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| Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2006 |  | Interventi  conseguenti  alla  dichiarazione  di  «grande evento» nel territorio   della   regione   Abruzzo   per  garantire  il  regolare svolgimento dei «XVI Giochi del Mediterraneo» del 2009. (Ordinanza n. 3539). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 255 del 2 novembre  2005,  recante  la  dichiarazione  di «grande evento» nel territorio  della  provincia  di Pescara in occasione dei «XVI Giochi del Mediterraneo»;
 Visto,  inoltre,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7  del  10 gennaio  2006,  recante l'estensione del riconoscimento di «grande  evento»  dei  «XVI  Giochi  del  Mediterraneo»  a  tutto  il territorio della regione Abruzzo;
 Considerato  che  le  diverse  manifestazioni sportive in programma faranno   registrare   nel   territorio  della  regione  Abruzzo  una significativa presenza di atleti, giornalisti e spettatori;
 Considerato  che,  a  fronte  del  predetto afflusso di visitatori, occorrera'   adottare   le   necessarie   misure   organizzative   ed infrastrutturali  finalizzate a soddisfare le esigenze di ospitalita' connesse con le diverse manifestazioni sportive;
 Considerato  che  l'evento  richiedera', quindi, l'individuazione e l'attuazione   di  un  piano  volto  alla  risoluzione  di  possibili problematiche  di  varia  e  complessa natura, sotto il profilo della mobilita',    della   ricettivita'   alberghiera,   dell'accoglienza, dell'assistenza   e  dell'ordine  pubblico  e  della  disciplina  del traffico;
 Ravvisata   la   necessita'   di   disporre   misure  di  carattere straordinario volte a garantire la realizzazione, in termini di somma urgenza,  di  tutti gli interventi e di tutte le opere strutturali ed infrastrutturali    indispensabili   per   assicurare   il   regolare svolgimento dell'evento;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;
 Viste  le  note  del  prefetto  di  Pescara del 6 aprile 2006 e del sindaco  di  Pescara  del  12 aprile  2006  con  le  quali sono state rappresentate  alcune problematiche relative all'aeroporto di Pescara ed  alla necessita' di provvedere alla predisposizione delle adeguate misure  di  sicurezza dell'aeroporto medesimo che, in occasione delle manifestazioni  sportive,  vedra' un notevole incremento del traffico passeggeri;
 Vista la nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 aprile  2006  con  la  quale  viene messa a disposizione dei sopra richiamati interventi di messa in sicurezza dell'aeroporto di Pescara la somma di 5 milioni di euro;
 Ritenuta   l'esigenza  di  attuare  tutti  i  necessari  interventi straordinari per il perseguimento delle suddette finalita';
 Acquisita  l'intesa  della  regione  Abruzzo con nota del 12 giugno 2006;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.   L'arch.   Gaetano   Fontana,  capo  del  Dipartimento  per  il coordinamento  dello  sviluppo  del territorio, per il personale ed i servizi  generali,  del  Ministero  delle  infrastrutture e' nominato commissario  delegato  per assicurare il regolare svolgimento dei XVI Giochi  del  Mediterraneo  che  si terranno nella regione Abruzzo nel 2009,  nonche'  per  garantire  la  realizzazione delle opere e degli interventi,  anche  infrastrutturali,  funzionali alla organizzazione tecnica e sportiva del «grande evento».
 2.  In  particolare,  il  commissario  delegato dovra' provvedere a garantire  condizioni  di  adeguata  mobilita'  ai  partecipanti alle connesse  celebrazioni  e manifestazioni, provvedendo all'adozione ed al  coordinamento  delle occorrenti iniziative, volte, tra l'altro, a favorire  la  riqualificazione  delle  aree adibite a verde pubblico, nonche'  la  realizzazione  di presidi sanitari e di sicurezza. Entro sessanta  giorni  dalla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente   ordinanza,   il   commissario   delegato   predispone   un cronoprogramma  relativo  agli interventi da realizzare e finalizzati alla celebrazione del grande evento.
 3.   Le   determinazioni  del  commissario  delegato  costituiscono variante  alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, nonche', ove  occorra,  approvazione  del  vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' degli interventi previsti.
 4.  Per  l'espletamento  delle  occorrenti attivita' previste dalla presente  ordinanza,  al  commissario  delegato  e'  corrisposta  una indennita' mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di  missione,  di  entita'  pari  al 40% del trattamento economico in godimento.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  commissario  delegato  e'  autorizzato ad avvalersi, per le attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della presente ordinanza, di  uno  o  piu'  soggetti  attuatori, cui affidare specifici settori d'intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.
 2.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  previste dalla presente ordinanza   il   commissario   delegato  si  avvale  della  struttura organizzativa  e  del  personale  anche  dirigenziale  della  regione Abruzzo,  delle  altre  amministrazioni locali, e del Ministero delle infrastrutture,  sulla base di specifici accordi e puo' conferire due incarichi  ad  esperti  di  particolare  e  comprovata qualificazione professionale  nelle  materie  attinenti  agli interventi di cui alla presente ordinanza.
 3.  Per ciascun consulente e' corrisposto un compenso lordo di euro 20.000,00 su base annua.
 4.  Il  commissario  delegato per assicurare il perseguimento degli obiettivi  di  cui  alla  presente  ordinanza,  anche  in  deroga  ai contratti  di  categoria,  sentite le organizzazioni sindacali, puo', nell'ambito delle risorse disponibili, autorizzare:
 prestazioni  di lavoro straordinario, eccedenti i limiti vigenti, nel  limite  massimo  di  50  ore  mensili effettivamente prestate, a favore   del  personale  utilizzato  nella  struttura  commissariale, nonche'  10  turni  di  reperibilita'  mensile  per  ogni  unita' del predetto personale;
 assunzioni  con  contratto  a  tempo  determinato nel limite di 5 unita'.
 |  |  |  | Art. 3. 1. In analogia con tutti i grandi eventi di carattere sportivo e al fine  di  assicurare  un'efficace  azione  di  programmazione  ed una costante  attivita'  di  impulso  e  di  verifica del complesso delle iniziative  realizzative  ed  organizzative,  altresi' assicurando la compiuta  armonizzazione  dei  singoli  interventi  di competenza dei soggetti  pubblici  coinvolti, e' istituita, con apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  una  commissione generale d'indirizzo  composta  da  cinque  membri, di cui due individuati dal Presidente  del  Consiglio dei Ministri uno dei quali con funzioni di coordinatore  e gli altri tre designati rispettivamente dalla regione Abruzzo,  dal  commissario delegato e dal Comitato olimpico nazionale italiano.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti articoli si provvede    con    le   risorse   finanziarie   stanziate   dall'art. 11-quaterdecies  del  decreto-legge  30 novembre  2005,  n. 203, come convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
 2.  Le risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, sono   trasferite  su  un'apposita  contabilita'  speciale,  all'uopo istituita,  intestata  al  commissario  delegato,  con  le  modalita' previste  dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Il  commissario  delegato  e'  altresi'  autorizzato a porre in essere  tutti  gli  interventi  occorrenti  alla  messa  in sicurezza dell'aeroporto  di  Pescara,  e  necessari  a  garantire  il regolare funzionamento dello scalo aeroportuale pescarese.
 2.   Per  gli  interventi  piu'  urgenti  di  cui  al  comma 1,  il commissario  delegato  si  avvale  delle risorse finanziarie pari a 5 milioni  di  euro  e  di  cui  alla nota citata in premessa, all'uopo trasferite  dal  Ministero  delle  infrastrutture  sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4.
 3.  Per  il  completamento  delle  iniziative di cui al comma 1, il commissario  delegato  potra'  inoltre  reperire le ulteriori risorse finanziarie  presso  le  amministrazioni statali, anche locali, e gli altri enti pubblici.
 |  |  |  | Art. 6. 1. In relazione al ricorrente contesto di somma urgenza, ove per la realizzazione  delle  opere  e  degli  interventi  sia  richiesta  la valutazione  di  impatto  ambientale, quest'ultima e' acquisita sulla base  della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti della meta'.
 2.  Per  l'affidamento  della  realizzazione  delle  opere  e degli interventi, per il conseguimento delle occorrenti forniture e servizi e   per   ogni  acquisizione  ritenuta  necessaria,  nonche'  per  il miglioramento  dei  servizi  funzionali all'evento, e' autorizzato il ricorso  alle  deroghe  di  cui  all'art. 7, tenuto conto anche della somma urgenza derivante dalla celebrazione del grande evento.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente ordinanza  il  commissario  delegato, ove ritenuto indispensabile, e' autorizzato   a   derogare,   nel   rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento  giuridico,  delle  direttive  comunitarie  e  della direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
 regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
 regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;
 legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, art. 24;
 decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10,  13,  14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65,  66,  68,  70,  75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;
 decreto   del  Presidente  della  Repubblica  12 aprile  1996,  e successive   modifiche   ed   integrazioni,   articoli 5,   9   e  10 limitatamente  al  dimezzamento  dei  termini di cui all'art. 5 della presente ordinanza;
 legge   7 agosto  1990,  n.  241,  articoli 14,  14-bis,  14-ter, 14-quater e successive modificazioni;
 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 34, comma 5, 151;
 legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 16;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 7, comma 1, lettera c, articoli 14, 20, 22, 24 e 25;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Il  Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto  contrattuale  scaturito  dalla  applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 agosto 2006
 Il Presidente: Prodi
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