Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 luglio 2006
Autorizzazione all'organismo «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita» riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto del 10 ottobre 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
Visto il decreto 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 246 del 21 ottobre 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita» riferita all'olio extravergine di oliva, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11, mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Vista l'indicazione espressa dal Comitato promotore DOP Irpinia Colline dell'Ufita, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sul prodotto di che trattasi, l'istituto Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;
Considerato che l'organismo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Considerato che l'istituto Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;
Considerato che gli organismi privati proposti per l'attivita' di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 5101/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, e' autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 5120/2006 per la denominazione Irpinia - Colline dell'Ufita riferita all'olio extravergine di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 10 ottobre 2005.
 
Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 3.
L'organismo autorizzato Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione Irpinia - Colline dell'Ufita riferita all'olio extravergine di oliva, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
L'istituto Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Irpinia - Colline dell'Ufita riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 
Art. 4.
L'organismo autorizzato Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare di produzione allegato al decreto 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 246 del 21 ottobre 2005.
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione Irpinia - Colline dell'Ufita riferita all'olio extravergine di oliva da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 
Art. 6.
L'organismo autorizzato Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione Irpinia - Colline dell'Ufita riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione Irpinia - Colline dell'Ufita riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Campania.
 
Art. 8.
L'organismo autorizzato Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Campania, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 
Art. 9.
Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2006, l'adesione al sistema dei controlli e' consentita entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2006
Il direttore generale: La Torre
 
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