Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 17 giugno 2006 |
Istituzione del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto 1'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'art. 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha istituito il Ministero della salute, identificandone le attribuzioni e gli articoli 47-ter e 47-quater, che ne hanno previsto le funzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189; Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2003, e successive modifiche, che individua gli uffici dirigenziali non generali del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede che presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, e' realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'art. 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attivita' di cui all'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all'art. 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonche' del Comitato di cui all'art. 9 della Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005; Visto che il medesimo art. 1, comma 288, dispone che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalita' di attuazione del SiVeAS; Visto il comma 289 del citato art. 1 che prevede che per le finalita' del SiVeAS il Ministero della salute puo' avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, societa' scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonche' di esperti nel numero massimo di 20 unita' e che, per la copertura dei relativi oneri e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008; Visto il decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, con il quale e' stato costituito il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005; Ritenuto necessario provvedere alla realizzazione del SiVeAS presso il Ministero della salute; Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 28 marzo 2006; Decreta: Art. 1. 1. Presso il Ministero della salute e' attuato il Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), il cui supporto tecnico e' assicurato dalla Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema del Dipartimento della qualita' del Ministero della salute. 2. Il Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) e' realizzato al fine di provvedere alla: a) verifica che ai finanziamenti erogati corrispondano servizi per i cittadini; b) verifica che nella erogazione dei servizi vengano rispettati criteri di efficienza e appropriatezza. 3. Le attivita' che afferiscono al Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria sono quelle di seguito elencate: a) esercizio del potere di accesso da parte del Ministero della salute presso le aziende unita' sanitarie locali e aziende ospedaliere, avvalendosi del Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, integrato dall'art. 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37 ed esteso, ai sensi dell'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende ospedaliere universitarie; b) esercizio da parte del Ministero della salute della potesta' di verifica, ai sensi dell'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, presso le aziende unita' sanitarie locali e aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, i policlinici universitari e le aziende ospedaliere universitarie dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e all'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, compresa la verifica dei relativi tempi d'attesa; c) le attivita' relative al sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, afferente al Ministero della salute, teso alla verifica del raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale, ai fini della verifica dell'erogazione dei servizi ai cittadini, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per assicurare trasparenza, confrontabilita' e verifica dell'assistenza erogata attraverso i livelli essenziali di assistenza; d) le attivita' inerenti il monitoraggio di cui all'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; e) le attivita' del comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, costituito con decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, cui e' affidato il compito di verifica dell'erogazione di tali livelli in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e di verifica della congruita' tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione; f) le attivita' inerenti il monitoraggio dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, afferente al Ministero della salute e all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui agli accordi Stato-regioni del 14 febbraio 2002 e dell'11 luglio 2002; g) le attivita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, inerenti il supporto al Ministero della salute ed alle regioni in materia di verifica dei livelli essenziali di assistenza; h) le attivita' della commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, istituita dall'art. 1, comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorita' di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni delle medesime prestazioni, nonche' di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale; i) le attivita' del Sistema nazionale linee guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, per la parte concernente la razionalizzazione dei percorsi di cura e l'incremento dell'appropriatezza; l) le attivita' del Nuovo sistema informativo sanitario rilevanti ai fini del monitoraggio dell'assistenza sanitaria; m) le attivita' dell'Agenzia italiana del farmaco in ordine alla verifica dell'assistenza farmaceutica compresa nei livelli essenziali di assistenza. |
| Art. 2. 1. Il coordinamento delle attivita' e degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto e' assicurato mediante la predisposizione di programmi annuali, proposti, sentita la cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario, istituita ai sensi dell'Accordo Stato-regioni del 20 febbraio 2001, dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 9 della intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 ed approvati dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
| Art. 3. 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dalla data di pubblicazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 giugno 2006
Il Ministro della salute Turco Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 290 |
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