| 
| Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 17 giugno 2006 |  | Istituzione   del   Sistema   nazionale   di   verifica  e  controllo sull'assistenza  sanitaria (SiVeAS) di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto 1'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto  dall'art.  11  del  decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha   istituito   il   Ministero   della  salute,  identificandone  le attribuzioni e gli articoli 47-ter e 47-quater, che ne hanno previsto le funzioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero della salute,  come  modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189;
 Visto  il  decreto  ministeriale  12  settembre  2003, e successive modifiche,  che  individua  gli  uffici dirigenziali non generali del Ministero della salute;
 Visto l'art. 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale  prevede  che  presso  il  Ministero  della  salute, al fine di verificare  che  i  finanziamenti  siano  effettivamente  tradotti in servizi   per   i   cittadini,   secondo  criteri  di  efficienza  ed appropriatezza,  e'  realizzato  un  Sistema  nazionale di verifica e controllo  sull'assistenza  sanitaria  (SiVeAS),  che si avvale delle funzioni   svolte   dal   Nucleo  di  supporto  per  l'analisi  delle disfunzioni  e  la  revisione organizzativa (SAR), di cui all'art. 2, comma  6,  del  decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  ottobre 1984, n. 733, e all'art. 4, comma  2,  della  legge  1°  febbraio  1989,  n.  37,  ed  a cui sono ricondotte  le attivita' di cui all'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all'art. 9, del decreto   legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  del  sistema  di monitoraggio  configurato  dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e  successive  modificazioni,  dell'Agenzia  per  i servizi sanitari  regionali,  nonche'  del  Comitato  di cui all'art. 9 della Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
 Visto  che  il medesimo art. 1, comma 288, dispone che, con decreto del  Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-regioni,  da adottare  entro  il  31  marzo  2006,  sono  definite le modalita' di attuazione del SiVeAS;
 Visto  il  comma  289  del  citato  art.  1  che prevede che per le finalita'  del SiVeAS il Ministero della salute puo' avvalersi, anche tramite  specifiche  convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, societa' scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non  nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari,  nonche'  di esperti nel numero massimo di 20 unita' e che, per  la  copertura  dei  relativi oneri e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
 Visto  il  decreto  del Ministro della salute del 21 novembre 2005, con  il  quale  e'  stato  costituito  il  Comitato permanente per la verifica  dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
 Ritenuto necessario provvedere alla realizzazione del SiVeAS presso il Ministero della salute;
 Acquisita  l'intesa  espressa  dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 28 marzo 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Presso il Ministero della salute e' attuato il Sistema nazionale di  verifica  e  controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), il cui supporto   tecnico  e'  assicurato  dalla  Direzione  generale  della programmazione  sanitaria,  dei  livelli di assistenza e dei principi etici  di sistema del Dipartimento della qualita' del Ministero della salute.
 2.  Il  Sistema  nazionale  di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria  (SiVeAS)  e'  realizzato  al  fine  di provvedere alla: a) verifica  che  ai  finanziamenti  erogati corrispondano servizi per i cittadini;  b)  verifica  che  nella  erogazione  dei servizi vengano rispettati criteri di efficienza e appropriatezza.
 3.  Le attivita' che afferiscono al Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria sono quelle di seguito elencate:
 a)  esercizio  del potere di accesso da parte del Ministero della salute   presso   le   aziende  unita'  sanitarie  locali  e  aziende ospedaliere,  avvalendosi  del Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni  e  la  revisione organizzativa (SAR), di cui all'art. 2, comma  6,  del  decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  ottobre  1984,  n.  733,  integrato dall'art.  4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37 ed esteso, ai  sensi  dell'art.  1,  comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche  se  trasformati  in  fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende ospedaliere universitarie;
 b)  esercizio  da parte del Ministero della salute della potesta' di verifica, ai sensi dell'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  presso  le aziende unita' sanitarie locali e aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche  se  trasformati in fondazioni, i policlinici universitari e le aziende  ospedaliere universitarie dell'effettiva erogazione, secondo criteri  di  efficienza  ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza  di  cui  all'art.  1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni, al decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e all'art. 54 della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  compresa la verifica dei relativi tempi d'attesa;
 c)   le   attivita'  relative  al  sistema  di  garanzie  per  il monitoraggio  dell'assistenza sanitaria, afferente al Ministero della salute,  teso  alla  verifica  del raggiungimento in ciascuna regione degli  obiettivi  di  tutela  della  salute  perseguiti  dal Servizio sanitario  nazionale,  ai  fini  della  verifica  dell'erogazione dei servizi  ai  cittadini,  di cui all'art. 9 del decreto legislativo 18 febbraio  2000, n. 56, per assicurare trasparenza, confrontabilita' e verifica  dell'assistenza  erogata attraverso i livelli essenziali di assistenza;
 d)  le  attivita' inerenti il monitoraggio di cui all'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
 e)   le   attivita'  del  comitato  permanente  per  la  verifica dell'erogazione  dei  livelli  essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art.  9  della intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, costituito con  decreto  del  Ministro della salute del 21 novembre 2005, cui e' affidato  il  compito  di verifica dell'erogazione di tali livelli in condizioni  di  appropriatezza  e  di  efficienza nell'utilizzo delle risorse  e di verifica della congruita' tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione;
 f)  le attivita' inerenti il monitoraggio dei tempi di attesa per l'erogazione  delle  prestazioni  comprese  nei livelli essenziali di assistenza,  afferente  al Ministero della salute e all'Agenzia per i servizi  sanitari regionali, di cui agli accordi Stato-regioni del 14 febbraio 2002 e dell'11 luglio 2002;
 g)  le  attivita'  dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, inerenti  il  supporto  al  Ministero della salute ed alle regioni in materia di verifica dei livelli essenziali di assistenza;
 h)  le  attivita' della commissione nazionale sull'appropriatezza delle  prescrizioni, istituita dall'art. 1, comma 283, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  cui sono affidati compiti di promozione di iniziative  formative e di informazione per il personale medico e per i  soggetti  utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione  di  linee-guida  per  la  fissazione  di  criteri di priorita'  di  appropriatezza  delle  prestazioni, di forme idonee di controllo   dell'appropriatezza  delle  prescrizioni  delle  medesime prestazioni,  nonche'  di  promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale;
 i)  le  attivita'  del  Sistema  nazionale linee guida, di cui al decreto  del  Ministro  della  salute  30  giugno  2004, per la parte concernente  la razionalizzazione dei percorsi di cura e l'incremento dell'appropriatezza;
 l) le attivita' del Nuovo sistema informativo sanitario rilevanti ai fini del monitoraggio dell'assistenza sanitaria;
 m)  le attivita' dell'Agenzia italiana del farmaco in ordine alla verifica dell'assistenza farmaceutica compresa nei livelli essenziali di assistenza.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  coordinamento  delle  attivita'  e  degli interventi di cui all'art.   1   del   presente   decreto  e'  assicurato  mediante  la predisposizione  di programmi annuali, proposti, sentita la cabina di regia  del  Nuovo  sistema  informativo sanitario, istituita ai sensi dell'Accordo   Stato-regioni  del  20  febbraio  2001,  dal  Comitato permanente  per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della intesa Stato-regioni del 23 marzo  2005  ed  approvati dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Le  disposizioni  di cui al presente decreto si applicano dalla data di pubblicazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 17 giugno 2006
 
 Il Ministro della salute
 Turco Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 290
 |  |  |  |  |