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| Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 4 agosto 2006 |  | Vigilanza  sul  controllo  della  produzione  dei  vini  di  qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999  relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare  l'art. 57, paragrafo 2, che demanda agli Stati membri di stabilire,  per  i  vini  di qualita' prodotti in regioni determinate prodotti   nel   loro   territorio,   condizioni  di  produzione,  di elaborazione e di commercializzazione complementari o piu' severe;
 Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4;
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini e, in particolare gli articoli 19  e  21,  che demandano ai consorzi volontari di tutela particolari funzioni  di  vigilanza  nei  confronti degli associati e funzioni di tutela generali sulle denominazioni interessate;
 Visto  il  decreto 4 giugno 1997, n. 256, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 5 agosto 1997, recante norme  sulle  condizioni  per  consentire  l'attivita'  dei  consorzi volontari   di   tutela   e  dei  consigli  interprofessionali  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
 Visto   il   decreto  29 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  141  del  20 giugno 2001, recante  il  controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
 Visto  il  decreto  27 dicembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale   della  Repubblica  italiana  n.  2  del  3 gennaio  2002, concernente la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato  decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
 Visto il decreto 21 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  84  del  10 aprile 2002, concernente l'approvazione  dello  schema  di piano dei controlli, delle relative istruzioni  e  del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto  ministeriale  29 maggio  2001,  recante  il  controllo sulla produzione  dei  vini  di  qualita'  prodotti  in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
 Visto il decreto 9 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana n. 201 del 28 agosto 2002, concernente la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale  29 maggio  2001 come modificato dal decreto 27 dicembre 2001,  concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
 Visto   il   decreto  31 luglio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  193  del  21 agosto 2003, concernente la sospensione del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del  citato  decreto  ministeriale  29 maggio  2001,  concernente  il controllo  sulla  produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
 Visti  i  decreti  con  i  quali,  ai  sensi del combinato disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 2 del decreto  ministeriale  31 luglio 2003, sono stati autorizzati, in via sperimentale, n. 28 consorzi di tutela all'attivita' di controllo per le  relative denominazioni di origine, in conformita' alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;
 Considerato  che  e'  stata  effettuata l'attivita' di monitoraggio prevista  dall'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto ministeriale 31 luglio  2003,  dalla  quale  sono  emersi risultati positivi tra i quali   la   rintracciabilita'   del  prodotto,  il  controllo  delle produzioni  nelle  varie fasi del processo produttivo, l'acquisizione immediata  di dati certi su vini a D.O. per tutti gli operatori ed in tutte  le  fasi  produttive  nonche'  l'aggiornamento  dell'albo  dei vigneti  e  lo  snellimento  delle  procedure per gli adempimenti dei produttori;
 Considerato  altresi'  che l'attivita' di controllo sperimentale in questione  e  stata  effettuata soltanto dai citati n. 28 consorzi di tutela  che  avevano presentato richiesta entro la data di emanazione del  decreto  ministeriale 31 luglio 2003, ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto;
 Considerato  che  e'  necessario riformare la legge n. 164/1992 per assicurare  l'uniformita' del sistema dei controlli e di vigilanza su tutte  le  produzioni  tipiche  di  qualita'  riconosciute  a livello comunitario  e  nazionale  definendo  disposizioni per l'attivita' di controllo  sulla  produzione di tutti i VQPRD italiani lungo tutte le fasi del processo produttivo;
 Considerato  che, nelle more della riforma, e necessario assicurare un  piu'  adeguato  livello  di  controllo sulla produzione dei VQPRD italiani;
 Ritenuto  che,  in  considerazione del tempo intercorso dall'inizio dell'attivita'  di  controllo  sperimentale in questione e nelle more dell'adozione  delle  predette  disposizioni definitive, e' opportuno riconfermare  l'incarico  ai  consorzi  di  tutela gia' autorizzati e riaprire  il  termine  per  consentire  ad  altri  consorzi di tutela interessati   di   presentare  la  domanda  per  ottenere  l'incarico all'attivita'  di  controllo per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti  e  delle  condizioni  previsti dal decreto ministeriale 29 maggio  2001 e dal decreto ministeriale 21 marzo 2002 e, pertanto, di superare  ii limite temporale previsto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;
 Ritenuto  di dover individuare una struttura che attui la vigilanza sui consorzi di tutela incaricati al fine di garantire che gli stessi effettuino  la  loro  attivita'  nel  rispetto dei piani di controllo autorizzati  e  senza discriminazione tra i vari soggetti immessi nel sistema di controllo;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.   A   decorrere  dal  1° novembre  2006  l'Ispettorato  centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali   esercita  le  funzioni  di  vigilanza  sull'attivita'  di controllo  dei  consorzi  di  tutela.  Gli  esiti  dell'attivita'  di vigilanza  sono comunicati al Dipartimento dello sviluppo - Direzione generale  qualita'  dei prodotti agrolimentari per i provvedimenti di competenza.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del presente decreto, i consorzi  di  tutela  possono  presentare  domande  volte ad ottenere l'attribuzione  dell'incarico a svolgere l'attivita' di controllo per i  relativi  vini  DO,  nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti  dal  decreto  ministeriale  29 maggio  2001  e  dal decreto ministeriale 21 marzo 2002 richiamati nelle premesse.
 2.  Per  lo  stesso  periodo di cui al comma 1, sono confermati gli incarichi  attribuiti  ai consorzi di tutela autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 2003.
 Il   presente  decreto  sara  inviato  all'organo  di  controllo  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 agosto 2006
 Il Ministro: De Castro
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