IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 50, comma 1, lettera i), autorizza le regioni Campania e Basilicata a contrarre mutui, con il contributo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 32/1992 concernenti la ricostruzione nelle zone terremotate delle medesime regioni; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) che all'art. 4, comma 91, autorizza il Dipartimento della protezione civile a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 50, comma 1, lettera i), della predetta legge n. 448/1998, le regioni Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre a valere su due limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005 nonche' su due ulteriori limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2006; Visto il successivo comma 93 dell'art. 4 della predetta legge n. 350/2003 che stabilisce che le risorse derivanti dai mutui autorizzati dall'art. 4, comma 91, della medesima legge spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 40 e del 60 per cento; Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) che, a valere sull'autorizzazione di spesa di 58,5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2005, autorizza il Dipartimento della protezione civile a ripartire la predetta somma, con ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri, destinando, tra l'altro, 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al citato art. 50, comma 1, lettera i), della legge n. 448/1998 alle regioni Basilicata e Campania, nella misura rispettivamente del 25 e del 75 per cento; Vista la Tabella F, settore 3, della citata legge n. 311/2004 con la quale sono stati rimodulati all'anno 2008 i due limiti di impegno previsti per l'anno 2006, autorizzati dal citato comma 91 dell'art. 4 della legge n. 350/2003; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2005, n. 3464 (Gazzetta Ufficiale n. 236/2005) che, in attuazione di quanto disposto dal citato l'art. 1, comma 203, della legge n. 311/2004, ha determinato in 1.250.000 e 3.750.000 euro, rispettivamente, l'ammontare del contributo a carico del Dipartimento della protezione civile per l'ammortamento dei mutui che le regioni Basilicata e Campania sono state autorizzate a contrarre dalla predetta norma; Vista la propria delibera 4 aprile 2001, n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 145/2001) con la quale, tra l'altro, sono state programmate le risorse allora disponibili per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 50, comma 1, lettera i), della predetta legge n. 448/1998 nei comuni delle regioni Basilicata e Campania; Vista la propria delibera 23 dicembre 2003, n. 123 (Gazzetta Ufficiale n. 98/2004) con la quale sono state assegnate ai comuni delle regioni Basilicata e Campania, tra l'altro, le risorse derivanti dai mutui, assistiti da contributo statale, autorizzati dalle leggi 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002); Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 56 (Gazzetta Ufficiale n. 303/2005) concernente il programma di interventi per la riparazione degli edifici di culto nei comuni della regione Campania danneggiati dagli eventi sismici degli anni 1980/1982, per un importo di euro 7.400.000,00 derivanti dal ricavato del mutuo contratto dalla medesima regione ai sensi dell'art. 4, comma 91, della legge n. 350/2003; Vista la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmessa con nota n. B/709 del 22 febbraio 2006, e integrata con successiva nota n. B/714 del 16 marzo 2006, concernente la proposta di riparto, d'intesa con le regioni Basilicata e Campania, delle risorse derivanti dai mutui autorizzati dalle sopra citate leggi finanziarie 2004 e 2005, evidenziando in particolare che: per la regione Campania le risorse derivanti dai mutui autorizzati ammontano a euro 105.804.533,24 di cui: euro 32.467.994,77 ricavati dal mutuo gia' stipulato a valere sul limite di impegno per l'anno 2005 assentito dalla legge finanziaria 2004; euro 43.336.538,47 ricavati dal mutuo gia' stipulato a valere sul limite di impegno per l'anno 2005 assentito dalla legge finanziaria 2005; euro 30.000.000,00 quale ricavo presunto del mutuo ancora da stipulare a valere sul limite di impegno per l'anno 2008 assentito dalla legge finanziaria 2004; per la regione Basilicata le risorse derivanti dai mutui autorizzati ammontano a euro 46.169.671,64 di cui: euro 23.169.671,64 ricavati dal mutuo gia' stipulato a valere sul limite di impegno per l'anno 2005 assentito dalla legge finanziaria 2004 ed euro 23.000.000,00 quale ricavo presunto del mutuo ancora da stipulare a valere sul limite di impegno per l'anno 2008 assentito dalla legge finanziaria 2004; la regione Campania intende destinare la predetta disponibilita' di euro 105.804.533,24 alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione nei comuni terremotati della regione per euro 94.000.000,00 e al funzionamento del costituendo gruppo lavoro per le verifiche per euro 120.000,00, mentre euro 7.400.000,00 sono stati gia' assegnati al programma di interventi per la riparazione degli edifici di culto di cui alla citata delibera n. 56/2005, euro 2.516.424,18 vanno ad integrare il minore ricavo dei mutui ripartito con la citata delibera n. 123/2003 ed euro 1.768.109,06 vengono accantonati a fronte di minori ricavi dai mutui non ancora stipulati; la regione Basilicata intende destinare la predetta disponibilita' di euro 46.169.671,64 alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione nei comuni terremotati della regione per euro 46.000.000,00 e al funzionamento del costituendo gruppo lavoro per le verifiche per euro 80.000,00 mentre il residuo importo di euro 89.671,64 e il ricavo del mutuo autorizzato dalla legge finanziaria 2005, non ancora stipulato, formeranno oggetto di nuova proposta di riparto; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende costituire due gruppi di lavoro, uno per ciascuna delle regioni interessate, per la verifica, in particolare, degli elenchi nominativi degli aventi titolo a contributo presso ciascuno dei comuni interessati al fine della piu' precisa e puntuale definizione del fabbisogno residuo per il completamento degli interventi di ricostruzione in argomento, utilizzando per il funzionamento dei medesimi gruppi le risorse sopra indicate; Vista la richiesta, formulata con la relazione sopra citata, di integrare la citata delibera n. 56/2005 con la previsione che l'importo di 7,5 Meuro, destinato al Programma di riparazione degli edifici di culto della regione Campania, sia accreditato al SIIT Campania-Molise (ex provveditorato regionale del OO.PP. della Campania); Considerato che la decisione di questo Comitato di cui alla richiamata delibera n. 56/2005 deve intendersi di sola approvazione del programma di riparazione degli edifici di culto con conseguente allocazione degli interventi e delle risorse, restando demandata la realizzazione degli interventi alle amministrazioni centrali e regionali secondo le rispettive competenze istituzionali; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Delibera: 1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 32/1992, concernenti la ricostruzione nelle zone terremotate delle regioni Campania e Basilicata sono ripartiti tra i comuni delle medesime regioni gli importi, derivati dai mutui indicati in premessa, di euro 94.000.000,00 ed euro 46.000.000,00, rispettivamente, in conformita' alle tabelle allegate alla presente delibera di cui formano parte integrante. 2. Gli importi indicati a fianco di ciascun comune sono da intendersi puramente indicativi, in quanto le effettive spettanze potranno essere definite all'atto della quantificazione del netto ricavato dei mutui non ancora stipulati. Nel caso in cui l'importo stimato del ricavato dei mutui risulti diverso da quello effettivamente ottenuto, gli importi assegnati saranno proporzionalmente modificati. 3. Le due regioni interessate, dopo la stipula dei rispettivi contratti di mutuo, dovranno comunicare i relativi importi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Servizio centrale di segreteria del CIPE del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. I comuni, con apposite delibere, destineranno, con assoluta priorita', le risorse alle seguenti finalita': per la concessione di contributi a soggetti, proprietari di unica abitazione, tuttora costretti in situazione precaria o provvisoria o comunque con esigenze abitative del proprio nucleo familiare, le cui pratiche siano state legittimamente approvate dalle competenti commissioni comunali; per la riparazione o ricostruzione del patrimonio pubblico danneggiato; per il pagamento di espropri, contenzioso ed analoghi ineludibili pagamenti connessi con impegni assunti a seguito degli eventi sismici; per l'attivita' di servizio e di gestione dell'Ufficio terremoto nella misura non superiore al 4%. 5. Per il funzionamento dei gruppi di lavoro indicati in premessa sono assegnati euro 120.000,00 e euro 80.000,00 rispettivamente per le regioni Campania e Basilicata. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avvalendosi anche dei predetti gruppi di lavoro, inviera' a questo Comitato una analitica relazione sul fabbisogno residuo per il completamento degli interventi di ricostruzione in argomento e sullo stato di utilizzo delle risorse messe a disposizione di ciascun comune con le delibere di questo Comitato n. 46/2001 e n.123/2003. Annualmente dovra' essere prodotta, inoltre, analoga relazione sull'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera. 6. A chiarimento della propria delibera n. 56/2005, citata in premessa, si precisa che la decisione di questo Comitato deve intendersi di sola approvazione del programma di riparazione degli edifici di culto con conseguente allocazione degli interventi e delle risorse, restando la realizzazione degli interventi programmati demandata alle amministrazioni centrali e regionali secondo le rispettive competenze istituzionali. Roma, 22 marzo 2006
Il Presidente Berlusconi Il Segretario del CIPE Baldassarri Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 162 |