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| Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  | CIRCOLARE 1 agosto 2006, n. 7940 |  | Agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Modifiche ed  integrazioni  alla circolare n. 946068 del 7 aprile 2006 (imprese artigiane). |  | 
 |  |  |  | Alle imprese interessate Ad Artigiancassa S.p.a.
 Agli istituti collaboratori
 Alla   Cassa  depositi  e  prestiti
 S.p.a.
 All'ABI
 All'Ass.I.Lea.
 Alla Confartigianato
 Alla CNA
 Alla Casartigiani
 Con  la  circolare  n.  946068 del 7 aprile 2006 sono state fornite indicazioni  in merito alle nuove modalita' e procedure per l'accesso delle  imprese  artigiane  alle  agevolazioni  previste  dalla  legge 19 dicembre  1992,  n.  488,  con  le modalita' semplificate indicate all'art.  15  del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto   con   il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del 1° febbraio 2006.
 Considerata  l'esigenza  di  fornire  precisazioni piu' puntuali in merito  a  particolari  aspetti e di provvedere ad alcune rettifiche, alla  predetta  circolare sono apportate le modifiche ed integrazioni di seguito indicate.
 Al  punto 1.3, dopo il primo periodo, e' aggiunto quanto segue: «Al fine  di  consentire  la  determinazione  della dimensione aziendale, l'impresa  richiedente  le  agevolazioni  trasmette, entro la data di chiusura  dei  termini  di  presentazione  delle  domande, specifiche dichiarazioni  redatte  secondo gli schemi di cui agli allegati n. 1, 2,  3,  3A,  4,  5  e  5A  al citato decreto ministeriale, timbrate e firmate  dal  proprio  legale rappresentante, o da un suo procuratore speciale,  ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445  del  28 dicembre 2000; tali dichiarazioni devono  essere  compilate  tenendo  conto  dei  criteri stabiliti nel citato decreto ministeriale».
 Con   riferimento   ai  soli  bandi  per  i  quali,  alla  data  di pubblicazione  della  presente  circolare,  e'  ancora  in  corso  la presentazione  delle  domande, la mancata trasmissione delle predette dichiarazioni non determina il rigetto della domanda.
 Al  punto  3.2,  dopo  il  punto  5) e' aggiunto il seguente punto: «5-bis) con riferimento alle spese di cui alla lettera c), si precisa che  le  stesse possono comprendere anche l'alloggio del custode, che e' ammissibile nel limite di mq 100».
 Al  punto  5.1,  secondo  capoverso,  dopo  le  parole «del decreto attuativo»  sono  aggiunte  le seguenti: «, precisando che il divieto ivi  previsto  di  presentare  una  domanda per un nuovo programma in presenza  di  un  programma  gia'  agevolato  nella  medesima  unita' produttiva  riguarda le agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488/1992, ivi comprese quelle concesse nell'ambito della misura 2.1.a -  Pacchetto  integrato  di agevolazioni PIA innovazione - del P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale».
 Al  punto  5.6,  terzo  capoverso, primo alinea, dopo le parole «in diminuzione»  e'  aggiunto  quanto segue: «, nonche' gli elementi per l'attribuzione della maggiorazione del valore degli indicatori di cui al   successivo   punto  6.1;  in  tale  ultimo  caso,  ai  fini  del riconoscimento  della  maggiorazione  si  fa riferimento alla data di presentazione della domanda riformulata».
 Al  punto  5.8,  secondo  capoverso, secondo alinea, dopo le parole «dal soggetto finanziatore e/o dalla societa' di leasing» e' aggiunto quanto  segue:  «, tale valutazione riguarda le previsioni economiche dell'iniziativa,  ivi  compresa  la  redditivita'  prospettica  e  la coerenza/compatibilita'  di  dette  previsioni con i volumi attesi di produzione  e  con  il mercato di riferimento, nonche' la valutazione della  sostenibilita'  economico-finanziaria dell'iniziativa relativa all'attendibilita'   del   piano   di   copertura  finanziaria  degli investimenti  proposti  e  delle  spese  di  gestione dell'iniziativa stessa, tenuto conto anche di eventuali ulteriori programmi aziendali temporalmente  sovrapposti.».  Il periodo successivo, da «Il soggetto gestore accerta» a «successivo punto 6.6» e' sostituito dai seguenti: «Il  soggetto  gestore accerta, quindi, la mera conformita' del testo della  delibera allo schema di cui alla citata convenzione; lo stesso verifica,   inoltre,   che  l'importo  indicato  nella  delibera  sia compatibile,  in  rapporto  alle  spese  ritenute ammissibili, con le condizioni di cui al precedente punto 2.1, punto 3) e che la delibera abbia  una  validita' temporale compatibile con i tempi necessari per la  stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 6.6.»  Inoltre,  al  quarto  alinea  del medesimo capoverso, il primo periodo   e'   sostituito   dal  seguente:  «la  presenza  nel  piano finanziario  per  la  copertura  degli  investimenti  e  delle  spese relative  alla normale gestione, di un valore delle fonti finanziarie sufficiente  alla copertura dei fabbisogni ivi previsti, tenuto conto delle  spese  ritenute ammissibili e delle agevolazioni concedibili»; nel caso in cui le fonti finanziarie risultino insufficienti rispetto ai  fabbisogni,  il  soggetto gestore fara' presente tale circostanza all'impresa  e  al  soggetto finanziatore nella nota di comunicazione dell'esito   istruttorio  positivo  di  cui  si  dira'  nel  seguito, richiedendo una nuova delibera, rilasciata sulla base del nuovo piano di  copertura  finanziaria, che costituisce condizione per la stipula del  contratto  di  finanziamento.  Il  soggetto gestore evidenziera' detta condizione nella relazione istruttoria di cui al punto 5.8».
 Al  punto  6.2,  secondo capoverso, terzo alinea, le parole «pari a 0,01%» sono sostituite dalle seguenti «pari a 1%».
 Al  punto  7.5, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nei casi  in  cui  il  programma  non abbia beneficiato del contributo in conto  capitale  il  soggetto  gestore  effettua  il  sopralluogo  in corrispondenza dell'ultimo stato di avanzamento».
 Roma, 1° agosto 2006
 Il Ministro: Bersani
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