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| Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 27 luglio 2006 |  | Autorizzazione  all'organismo «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione   agroalimentare»  ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione   «Irpinia  -  Colline  dell'Ufita»  riferita  all'olio extravergine  di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto del 10 ottobre 2005. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Visto   il  decreto  10 ottobre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  (serie  generale)  n. 246 del 21 ottobre  2005  relativo  alla  protezione  transitoria accordata a livello  nazionale  alla denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita» riferita  all'olio  extravergine di oliva, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite le regioni;
 Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art.  1,  commi 1 e 11, mediante i quali la denominazione Ministero delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e  ad  ogni  effetto  dalla  denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
 Vista  l'indicazione  espressa  dal  Comitato promotore DOP Irpinia Colline  dell'Ufita,  con  la  quale veniva indicato, quale organismo privato  per  svolgere  attivita'  di  controllo  sul prodotto di che trattasi,   l'istituto   Is.Me.Cert.   -   Istituto  mediterraneo  di certificazione  agroalimentare,  con  sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;
 Considerato  che l'organismo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione  agroalimentare,  risulta  gia'  iscritto  nell'elenco degli  organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta  (DOP),  le  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e le attestazioni  di  specificita'  (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato  che  l'istituto Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale  il  piano  di  controllo  predisposto  per la denominazione «Irpinia  -  Colline  dell'Ufita»  riferita  all'olio extravergine di oliva,  allo  schema  tipo  e  di  possedere  la  struttura  idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;
 Considerato  che  gli organismi privati proposti per l'attivita' di controllo  debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto ministeriale  29 maggio  1998,  n.  61782,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  di  cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 5101/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  in  quanto  autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi  dell'art.  10  regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare  che  la  specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n. 526/1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo  Is.Me.Cert.  - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare,   con   sede  in  Napoli,  via  G.  Porzio  -  Centro direzionale Isola G/1, e' autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14  della  legge  n.  526/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste  dall'art.  10  del  regolamento  (CE)  n.  5120/2006 per la denominazione   Irpinia   -   Colline  dell'Ufita  riferita  all'olio extravergine  di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 10 ottobre 2005.
 |  |  |  | Art. 2. L'autorizzazione   di   cui   all'art.  1  comporta  l'obbligo  per Is.Me.Cert.  - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare del  rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere  sospesa  o  revocata  ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge  n.  526/1999  qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei  requisiti  ivi  indicati,  con  decreto dell'Autorita' nazionale competente  che  lo  stesso  art.  14  individua  nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato  Is.Me.Cert.  -  Istituto  mediterraneo di certificazione  agroalimentare  non  puo' modificare la denominazione sociale,  il  proprio  statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo e il sistema tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione   Irpinia   -   Colline  dell'Ufita  riferita  all'olio extravergine  di  oliva,  cosi'  come  depositati presso il Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 L'istituto  Is.Me.Cert.  -  Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare  dovra'  assicurare,  coerentemente  con gli obiettivi delineati  nelle  premesse,  che  il prodotto certificato risponda ai requisiti  descritti  nel  relativo  disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Irpinia - Colline dell'Ufita riferita all'olio extravergine di oliva, venga  apposta  la dicitura: «Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato  Is.Me.Cert.  -  Istituto  mediterraneo di certificazione  agroalimentare  dovra'  assicurare, coerentemente con gli  obiettivi  delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda  ai  requisiti  descritti  dal  disciplinare  di  produzione allegato  al  decreto  10 ottobre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  serie  generale  n.  246  del 21 ottobre 2005.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al riconoscimento  della  denominazione  Irpinia  -  Colline  dell'Ufita riferita  all'olio  extravergine  di  oliva  da  parte dell'organismo comunitario.     Nell'ambito     del     periodo     di     validita' dell'autorizzazione,  l'organismo pubblico di controllo Is.Me.Cert. - Istituto  mediterraneo  di certificazione agroalimentare e' tenuto ad adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato  Is.Me.Cert.  -  Istituto  mediterraneo di certificazione  agroalimentare  comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di  conformita'  all'utilizzo  della  denominazione Irpinia - Colline dell'Ufita  riferita  all'olio  extravergine di oliva, anche mediante immissione  nel  sistema  informatico  del  Ministero delle politiche agricole  alimentari  e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  Is.Me.Cert.  -  Istituto  mediterraneo di certificazione  agroalimentare  immette  nel  sistema informatico del Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi    conoscitivi    di   carattere   tecnico   e   documentale dell'attivita'  certificativa,  ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale  competente,  atte  ad  evitare  rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della  denominazione  Irpinia  - Colline dell'Ufita riferita all'olio extravergine  di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  I  medesimi  elementi conoscitivi  individuati  nel  primo  comma del  presente  articolo e nell'art.  6,  sono  simultaneamente  resi  noti  anche  alla regione Campania.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  Is.Me.Cert.  -  Istituto  mediterraneo di certificazione agroalimentare e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione  Campania,  ai  sensi  dell'art.  53,  comma 12,  della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 |  |  |  | Art. 9. Eccezionalmente   e  limitatamente  all'anno  2006,  l'adesione  al sistema  dei  controlli   e'  consentita  entro e non oltre 30 giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 luglio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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