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| Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  | CIRCOLARE 1 agosto 2006, n. 7942 |  | Agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 980902 del 23 marzo 2006. |  | 
 |  |  |  | Alle imprese interessate Alle banche concessionarie
 Agli istituti collaboratori
 All'A.B.I.
 All'Ass.I.Lea.
 Alla Confindustria
 Alla Confapi
 Alla Confcommercio
 Alla Confesercenti
 Alle Confederazioni artigiane
 Con  la  circolare  n.  980902 del 23 marzo 2006 sono state fornite indicazioni  in  merito  alle  nuove  modalita'  e  procedure  per la concessione   ed   erogazione   delle   agevolazioni  per  i  settori «Industria», «Turismo» e «Commercio» previste dalla legge 19 dicembre 1992,  n.  488,  ai  sensi  del  decreto del Ministro delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, del 1° febbraio 2006.
 Considerata  l'esigenza  di  fornire  precisazioni piu' puntuali in merito  a  particolari  aspetti e di provvedere ad alcune rettifiche, alla  predetta  circolare sono apportate le modifiche ed integrazioni di seguito indicate.
 Al  punto  1.1,  il terzo periodo, dalle parole «Nel caso in cui» e fino a «due distinte unita' produttive», e' eliminato.
 Al  punto 1.3, dopo il primo periodo, e' aggiunto quanto segue: «Al fine  di  consentire  la  determinazione  della dimensione aziendale, l'impresa  richiedente  le  agevolazioni  trasmette, entro la data di chiusura  dei  termini  di  presentazione  delle  domande, specifiche dichiarazioni  redatte  secondo gli schemi di cui agli allegati n. 1, 2,  3,  3A,  4,  5  e  5A  al citato decreto ministeriale, timbrate e firmate  dal  proprio  legale rappresentante, o da un suo procuratore speciale,  ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445  del  28 dicembre 2000; tali dichiarazioni devono  essere  compilate  tenendo  conto  dei  criteri stabiliti nel citato decreto ministeriale».
 Con   riferimento   ai  soli  bandi  per  i  quali,  alla  data  di pubblicazione  della  presente  circolare,  e'  ancora  in  corso  la presentazione  delle  domande, la mancata trasmissione delle predette dichiarazioni non determina il rigetto della domanda.
 Al  punto  3.9,  dopo  il  punto  6) e' aggiunto il seguente punto: «6-bis) con riferimento alle spese di cui alla lettera c), si precisa che  le  stesse possono comprendere anche la casa del custode, che e' ammissibile nel limite di mq 100.».
 Al  punto  5.1,  secondo  capoverso,  dopo  le  parole «del decreto attuativo»  sono  aggiunte  le seguenti: «, precisando che il divieto ivi  previsto  di  presentare  una  domanda per un nuovo programma in presenza  di  un  programma  gia'  agevolato  nella  medesima  unita' produttiva  riguarda le agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488/1992, ivi comprese quelle concesse nell'ambito della misura 2.1.a -  Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione - del P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale».
 Al  punto  5.5,  terzo  capoverso, primo alinea, dopo le parole «in diminuzione» e' aggiunto quanto segue: «, nonche' gli elementi per il calcolo delle maggiorazioni di cui al punto 6.5; in tale ultimo caso, ai  fini del calcolo di tutte le maggiorazioni si fa riferimento alla data di presentazione della domanda riformulata».
 Al  punto  5.7,  secondo  capoverso, secondo alinea, dopo le parole «dal soggetto finanziatore e/o dalla societa' di leasing» e' aggiunto quanto  segue:  «Tale  valutazione  riguarda le previsioni economiche dell'iniziativa,  ivi  compresa  la  redditivita'  prospettica  e  la coerenza/compatibilita'  di  dette  previsioni con i volumi attesi di produzione  e  con  il mercato di riferimento, nonche' la valutazione della  sostenibilita'  economico-finanziaria dell'iniziativa relativa all'attendibilita'   del   piano   di   copertura  finanziaria  degli investimenti  proposti  e  delle  spese  di  gestione dell'iniziativa stessa, tenuto conto anche di eventuali ulteriori programmi aziendali temporalmente  sovrapposti.».  Il  periodo  successivo, da «Le banche accertano»  a  «successivo punto 6.8» e' sostituito dai seguenti: «Le banche  concessionarie  accertano,  quindi,  la  mera conformita' del testo  della  delibera allo schema di cui alla citata convenzione; le stesse verificano, inoltre, che l'importo indicato nella delibera sia compatibile,  in  rapporto  alle  spese  ritenute ammissibili, con le condizioni di cui al precedente punto 2.1, punto 3) e che la delibera abbia  una  validita' temporale compatibile con i tempi necessari per la  stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 6.8.».
 Inoltre,  al quarto alinea del medesimo capoverso, il primo periodo e'  sostituito  dai seguenti: «la presenza, nel piano finanziario per la  copertura  degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione,  di  un  valore  delle  fonti  finanziarie sufficiente alla copertura  dei  fabbisogni  ivi  previsti,  tenuto  conto delle spese ritenute  ammissibili  e delle agevolazioni concedibili»; nel caso in cui   le   fonti  finanziarie  risultino  insufficienti  rispetto  ai fabbisogni,  la  banca concessionaria fara' presente tale circostanza all'impresa  e  al  soggetto finanziatore nella nota di comunicazione dell'esito   istruttorio   positivo  di  cui  si  dira'  in  seguito, richiedendo una nuova delibera, rilasciata sulla base del nuovo piano di  copertura  finanziaria, che costituisce condizione per la stipula del  contratto di finanziamento. La banca concessionaria evidenziera' detta  condizione  nella  relazione  istruttoria  da  trasmettere  al Ministero  e  ne  dara' opportuna comunicazione al soggetto agente di cui al punto 6.8.».
 Al  punto  6.2,  secondo capoverso, terzo alinea, le parole «pari a 0,01%» sono sostituite dalle seguenti «pari a 1%».
 Al  punto  6.3,  alla  fine  del  secondo capoverso sono aggiunti i seguenti  periodi:  «Qualora  la  perizia  indichi  il  valore  degli investimenti  innovativi  descritti,  in  caso di difformita' di tale valore  rispetto  a quello indicato dall'impresa nella scheda tecnica sara' considerato il minore dei due.».
 Al  punto  6.5,  lettera b), al secondo periodo, dopo le parole «il valore del fatturato da esportazioni dirette» e' aggiunto il seguente inciso: «, sia UE che extra UE,».
 Al  punto  7.5, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nei casi  in  cui  il  programma  non abbia beneficiato del contributo in conto  capitale le banche concessionarie effettuano il sopralluogo in corrispondenza  dell'ultimo  stato  di  avanzamento,  nonche', ove il programma  agevolato  abbia  durata  superiore  a  24 mesi, almeno un sopralluogo a fronte degli stati di avanzamento intermedi.».
 L'allegato  n.  7  e'  sostituito  dall'allegato  A  alla  presente circolare.
 Infine,  per  tener  conto  di  alcuni aggiornamenti intervenuti in ordine  alle  banche  concessionarie  e  agli istituti collaboratori, l'allegato   n.  10  e'  sostituito  dall'allegato  B  alla  presente circolare.
 Roma, 1° agosto 2006
 Il Ministro: Bersani
 |  |  |  | Allegato A 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 86 a pag. 87 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato B 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 88 a pag. 93 della G.U.  <----
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