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| Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2006 |  | Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3540). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400 in  data 8 febbraio 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile  diretti  a  fronteggiare  la grave situazione di inquinamento ambientale  che  ha  interessato  il  territorio dei comuni di Asti e Cirie»;
 Visto  l'art.  5  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3491  in  data  25 gennaio  2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
 Vista  la nota del 24 giugno 2006 con la quale il sindaco di Cirie' - commissario delegato chiede la proroga dei poteri commissariali;
 Vista la nota del 2 agosto 2006 della regione Piemonte;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre  2005  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di emergenza  a  seguito  degli  eventi alluvionali che hanno colpito il territorio  delle  province  di  Bari  e  Brindisi  nei  giorni  22 e 23 ottobre 2005;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre  2005,  n.  3475,  recante:  «Primi interventi urgenti di protezione  civile  diretti  a  fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali  eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province  di  Bari  e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005» cosi' come  modificata  dall'art.  3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485  del  2005,  dall'art.  11  dell'ordinanza  n.  3506  del  2006, dall'art.  1  dell'ordinanza  di protezione civile n. 3527 del 2006 e dall'art. 5 dell'ordinanza n. 3536 del 2006;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale  e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia  di  Vibo  Valentia  colpito  dagli  eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del  7 luglio 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti  a  fronteggiare  i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici  che  hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006»;
 Visto  l'art.  12  dell'ordinanza  di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487 del  29 dicembre  2006 recante: «Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza  dell'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola», cosi' come integrata  dall'art.  13  dell'ordinanza di protezione civile n. 3520 del 2006;
 Viste le ordinanze di protezione civile del 23 aprile 2002 n. 3198, del   21 agosto   2002   n.   3239,  del  16 gennaio  2003  n.  3261, dell'11 novembre  2004  n.  3381,  adottate per fronteggiare contesti emergenziale ancora in atto nella laguna di Orbetello;
 Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, recante il «Codice dei contratti   pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
 Visto  il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
 Ravvisata   la   necessita'  di  provvedere  all'adeguamento  degli impianti  normativi  derogatori  contenuti  nelle citate ordinanze di protezione  civile  emanate per fronteggiare l'emergenza nella laguna di   Orbetello,   rispetto   alla   normativa  di  recepimento  della legislazione  comunitaria nelle materie di appalti di lavori, servizi e forniture, nonche' in materia ambientale;
 Vista  la  nota  del  7 luglio 2006 del commissario delegato per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  sindaco  di  Cirie' e' confermato, fino al 31 gennaio 2007, nell'incarico  di  commissario  delegato  ai  sensi dell'ordinanza di protezione  civile  n.  3400  del  2005,  per  provvedere  in  regime ordinario,  in  termini  di  somma  urgenza,  a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che interessa il territorio del medesimo comune.
 |  |  |  | Art. 2. 1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle  iniziative  di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3475 del   18 novembre   2005,  recante  i  primi  interventi  urgenti  di protezione  civile  diretti  a  fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali  eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province  di  Bari  e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005, cosi' come   modificata  dall'art.  3  dell'ordinanza  n.  3485  del  2005, dall'art.   11   dell'ordinanza   n.   3506  del  2006,  dall'art.  1 dell'ordinanza  di  protezione  civile n. 3527 del 2006 e dall'art. 5 dell'ordinanza n. 3536 del 2006, e' corrisposto al prefetto di Bari - commissario   delegato   un   compenso  mensile  pari  al  30%  della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennita' onnicomprensiva,  con oneri a carico delle risorse disponibili presso la contabilita' speciale intestata al medesimo prefetto.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  A  ragione  del  grave  disagio socio economico derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo  Valentia  il  giorno  3 luglio  2006  e  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa detti eventi costituiscono   causa   di   forza   maggiore  a  tutti  gli  effetti contrattuali,  in  relazione  alla possibilita' di rinegoziazione dei mutui  contratti  dalla  popolazione  con  gli  istituti di credito e bancari  attesi  i  gravi  ed  imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella medesima provincia.
 2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla popolazione residente  nei  comuni  individuati  ai  sensi dell'art. 12, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006.
 3.   Nell'ambito   delle   iniziative   di  prima  assistenza  alle popolazioni  colpite  dagli  eccezionali  eventi che hanno colpito il territorio  della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei Ministri e' autorizzato ad erogare contributi a titolo di  indennizzo  in  favore dei nuclei familiari che abbiano subito la perdita   di   uno   o  piu'  componenti  coinvolti  nelle  attivita' finalizzate a fronteggiare i predetti eventi. Tali indennizzi possono essere  erogati,  anche  in  deroga  alle vigenti norme in materia di contabilita'  generale dello Stato, e sono determinati, tenendo conto delle particolari situazioni afferenti ad ogni specifica fattispecie, con  provvedimento  da  adottarsi  d'intesa  con  il prefetto di Vibo Valentia.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Ai  lavoratori  dipendenti  da  datori  di  lavoro  privati, ai dipendenti  ed  ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di  lavoro,  agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di  missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e  non  delle  cooperative  sociali,  non  rientranti  nel  campo  di applicazione   degli   interventi  ordinari  di  cassa  integrazione, residenti  nei  comuni di cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza di protezione  civile  n.  3536 del 28 luglio 2006, sospesi dal lavoro o lavoranti  ad  orario  ridotto per effetto degli eventi oggetto della dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  del 7 luglio 2006 citata in premessa, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario,  un'indennita'  pari  al  trattamento  straordinario  di integrazione  salariale,  compresa  la  contribuzione  figurativa, ai sensi  delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione  d'orario,  nonche'  l'assegno  per il nucleo familiare ove spettante.
 2.  L'indennita'  di  cui al comma 1 e' riconosciuta anche a favore dei lavoratori che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le  prestazioni  lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per  esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Tale indennita' e' proporzionata   alla  riduzione  delle  prestazioni  lavorative,  con estensione  alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
 3.  L'efficacia  dei  provvedimenti  di  licenziamento,  adottati a seguito  degli  eventi  oggetto  della presente ordinanza, e' sospesa fino   al   31 dicembre  2006,  ed  ai  lavoratori  interessati  sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1. Le relative indennita' sono erogate, a richiesta del lavoratore, dall'INPS.
 4.  Le  indennita'  di  cui  ai  commi 1  e  2  vengono corrisposte dall'INPS  secondo  le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164,  su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore interessato. Per  i  periodi  di  paga  gia'  scaduti  la  richiesta dovra' essere prodotta entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 5.  Per  i  datori  di  lavoro  privati, operanti nei territori dei comuni  di  cui  all'art.  12,  comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006, i periodi di trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  compresi  nel  periodo di vigenza dello stato  di emergenza, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.
 6.  Le istanze di cassa integrazione straordinaria conseguenti agli effetti  prodotti  dagli  eventi  oggetto  della  presente ordinanza, presentate  in  base  alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e debitamente motivate  in relazione agli eventi stessi, non sono computate ai fini del  calcolo  dei  periodi  massimi  di  durata stabiliti dalle leggi vigenti e possono beneficiare di specifici criteri di ammissibilita'.
 7.  I  lavoratori residenti nei comuni di cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3536  del 28 luglio 2006, iscritti  nelle  liste  di mobilita' di cui all'art. 5 della legge n. 223  del  1991 e all'art. 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 30 giugno 2003.
 8.   I   competenti   istituti  previdenziali  sono  autorizzati  a corrispondere  una  indennita'  pari  all'80%  delle  retribuzioni in godimento,  ai  lavoratori  residenti  nei comuni di cui all'art. 12, comma 1,  dell'ordinanza  di  protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006,  legittimati  a beneficiare dei congedi di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
 9.  I  benefici  di  cui ai commi 1, 2 e 8, non sono cumulabili tra loro,  ne'  con  quelli  disposti  con  provvedimenti del commissario delegato.
 10.  Il commissario delegato provvede a certificare il possesso dei requisiti  per  l'erogazione  delle  contribuzioni di cui al presente articolo.
 11.   Le   disposizioni   di   cui   al  presente  articolo trovano applicazione fino al 31 dicembre 2006.
 12.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente articolo si provvede per l'ammontare   di   1.000.000,00   di  euro  a  carico  delle  risorse finanziarie  poste  nella  disponibilita'  del commissario delegato - presidente  della  regione Calabria e per l'ammontare di 1.000.000,00 di  euro  a  carico  del  Fondo  per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  La  regione  Calabria, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico  -  Dipartimento  per le politiche di sviluppo, predispone, entro  sessanta  giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un   programma   pluriennale   di   interventi,   anche  mediante  la riallocazione  delle  risorse residue destinate alla medesima regione sulla  base  del contratto multiregionale strategico approvato con la delibera  Cipe  n.  84  del  2004,  diretti  a  favorire  la  ripresa produttiva,  e  gli  interventi  di  cui all'art. 5 dell'ordinanza di protezione  civile  n. 3531 del 2006, mediante il reinsediamento o la delocalizzazione  delle  imprese danneggiate ed alla realizzazione di nuove  imprese  nelle  aree industriali interessate dagli eccezionali eventi  che  hanno  colpito  il  territorio  della  provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006, da finanziare anche con il concorso delle  risorse  nazionali e comunitarie destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate.
 2.  Alla  realizzazione del programma di cui al comma 1 provvede il commissario  delegato  -  presidente  della  regione Calabria, che si avvale,  entro  i  limiti  di  vigenza  dello stato di emergenza, dei poteri allo stesso conferiti.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Per  il  proseguimento delle iniziative finalizzate al recupero del  patrimonio  storico-artistico ed archeologico, danneggiato dagli eventi  alluvionali che il 4 novembre 1966 hanno colpito la citta' di Firenze,  e'  assegnato  alla  soprintendenza  speciale  per  il Polo museale  fiorentino  un contributo straordinario di euro 200.000,00 a carico  del  Fondo  della  protezione  civile,  da destinare al museo nazionale del Bargello per il restauro del «David» di Donatello.
 |  |  |  | Art. 7. 1.   Per   consentire   l'espletamento   delle  attivita'  previste dall'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3487  del 2005 cosi' come modificata  dall'art.  13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3520 del  2006, la regione Emilia Romagna e' autorizzata a contrarre mutui o  ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti  ed  altri  istituti  di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, i limiti di impegno ivi previsti.
 2.  Il netto ricavo dei mutui di cui al comma 1 e' trasferito sulla contabilita'  speciale intestata al commissario delegato - sindaco di Imola.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Al  fine  di  consentire al commissario delegato l'espletamento delle attivita' previste dalle ordinanza di protezione civile n. 3198 del  23 aprile  2002, del 21 agosto 2002 n. 3239, del 16 gennaio 2003 n.  3261,  dell'11 novembre  2004  n. 3381, adottate per fronteggiare l'emergenza  in  atto  nella  laguna  di  Orbetello,  le deroghe alle disposizioni  contenute  nella  legge  11 febbraio  1994 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  nel  decreto  legislativo 24 luglio 1992,  n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo  17 marzo  1995,  n.  157  e  successive modificazioni ed integrazioni,  nel  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  158  e successive  modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo n. 22/1997  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nel decreto legislativo  11 maggio  1999,  n.  152 e nei pertinenti provvedimenti applicativi,  previste  dalle  ordinanze  di  protezione civile sopra citate devono intendersi cosi' rettificate:
 decreto  legislativo 163 del 2006, articoli 6, 7, 11, 14, 15, 20, 21,  32,  40, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 75, 76, 77,  78,  79,  81,  82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 112, 118, 122, 126, 143 e 250;
 decreto  legislativo  152/2006  articoli 99,  101, 105, 106, 110, 113, 124, 125, 126, 127, 183, 184, 188, 189, 190, 193, 208 e 242.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 agosto 2006
 Il Presidente: Prodi
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