Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 1 agosto 2006, n. 7942
Agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 980902 del 23 marzo 2006.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'Ass.I.Lea.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Alle Confederazioni artigiane
Con la circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 sono state fornite indicazioni in merito alle nuove modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per i settori «Industria», «Turismo» e «Commercio» previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006.
Considerata l'esigenza di fornire precisazioni piu' puntuali in merito a particolari aspetti e di provvedere ad alcune rettifiche, alla predetta circolare sono apportate le modifiche ed integrazioni di seguito indicate.
Al punto 1.1, il terzo periodo, dalle parole «Nel caso in cui» e fino a «due distinte unita' produttive», e' eliminato.
Al punto 1.3, dopo il primo periodo, e' aggiunto quanto segue: «Al fine di consentire la determinazione della dimensione aziendale, l'impresa richiedente le agevolazioni trasmette, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, specifiche dichiarazioni redatte secondo gli schemi di cui agli allegati n. 1, 2, 3, 3A, 4, 5 e 5A al citato decreto ministeriale, timbrate e firmate dal proprio legale rappresentante, o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; tali dichiarazioni devono essere compilate tenendo conto dei criteri stabiliti nel citato decreto ministeriale».
Con riferimento ai soli bandi per i quali, alla data di pubblicazione della presente circolare, e' ancora in corso la presentazione delle domande, la mancata trasmissione delle predette dichiarazioni non determina il rigetto della domanda.
Al punto 3.9, dopo il punto 6) e' aggiunto il seguente punto: «6-bis) con riferimento alle spese di cui alla lettera c), si precisa che le stesse possono comprendere anche la casa del custode, che e' ammissibile nel limite di mq 100.».
Al punto 5.1, secondo capoverso, dopo le parole «del decreto attuativo» sono aggiunte le seguenti: «, precisando che il divieto ivi previsto di presentare una domanda per un nuovo programma in presenza di un programma gia' agevolato nella medesima unita' produttiva riguarda le agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488/1992, ivi comprese quelle concesse nell'ambito della misura 2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione - del P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale».
Al punto 5.5, terzo capoverso, primo alinea, dopo le parole «in diminuzione» e' aggiunto quanto segue: «, nonche' gli elementi per il calcolo delle maggiorazioni di cui al punto 6.5; in tale ultimo caso, ai fini del calcolo di tutte le maggiorazioni si fa riferimento alla data di presentazione della domanda riformulata».
Al punto 5.7, secondo capoverso, secondo alinea, dopo le parole «dal soggetto finanziatore e/o dalla societa' di leasing» e' aggiunto quanto segue: «Tale valutazione riguarda le previsioni economiche dell'iniziativa, ivi compresa la redditivita' prospettica e la coerenza/compatibilita' di dette previsioni con i volumi attesi di produzione e con il mercato di riferimento, nonche' la valutazione della sostenibilita' economico-finanziaria dell'iniziativa relativa all'attendibilita' del piano di copertura finanziaria degli investimenti proposti e delle spese di gestione dell'iniziativa stessa, tenuto conto anche di eventuali ulteriori programmi aziendali temporalmente sovrapposti.». Il periodo successivo, da «Le banche accertano» a «successivo punto 6.8» e' sostituito dai seguenti: «Le banche concessionarie accertano, quindi, la mera conformita' del testo della delibera allo schema di cui alla citata convenzione; le stesse verificano, inoltre, che l'importo indicato nella delibera sia compatibile, in rapporto alle spese ritenute ammissibili, con le condizioni di cui al precedente punto 2.1, punto 3) e che la delibera abbia una validita' temporale compatibile con i tempi necessari per la stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 6.8.».
Inoltre, al quarto alinea del medesimo capoverso, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «la presenza, nel piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, di un valore delle fonti finanziarie sufficiente alla copertura dei fabbisogni ivi previsti, tenuto conto delle spese ritenute ammissibili e delle agevolazioni concedibili»; nel caso in cui le fonti finanziarie risultino insufficienti rispetto ai fabbisogni, la banca concessionaria fara' presente tale circostanza all'impresa e al soggetto finanziatore nella nota di comunicazione dell'esito istruttorio positivo di cui si dira' in seguito, richiedendo una nuova delibera, rilasciata sulla base del nuovo piano di copertura finanziaria, che costituisce condizione per la stipula del contratto di finanziamento. La banca concessionaria evidenziera' detta condizione nella relazione istruttoria da trasmettere al Ministero e ne dara' opportuna comunicazione al soggetto agente di cui al punto 6.8.».
Al punto 6.2, secondo capoverso, terzo alinea, le parole «pari a 0,01%» sono sostituite dalle seguenti «pari a 1%».
Al punto 6.3, alla fine del secondo capoverso sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora la perizia indichi il valore degli investimenti innovativi descritti, in caso di difformita' di tale valore rispetto a quello indicato dall'impresa nella scheda tecnica sara' considerato il minore dei due.».
Al punto 6.5, lettera b), al secondo periodo, dopo le parole «il valore del fatturato da esportazioni dirette» e' aggiunto il seguente inciso: «, sia UE che extra UE,».
Al punto 7.5, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nei casi in cui il programma non abbia beneficiato del contributo in conto capitale le banche concessionarie effettuano il sopralluogo in corrispondenza dell'ultimo stato di avanzamento, nonche', ove il programma agevolato abbia durata superiore a 24 mesi, almeno un sopralluogo a fronte degli stati di avanzamento intermedi.».
L'allegato n. 7 e' sostituito dall'allegato A alla presente circolare.
Infine, per tener conto di alcuni aggiornamenti intervenuti in ordine alle banche concessionarie e agli istituti collaboratori, l'allegato n. 10 e' sostituito dall'allegato B alla presente circolare.
Roma, 1° agosto 2006
Il Ministro: Bersani
 
Allegato A

----> Vedere Allegato da pag. 86 a pag. 87 della G.U. <----
 
Allegato B

----> Vedere Allegato da pag. 88 a pag. 93 della G.U. <----
 
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