Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 31 luglio 2006
Rettifiche al decreto ministeriale 15 maggio 2006 recante l'approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2006 concernente i nuovi criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle areee sottoutilizzate di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per i bandi del 2006 dei settori «industria», «commercio» e «turismo» e per le «imprese artigiane».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006, con il quale, in attuazione delle disposizioni dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 35/2005, sono stati stabiliti nuovi criteri e modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992;
Viste le circolari esplicative n. 980902 del 23 marzo 2006 e n. 946068 del 7 aprile 2006 con le quali sono state fornite le indicazioni per l'accesso alle agevolazioni con riferimento, rispettivamente, ai settori «industria», «commercio» e «turismo» e alle modalita' semplificate per le imprese artigiane;
Visto il decreto ministeriale del 15 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 31 maggio 2006, con il quale, sulla base delle proposte avanzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del citato decreto ministeriale 3 luglio 2000, sono state approvate le proposte medesime riferite alle domande presentate per il bando 2006 dei settori «industria», «commercio» e turismo e per le «imprese artigiane»;
Vista la nota del 15 giugno 2006 della regione Sardegna, con la quale si comunica che il limite minimo degli investimenti ammissibili per il settore commercio indicato nel predetto decreto, deve essere rettificato in Euro 150.000,00 come espresso dalla giunta regionale con deliberazione n. 16/13 del 18 aprile 2006;
Ritenuto necessario, anche a seguito di un ulteriore controllo, apportare le conseguenti rettifiche al citato decreto ministeriale 15 maggio 2006;
Decreta:
Articolo unico
Nell'allegato n. 3 al decreto ministeriale del 15 maggio 2006 di cui in premessa, contenente lo schema delle «Proposte regionali relative alla formazione di graduatorie speciali ed alle risorse finanziarie alle stesse destinate per il bando del «settore commercio» del 2006, la soglia minima di investimento per la regione Sardegna, a causa di un mero errore materiale, e' rettificato in Euro 150.000,00.
Nell'allegato n. 4 del medesimo decreto sono apportate le seguenti modifiche:
regione Emilia Romagna, graduatoria ordinaria turismo, nel riquadro delle ulteriori attivita' ammissibili, alla descrizione del codice I.63.22.0.D, dopo la parola «nautico» e' aggiunto quanto segue «compresi servizi di completamento quali bar, ristoranti, ecc.»; nello stesso riquadro e' inoltre aggiunto il codice O.92.61.6.F - Gestione piste da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture ed impianti);
regione Marche, graduatoria ordinaria turismo, nel riquadro delle ulteriori attivita' ammissibili, il codice «I.63.22.0.D - Strutture per il turismo nautico, cosi' come indicate all'art. 2, comma 4, lettera m), della legge 29 marzo 2001, n. 135 e come definite dall'art. 1, punto 3 dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002» e' sostituito come segue: «I.63.22.0.D - Gestione porti turistici, approdi turistici, approdi nautici, punti di ormeggio, impianti, servizi e attrezzatura per la nautica, centri di turismo nautico.1». 1Strutture per il turismo nautico, cosi' come indicate all'art. 2, comma 4, lettera m), della legge 29 marzo 2001, n. 135 e come definite dall'art. 1, punto 3 dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002.»;
regione Campania, graduatoria ordinaria turismo, nei riquadri dell'Area 1 - Zone sviluppate, dell'Area 2 - Zone intermedie, dell'Area 3 - Zone potenziali e dell'Area 4 - Zone interne, il codice «H.55.10.0.H2 - Motels a 2 stelle, nella seconda trascrizione e' rettificato in «H.55.10.0.H3 - Motels a 3 stelle»;
regione Sardegna, graduatoria ordinaria turismo, nel riquadro delle ulteriori attivita' ammissibili, alla descrizione del codice O.92.61.6.C, dopo la parola «golf,» e' aggiunto quanto segue «compresi i campi pratica per il golf».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2006
Il Ministro: Bersani
 
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