti che devono comunque essere consegnati e degli istituti depositari.
 |  |  |  | Art. 10. Elementi identificativi da apporre ai documenti stampati
 1.  Su  ogni  documento  consegnato per il deposito legale, nonche' sugli  allegati  che  eventualmente  lo accompagnano, sono apposti, a cura   del  soggetto  obbligato  al  deposito,  i  seguenti  elementi identificativi:
 a) nome,  ovvero  denominazione  o  ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito;
 b) anno   di   effettiva  pubblicazione  o  di  produzione  o  di diffusione in Italia;
 c) codice  identificativo  corrispondente  alle norme nazionali o internazionali    International    Standard   Book   Number   (ISBN), International   Standard   Serial   Number   (ISSN),   se  utilizzato dall'editore.
 2.   Sui  documenti  e'  altresi'  apposta,  a  cura  del  soggetto obbligato,  la  dicitura:  «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».
 3.  Con  successivo  decreto  del  Ministro possono essere definite ulteriori  modalita' di apposizione di codici identificativi da parte del  soggetto  obbligato,  sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 42.
 
 
 
 Nota agli articoli 7 e 10:
 -  Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Determinazione  del valore commerciale dei documenti stampati ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative
 1.  Nel  caso  in  cui  il valore commerciale dei documenti non sia dichiarato,   la   sua   determinazione   e'   stabilita,   al   fini dell'irrogazione  della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, dal Ministero, su indicazione degli istituti depositari, sentita la regione competente, sulla base dei seguenti criteri:
 a) prezzo  medio  per  pagina  della  classe ISTAT nella quale la pubblicazione rientra;
 b) tiratura complessiva dell'edizione;
 c) confronto con edizioni similari per contenuti e veste grafica.
 
 
 
 Nota all'art. 11:
 - L'art.  7  della citata legge 15 aprile 2004, n. 106,
 dispone:
 «Art.  7 (Sanzioni). - 1. Chiunque viola le norme della
 presente  legge  e' soggetto ad una sanzione amministrativa
 pecuniaria   pari  al  valore  commerciale  del  documento,
 aumentato  da  tre  a quindici volte, fino ad un massimo di
 1.500 euro.
 2.  Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto
 obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.
 3.  La  sanzione  amministrativa  di  cui al comma 1 e'
 ridotta  ad  una  misura  compresa tra un terzo e due terzi
 qualora  il  soggetto  obbligato provveda al deposito degli
 esemplari  dovuti successivamente alla scadenza del termine
 previsto dalla presente legge, sempreche' la violazione non
 sia ancora stata contestata.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Particolari  categorie  di  documenti  stampati  e speciali criteri e modalita' di deposito
 1.  Fermo  restando  quanto  disposto dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge, al fine di assicurare la conservazione e la prosecuzione della  raccolta  di  opere  giuridiche  presso la Biblioteca centrale giuridica  del  Ministero  della  giustizia ai sensi dell'articolo 5, comma 5,  lettera e),  della  legge, i soggetti obbligati al deposito consegnano,  oltre  alle  copie di cui agli articoli 3 e 4, una copia dei  documenti  di  cui  al  presente  capo  attinenti  alla  materia giuridica,  anche  in  forma  cumulativa, presso il suddetto Istituto bibliotecario.
 2. In caso di pubblicazioni a due o piu' tirature diversificate per prezzo  di copertina, l'obbligo di deposito sussiste per ciascun tipo di tiratura.
 3.  In  deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7, la consegna dei  manifesti,  dei giornali quotidiani e dei periodici settimanali, quindicinali  e  mensili  puo' essere effettuata in forma cumulativa, secondo scadenze da concordarsi con gli istituti depositari.
 4.  Nei  casi  previsti  dal  comma 3, la consegna e' effettuata in appositi  contenitori  che garantiscano l'integrita' del materiale in essi contenuto.
 
 
 
 Nota all'art. 12:
 -  L'art.  6, commi 1 e 2 e l'art. 5 della legge n. 106
 del 2004, dispongono:
 «Art.  6  (Altre  fattispecie  di deposito). - 1. Fermo
 restando l'obbligo di deposito legale di cui all'art. 1, le
 biblioteche  del  Senato della Repubblica, della Camera dei
 deputati,  del  Ministero  della giustizia, delle regioni e
 delle  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano possono
 richiedere  l'invio,  che  e'  obbligatorio  da  parte  dei
 soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi
 dello  Stato,  delle  regioni, delle province, dei comuni e
 degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai
 suddetti soggetti.
 2.  Oltre  a  quanto  previsto  nel comma 1, gli organi
 dello  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
 di  Bolzano,  gli  enti  locali e ogni altro ente pubblico,
 anche  economico,  sono tenuti a inviare, a richiesta, alla
 biblioteca  del  Senato  della  Repubblica, alla biblioteca
 della  Camera  dei  deputati  e  alla  biblioteca  centrale
 giuridica  del  Ministero  della giustizia, un esemplare di
 ogni  altra  pubblicazione  edita  da  loro  o  con il loro
 contributo.».
 «Art.  5  (Numero di copie e soggetti depositari). - 1.
 Entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
 presente  legge, con regolamento emanato ai sensi dell'art.
 17,   comma 2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e
 successive  modificazioni,  su  proposta del Ministro per i
 beni  e  le attivita' culturali, sentite le associazioni di
 categoria  interessate,  sono  individuati  il numero delle
 copie  e  i  soggetti  depositari  oltre  a quelli previsti
 dall'art. 1, comma 4, della presente legge.
 2.  L'obbligo  di  deposito  dei  documenti e' esteso a
 tutti  i supporti sui quali la medesima opera e' prodotta e
 si  intende  adempiuto  quando gli esemplari sono completi,
 privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.
 3.  I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni
 successivi alla prima distribuzione.
 4.  Sono  soggette all'obbligo del deposito le edizioni
 speciali,  le  edizioni  nuove  o  aggiornate,  nonche'  le
 riproduzioni in fac-simile di opere non piu' in commercio.
 5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresi',
 stabiliti:
 a) i  casi  di esonero totale o parziale dal deposito
 dei documenti;
 b) gli  elementi identificativi da apporre su ciascun
 documento;
 c) i criteri di determinazione del valore commerciale
 dei  documenti,  ai  fini  della irrogazione della sanzione
 amministrativa di cui all'art. 7;
 d) gli strumenti di controllo;
 e) i  soggetti  depositanti e gli istituti depositari
 per particolari categorie di documenti;
 f) le  modalita'  per  l'applicazione  della sanzione
 amministrativa,  nonche'  le  eventuali  riduzioni,  di cui
 all'art. 7;
 g) speciali  criteri  e  modalita' di deposito, anche
 annuale,   dei   documenti  di  cui  all'art.  4,  comma 1,
 lettere h), q) e r);
 h) i criteri e le modalita' di deposito dei documenti
 di cui all'art. 6.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Altre fattispecie di deposito
 1.  Ai  fini  del  deposito  di  cui  all'articolo 6 della legge, i soggetti  pubblici  ivi contemplati indicano agli istituti depositari l'ufficio  responsabile dell'adempimento dell'obbligo di deposito dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), e dei documenti indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge.
 2.    A   tale   scopo   l'ente   pubblico   richiedente   concorda preventivamente   con  l'istituzione  richiesta,  anche  nelle  forme dell'articolo 15  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, le modalita' di deposito  dei  documenti  di  cui  al comma 1. Il Consiglio nazionale delle  ricerche  (C.N.R.)  definisce  appositi accordi con i soggetti obbligati   al   deposito   ai  fini  dell'applicazione  del  comma 3 dell'articolo 6 della legge.
 3. Gli istituti depositari delle pubblicazioni ufficiali promuovono forme  di  deposito  volontario  e  di  scambio  con  ogni altro ente culturale e di ricerca non soggetto ad obbligo di deposito.
 
 
 
 Note all'art. 13:
 - L'art. 6 della legge n. 106 del 2004, dispone:
 «Art.  6  (Altre  fattispecie  di deposito). - 1. Fermo
 restando l'obbligo di deposito legale di cui all'art. 1, le
 biblioteche  del  Senato della Repubblica, della Camera dei
 deputati,  del  Ministero  della giustizia, delle regioni e
 delle  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano possono
 richiedere  l'invio,  che  e'  obbligatorio  da  parte  dei
 soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi
 dello  Stato,  delle  regioni, delle province, dei comuni e
 degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai
 suddetti soggetti.
 2.  Oltre  a  quanto  previsto  nel comma 1, gli organi
 dello  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
 di  Bolzano,  gli  enti  locali e ogni altro ente pubblico,
 anche  economico,  sono tenuti a inviare, a richiesta, alla
 biblioteca  del  Senato  della  Repubblica, alla biblioteca
 della  Camera  dei  deputati  e  alla  biblioteca  centrale
 giuridica  del  Ministero  della giustizia, un esemplare di
 ogni  altra  pubblicazione  edita  da  loro  o  con il loro
 contributo.
 3. Ferme restando le finalita' di cui agli articoli 1 e
 2,  i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare
 alla  biblioteca  centrale  del  Consiglio  nazionale delle
 ricerche  una  copia dei documenti, dalla stessa richiesti,
 anche  in  forma  cumulativa,  e strettamente inerenti alle
 aree della scienza e della tecnica.».
 - L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
 diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192, come
 integrato dall'art. 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15,
 recante  «Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge 7 agosto
 1990,   n.  241,  concernenti  norme  generali  sull'azione
 amministrativa»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del
 21 febbraio 2005, n. 42, dispone:
 «Art.  15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
 Anche  al  di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le
 amministrazioni  pubbliche  possono  sempre  concludere tra
 loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
 collaborazione di attivita' di interesse comune.
 2.   Per   detti   accordi   si  osservano,  in  quanto
 applicabili,   le   disposizioni   previste  dall'art.  11,
 commi 2, 3 e 5.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Soggetti obbligati e istituti depositari
 1.  Una  copia  dei documenti sonori e video, prodotti totalmente o parzialmente  in  Italia  o  distribuiti  su  licenza  per il mercato italiano,   e'   consegnata   alla   Discoteca   di   Stato  -  Museo dell'Audiovisivo a cura del soggetto obbligato.
 2.  Una  ulteriore  copia  e'  consegnata  all'istituto  che  sara' individuato  dalla  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, secondo le modalita' indicate dall'articolo 4.
 3.  I documenti sonori e video diffusi su supporto informatico sono depositati secondo le modalita' stabilite al capo VI.
 4. I documenti sonori e video diffusi tramite rete informatica sono depositati secondo le modalita' stabilite dal capo VII.
 
 
 
 Nota all'art. 14:
 - Per  l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
 n. 281, si veda in nota all'art. 4.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Modalita' di consegna
 1.  Per  la  consegna dei documenti sonori e video, si applicano le modalita' stabilite dall'articolo 7.
 2. I documenti di cui al comma 1 devono essere di perfetta qualita' tecnica e del tutto identici a quelli messi in circolazione.
 3.  Per le finalita' indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della  legge,  i  soggetti  obbligati  al deposito forniscono, previo accordo  con  gli  istituti  depositari, documenti sonori e video dai quali sia possibile effettuare copia.
 
 
 
 Nota all'art. 15:
 - L'art.  2, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile
 2004, n. 106 dispone:
 «Art.   2.   (Finalita).   -   1.   Per  consentire  il
 raggiungimento  degli obiettivi di cui al comma 2 dell'art.
 1, il deposito legale si riferisce specificamente:
 a) alla  raccolta ed alla conservazione dei documenti
 di cui all'art. 1;».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. Esonero totale
 1.  Sono  esonerati  dal deposito legale i documenti sonori e video importati dall'estero in numero inferiore a 15 esemplari.
 |  |  |  | Art. 17. Elementi identificativi da apporre ai documenti sonori e video
 1.  Gli elementi identificativi da apporre su ogni documento sonoro e video consegnato per il deposito legale, nonche' sugli allegati che eventualmente lo accompagnino, sono quelli definiti dall'articolo 10, escluso quello di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo.
 |  |  |  | Art. 18. Determinazione del valore commerciale dei documenti sonori e video ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative
 1.  Nel  caso  in  cui il valore commerciale dei documenti sonori e video non sia dichiarato, la sua determinazione e' stabilita, ai fini dell'irrogazione  della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della  legge,  secondo  le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
 a) tiratura complessiva dell'edizione;
 b) confronto   con   edizioni   similari   per  contenuti,  veste editoriale e tipologia di supporto.
 
 
 
 Nota all'art. 18:
 -  Per  l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si
 veda la nota all'art. 11.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 19. Categorie dei documenti sonori e video e speciali criteri e modalita' di deposito
 1.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 15, gli istituti depositari   possono   concordare  con  i  soggetti  obbligati  forme cumulative di consegna dei documenti sonori e video, secondo scadenze al massimo semestrali.
 2.  La  consegna deve essere effettuata in appositi contenitori che consentano di garantire l'integrita' del materiale in essi contenuto.
 |  |  |  | Art. 20. Soggetti obbligati e istituti depositari
 1.  Un  esemplare  delle  opere  di  grafica  d'arte, dei documenti fotografici  e  dei video d'artista e' inviato all'Istituto nazionale per  la  grafica  a  cura  dell'editore o, comunque, del responsabile della  pubblicazione.  Nel  caso di edizioni in cartella, con o senza testo,  composte  di piu' opere grafiche o fotografiche realizzate da uno  o piu' autori, l'esemplare dell'opera deve essere consegnato nel suo insieme completo di tutti i suoi elementi.
 2.  Una  ulteriore  copia  e'  consegnata agli istituti che saranno individuati  dalla  Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalita' indicate dall'articolo 4.
 3.  Ove  tali  documenti  non  risultassero pertinenti alla propria funzione, l'Istituto nazionale per la grafica ne propone il deposito, previo  apposito accordo, presso istituti ritenuti idonei per la loro conservazione e valorizzazione.
 4. I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista  diffusi su supporto informatico sono depositati secondo le modalita' stabilite dal Capo VI.
 5. I documenti di grafica d'arte, i documenti fotografici e i video d'artista  diffusi  su  rete  informatica  sono depositati secondo le modalita' stabilite dal Capo VII.
 
 
 
 Nota all'art. 20:
 -  Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
 n. 281, si veda in nota all'art. 4.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 21. Modalita' di consegna
 1.  Per  la  consegna  dei  documenti  si  applicano  le  modalita' stabilite dall'articolo 7.
 2.  Gli  esemplari depositati devono avere una perfetta qualita' ed essere  identici,  per  forma  e  contenuto,  agli esemplari messi in circolazione.
 3.  Per le finalita' indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della  legge,  i  soggetti  obbligati  al deposito forniscono, previo accordo  con  gli  istituti  depositari, documenti di grafica d'arte, documenti  fotografici  e  video  d'artista  dai  quali sia possibile effettuare copia.
 4. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro  resistente,  recanti  all'esterno  la dicitura: «esemplari fuori  commercio  per  il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile  2004,  n.  106», nonche' nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito.
 5. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la  consegna  con  un  elenco  in  due  copie  dei documenti inviati. L'elenco   deve   riportare,  per  ciascun  documento,  gli  elementi identificativi necessari alla sua individuazione.
 6. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul  contenuto  del  plico,  se  non  ha  riscontrato  irregolarita', restituisce,  opportunamentevidimata,  una  delle  copie  dell'elenco inviato.  Tale  copia costituisce ricevuta e dovra' essere conservata dal   soggetto   interessato   come   prova  dell'avvenuta  consegna. L'accettazione  definitiva dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 5) e 6), da parte dell'istituto depositario del documento  oggetto  di  deposito resta subordinata al controllo della corrispondenza ai requisiti previsti dal regolamento.
 
 
 
 Note all'art. 21:
 -  Per  l'art.  2,  comma 1,  lettera a),  della  legge
 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 15.
 - Per  la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 22. Esonero totale
 1.  Non  sono  soggette al deposito legale le seguenti categorie di documenti:
 a)  esemplari di opere a stampa divulgative, impresse su supporti di  diverso genere, che abbiano esclusivo esito riproduttivo di opere pertinenti  ai  diversi  linguaggi  creativi  quali  la  pittura,  la scultura,  l'architettura,  realizzate con procedimenti fotomeccanici di   tipo   industriale   quali   l'offset,   la  fotolitografia,  la fotoserigrafia, la tipografia, o analoghi;
 b)  opere  di  grafica  d'arte,  documenti  fotografici  e  video d'artista  che  siano  prodotti in un solo esemplare, quali monotipi, prove  di  stampa,  prove  di  stato,  o  che non superino per limiti tecnici le dieci copie;
 c)  ristampe  inalterate di opere di grafica d'arte, di documenti fotografici e di video d'artista gia' depositati;
 d) documenti fotografici che riproducano altre fotografie o opere pertinenti  ai diversi linguaggi creativi, la cui matrice analogica o digitale  sia  gia'  conservata  presso  archivi  o fototeche di enti pubblici o di altri soggetti con analoghe funzioni pubblicistiche.
 |  |  |  | Art. 23. Esonero parziale
 1.  Il  soggetto  obbligato  puo'  proporre istanza al Ministero o, rispettivamente,  alla  regione competente per territorio, per essere parzialmente esonerato dal deposito legale per:
 a)  opere  di  grafica  d'arte,  documenti  fotografici  e  video d'artista  di  particolare pregio, per valore commerciale, sempre che il prezzo sia valutabile in misura superiore a 15.000,00 euro;
 b)  opere  di  grafica  d'arte,  documenti  fotografici  e  video d'artista  prodotti  per conto di enti pubblici che conservino a loro volta gli esemplari relativi alle singole realizzazioni;
 c)  tirature  o  sequenze di documenti fotografici di particolare pregio,  al  fine di prevedere, a seconda dei casi, una selezione del materiale  destinato  al deposito, o per concordare la tipologia e la forma piu' appropriata in cui i documenti devono essere depositati.
 2.  Il Ministero, o la regione competente, decidono sull'istanza ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
 |  |  |  | Art. 24. Elementi  identificativi  da  apporre ai documenti di grafica d'arte, video d'artista ed ai documenti fotografici
 1.  Su  ogni documento di grafica d'arte consegnato per il deposito legale  sono  apposti,  a  cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
 a) sul recto:
 1) la  firma  dell'autore,  se  vivente, quale attestazione della provenienza dell'opera dall'invenzione creativa dell'autore;
 2) l'eventuale  numerazione  araba  degli  esemplari  espressa in frazione,  in  cui  il  numeratore  indica  il numero progressivo del singolo  esemplare e il denominatore il numero totale degli esemplari stampati;  oppure  la  sigla corrispondente all'indicazione di «prova d'autore»,   o   «prova   d'artista»,   eventualmente  seguita  dalla numerazione  in  numeri  romani  ed  espressa  in frazione, in cui il numeratore  indica  il  numero progressivo del singolo esemplare e il denominatore il numero totale degli esemplari;
 b)  sul  verso,  la  dicitura  «esemplare  fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;
 c) nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 5:
 1)  il nome dell'autore;
 2)  l'indicazione del titolo;
 3)   l'anno e il luogo, quale la sede editoriale o espositiva, di effettiva pubblicazione, produzione o di diffusione in Italia;
 4)  l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
 5)   la  tecnica  con  la  quale  e' stata realizzata la matrice, nonche'  il  sistema  di  stampa  con  il quale sono stati tirati gli esemplari;
 6)  l'indicazione della tiratura;
 7)   il  nome,  ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito.
 2.  Su ogni documento fotografico consegnato per il deposito legale sono  apposti,  a cura del soggetto obbligato al deposito, i seguenti elementi identificativi:
 a)  sul recto o sul verso la firma dell'autore, se vivente, quale attestazione  della  provenienza  dell'opera dall'invenzione creativa dell'autore;
 b)  sul  verso,  la  dicitura:  «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106»;
 c) nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 5:
 1)   il  nome del fotografo o la denominazione della ditta da cui il fotografo dipende, o del committente;
 2)  l'indicazione del titolo o del soggetto raffigurato;
 3)   l'anno  e  il  luogo,  quale  la  sede  editoriale,  la sede espositiva,  o  altro  contesto  di pubblica diffusione, di effettiva produzione o pubblicazione o di diffusione in Italia;
 4)  l'anno di eventuali precedenti pubblicazioni;
 5)     l'indicazione   del   procedimento   utilizzato   per   la realizzazione del documento e la sua diffusione;
 6)  l'indicazione della tiratura, ove esista;
 7)   il nome dell'autore dell'opera riprodotta nel caso si tratti di documentazione di altre opere;
 8)   il  nome,  ovvero la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito.
 3.  Su  ogni video d'artista consegnato per il deposito legale sono apposti,  a  cura  del soggetto obbligato al deposito, quali elementi identificativi  dell'opera,  il  nome dell'autore e l'indicazione del titolo, nonche' gli elementi di cui ai numeri da 3) a 6) del comma 2. E'  altresi  riportata la dicitura: «esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».
 
 
 
 Nota all'art. 24:
 -  Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 25. Determinazione  del  valore  commerciale  dei  documenti  di  grafica d'arte,  dei  video  d'artista,  dei  documenti  fotografici  ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.
 1.  Nel  caso in cui il valore commerciale dei documenti di grafica d'arte,  fotografici, nonche' dei video d'artista non sia dichiarato, la  sua  determinazione  e' stabilita, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, secondo le modalita'  di  cui  all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
 a) tiratura complessiva dell'edizione;
 b)  confronto  con  edizioni  similari  dello  stesso  autore per contenuti e veste grafica ed editoriale.
 
 
 
 Nota all'art. 25:
 -  Per  l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si
 veda la nota all'art. 11.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 26. Deposito dei film - Soggetti obbligati e istituti depositari
 1. Il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca Nazionale una  copia  positiva  nuova,  conforme  al  negativo o al master, dei documenti  di  cui all'articolo 2, lettera f), numero 4). Nel caso di film riconosciuti di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto  legislativo  22  gennaio 2004, n. 28, il produttore di opere filmiche  consegna  alla  Cineteca nazionale anche una copia negativa del film.
 2.  Per i film ammessi ai benefici di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  28,  il  produttore  di  opere  filmiche  assolve all'obbligo  di  deposito  legale mediante la consegna della copia di cui  all'articolo  24,  comma 1, del citato decreto legislativo n. 28 del 2004.
 3.  L'esportazione  definitiva  dei  negativi  originali di film e' comunicata alla Cineteca nazionale, alla quale il produttore di opere filmiche,  o  i  suoi aventi causa, garantiscono il libero accesso in perpetuo ai negativi originali, a fini di duplicazione conservativa e restauro.
 4. Un'ulteriore copia dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  f), numero 4), e' consegnata ad istituti della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, provvisti di idonee strutture di conservazione  ed individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalita' indicate all'articolo 4.
 
 
 
 Note all'art. 26:
 -  Gli  articoli 7  e  24,  comma 1, del citato decreto
 legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, dispongono:
 «Art. 7 (Riconoscimento dell'interesse culturale). - 1.
 Contestualmente all'istanza di cui all'art. 5, comma 1, del
 presente   decreto,  le  imprese  nazionali  di  produzione
 possono  chiedere  anche  il  riconoscimento dell'interesse
 culturale.
 2.  Per  il  riconoscimento dell'interesse culturale, i
 film  devono  presentare  le  componenti di cui all'art. 5,
 comma  2,  lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q);
 ed  almeno  quattro  delle  componenti  di  cui all'art. 5,
 comma 2, lettere g), h), i), l) ed m).
 3.  Per  ragioni  artistiche  o culturali, il direttore
 generale   competente   puo'   concedere   deroghe  per  le
 componenti  di  cui  all'art. 5, comma 2, lettere f), n) ed
 o), previo parere della Commissione di cui all'art. 8.
 4. I film cortometraggi devono presentare le componenti
 di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f),
 g),  h),  i),  fatta  salva la possibilita' di deroghe, per
 ragioni   artistiche   o  culturali,  previo  parere  della
 Commissione di cui all'art. 8.».
 «Art.   24.   (Cineteca   nazionale).   -  1.  Ai  fini
 dell'ammissione ai benefici del presente decreto, l'impresa
 di  produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di
 cui  all'art.  11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso
 la  Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al
 negativo  del  film,  che  non abbia effettuato passaggi in
 sale  cinematografiche.  Il mancato deposito rende priva di
 efficacia  l'iscrizione  gia'  eseguita  ai sensi dell'art.
 23.».
 - Per  l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
 n. 281, si veda in nota all'art. 4.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 27. Deposito dei soggetti, trattamenti e sceneggiature Soggetti obbligati e istituti depositari
 1.  Il  direttore  generale  per  il  Cinema  del Ministero cura la consegna  di  una copia dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge, anche su supporto informatico, alla Cineteca nazionale  o alla Biblioteca «Luigi Chiarini» del Centro sperimentale di  cinematografia-Cineteca  nazionale,  presso  la quale dette copie sono  conservate.  Detto istituto depositario assicura l'accesso alle copie  dei  soggetti,  trattamenti  e  sceneggiature  relative a film effettivamente prodotti.
 |  |  |  | Art. 28. Modalita' di consegna
 1.  La  consegna  dei  film  e dei documenti di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera  p),  della  legge,  avviene  secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7.
 2.  Per le finalita' indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della  legge,  i  soggetti  obbligati  al deposito forniscono, previo accordo  con  gli  istituti  depositari,  film  e  documenti  di  cui all'articolo  4,  comma  1,  lettera  p),  della legge, dai quali sia possibile effettuare copia.
 
 
 
 Nota all'art. 28:
 -  L'art. 4, comma 1, lettera p), della legge 15 aprile
 2004, n. 106, citata nelle premesse, dispone:
 «Art.  4. (Categorie di documenti destinati al deposito
 legale). 1. Le categorie di documenti destinati al deposito
 legale sono:
 a)-o) (omissis);
 p) soggetti,   trattamenti   e  sceneggiato  di  film
 italiani ammessi alle provvidenze previste dall'art. 20 del
 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;».
 - Per   l'art.  2,  comma 1,  lettera a),  della  legge
 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 15.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 29. Elementi identificativi da apporre ai documenti cinematografici
 1.  Su  ogni  documento  consegnato  per  il  deposito  legale sono apposti,  a  cura  del  soggetto  obbligato  al  deposito, i seguenti elementi identificativi:
 a)  il  nome,  ovvero  la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, ovvero la sede legale del produttore di opere filmiche;
 b) l'anno di ultimazione delle lavorazioni per i film;
 c)  l'anno  di  inizio  della  lavorazione  per i soggetti, per i trattamenti  e  le  sceneggiature  di  cui  all'articolo  4, comma 1, lettera p), della legge;
 d)  in allegato, il nulla osta per la visione del film rilasciato dalla Direzione generale per il cinema;
 e)  per  i  documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), relativi  a  film  non  realizzati,  un  numero  progressivo per anno fornito gratuitamente dalla Cineteca nazionale.
 
 
 
 Nota all'art. 29:
 -  Per  l'art.  4,  comma 1,  lettera p),  della  legge
 15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 28.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 30. Determinazione    del   valore   commerciale   dei   film   ai   fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative
 1.  Ai  fini  dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo  7  della  legge  il  valore  commerciale  dei  film  e' determinato  secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, in base al valore di stampa in laboratorio della copia.
 
 
 
 Nota agli articoli 30 e 31:
 -  Per  l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si
 veda la nota all'art. 11.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 31. Determinazione  del  valore  inventariale dei soggetti, trattamenti e sceneggiature ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative. 1.  Ai  fini  dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo  7  della  legge  il  valore  inventariale dei soggetti, trattamenti,  sceneggiature  e' stabilito in analogia al prezzo medio per  pagina della classe ISTAT e con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1.
 
 
 
 Nota agli articoli 30 e 31:
 -  Per  l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si
 veda la nota all'art. 11.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 32. Soggetti obbligati e istituti depositari
 1.  I  documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1),  prodotti  totalmente  o  parzialmente in Italia o distribuiti su licenza per il mercato italiano, sono consegnati, a cura dei soggetti obbligati,  ad eccezione di quelli indicati al comma 2, in due copie, di  cui  una  alla  Biblioteca nazionale centrale di Roma ed un'altra alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
 2.  Una  copia dei documenti sonori e video su supporto informatico e'  consegnata  alla Discoteca di Stato - Museo dell'Audiovisivo. Una copia  dei  documenti  di  cui  all'articolo  2, comma 1, lettera f), numeri   5),   6)  e  7),  su  supporto  informatico,  e'  consegnata all'Istituto  nazionale per la grafica. Una copia dei film diffusi su supporto informatico e' consegnata alla Cineteca nazionale.
 3. Una copia dei documenti di cui al comma 1 attinenti alla materia giuridica  e'  consegnata  alla  Biblioteca  centrale  giuridica  del Ministero  della  giustizia  per le finalita' di cui all'articolo 12, comma 1.
 4.  Due  ulteriori  copie  dei  documenti  di  cui  al comma 1 sono consegnate  agli  istituti  che  saranno individuati dalla Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Analogamente  e' consegnata ai predetti istituti una copia dei documenti di cui al comma 2.
 5.  Per  la  consegna  dei  documenti  su  supporto informatico, si applicano le modalita' stabilite dall'articolo 7.
 6.  I  soggetti obbligati al deposito sono tenuti a fornire, previo accordo   con   gli   istituti   depositari,  documenti  su  supporto informatico   dai   quali  sia  possibile  effettuare  copia  a  fini conservativi.
 
 
 
 Nota all'art. 32:
 -  Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
 n. 281, si veda in nota all'art. 4.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 33. Accessibilita' dei documenti diffusi su supporto informatico
 1.  I  documenti  su supporto informatico sono resi disponibili dal depositario  esclusivamente  a  utenti  registrati  che  accedono  da postazioni   informatiche   poste   all'interno   delle   istituzioni depositarie,  nel  rispetto  delle  norme  sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
 |  |  |  | Art. 34. Esonero totale
 1.  Sono  esonerati  dal  deposito  legale  i documenti su supporto informatico indicati all'articolo 8.
 |  |  |  | Art. 35. Elementi  identificativi  da apporre ai documenti diffusi su supporto informatico
 1.  Su  ogni  documento  su  supporto informatico consegnato per il deposito   legale,   nonche'  sugli  allegati  che  eventualmente  lo accompagnano,   sono  apposti,  a  cura  del  soggetto  obbligato  al deposito, i seguenti elementi identificativi:
 a)  il  nome,  ovvero  la denominazione o la ragione sociale e il domicilio o la sede legale del soggetto obbligato al deposito;
 b) l'anno di effettiva pubblicazione o produzione o di diffusione in Italia;
 c) il codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali,  quali  l'International  Standard Book Number (ISBN), International   Standard   Serial   Number   (ISSN),  Digital  Object Identifier (DOI), se utilizzato dal produttore.
 2.  Sui  documenti  e'  apposta  al  cura del soggetto obbligato la dicitura:  «Esemplare  fuori  commercio  per  il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106».
 
 
 
 Nota all'art. 35:
 -  Per la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 36. Determinazione  del  valore  commerciale  dei  documenti  diffusi  su supporto informatico
 1.  Nel caso in cui il valore commerciale dei documenti su supporto informatico  non  sia dichiarato, la sua determinazione e' stabilita, ai   fini  dell'irrogazione  della  sanzione  amministrativa  di  cui all'articolo  7 della legge, secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
 a) valore commerciale di edizioni similari;
 b) costi di produzione stimati.
 
 
 
 Nota all'art. 36:
 -  Per  l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si
 veda la nota all'art. 11.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 37. Modalita'  di  deposito  e acquisizione dei documenti diffusi tramite rete informatica
 1.  Le  modalita'  di  deposito  dei documenti diffusi tramite rete informatica  sono  definite  con  successivo  regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, su  proposta  del  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, di concerto  con il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentite   le   associazioni  di  categoria  interessate,  nonche'  la Commissione  per  il  deposito  legale,  di  cui all'articolo 42 e il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.
 2.  Il  Ministero  promuove forme volontarie di sperimentazione del deposito,  di  cui al comma 1, sentita la Commissione per il deposito legale  di  cui all'articolo 42, mediante la stipulazione di appositi accordi con i soggetti obbligati al deposito. Gli accordi definiscono le  modalita'  tecniche del deposito prevedendo, ove possibile, anche forme  automatiche  di  raccolta,  secondo  le  migliori  pratiche  e conoscenze internazionali del settore.
 3.  Il  Ministero, nella stipulazione degli accordi di cui al comma 2,  assicura prioritariamente la raccolta delle seguenti tipologie di documenti:
 a)  documenti che assicurino la continuita' delle collezioni gia' avviate, anche su supporti e mediante tecnologie tradizionali;
 b)   documenti   concernenti   la  produzione  scientifica  delle universita', dei centri di ricerca e delle istituzioni culturali;
 c) documenti elaborati e messi in rete da soggetti pubblici;
 d)   documenti  relativi  a  siti  che  si  aggiornano  con  piu' frequenza,  ovvero  contenuti in siti che sono maggiormente citati da altri siti.
 4. La Commissione di cui all'articolo 42 cura il monitoraggio della fase   di   sperimentazione   di  cui  al  comma  2,  anche  al  fine dell'istruttoria  tecnica  propedeutica alla proposta di cui al comma 1.
 5.  Nella  stipula  degli  accordi  di  cui al comma 2 il Ministero prevede  sistemi  idonei  ad  assicurare  la  certezza della data del deposito  e l'autenticita' del documento depositato, anche al fine di dare certezza sulla data di produzione o di diffusione del documento, nonche' sulla provenienza dal suo autore.
 
 
 
 Nota all'art. 37:
 - Per l'art. 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n.
 106, si veda in nota alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 38. Accessibilita' dei documenti diffusi tramite rete informatica
 1.   I  documenti  depositati  e  raccolti  che  siano  in  origine accessibili  liberamente  in rete possono essere resi accessibili per via  telematica  nel  rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
 2.   I  documenti  depositati  e  raccolti  che  siano  in  origine accessibili a determinate condizioni, quali licenze o altri contratti attributivi   del   diritto   all'accesso   e  all'utilizzazione  del documento,  possono  essere  resi disponibili esclusivamente a utenti registrati  che  accedono  da  postazioni  situate  all'interno degli istituti  depositari, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
 |  |  |  | Art. 39. Esoneri
 1.  I  casi  di  esonero totale o parziale dell'obbligo di deposito legale  nell'ambito  dei  documenti  diffusi su rete informatica sono definiti  sulla  base  dei risultati della fase di sperimentazione di cui all'articolo 37.
 2.  Sono  comunque  esonerati  dall'obbligo di deposito i documenti diffusi  su  rete informatica destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti  con  accesso  riservato,  quali  quelli contenuti in una rete Intranet.
 |  |  |  | Art. 40. Determinazione  del  valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete informatica
 1.  Ai  fini  dell'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 della legge, nel caso in cui il valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete informatica non sia dichiarato, la sua determinazione  e'  stabilita,  a cura della Direzione generale per i beni  librari,  sentita  la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, sulla base del valore commerciale di prodotti similari o dei costi di produzione stimati.
 2.  Le  sanzioni  di  cui al capo IX non si applicano nella fase di sperimentazione di cui all'articolo 37.
 
 
 
 Nota all'art. 40:
 -  Per  l'art. 7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si
 veda la nota all'art. 11.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 41. Strumenti di controllo
 1.  Il controllo sull'adempimento degli obblighi di deposito legale e'  svolto  dagli  Istituti  depositari relativamente ai documenti di propria competenza.
 |  |  |  | Art. 42. Commissione per il deposito legale
 1.  E'  istituita,  presso  il  Ministero, un'apposita Commissione, denominata:   «Commissione  per  il  deposito  legale»,  con  compiti consultivi, di controllo e monitoraggio dell'attuazione della legge e del  presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera d), della legge.
 2.  La Commissione esprime, su richiesta della competente Direzione generale   del   Ministero,  pareri  sulle  problematiche  specifiche derivanti  dall'attuazione  della  legge  e  propone linee guida e di indirizzo  al Ministero, anche in ordine alla individuazione di nuove categorie  di  documenti  e  circa  i  criteri  e  le modalita' delle esenzioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d), della legge.
 3. La Commissione e' composta:
 a)  dal  Direttore  generale  per  i  beni librari e gli istituti culturali;
 b)  da un rappresentante designato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
 c) dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
 d) dal Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
 e)   dal   Direttore   della  Discoteca  di  Stato  e  del  Museo dell'audiovisivo;
 f) dal Direttore dell'Istituto nazionale della grafica;
 g) dal Direttore della Cineteca nazionale;
 h)   dal   Direttore  della  Biblioteca  centrale  giuridica  del Ministero della giustizia;
 i) da un rappresentante designato dall'ANCI;
 l) da un rappresentante designato dall'UPI;
 m)   da   un   rappresentante  designato  dal  Coordinamento  dei presidenti  delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano.
 4. In relazione agli argomenti trattati possono essere sentiti:
 a) il Direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
 b) il Direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
 c)  il  Direttore  della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
 d)  un  rappresentante  della Societa' italiana autori ed editori (SIAE);
 e)  i  rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito indicati dalle rispettive associazioni di categoria, compresi i rappresentanti degli operatori di telecomunicazioni e di internet;
 f)   un  rappresentante  dell'Associazione  italiana  biblioteche (AIB).
 5.  La  partecipazione  alla  Commissione  e' a titolo gratuito. Ai componenti  della commissione non sono attribuiti gettoni, indennita' e rimborsi di alcun tipo.
 6.  Il supporto segretariale per il funzionamento della Commissione e'  assicurato  dalla  Direzione  generale  per  i beni librari e gli istituti culturali.
 
 
 
 Nota all'art. 42:
 -  Per  l'art.  5,  comma 5,  lettera d),  della  legge
 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 43. Sanzioni amministrative
 1.  Chiunque  violi le norme della legge e del presente regolamento e'  soggetto  ad  una  sanzione  amministrativa pecuniaria pari a tre volte  il  valore  commerciale  del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino ad un massimo di 1.500,00 euro, per ogni documento non depositato.
 2.  La  sanzione,  sempre  nel  limite  di cui all'articolo 7 della legge,  e' aumentata fino a quindici volte in caso di evasione totale da parte del soggetto obbligato.
 3.  Qualora  il  soggetto  obbligato  provveda  al  deposito  degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza dei sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge, e comunque prima dell'avvio della  procedura  di accertamento di cui all'articolo 44, la sanzione di cui al comma 1 e' ridotta della meta'.
 
 
 
 Nota agli articoli 43 e 44:
 - Per  l'art.  7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si
 veda la nota all'art. 11.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 44. Accertamento
 1.  Gli istituti depositari, accertato l'inadempimento da parte del soggetto  obbligato,  lo diffidano, mediante lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento,  ad  adempiere,  o  a  presentare  eventuali controdeduzioni   o  memorie,  entro  sessanta  giorni  dall'avvenuto ricevimento.
 2. L'adempimento entro il termine conseguente alla diffida comporta una   riduzione   di  un  terzo  della  sanzione  pecuniaria  di  cui all'articolo 43, comma 1.
 3.  Il  processo  verbale  di  accertamento  dell'inadempimento  e' trasmesso  dagli  istituti  di cui al comma 1 alla Direzione generale competente  del  Ministero  o  all'organo  regionale, che provvedono, ciascuno  per  quanto  di  propria  competenza, all'irrogazione della sanzione  e alla comunicazione all'interessato delle modalita' per il versamento   della   sanzione   amministrativa   dovuta,  secondo  le disposizioni dell'articolo 43 del presente regolamento.
 4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l'obbligo della   consegna   degli  esemplari  d'obbligo  secondo  il  disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge.
 
 
 
 Nota agli articoli 43 e 44:
 - Per  l'art.  7 della legge 15 aprile 2004, n. 106, si
 veda la nota all'art. 11.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 45. Modalita' di versamento
 1.    Le   somme   derivanti   dall'applicazione   della   sanzione amministrativa  da  parte  dei  competenti  Uffici ministeriali, sono versate,  a  cura  del  soggetto  obbligato, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 2301.
 |  |  |  | Art. 46. Abrogazioni
 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento sono abrogati:
 a)  la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
 b)  il  regolamento  di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;
 c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 3 maggio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Buttiglione,  Ministro  per i beni e le
 attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 297
 
 
 
 Note all'art. 46:
 - Per  il  titolo  della  legge n. 374 del 1939 si veda
 nelle note all'art. 4.
 - Il  regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, abrogato
 dal  presente  decreto, reca: «Approvazione del regolamento
 per  l'attuazione  della  legge  2 febbraio  1939,  n. 374,
 recante  norme  per  la  consegna obbligatoria di esemplari
 degli stampati e delle pubblicazioni».
 - Il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945,
 n. 82, recante «Riordinamento del Consiglio nazionale delle
 ricerche»  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo
 1945, n. 38.
 
 
 
 
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