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| Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  | DECRETO 31 luglio 2006 |  | Rettifiche   al   decreto   ministeriale   15   maggio  2006  recante l'approvazione   delle  proposte  formulate  dalle  regioni  e  dalle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ai sensi del decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive  di  concerto  con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze 1° febbraio 2006 concernente i nuovi criteri  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle areee sottoutilizzate di cui alla legge n. 488/1992,  riferite  alle domande presentate per i bandi del 2006 dei settori  «industria»,  «commercio»  e  «turismo»  e  per  le «imprese artigiane». |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
 Visto  l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con  modificazioni,  nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive, di concerto   con   il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del 1° febbraio  2006,  con  il  quale,  in attuazione delle disposizioni dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 35/2005, sono stati stabiliti nuovi   criteri  e  modalita'  di  concessione  ed  erogazione  delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992;
 Viste  le  circolari  esplicative  n. 980902 del 23 marzo 2006 e n. 946068  del  7 aprile  2006  con  le  quali  sono  state  fornite  le indicazioni   per   l'accesso   alle  agevolazioni  con  riferimento, rispettivamente,  ai  settori  «industria», «commercio» e «turismo» e alle modalita' semplificate per le imprese artigiane;
 Visto  il decreto ministeriale del 15 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 134 del 31 maggio 2006,  con il quale, sulla base delle proposte avanzate dalle regioni e  dalle  province  autonome  di Trento e Bolzano ai sensi del citato decreto  ministeriale 3 luglio 2000, sono state approvate le proposte medesime  riferite  alle  domande  presentate  per  il bando 2006 dei settori   «industria»,  «commercio»  e  turismo  e  per  le  «imprese artigiane»;
 Vista  la  nota  del  15 giugno 2006 della regione Sardegna, con la quale si comunica che il limite minimo degli investimenti ammissibili per  il  settore commercio indicato nel predetto decreto, deve essere rettificato  in  Euro 150.000,00 come espresso dalla giunta regionale con deliberazione n. 16/13 del 18 aprile 2006;
 Ritenuto  necessario,  anche  a  seguito di un ulteriore controllo, apportare  le  conseguenti  rettifiche al citato decreto ministeriale 15 maggio 2006;
 Decreta:
 Articolo unico
 Nell'allegato  n.  3  al decreto ministeriale del 15 maggio 2006 di cui  in  premessa,  contenente  lo  schema  delle «Proposte regionali relative  alla  formazione  di  graduatorie  speciali ed alle risorse finanziarie   alle   stesse  destinate  per  il  bando  del  «settore commercio»  del 2006, la soglia minima di investimento per la regione Sardegna, a causa di un mero errore materiale, e' rettificato in Euro 150.000,00.
 Nell'allegato  n. 4 del medesimo decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 regione   Emilia  Romagna,  graduatoria  ordinaria  turismo,  nel riquadro  delle ulteriori attivita' ammissibili, alla descrizione del codice I.63.22.0.D, dopo la parola «nautico» e' aggiunto quanto segue «compresi  servizi  di  completamento  quali  bar, ristoranti, ecc.»; nello  stesso  riquadro  e'  inoltre aggiunto il codice O.92.61.6.F - Gestione  piste  da sci alpino e da fondo (comprese infrastrutture ed impianti);
 regione Marche, graduatoria ordinaria turismo, nel riquadro delle ulteriori  attivita'  ammissibili, il codice «I.63.22.0.D - Strutture per  il  turismo  nautico,  cosi'  come indicate all'art. 2, comma 4, lettera m),  della  legge  29 marzo  2001,  n.  135  e  come definite dall'art.  1,  punto  3  dell'allegato  al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri 13 settembre 2002» e' sostituito come segue: «I.63.22.0.D  -  Gestione porti turistici, approdi turistici, approdi nautici,  punti  di ormeggio, impianti, servizi e attrezzatura per la nautica,  centri  di  turismo  nautico.1».  1Strutture per il turismo nautico,  cosi'  come indicate all'art. 2, comma 4, lettera m), della legge  29 marzo  2001,  n.  135  e come definite dall'art. 1, punto 3 dell'allegato  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002.»;
 regione  Campania,  graduatoria  ordinaria  turismo, nei riquadri dell'Area  1  -  Zone  sviluppate,  dell'Area  2  -  Zone intermedie, dell'Area 3 - Zone potenziali e dell'Area 4 - Zone interne, il codice «H.55.10.0.H2  -  Motels  a  2  stelle, nella seconda trascrizione e' rettificato in «H.55.10.0.H3 - Motels a 3 stelle»;
 regione  Sardegna,  graduatoria  ordinaria  turismo, nel riquadro delle  ulteriori  attivita'  ammissibili, alla descrizione del codice O.92.61.6.C,   dopo  la  parola  «golf,»  e'  aggiunto  quanto  segue «compresi i campi pratica per il golf».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 31 luglio 2006
 Il Ministro: Bersani
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